TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 24 marzo 2025, esaurita la discussione, all'esito della camera di consiglio, ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2626 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il giorno 28 luglio 1957, residente ad Alba DR (TE), elettivamente domiciliato a Corropoli (TE), in via Ungaretti, n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Danilo Consorti, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
- parte opponente -
e
a responsabilità limitata con socio unico (C.F. Controparte_1Controparte_2
e P. IVA: ), e per essa, in qualità di mandataria, in virtù di P.IVA_1
procura speciale per Notar Dr.ssa Notaio in Roma del Persona_1
2 agosto 2018, Rep. n. 10119 – Racc. 4764, registrato a Roma in pari data al n. 26578 serie 1T, la (C.F. e P. IVA: ), con sede CP_3 P.IVA_2
legale a Siena, in via A. Moro, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di p.e.c. appartenente Email_1
all'Avv. Gaetano Biocca, con studio in Teramo, in via Stazio n. 22, il quale la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata dal procuratore speciale dott. allegata alla comparsa di costituzione. Controparte_4
1 - parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 24 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato avanti al Tribunale di Teramo in data 5 maggio 2020, (d'ora in avanti, per comodità, anche solo Controparte_1
“ ”), società a responsabilità limitata con socio unico, e per essa, in CP_1
qualità di mandataria la (d'ora in poi, per comodità, anche solo CP_3
“ ), ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 625/2020, con il CP_3
quale è stato ingiunto a , in qualità di fideiussore della Parte_1 società di pagare, in solido con , Parte_2 Controparte_5
, , altri fideiussori Controparte_6 Controparte_7 Parte_3
della debitrice principale, la somma di € 150.000,00, oltre interessi, spese della procedura monitoria e successive occorrende.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, emesso in data 30 giugno
2020 e notificato in data 29 luglio 2020, il sig. ha spiegato rituale Pt_1 opposizione con atto di citazione, mediante il quale, convenendo in giudizio la società opposta, ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per le causali esposte, -in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inesistente, nullo annullabile il decreto ingiuntivo n. 625/2020 per mancata corrispondenza tra la parte ricorrente e la parte ingiungente nonché per difetto CP_3 CP_1 del presupposto processuale del ministero di un difensore. - nel merito, dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, per non essere il credito certo, liquido ed esigi-bile in ragione della nullità della clausola di determinazione degli interessi perché in violazione della normativa L.
108/96 con la conseguente non debenza di alcun interesse ex art. 1815 comma 2,
c.c. in virtù della previsione di cui all'art. 1 D.L. n. 394/2000 come convertito dalla
L. 24/2001 nonché della nullità della clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli art. 1346- 1418- 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti
2 formali per violazione degli art. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322
c.c. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituita in giudizio , e per essa, in qualità di mandataria, CP_1
chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria CP_3
esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., e, nel merito, la reiezione integrale dell'interposta opposizione;
in via subordinata, parte opposta ha chiesto l'accertamento del corretto dare/avere tra le parti in forza del rapporto fra le stesse intercorso, operando la dovuta compensazione anche c.d. impropria o a-tecnica, con condanna della parte opponente al pagamento in solido alla Banca di quanto residuerà a favore di quest'ultima, ovvero l'accertamento, sempre ed in ogni caso, dell'ammontare del credito vantato dalla Banca opposta per le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo e, per l'effetto, la condanna dell'opponente al pagamento, in favore di essa opposta, della somma di € 150.000,00, oltre agli interessi come da domanda ed oltre alle spese e competenze liquidate per il procedimento monitorio, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, anche a seguito di istruzione probatoria, sempre oltre agli interessi nonché alle spese monitorie già liquidate ed alle successive occorrende, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, il precedente titolare del procedimento, con ordinanza riservata emessa in data 13 aprile 2022, ha accolto l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata da parte opposta ed ha concesso alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma VI c.p.c.; la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale, tenuto conto che all'udienza del 5 ottobre
2022 entrambe le parti hanno chiesto rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni, calendarizzata per il giorno 22 marzo 2023, poi differita, dal precedente titolare del procedimento, prima al 10 gennaio 2024 e poi al
28 febbraio 2024.
Lo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento in data
25 gennaio 2024, ha quindi prima proceduto ad un differimento della predetta udienza, successivamente anticipata per la precisazione delle
3 conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna
(24 marzo 2025), celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter
c.p.c. (stante la legittimità dello svolgimento dell'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta - Cass., Sez. III, sentenza n. 37137 del 19.12.2022 - Rv. 666275 – 01), con concessione di termine sino a 5 giorni prima della predetta udienza per l'eventuale deposito di sintetiche note conclusive;
quindi, all'odierna udienza, lette le note conclusionali nonché le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti, la causa, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa come di seguito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze processuali e della documentazione versata in atti, l'opposizione risulta infondata e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo oggetto della stessa deve essere integralmente confermato.
Al fine di comprendere le ragioni sottese alla reiezione dell'opposizione interposta da giova ricostruire Parte_1
sinteticamente la vicenda fattuale oggetto della presente controversia, che, come anticipato, trae origine dal decreto ingiuntivo n. 625/2020 emesso in favore di , con il quale il Tribunale di Teramo ha ingiunto CP_1
all'opponente, in qualità di fideiussore di (obbligata Parte_2
principale) ed in solido con , , Controparte_5 Controparte_6
e (ulteriori garanti), di pagare la somma Controparte_7 Parte_3
€ 150.000.00, oltre interessi, spese di procedura ed alle successive occorrende.
A sostegno dell'opposizione, il sig. , dopo aver Pt_1
preliminarmente eccepito la nullità/inesistenza assoluta ed insanabile del decreto ingiuntivo opposto sul presupposto secondo cui lo stesso è stato emesso in favore di ma non vi è corrispondenza fra Controparte_1
quest'ultima, che è la parte appunto ingiungente, e che è la CP_3 parte formalmente ricorrente in fase monitoria, con la conseguenza che non è stata patrocinata da alcun avvocato, essendo, Controparte_1
diversamente, la procura agli atti del procedimento monitorio conferita da
[..
[...] il sig. ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo, CP_8 Pt_1 reputandolo illegittimo anche nel merito, giacché il credito azionato con il ricorso monitorio deriva dalla fideiussione prestata da esso opponente in favore della società a seguito della quale la Banca delle Parte_2
Marche aveva concesso in prestito a quest'ultima la somma di € 1.800.000,00 in forza di contratto di mutuo fondiario condizionato, stipulato il 18 luglio
2008 a rogito del Notaio ott. Rep. n. 229402 racc. n. 50218, Per_2 Per_3
e successivo atto di erogazione e quietanza per frazionamento di mutuo fondiario e della relativa ipoteca in quote;
ebbene, secondo la prospettiva dell'opponente, il contratto di mutuo in parola è “affetto da nullità ex art. 1815
c.c. per sussistenza di interessi usurari ai sensi della normativa L. 108/1996”, con la conseguenza che, in ragione del carattere di accessorietà della garanzia fideiussoria rispetto all'obbligazione principale, l'invalidità di quest'ultima si ripercuote e produce i suoi effetti sulla accessoria fideiussione medesima.
e, per essa, quale mandataria, ritualmente Controparte_1 CP_3
costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della opposizione avversaria, chiedendone il rigetto, con conferma del decreto monitorio opposto.
Ciò premesso, deve anzitutto rammentarsi il granitico orientamento giurisprudenziale, sviluppatosi a partire dalla nota pronuncia n. 13533/2001 resa a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca (nel caso che viene in rilievo) per l'adempimento, deve provare la fonte - negoziale o legale - del proprio diritto, limitandosi ad allegare la circostanza dell'altrui inadempimento, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa.
Occorre altresì rammentare che, come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice
è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume la
5 posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 6091/2020); il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
Sicché, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore, sebbene formalmente convenuto nel giudizio di opposizione
(essendo parte opposta), ad essere gravato dall'onere di dimostrare l'esistenza del proprio credito, e quindi a dover fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente ventato, mentre il debitore/opponente, che solo formalmente
è parte attrice (avendo introdotto il giudizio oppositivo), deve provare, nella sua veste sostanziale di convenuto, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato dal creditore (cfr., ex mutlis, Cass. civ. n.
5915 del 2011).
Così delineata la distribuzione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la sua applicazione al caso per cui è processo conduce alla reiezione della opposizione spiegata da Parte_1
e quindi alla integrale conferma del decreto ingiuntivo oggetto della
[...]
stessa.
Infatti, l'attore in senso sostanziale, e quindi la parte opposta, ha utilmente versato in atti: (a) il contratto condizionato di mutuo fondiario stipulato tra Banca delle Marche S.p.a. e la società in data 18 Parte_2
luglio 2008 per Notar Dott. di originari € 1.800.000,00, Rep. Persona_4
n. 229402 – Racc. n. 50218, registrato a UL (TE) il 18 luglio 2008 al n.
6268, Serie 1T, munito di formula esecutiva il 29 luglio 2008 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio), (b) atto di erogazione e quietanza – frazionamento di mutuo fondiario e della relativa ipoteca in quote del 20.03.2014, per Notar
Dott. Rep. n. 246415 – Racc. n. 61664, registrato in Persona_4
6 UL (TE) il 24 marzo 2014 al n. 1667 Serie 1T, munito di formula esecutiva il 13 maggio 2014 (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio); (c) fideiussione generica prestata in data 18 luglio 2008 dal sig. per l'importo di € Pt_1
150.000,00 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio); (d) le procure speciali (cfr. doc. nn. 1 e 2 fascicolo monitorio su cui si tornerà infra) in relazione a tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti, rilasciata da in favore di così Controparte_1 CP_3
pertanto fornendo adeguata ed esaustiva prova del fatto costitutivo del proprio credito.
Al contrario, il sig. , dal canto suo, nella sua veste di convenuto Pt_1
sostanziale – come tale tenuto a prendere posizione ed a contestare in maniera specifica i fatti costitutivi ex adverso allegati facendone valere altri che impediscono, modificano o estinguono la pretesa avversaria – si è semplicemente limitato a coltivare allegazioni oltremodo generiche in tal senso, in concreto assolutamente non idonee a paralizzare la pretesa di parte attrice sostanziale.
Ed infatti, prima di tutto occorre rimarcare come sia ben documentato in atti che la società agisce - sin dalla fase monitoria - in qualità CP_3
di mandataria di non riscontrandosi alcun difetto di Controparte_1
procura, essendo agli atti la procura alle liti della società mandataria: infatti l'opposta, sin dalla fase monitoria, ha prodotto in giudizio (i) la procura speciale per Notar dott.ssa Notaio in Roma del 2 agosto Persona_1
2018, Rep. n. 10119, con la quale il sig. “nella sua qualità di Persona_5
Amministratore Unico della società “ (…) CONFERISCE Controparte_1
procura speciale a “ affinché il Procuratore provveda a compiere, in CP_3
nome e per conto della Società, ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso il recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare (i
“Crediti”); (ii) la procura speciale autenticata nelle firme con atto del Notaio del 17 settembre 2018, Rep. n. 268 - Racc. n. 201, con cui Persona_6
il dott. , “in qualità di Amministratore Delegato e legale Parte_4
rappresentante della società , a sua volta “NOMINA E CP_3
7 COSTITUISCE quale suoi procuratori speciali i seguenti esponenti”, fra gli altri il dott. “ nato a [...] l'[...], Codice Fiscale Controparte_4
”, il quale ha infatti successivamente conferito (iii) CodiceFiscale_2
procura all'Avv. Gaetano Biocca, procuratore di sin dalla Controparte_1
fase monitoria (cfr. procura alle liti allegata al ricorso monitorio, in cui si legge che: “Io sottoscritto Dott. nato a [...] il Controparte_4
08.10.1967, CF. , in qualità di procuratore speciale, giusta C.F._3 procura speciale del 17.09.2018 Rep. 268 – racc. 201, per Notar Dott.ssa Per_6
Notaio in Milano, della (…) che agisce in qualità di
[...] CP_3
mandataria di (…) in virtù di procura speciale per Notar Controparte_1
Dr.ssa Notaio in Roma del 02.08.2018, registrato a Roma in Persona_1
pari data al n. 26578, serie 1T, delego l'Avv. Gaetano Biocca…”).
Per il resto e nel merito, parte opponente, oltre a non aver tout court contestato il fatto del proprio inadempimento nonché l'avvenuta cessione del credito da Banca delle Marche S.p.A. in favore della odierna opposta con tutto ciò che ne consegue ai sensi e per gli effetti Controparte_1
dell'art. 115, comma I c.p.c., si è limitata ad affermare la usurarietà del tasso d'interesse applicato al contratto di mutuo mediante dissertazioni giuridiche puramente astratte e non calate sul caso concreto.
Senonché, come condivisibilmente argomentato dalla giurisprudenza di merito, ladd“ove venisse dato corso ad una deduzione del genere (n.d.r.: ossia ad una deduzione così generica), la funzione del processo verrebbe di fatto snaturata, posto che oggetto del giudizio non sarebbe più la verifica di fatti specifici
e la valutazione delle loro conseguenze sul piano giuridico, bensì una vasta attività inquisitoria volta alla ricerca di eventuali, e del tutto ipotetiche, violazioni di legge.
Per questi motivi
, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile perché del tutto generica.” (cfr., in questi esatti termini, la sentenza del Tribunale di Piacenza dell'11 aprile 2018 n. 296, che ha dichiarato inammissibile, in quanto del tutto generica, l'opposizione a decreto monitorio, dal momento che l'ingiunto/opponente si era limitato ad affermare che sarebbe emerso il superamento del tasso soglia usura, senza peraltro indicare attraverso quale tipo di valutazioni si sarebbe dovuto pervenire ad un simile risultato;
nello stesso senso, cfr. altresì la sentenza del Tribunale di Bologna del 4 luglio
8 2022, n. 2131, che, confermando il decreto monitorio opposto, ha rilevato come le eccezioni sollevate dagli opponenti in ordine alla sussistenza di usura, anatocismo e previsioni contra legem fossero generiche, in quanto prive di argomentazioni specifiche e supporti probatori).
Non può infatti non essere ribadito, essendo integralmente condiviso dallo scrivente magistrato, quanto già osservato dal precedente titolare del procedimento in sede di concessione del provvedimento ex art. 648 c.p.c., e cioè che “è onere del cliente, il quale lamenti l'applicazione da parte della banca di tassi usurari, individuare i trimestri di riferimento e la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia;
in particolare, egli ha l'onere di allegare
e provare le singole poste ritenute indebite, nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità, dovendo non solo specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare
e documentare questi ultimi” (cfr. ordinanza del 13 aprile 2022).
Senonché, nel caso per cui è processo, parte opponente si è limitata a coltivare dissertazioni giuridiche astratte in tema di usura, richiamando, in maniera asettica e non calibrata sul caso di specie, principi espressi dalla giurisprudenza, avendo l'unica deduzione “meno generica” svolta sul punto il seguente tenore: “il confronto tra le previsioni contrattuali con particolare riguardo ai documenti di sintesi e i DM relativi al periodo di vigenza del mutuo tra le parti (2008-2016) evidenzia che nel contratto di mutuo sono stati convenuti interessi usurari” (cfr. p. 6 atto di citazione in opposizione), previsioni contrattuali che non sono state neppure riportate o quanto meno menzionate in citazione, emergendo con forte evidenza la carenza, non solo in termini probatori ma prima ancora allegatori, degli elementi necessari perché la contestazione di parte opponente possa ritenersi fondata.
Pertanto, il Tribunale, in assenza di una specifica allegazione e dimostrazione delle doglianze dell'unico di motivo di opposizione coltivato dal sig. in tema di usurarietà, non può fare a meno che Pt_1 ribadirne la assoluta genericità, che ne preclude, come tale, prima ancora che l'accoglimento, il relativo vaglio.
In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, deve essere
9 rigettata l'opposizione spiegata dall'ingiunto e, per l'effetto, integralmente confermato il decreto monitorio opposto.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 e succ. mod., con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, del tenore delle difese svolte da entrambe le parti e dell'espleta istruttoria di natura esclusivamente documentale.
Il criterio della soccombenza, inoltre, governa anche le spese sostenute nel procedimento monitorio, con il corollario per cui gli opponenti, risultati integralmente soccombenti nell'odierno giudizio di opposizione, devono essere condannati anche alla rifusione delle spese del procedimento monitorio già liquidate in € 2.135,00, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 653 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G n. 2626/2020 fra le parti in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. rigetta l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 625/2020 emesso dal Tribunale di
Teramo, da considerare, pertanto, definitivamente esecutivo;
2. condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di € 7.052,00, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. al 22% e C.P.A. al 4% sui compensi, nonché alla rifusione delle spese del procedimento monitorio ai sensi dell'art. 653 c.p.c., già liquidate in € 2.135,00.
