Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/06/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 611/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Roberto Novati ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Regolamentazione responsabilità genitoriale
I figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, che assumeranno PE PE decisioni concordate, nel loro prioritario interesse, circa le scelte più importanti che li riguardano;
le decisioni circa questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore presso il quale i minori si troveranno in quel momento e così per quelle di natura urgente, fermo l'onere di previa consultazione o comunque, ove ciò non sia possibile, di tempestiva comunicazione.
e sono collocati prevalentemente e anagraficamente presso la casa familiare di PE PE proprietà esclusiva della madre, sita in TA Sul Seveso (MB), Via Andrea Costa n. 11, ove hanno la residenza, che resterà quindi alla stessa assegnata, con tutti gli arredi e mobili presenti;
e comunque seguendo la madre, qualora la stessa si trasferisca in diversa abitazione.
2) Descrizione del piano genitoriale ex art. 473 bis. 12, comma 5, c.p.c.
2.1 e attualmente frequentano, rispettivamente, il terzo ed il primo anno della PE PE scuola primaria di Copreno. Parte_3
Attualmente e vengono accompagnati a scuola tutte le mattine dalla madre e PE PE vengono prelevati all'uscita dai genitori in base ai turni di lavoro.
Nello specifico:
- la SI.ra , a settimane alterne, preleva i figli da scuola i giorni del lunedì, martedì e Pt_1 mercoledì, mentre la settimana successiva i giorni del giovedì, venerdì.
- il SI. , in base ai turni della SI.ra , a settimane alterne preleva i figli da scuola i _2 Pt_1 giorni del lunedì, martedì e mercoledì, mentre la settimana successiva i giorni del giovedì e del venerdì.
2.2. Modalità di frequentazione padre – figli
I genitori dopo ampia valutazione e tenuto conto delle abitudini di e e dei rapporti PE PE che gli stessi intrattengono in maniera quotidiana e costante anche con i rispettivi rami parentali, nonché in relazione ai rispettivi impegni lavorativi hanno concordato quanto segue:
- a causa dei turni di lavoro del SI. , il quale presta la propria attività lavorativa durante la _2 notte, osservando a settimane alterne i seguenti turni: dalle ore 22,00 alle ore 07,00 una settimana e dalle ore 24,00 alle ore 9,00 la settimana successiva, i minori attualmente non possono pernottare presso il padre;
- salvo diversi accordi, il padre terrà con sé i minori a domeniche alternate, a partire dalle ore 12,00
e sino alla domenica pomeriggio con riaccompagnamento presso la casa familiare entro le ore
18,00;
- l'infrasettimanale: il SI. potrà trascorrere con i figli tre pomeriggi a settimana, da _2 concordare con la SI.ra , in base ai turni di lavoro di quest'ultima, dalle ore 15,00 Pt_1 prelevandoli da scuola, con riaccompagnamento presso la casa familiare entro le ore 18,00;
- durante le vacanze estive: e potranno trascorrere con il padre due settimane, PE PE anche non consecutive, previo accordo tra i genitori, da assumersi entro il 30 aprile di ogni anno e in considerazione dei rispettivi impegni di lavoro.
Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le ferie insieme con i minori;
nei periodi di vacanza di e con i rispettivi genitori i tempi PE PE di frequentazione “ordinari” con l'altro genitore sono da intendersi - di tutta evidenza - sospesi e l'ordinaria alternanza riprenderà dal fine settimana successivo al rientro dalle vacanze.
- vacanze natalizie: ad anni alterni, i figli trascorreranno il giorno del 25 dicembre con un genitore ed il giorno 1 gennaio con l'altro. La stessa regola varrà per i giorni del 26 dicembre ed il 6 gennaio, sempre salvo diversi accordi tra le parti;
- gli ulteriori periodi di vacanze, scolastiche e non (Pasqua, settimana bianca, ecc.), saranno ripartiti secondo il criterio della paritaria alternanza rispetto al calendario ordinario di frequentazione, sempre salvo diversi accordi tra le parti.
I genitori valuteranno di trascorrere insieme con e il giorno del loro compleanno. PE PE
I genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza dell'altro eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé i minori.
