Decreto cautelare 7 novembre 2024
Ordinanza cautelare 29 novembre 2024
Decreto cautelare 30 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 31 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 27 marzo 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/09/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01464/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01734/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1734 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Carratelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Di Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Sammarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Leone e Simona Fell, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto dell’U.S.R. Calabria, DRCAL.REGISTRO-UFFICIALE U.0030311. del 14 ottobre 2024, – Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno – Decreto di approvazione graduatoria classe di concorso A022 – Italiano, storia, geografia per la scuola secondaria di I grado – Calabria, nonché della relativa graduatoria A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado - Calabria;
- dell’avviso nota di chiarimento in materia di accesso agli atti (prot. n. AOODRCAL -OMISSIS-);
- del diniego di accesso agli atti, con conseguente ostensione dei documenti richiesti;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, con riserva di integrare l’impugnativa.
2) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 30 dicembre 2024:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- “-OMISSIS- c./ MIM – TAR di Catanzaro - ESECUZIONE ORDINANZA CAUTELARE N. -OMISSIS-”;
- del decreto di rettifica del 27.12.2024 prot. m_pi.AOODRCAL.REGISTRO-UFFICIALEU. 0039356 e della relativa graduatoria;
- del decreto di rettifica del 24.12.2024 prot. m_pi.AOODRCAL.REGISTRO-UFFICIALEU.0039293 e della relativa graduatoria;
- dei decreti di rettifica, prott. nn. AOODRCAL0035054 del 15 novembre 2024 e AOODRCAL0035859 del 22 novembre 2024 e delle relative graduatorie;
- decreto di rettifica e integrazione della graduatoria di merito per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, prot. AOODRCAL0038546 del 17 dicembre 2024 e della relativa graduatoria;
- decreto di integrazione per scorrimento graduatoria di merito per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, prot. AOODRCAL0038756 del 18.12.2024 e della relativa graduatoria;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, con riserva di integrare l’impugnativa;
3) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- in data 25 febbraio 2025:
- del decreto dell’U.S.R. Calabria, DRCAL.REGISTRO-UFFICIALE U.0030311. del 14 ottobre 2024, – Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno – Decreto di approvazione graduatoria classe di concorso A022 – Italiano, storia, geografi a per la scuola secondaria di I grado – Calabria, nonché della relativa graduatoria A022 - Italiano, storia, geografi a, nella scuola secondaria di I grado - Calabria;
- dell’avviso nota di chiarimento in materia di accesso agli atti (prot. n. AOODRCAL -OMISSIS-);
- del decreto di rettifica del 27 dicembre 2024 prot. m_pi.AOODRCAL.REGISTRO-UFFICIALEU. 0039356 e della relativa graduatoria;
- del decreto di rettifica del 24.12.2024 prot. m_pi.AOODRCAL.REGISTRO-UFFICIALEU.0039293 e della relativa graduatoria;
- dei decreti di rettifica, prott. nn. AOODRCAL0035054 del 15.11.2024 e AOODRCAL0035859 del 22.11.2024 e delle relative graduatorie;
- del decreto di rettifica e integrazione della graduatoria di merito per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografi a, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, prot. AOODRCAL0038546 del 17.12.2024 e della relativa graduatoria;
- del decreto di integrazione per scorrimento graduatoria di merito per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografi a, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, prot. AOODRCAL0038756 del 18.12.2024 e della relativa graduatoria;
- del Decreto del Ministero intimato, prot. n. m_pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0039495 del 30 dicembre 2024 e la relativa graduatoria allegata, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;
- dell’Avviso prot. n. 39500 del 30 dicembre u.s. della p.a., con cui è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie di merito di cui al D.D. n. 2575/2024 finalizzato all’immissioni in ruolo del dell’Avviso prot. n. 39361 del 27 dicembre 24 con cui la p.a. ha disposto lo scorrimento delle graduatorie di merito di cui al D.D. n. 2575/2024 finalizzate all’immissioni in ruolo del personale docente per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografi a, nella scuola secondaria di I grado, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;
- del Decreto ministeriale prot. m_ pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0039029 del 20 dicembre 2024 del Ministero dell’istruzione e del Merito, U.S.R. per la Calabria, Direzione Generale, Uffi cio I – Settore III, e le relative graduatorie allegate, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, con riserva di integrare l’impugnativa;
- nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata
al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando all’Amministrazione resistente a disporre l’inserimento in graduatoria dell’odierna parte ricorrente con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all’assunzione, previa rideterminazione della quota di riserva dei posti.
4) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- l’1 aprile 2025:
- del decreto di rettifica m_pi.AOODRCAL.REGISTRO-UFFICIALEU.0004969. DEL 14-02-2025;
- del decreto di rettifica m_pi.AOODRCAL.REGISTRO-UFFICIALEU.0005549. DEL 19-02-2025;
- del decreto di rettifica m_pi.AOODRCAL.REGISTRO-UFFICIALEU.0006606. DEL 03-03-2025;
- del decreto di rettifica m_pi.AOODRCAL.REGISTRO-UFFICIALEU.0007152. DEL 06-03-2025;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, con riserva di integrare l’impugnativa
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, con la relativa documentazione;
Visto il ricorso incidentale proposto da -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha partecipato al concorso per titoli ed esami, indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 giugno 2023, “ per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 ”, per la classe di concorso A-022 –Italiano, storia e geografia (Regione Calabria), nella scuola secondaria di I grado, superando le prove concorsuali, con un punteggio di -OMISSIS-, non utile, tuttavia, a collocarsi in graduatoria quale vincitore.
2. Con il ricorso introduttivo di questo giudizio, ha impugnato la graduatoria definitiva della procedura concorsuale in esame, deducendo:
i) (con il primo motivo) la violazione dell’art. 5 del DPR n. 487/1994, in quanto sarebbe stata illegittimamente superata la quota di riserva del 50% dei posti a concorso, prevista da tale disposizione; in particolare, dei 184 vincitori, 108 risulterebbero beneficiari di una riserva (ai sensi della legge n. 68/1999, del d.lgs. n. 66/2010 e del decreto legge n. 44/2023, nonché ai sensi dell’art. 13, commi 9 e 10, del DM n. 205/2023), mentre il numero massimo non poteva essere superiore a 92, ossia la metà dei posti a concorso;
ii) (con il secondo motivo) la violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990, in quanto l’amministrazione avrebbe negato l’accesso agli atti (in particolare, la graduatoria comprendente anche gli idonei non vincitori).
3. Si è costituita l’amministrazione, che, con memoria depositata in data 21 novembre 2024:
- ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto, anche scomputando dalla graduatoria i vincitori nel merito che sono in possesso di una riserva, il punteggio del sig. -OMISSIS- (pari a -OMISSIS- punti) risulterebbe inferiore a quello attribuito all’ultimo candidato vincitore per merito;
- quanto al merito del ricorso, ha dedotto il pieno rispetto della quota di riserva del 50% stabilita dall’art. 5 del DPR n. 487/1994, poiché i cd. “riservisti” sarebbero solo i 55 candidati vincitori collocati dalla posizione n. 130 alla posizione n. 184 della graduatoria, mentre coloro che li precedono sono vincitori esclusivamente per merito, in quanto il sistema informatizzato ministeriale che produce la graduatoria li considera tali in ragione del punteggio ottenuto, prescindendo dal possesso di un eventuale titolo di riserva;
- quanto al diniego all’istanza di accesso, ha precisato che, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, la graduatoria di tale procedura concorsuale “ è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali ”; pertanto, non esistendo una graduatoria con nominativi collocati in posizione ulteriore rispetto al numero dei candidati risultati vincitori, l’istanza del ricorrente non poteva essere accolta.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Collegio – dopo aver richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ il candidato riservatario, vincitore per merito proprio, debba essere computato nel totale dei soggetti riservatari ” – ha ritenuto di “ ordinare all’amministrazione di procedere, nelle more della definizione del giudizio di merito, ad un riesame della posizione in graduatoria del ricorrente tenendo conto dei principi indicati dalla giurisprudenza amministrativa e sopra richiamat i”, disponendo, al contempo, l’integrazione del contraddittorio, tramite notificazione per pubblici proclami.