Così deciso, ex art. 281-sexies c.p.c., in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 24 marzo 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 24 marzo 2025, esaurita la discussione, all'esito della camera di consiglio, ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2626 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il giorno 28 luglio 1957, residente ad Alba DR (TE), elettivamente domiciliato a Corropoli (TE), in via Ungaretti, n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Danilo Consorti, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
- parte opponente -
e
a responsabilità limitata con socio unico (C.F. Controparte_1Controparte_2
e P. IVA: ), e per essa, in qualità di mandataria, in virtù di P.IVA_1
procura speciale per Notar Dr.ssa Notaio in Roma del Persona_1
2 agosto 2018, Rep. n. 10119 – Racc. 4764, registrato a Roma in pari data al n. 26578 serie 1T, la (C.F. e P. IVA: ), con sede CP_3 P.IVA_2
legale a Siena, in via A. Moro, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di p.e.c. appartenente Email_1
all'Avv. Gaetano Biocca, con studio in Teramo, in via Stazio n. 22, il quale la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata dal procuratore speciale dott. allegata alla comparsa di costituzione. Controparte_4
1 - parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 24 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato avanti al Tribunale di Teramo in data 5 maggio 2020, (d'ora in avanti, per comodità, anche solo Controparte_1
“ ”), società a responsabilità limitata con socio unico, e per essa, in CP_1
qualità di mandataria la (d'ora in poi, per comodità, anche solo CP_3
“ ), ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 625/2020, con il CP_3
quale è stato ingiunto a , in qualità di fideiussore della Parte_1 società di pagare, in solido con , Parte_2 Controparte_5
, , altri fideiussori Controparte_6 Controparte_7 Parte_3
della debitrice principale, la somma di € 150.000,00, oltre interessi, spese della procedura monitoria e successive occorrende.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, emesso in data 30 giugno
2020 e notificato in data 29 luglio 2020, il sig. ha spiegato rituale Pt_1 opposizione con atto di citazione, mediante il quale, convenendo in giudizio la società opposta, ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per le causali esposte, -in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inesistente, nullo annullabile il decreto ingiuntivo n. 625/2020 per mancata corrispondenza tra la parte ricorrente e la parte ingiungente nonché per difetto CP_3 CP_1 del presupposto processuale del ministero di un difensore. - nel merito, dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, per non essere il credito certo, liquido ed esigi-bile in ragione della nullità della clausola di determinazione degli interessi perché in violazione della normativa L.
108/96 con la conseguente non debenza di alcun interesse ex art. 1815 comma 2,
c.c. in virtù della previsione di cui all'art. 1 D.L. n. 394/2000 come convertito dalla
L. 24/2001 nonché della nullità della clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli art. 1346- 1418- 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti
2 formali per violazione degli art. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322
c.c. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituita in giudizio , e per essa, in qualità di mandataria, CP_1
chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria CP_3
esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., e, nel merito, la reiezione integrale dell'interposta opposizione;
in via subordinata, parte opposta ha chiesto l'accertamento del corretto dare/avere tra le parti in forza del rapporto fra le stesse intercorso, operando la dovuta compensazione anche c.d. impropria o a-tecnica, con condanna della parte opponente al pagamento in solido alla Banca di quanto residuerà a favore di quest'ultima, ovvero l'accertamento, sempre ed in ogni caso, dell'ammontare del credito vantato dalla Banca opposta per le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo e, per l'effetto, la condanna dell'opponente al pagamento, in favore di essa opposta, della somma di € 150.000,00, oltre agli interessi come da domanda ed oltre alle spese e competenze liquidate per il procedimento monitorio, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, anche a seguito di istruzione probatoria, sempre oltre agli interessi nonché alle spese monitorie già liquidate ed alle successive occorrende, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, il precedente titolare del procedimento, con ordinanza riservata emessa in data 13 aprile 2022, ha accolto l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata da parte opposta ed ha concesso alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma VI c.p.c.; la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale, tenuto conto che all'udienza del 5 ottobre
2022 entrambe le parti hanno chiesto rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni, calendarizzata per il giorno 22 marzo 2023, poi differita, dal precedente titolare del procedimento, prima al 10 gennaio 2024 e poi al
28 febbraio 2024.