Il padre potrà sentire telefonicamente e/o tramite videochiamata i figli, telefonando alla madre nella fascia oraria tra le 18,00 e le 19,00 di ogni giorno, nei giorni di competenza materna. Lo stesso vale anche per la madre, durante i pomeriggi di competenza paterna, durante la fascia 15,30 – 16,30.
Entrambi i genitori, indipendentemente dai giorni di propria competenza, potranno partecipare ad ogni attività scolastica ed extrascolastica dei minori, assistendovi.
2.3. Supporto alla genitorialità
I genitori danno atto di essere stati edotti dal proprio legale della possibilità di intraprendere un percorso congiunto di supporto alla genitorialità specie in casi di eventuali conflitti o disaccordi circa le indicazioni educative o scelte e gestione degli aspetti preminenti della vita di e PE
e che tale strumento rappresenta un importante supporto ai genitori stessi a seguito della PE separazione.
3) Questioni economiche
Entrambi i coniugi sono autosufficienti economicamente, svolgendo ambedue attività lavorativa e non avanzano pertanto alcuna richiesta reciproca di mantenimento.
La signora svolge attività professionale di commessa a tempo indeterminato part – time Pt_1 presso Gens Aurea SP, osservando il seguente orario:
09,00 – 13,00; 15,00-19,00 a settimane alterne.
Attualmente vive nell'immobile di sua proprietà in TA Sul Seveso (MB), Via Andrea Costa n. 11 con i figli minori.
Percepisce uno stipendio mensile di circa € 900,00 circa.
È titolare di un conto corrente bancario presso l'istituto di credito . Controparte_1
Il SI. è operaio a tempo pieno ed indeterminato presso la con mansione di trattorista _2 CP_2 logistico, osservando il seguente orario: 22,00 – 07,00; 24,00 – 09,00 a settimane alterne.
Attualmente vive nell'immobile condotto in locazione sito in TA Sul Seveso (MB), Via Raimondi
Mantica n. 6 (doc. 4 Contratto di locazione), pagando un canone mensile di € 400,00, senza spese condominiali.
Percepisce uno stipendio mensile di circa € 2.200,00 circa.
Unitamente alla SI.ra , madre della SI.ra , è intestatario del contratto Parte_4 Pt_1 di mutuo a tasso variabile acceso presso IT AG SP (doc. 5 Contratto di mutuo), per l'acquisto dell'abitazione di proprietà della SI.ra , con rata mensile di € 790,00, circa, Pt_1 nonché del conto corrente presso l'istituto bancario IT AG SP.
Il SI. attualmente versa la somma mensile di € 75,67 a pagamento di un finanziamento acceso _2 il 15.02.2022 e che scadrà il 15.02.2029 (84 mesi).
Il SI. attualmente versa la somma mensile di € 150,00 circa a pagamento di un finanziamento _2 della carta di credito acceso nel giugno 2024 sino al saldo della somma complessiva di € 3.000,00.
3.1. Mantenimento a favore di e PE PE
Alla luce delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, il SI. riconosce alla SI.ra _2
, a partire dal mese di luglio 2024 l'importo mensile di € 750,00 (€375,00 per ciascun figlio), Pt_1 quale contributo mensile al mantenimento dei figli della coppia. Il contributo economico verrà corrisposto entro il giorno 30 di ogni mese e si rivaluterà annualmente in base all'indice Istat. Le parti concordano che tale contributo verrà versato contestualmente alla scadenza della rata del mutuo della casa di proprietà della SI.ra , in modo da garantirne l'integrale copertura. Pt_1 I genitori suddivideranno nella misura del 50% le spese straordinarie a favore di e PE
, come precipuamente indicate dal Protocollo del Tribunale di Monza qui da intendersi PE integralmente richiamato e ritrascritto e che si allega al presente accordo (doc. 6 Protocollo
Tribunale di Monza).
Per quanto concerne gli assegni unici, sono già percepiti integralmente dalla SI.ra ed il Pt_1
SI. conferma che saranno interamente percepiti dalla SI.ra . _2 Pt_1
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa emesso in data 10.09.2020 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Desio in Parte_1 Parte_2 data 23.06.2017 (atto n. 29, Parte I, Anno 2017 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Desio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 05.06.2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti