TRIB
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/02/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 6886/2023 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Andrea Minozzi attrice opponente contro
Controparte_1 con l'avv. Simone Ettore Busi convenuta opposta
OGGETTO: ripetizione di indebito
MOTIVAZIONE
1. a proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2400/2023 Parte_1 emesso in favore di per la somma di euro Controparte_1
11.698,58 a titolo di prezzo delle vendite di materiale di cancelleria di cui alle fatture n. 330 del
21.12.2022, n. 333 del 21.12.2022, n. 20 del 31.03.2023, n. 23 del 31.03.2023 e n. 50 del
28.02.2023. L'attrice opponente deduce in primo luogo l'infedeltà della precedente amministratrice della srl, (sorella dell'amministratore di Controparte_2 Controparte_1
); questione è oggetto di parallelo accertamento penale per il reato di cui Controparte_1 all'art. 646 c.p.. L'attrice opponente afferma inoltre che dal confronto tra le fatture emesse nel periodo 2019-2023 da ed i pagamenti effettuati da per euro Controparte_1 Parte_1
212.598,39) risulta un indebito di euro 60.571,26, di cui domanda la ripetizione. Afferma altresì
l'assenza di prova della consegna della merce da essa asseritamente acquistata, sicché le fatture sarebbero emesse per operazioni inesistenti, pari ad almeno euro 79.213,94
(considerando anche la somma oggetto del decreto ingiuntivo). Dunque, l'attrice opponente, oltre a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, domanda in via riconvenzionale la condanna
1 della convenuta opposta al pagamento dell'importo di euro 139.785,20 (ricavato dalla somma tra i menzionati importi di euro 79.213,94 ed euro 60.571,26). Domanda, infine, l'annullamento degli acquisti di carta per conflitto di interessi ex art. 2475 ter c.c., in quanto il prezzo concordato sarebbe superiore al quadruplo di quello di mercato.
La convenuta opposta replica di non aver Controparte_1 mai ricevuto alcuna contestazione delle fatture ed afferma altresì: i) che il materiale di cancelleria in taluni casi è stato consegnato a terzi (farmacie ecc.); ii) che in altri casi esso è stato oggetto di una fattura emessa immediatamente e sostitutiva del documento di trasporto;
iii) che la merce consegnata all'attrice opponente è stata controllata dall'impiegata della convenuta opposta;
iv) che il prezzo di acquisto della carta era comunque Controparte_3 inferiore a quello indicato dall'attrice opponente. In conclusione, la convenuta opposta domanda il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
2. Ammessa solo ctu contabile;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
3. Ritiene questo tribunale che la domanda di annullamento ex art. 2475 ter c.c. per applicazione di un prezzo superiore al quadruplo di quello di mercato, debba essere rigettata.
Infatti, in punto alla questione del prezzo della carta applicato dalla convenuta opposta, è divenuto pacifico tra le parti che esso si riferisca ad una scatola composta da 5 risme. Deve dunque escludersi l'assenza di congruità rispetto al valore di mercato.
4. Ciò premesso, l'opposizione è fondata.
La domanda riconvenzionale dell'attrice opponente volta a ottenere la ripetizione dell'indebito merita accoglimento nei termini seguenti.
Nel caso di specie, l'evoluzione dei rapporti tra le parti ha fatto sorgere un indebito oggettivo, in ragione della discrasia tra i pagamenti effettuati dalla società committente (attrice opponente) e le prestazioni eseguite (e non eseguite) dalla società fornitrice (convenuta opposta). Deve infatti condividersi l'approfondita e persuasiva ricostruzione operata sul punto dal ctu dott. Persona_1
In primo luogo, il ctu ha individuato l'importo complessivo delle fatture emesse dalla convenuta opposta nei confronti dell'attrice opponente nel periodo 2019-2023. In particolare,
è risultato che la convenuta opposta ha emesso fatture: per euro 29.406,27 nell'anno 2019; per euro 26.781,44 nell'anno 2020; per euro 37.960,30 nell'anno 2021; per euro 38.768,95 nell'anno 2022; per euro 9.600,18 nell'anno 2023. Dunque, alla luce della documentazione in atti l'importo totale risultante dalle fatture emesse negli anni dal 2019 al 2023 è di euro
142.507,14.