Lo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento in data
25 gennaio 2024, ha quindi prima proceduto ad un differimento della predetta udienza, successivamente anticipata per la precisazione delle
3 conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna
(24 marzo 2025), celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter
c.p.c. (stante la legittimità dello svolgimento dell'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta - Cass., Sez. III, sentenza n. 37137 del 19.12.2022 - Rv. 666275 – 01), con concessione di termine sino a 5 giorni prima della predetta udienza per l'eventuale deposito di sintetiche note conclusive;
quindi, all'odierna udienza, lette le note conclusionali nonché le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti, la causa, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa come di seguito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze processuali e della documentazione versata in atti, l'opposizione risulta infondata e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo oggetto della stessa deve essere integralmente confermato.
Al fine di comprendere le ragioni sottese alla reiezione dell'opposizione interposta da giova ricostruire Parte_1
sinteticamente la vicenda fattuale oggetto della presente controversia, che, come anticipato, trae origine dal decreto ingiuntivo n. 625/2020 emesso in favore di , con il quale il Tribunale di Teramo ha ingiunto CP_1
all'opponente, in qualità di fideiussore di (obbligata Parte_2
principale) ed in solido con , , Controparte_5 Controparte_6
e (ulteriori garanti), di pagare la somma Controparte_7 Parte_3
€ 150.000.00, oltre interessi, spese di procedura ed alle successive occorrende.
A sostegno dell'opposizione, il sig. , dopo aver Pt_1
preliminarmente eccepito la nullità/inesistenza assoluta ed insanabile del decreto ingiuntivo opposto sul presupposto secondo cui lo stesso è stato emesso in favore di ma non vi è corrispondenza fra Controparte_1
quest'ultima, che è la parte appunto ingiungente, e che è la CP_3 parte formalmente ricorrente in fase monitoria, con la conseguenza che non è stata patrocinata da alcun avvocato, essendo, Controparte_1
diversamente, la procura agli atti del procedimento monitorio conferita da
[..
[...] il sig. ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo, CP_8 Pt_1 reputandolo illegittimo anche nel merito, giacché il credito azionato con il ricorso monitorio deriva dalla fideiussione prestata da esso opponente in favore della società a seguito della quale la Banca delle Parte_2
Marche aveva concesso in prestito a quest'ultima la somma di € 1.800.000,00 in forza di contratto di mutuo fondiario condizionato, stipulato il 18 luglio
2008 a rogito del Notaio ott. Rep. n. 229402 racc. n. 50218, Per_2 Per_3
e successivo atto di erogazione e quietanza per frazionamento di mutuo fondiario e della relativa ipoteca in quote;
ebbene, secondo la prospettiva dell'opponente, il contratto di mutuo in parola è “affetto da nullità ex art. 1815
c.c. per sussistenza di interessi usurari ai sensi della normativa L. 108/1996”, con la conseguenza che, in ragione del carattere di accessorietà della garanzia fideiussoria rispetto all'obbligazione principale, l'invalidità di quest'ultima si ripercuote e produce i suoi effetti sulla accessoria fideiussione medesima.
e, per essa, quale mandataria, ritualmente Controparte_1 CP_3
costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della opposizione avversaria, chiedendone il rigetto, con conferma del decreto monitorio opposto.
Ciò premesso, deve anzitutto rammentarsi il granitico orientamento giurisprudenziale, sviluppatosi a partire dalla nota pronuncia n. 13533/2001 resa a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca (nel caso che viene in rilievo) per l'adempimento, deve provare la fonte - negoziale o legale - del proprio diritto, limitandosi ad allegare la circostanza dell'altrui inadempimento, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa.
Occorre altresì rammentare che, come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice
è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume la
5 posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 6091/2020); il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
Sicché, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore, sebbene formalmente convenuto nel giudizio di opposizione
(essendo parte opposta), ad essere gravato dall'onere di dimostrare l'esistenza del proprio credito, e quindi a dover fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente ventato, mentre il debitore/opponente, che solo formalmente
è parte attrice (avendo introdotto il giudizio oppositivo), deve provare, nella sua veste sostanziale di convenuto, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato dal creditore (cfr., ex mutlis, Cass. civ. n.
5915 del 2011).
Così delineata la distribuzione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la sua applicazione al caso per cui è processo conduce alla reiezione della opposizione spiegata da Parte_1
e quindi alla integrale conferma del decreto ingiuntivo oggetto della
[...]
stessa.
Infatti, l'attore in senso sostanziale, e quindi la parte opposta, ha utilmente versato in atti: (a) il contratto condizionato di mutuo fondiario stipulato tra Banca delle Marche S.p.a. e la società in data 18 Parte_2
luglio 2008 per Notar Dott. di originari € 1.800.000,00, Rep. Persona_4
n. 229402 – Racc. n. 50218, registrato a UL (TE) il 18 luglio 2008 al n.
6268, Serie 1T, munito di formula esecutiva il 29 luglio 2008 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio), (b) atto di erogazione e quietanza – frazionamento di mutuo fondiario e della relativa ipoteca in quote del 20.03.2014, per Notar
Dott. Rep. n. 246415 – Racc. n. 61664, registrato in Persona_4
6 UL (TE) il 24 marzo 2014 al n. 1667 Serie 1T, munito di formula esecutiva il 13 maggio 2014 (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio); (c) fideiussione generica prestata in data 18 luglio 2008 dal sig. per l'importo di € Pt_1
150.000,00 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio); (d) le procure speciali (cfr. doc. nn. 1 e 2 fascicolo monitorio su cui si tornerà infra) in relazione a tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti, rilasciata da in favore di così Controparte_1 CP_3
pertanto fornendo adeguata ed esaustiva prova del fatto costitutivo del proprio credito.
Al contrario, il sig. , dal canto suo, nella sua veste di convenuto Pt_1
sostanziale – come tale tenuto a prendere posizione ed a contestare in maniera specifica i fatti costitutivi ex adverso allegati facendone valere altri che impediscono, modificano o estinguono la pretesa avversaria – si è semplicemente limitato a coltivare allegazioni oltremodo generiche in tal senso, in concreto assolutamente non idonee a paralizzare la pretesa di parte attrice sostanziale.
Ed infatti, prima di tutto occorre rimarcare come sia ben documentato in atti che la società agisce - sin dalla fase monitoria - in qualità CP_3
di mandataria di non riscontrandosi alcun difetto di Controparte_1
procura, essendo agli atti la procura alle liti della società mandataria: infatti l'opposta, sin dalla fase monitoria, ha prodotto in giudizio (i) la procura speciale per Notar dott.ssa Notaio in Roma del 2 agosto Persona_1
2018, Rep. n. 10119, con la quale il sig. “nella sua qualità di Persona_5
Amministratore Unico della società “ (…) CONFERISCE Controparte_1
procura speciale a “ affinché il Procuratore provveda a compiere, in CP_3
nome e per conto della Società, ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso il recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare (i
“Crediti”); (ii) la procura speciale autenticata nelle firme con atto del Notaio del 17 settembre 2018, Rep. n. 268 - Racc. n. 201, con cui Persona_6
il dott. , “in qualità di Amministratore Delegato e legale Parte_4
rappresentante della società , a sua volta “NOMINA E CP_3
7 COSTITUISCE quale suoi procuratori speciali i seguenti esponenti”, fra gli altri il dott. “ nato a [...] l'[...], Codice Fiscale Controparte_4
”, il quale ha infatti successivamente conferito (iii) CodiceFiscale_2
procura all'Avv. Gaetano Biocca, procuratore di sin dalla Controparte_1
fase monitoria (cfr. procura alle liti allegata al ricorso monitorio, in cui si legge che: “Io sottoscritto Dott. nato a [...] il Controparte_4
08.10.1967, CF. , in qualità di procuratore speciale, giusta C.F._3 procura speciale del 17.09.2018 Rep. 268 – racc. 201, per Notar Dott.ssa Per_6
Notaio in Milano, della (…) che agisce in qualità di
[...] CP_3
mandataria di (…) in virtù di procura speciale per Notar Controparte_1
Dr.ssa Notaio in Roma del 02.08.2018, registrato a Roma in Persona_1
pari data al n. 26578, serie 1T, delego l'Avv. Gaetano Biocca…”).
Per il resto e nel merito, parte opponente, oltre a non aver tout court contestato il fatto del proprio inadempimento nonché l'avvenuta cessione del credito da Banca delle Marche S.p.A. in favore della odierna opposta con tutto ciò che ne consegue ai sensi e per gli effetti Controparte_1
dell'art. 115, comma I c.p.c., si è limitata ad affermare la usurarietà del tasso d'interesse applicato al contratto di mutuo mediante dissertazioni giuridiche puramente astratte e non calate sul caso concreto.