Tale somma deve essere scissa in due componenti: da un lato, le fatture relativamente alle quali vi è prova dell'effettiva consegna della merce all'attrice opponente oppure a terzi, che ammontano ad euro 52.587,70 (pari alla somma di euro 39.756,14 e di euro 12.831,56);
2 dall'altro, le fatture relativamente alle quali tale prova manca, che ammontano a complessivi euro 89.919,44. Dunque, soltanto quest'ultimo importo concorre a determinare il credito finale spettante all'attrice opponente.
In secondo luogo, il consulente d'ufficio ha ricostruito il quadro dei pagamenti effettuati dall'attrice opponente in favore della convenuta opposta nel quinquennio 2019-2023, come risultanti dalla documentazione bancaria allegata in atti. In particolare, l'attrice opponente ha corrisposto alla controparte le somme di: euro 73.730,55 nell'anno 2019; euro 37.050,00 nell'anno 2020; euro 38.693,51 nell'anno 2021; euro 63.209,55 nell'anno 2022; euro 53.057,76 nell'anno 2023 (cfr. tabella a pag. 14 in basso della relazione). Dunque, il totale delle somme pagate ammonta ad euro 265.741,37.
Inoltre, risulta che l'attrice opponente abbia effettuato pagamenti in favore della convenuta opposta per euro 11.280,55 sulla base di fatture anteriori al 2019 (costituenti il saldo iniziale al 1.01.2019).
Tra gli ulteriori pagamenti constano anche le somme di euro 22.743,00 corrisposte a saldo delle fatture nn. 843 e 844 del 2023 (estranee all'elenco di cui a pag. 6 dell'atto di citazione in opposizione) e di euro 28.500,00 a mezzo di bonifici con causale generica o senza alcuna causale.
In definitiva, il quadro complessivo dei rapporti dare/avere tra le parti restituisce una somma di euro 355.660,81 a credito dell'attrice opponente e di euro 205.030,69 a debito della stessa (cfr. tabella a pag. 25 della relazione). Ne consegue un'eccedenza di euro 150.630,12
a credito dell'attrice opponente.
5. Da ultimo, la convenuta opposta eccepisce in compensazione un controcredito di euro 59.020,17, alla luce dei pagamenti di euro 32.110,71, effettuato dalla convenuta opposta all'attrice opponente nel gennaio 2023, e di euro 26.909,46, effettuato nel settembre e dicembre 2023, sempre a mezzo ricevute bancarie (cfr. docc. 3 e 5 convenuta opposta).
L'eccezione di compensazione è infondata con riferimento alla cit. somma di euro
32.110,71 in quanto dall'esame della documentazione si evince essa è stata versata dalla convenuta opposta quale pagamento delle fatture emesse dall'attrice opponente, sicché va escluso che si tratti di indebito che possa essere posto in compensazione.
Con riferimento invece alla somma di euro 26.909,46, va osservato che la relativa eccezione di compensazione è tardiva, in quanto non sollevata nella comparsa di risposta, ma solo nella seconda memoria. Si tratta infatti di eccezione in senso proprio, poiché non è stato dedotta - né dimostrata - l'eventuale unicità del rapporto giuridico sottostante (v. Cass., sez.
VI-2, 15.12.2020, n. 28.469).
6. In definitiva, risulta un credito dell'attrice opponente di euro 150.630,12, ma siccome essa ha limitato la domanda di condanna alla minor somma di euro 139.785,20, in ossequio al principio della domanda, può essere riconosciuta solo tale ultima somma, oltre interessi
3 dalla data dei singoli pagamenti, stante la mala fede dell'accipiens (art. 2033 c.c.), ed interessi ex art. 1284, penultimo comma, c.c..
Le spese di giudizio, comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta opposta.
P Q M
definitivamente pronunziando, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.
2400/2023.
Condanna a pagare a a somma di Controparte_1 Parte_1 euro 139.785,20 con interessi legali data dei singoli pagamenti ed interessi ex art. 1284, penultimo comma, c.c..
La condanna inoltre a rifondere a le spese di giudizio, liquidate Parte_1
complessivamente in euro 22.377,25, accessori inclusi, oltre ad euro 2.672,00 per spese di ctp.
Pone infine anche le spese di ctu definitivamente a carico di Controparte_1
..
[...]
Padova, 27.02.2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
4
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 6886/2023 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Andrea Minozzi attrice opponente contro
Controparte_1 con l'avv. Simone Ettore Busi convenuta opposta
OGGETTO: ripetizione di indebito
MOTIVAZIONE
1. a proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2400/2023 Parte_1 emesso in favore di per la somma di euro Controparte_1
11.698,58 a titolo di prezzo delle vendite di materiale di cancelleria di cui alle fatture n. 330 del
21.12.2022, n. 333 del 21.12.2022, n. 20 del 31.03.2023, n. 23 del 31.03.2023 e n. 50 del
28.02.2023. L'attrice opponente deduce in primo luogo l'infedeltà della precedente amministratrice della srl, (sorella dell'amministratore di Controparte_2 Controparte_1
); questione è oggetto di parallelo accertamento penale per il reato di cui Controparte_1 all'art. 646 c.p.. L'attrice opponente afferma inoltre che dal confronto tra le fatture emesse nel periodo 2019-2023 da ed i pagamenti effettuati da per euro Controparte_1 Parte_1
212.598,39) risulta un indebito di euro 60.571,26, di cui domanda la ripetizione. Afferma altresì
l'assenza di prova della consegna della merce da essa asseritamente acquistata, sicché le fatture sarebbero emesse per operazioni inesistenti, pari ad almeno euro 79.213,94
(considerando anche la somma oggetto del decreto ingiuntivo). Dunque, l'attrice opponente, oltre a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, domanda in via riconvenzionale la condanna
1 della convenuta opposta al pagamento dell'importo di euro 139.785,20 (ricavato dalla somma tra i menzionati importi di euro 79.213,94 ed euro 60.571,26). Domanda, infine, l'annullamento degli acquisti di carta per conflitto di interessi ex art. 2475 ter c.c., in quanto il prezzo concordato sarebbe superiore al quadruplo di quello di mercato.
La convenuta opposta replica di non aver Controparte_1 mai ricevuto alcuna contestazione delle fatture ed afferma altresì: i) che il materiale di cancelleria in taluni casi è stato consegnato a terzi (farmacie ecc.); ii) che in altri casi esso è stato oggetto di una fattura emessa immediatamente e sostitutiva del documento di trasporto;
iii) che la merce consegnata all'attrice opponente è stata controllata dall'impiegata della convenuta opposta;
iv) che il prezzo di acquisto della carta era comunque Controparte_3 inferiore a quello indicato dall'attrice opponente. In conclusione, la convenuta opposta domanda il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
2. Ammessa solo ctu contabile;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
3. Ritiene questo tribunale che la domanda di annullamento ex art. 2475 ter c.c. per applicazione di un prezzo superiore al quadruplo di quello di mercato, debba essere rigettata.
Infatti, in punto alla questione del prezzo della carta applicato dalla convenuta opposta, è divenuto pacifico tra le parti che esso si riferisca ad una scatola composta da 5 risme. Deve dunque escludersi l'assenza di congruità rispetto al valore di mercato.
4. Ciò premesso, l'opposizione è fondata.
La domanda riconvenzionale dell'attrice opponente volta a ottenere la ripetizione dell'indebito merita accoglimento nei termini seguenti.
Nel caso di specie, l'evoluzione dei rapporti tra le parti ha fatto sorgere un indebito oggettivo, in ragione della discrasia tra i pagamenti effettuati dalla società committente (attrice opponente) e le prestazioni eseguite (e non eseguite) dalla società fornitrice (convenuta opposta). Deve infatti condividersi l'approfondita e persuasiva ricostruzione operata sul punto dal ctu dott. Persona_1
In primo luogo, il ctu ha individuato l'importo complessivo delle fatture emesse dalla convenuta opposta nei confronti dell'attrice opponente nel periodo 2019-2023. In particolare,
è risultato che la convenuta opposta ha emesso fatture: per euro 29.406,27 nell'anno 2019; per euro 26.781,44 nell'anno 2020; per euro 37.960,30 nell'anno 2021; per euro 38.768,95 nell'anno 2022; per euro 9.600,18 nell'anno 2023. Dunque, alla luce della documentazione in atti l'importo totale risultante dalle fatture emesse negli anni dal 2019 al 2023 è di euro
142.507,14.