Senonché, come condivisibilmente argomentato dalla giurisprudenza di merito, ladd“ove venisse dato corso ad una deduzione del genere (n.d.r.: ossia ad una deduzione così generica), la funzione del processo verrebbe di fatto snaturata, posto che oggetto del giudizio non sarebbe più la verifica di fatti specifici
e la valutazione delle loro conseguenze sul piano giuridico, bensì una vasta attività inquisitoria volta alla ricerca di eventuali, e del tutto ipotetiche, violazioni di legge.
Per questi motivi
, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile perché del tutto generica.” (cfr., in questi esatti termini, la sentenza del Tribunale di Piacenza dell'11 aprile 2018 n. 296, che ha dichiarato inammissibile, in quanto del tutto generica, l'opposizione a decreto monitorio, dal momento che l'ingiunto/opponente si era limitato ad affermare che sarebbe emerso il superamento del tasso soglia usura, senza peraltro indicare attraverso quale tipo di valutazioni si sarebbe dovuto pervenire ad un simile risultato;
nello stesso senso, cfr. altresì la sentenza del Tribunale di Bologna del 4 luglio
8 2022, n. 2131, che, confermando il decreto monitorio opposto, ha rilevato come le eccezioni sollevate dagli opponenti in ordine alla sussistenza di usura, anatocismo e previsioni contra legem fossero generiche, in quanto prive di argomentazioni specifiche e supporti probatori).
Non può infatti non essere ribadito, essendo integralmente condiviso dallo scrivente magistrato, quanto già osservato dal precedente titolare del procedimento in sede di concessione del provvedimento ex art. 648 c.p.c., e cioè che “è onere del cliente, il quale lamenti l'applicazione da parte della banca di tassi usurari, individuare i trimestri di riferimento e la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia;
in particolare, egli ha l'onere di allegare
e provare le singole poste ritenute indebite, nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità, dovendo non solo specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare
e documentare questi ultimi” (cfr. ordinanza del 13 aprile 2022).
Senonché, nel caso per cui è processo, parte opponente si è limitata a coltivare dissertazioni giuridiche astratte in tema di usura, richiamando, in maniera asettica e non calibrata sul caso di specie, principi espressi dalla giurisprudenza, avendo l'unica deduzione “meno generica” svolta sul punto il seguente tenore: “il confronto tra le previsioni contrattuali con particolare riguardo ai documenti di sintesi e i DM relativi al periodo di vigenza del mutuo tra le parti (2008-2016) evidenzia che nel contratto di mutuo sono stati convenuti interessi usurari” (cfr. p. 6 atto di citazione in opposizione), previsioni contrattuali che non sono state neppure riportate o quanto meno menzionate in citazione, emergendo con forte evidenza la carenza, non solo in termini probatori ma prima ancora allegatori, degli elementi necessari perché la contestazione di parte opponente possa ritenersi fondata.
Pertanto, il Tribunale, in assenza di una specifica allegazione e dimostrazione delle doglianze dell'unico di motivo di opposizione coltivato dal sig. in tema di usurarietà, non può fare a meno che Pt_1 ribadirne la assoluta genericità, che ne preclude, come tale, prima ancora che l'accoglimento, il relativo vaglio.
In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, deve essere
9 rigettata l'opposizione spiegata dall'ingiunto e, per l'effetto, integralmente confermato il decreto monitorio opposto.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 e succ. mod., con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, del tenore delle difese svolte da entrambe le parti e dell'espleta istruttoria di natura esclusivamente documentale.
Il criterio della soccombenza, inoltre, governa anche le spese sostenute nel procedimento monitorio, con il corollario per cui gli opponenti, risultati integralmente soccombenti nell'odierno giudizio di opposizione, devono essere condannati anche alla rifusione delle spese del procedimento monitorio già liquidate in € 2.135,00, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 653 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G n. 2626/2020 fra le parti in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. rigetta l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 625/2020 emesso dal Tribunale di
Teramo, da considerare, pertanto, definitivamente esecutivo;
2. condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di € 7.052,00, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. al 22% e C.P.A. al 4% sui compensi, nonché alla rifusione delle spese del procedimento monitorio ai sensi dell'art. 653 c.p.c., già liquidate in € 2.135,00.
Così deciso, ex art. 281-sexies c.p.c., in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 24 marzo 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
10