Tale somma deve essere scissa in due componenti: da un lato, le fatture relativamente alle quali vi è prova dell'effettiva consegna della merce all'attrice opponente oppure a terzi, che ammontano ad euro 52.587,70 (pari alla somma di euro 39.756,14 e di euro 12.831,56);
2 dall'altro, le fatture relativamente alle quali tale prova manca, che ammontano a complessivi euro 89.919,44. Dunque, soltanto quest'ultimo importo concorre a determinare il credito finale spettante all'attrice opponente.
In secondo luogo, il consulente d'ufficio ha ricostruito il quadro dei pagamenti effettuati dall'attrice opponente in favore della convenuta opposta nel quinquennio 2019-2023, come risultanti dalla documentazione bancaria allegata in atti. In particolare, l'attrice opponente ha corrisposto alla controparte le somme di: euro 73.730,55 nell'anno 2019; euro 37.050,00 nell'anno 2020; euro 38.693,51 nell'anno 2021; euro 63.209,55 nell'anno 2022; euro 53.057,76 nell'anno 2023 (cfr. tabella a pag. 14 in basso della relazione). Dunque, il totale delle somme pagate ammonta ad euro 265.741,37.
Inoltre, risulta che l'attrice opponente abbia effettuato pagamenti in favore della convenuta opposta per euro 11.280,55 sulla base di fatture anteriori al 2019 (costituenti il saldo iniziale al 1.01.2019).
Tra gli ulteriori pagamenti constano anche le somme di euro 22.743,00 corrisposte a saldo delle fatture nn. 843 e 844 del 2023 (estranee all'elenco di cui a pag. 6 dell'atto di citazione in opposizione) e di euro 28.500,00 a mezzo di bonifici con causale generica o senza alcuna causale.
In definitiva, il quadro complessivo dei rapporti dare/avere tra le parti restituisce una somma di euro 355.660,81 a credito dell'attrice opponente e di euro 205.030,69 a debito della stessa (cfr. tabella a pag. 25 della relazione). Ne consegue un'eccedenza di euro 150.630,12
a credito dell'attrice opponente.
5. Da ultimo, la convenuta opposta eccepisce in compensazione un controcredito di euro 59.020,17, alla luce dei pagamenti di euro 32.110,71, effettuato dalla convenuta opposta all'attrice opponente nel gennaio 2023, e di euro 26.909,46, effettuato nel settembre e dicembre 2023, sempre a mezzo ricevute bancarie (cfr. docc. 3 e 5 convenuta opposta).
L'eccezione di compensazione è infondata con riferimento alla cit. somma di euro
32.110,71 in quanto dall'esame della documentazione si evince essa è stata versata dalla convenuta opposta quale pagamento delle fatture emesse dall'attrice opponente, sicché va escluso che si tratti di indebito che possa essere posto in compensazione.
Con riferimento invece alla somma di euro 26.909,46, va osservato che la relativa eccezione di compensazione è tardiva, in quanto non sollevata nella comparsa di risposta, ma solo nella seconda memoria. Si tratta infatti di eccezione in senso proprio, poiché non è stato dedotta - né dimostrata - l'eventuale unicità del rapporto giuridico sottostante (v. Cass., sez.
VI-2, 15.12.2020, n. 28.469).
6. In definitiva, risulta un credito dell'attrice opponente di euro 150.630,12, ma siccome essa ha limitato la domanda di condanna alla minor somma di euro 139.785,20, in ossequio al principio della domanda, può essere riconosciuta solo tale ultima somma, oltre interessi
3 dalla data dei singoli pagamenti, stante la mala fede dell'accipiens (art. 2033 c.c.), ed interessi ex art. 1284, penultimo comma, c.c..
Le spese di giudizio, comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta opposta.
P Q M
definitivamente pronunziando, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.
2400/2023.
Condanna a pagare a a somma di Controparte_1 Parte_1 euro 139.785,20 con interessi legali data dei singoli pagamenti ed interessi ex art. 1284, penultimo comma, c.c..
La condanna inoltre a rifondere a le spese di giudizio, liquidate Parte_1
complessivamente in euro 22.377,25, accessori inclusi, oltre ad euro 2.672,00 per spese di ctp.
Pone infine anche le spese di ctu definitivamente a carico di Controparte_1
..
[...]
Padova, 27.02.2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
4