5. L’ordinanza è stata riscontrata dall’amministrazione con nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale sono stati rappresentati gli esiti della rivalutazione della posizione del ricorrente, osservando, in particolare, che:
- “[f] acendo applicazione della Giurisprudenza richiamata dal Tar di Catanzaro, sono solo 16 i posti occupati dai riservisti che hanno conseguito un punteggio tale che consente l’accesso in graduatoria per merito, a prescindere dalla riserva posseduta ”;
- “[c] omputando 16 vincitori per merito nel conteggio dei riservisti, la graduatoria verrebbe integrata da altrettanti candidati aventi accesso in graduatoria esclusivamente per merito ”;
- “[s] econdo l’ordine di preferenze, entrerebbero per merito in graduatoria solo coloro i quali hanno riportato un punteggio complessivo almeno pari a 208,75 ”;
- “[i] l punteggio di 208,75 è comunque di gran lunga superiore a quello conseguito dal -OMISSIS- pari a -OMISSIS- ”;
- “[t] ra il -OMISSIS- e l’ultimo vincitore per merito permarrebbero ancora circa -OMISSIS- candidati ”;
- “[l] a posizione del ricorrente è tale da non consentirgli alcuna legittima rivendicazione in ordine all’inserimento in graduatoria nemmeno a seguito di eventuali successivi scorrimenti per rinuncia ”.
6. In data 20 dicembre 2024, si è costituita la sig.ra -OMISSIS-, risultata vincitrice del concorso, collocandosi al -OMISSIS- posto in graduatoria, con un punteggio complessivo di -OMISSIS-.
7. In data 30 dicembre 2024, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso la sopra citata nota del 19 dicembre 2024 (con la quale USR Calabria ha rappresentato gli esiti della rivalutazione della posizione del sig. -OMISSIS-), nonché avverso gli ulteriori provvedimenti di rettifica e scorrimento della graduatoria successivamente pubblicati, richiamando, in sostanza, quanto già esposto nel ricorso introduttivo.
8. Con decreto presidenziale n. -OMISSIS-, è stata accolta la domanda di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente con i motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., ordinando all’amministrazione “ di “congelare” un posto ai fini dell’immissione in ruolo sulla base della graduatoria impugnata, come rettificata, fino alla [camera di consiglio del 29 gennaio 2025]”.
9. Con memoria depositata in data 23 gennaio 2025, si è difesa l’amministrazione con riferimento agli ultimi motivi aggiunti proposti da parte ricorrente, ribadendo, in particolare, l’eccezione di difetto di interesse del ricorrente, in quanto “[s] e anche, come sostenuto dal -OMISSIS-, si volessero aggiungere ulteriori 16 candidati per merito in sostituzione dei 16 riservisti, con l’ultimo scorrimento del 27.12.2024 entrerebbero in graduatoria, secondo l’ordine di preferenze, solo coloro i quali hanno riportato un punteggio complessivo almeno pari a 204,50 (fino a -OMISSIS-), valore, in ogni caso, superiore a quello conseguito dal candidato -OMISSIS- (pari a -OMISSIS-) ”.
10. In data 27 gennaio 2025, si è costituita anche la sig.ra -OMISSIS-, vincitrice del concorso, in quanto in possesso di un titolo di riserva.
11. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, è stato chiesto all’amministrazione di produrre un elenco completo dei vincitori e degli idonei; la richiesta riscontrata dall’amministrazione con la documentazione depositata in data 6 febbraio 2025.
12. In data 13 marzo 2025, taluni concorrenti (specificati in epigrafe), risultati idonei non vincitori nella procedura concorsuale in esame, hanno proposto ricorso incidentale, deducendo, nella sostanza, le medesime censure contenute nel ricorso principale.
13. Con memoria depositata, in data 13 marzo 2025, l’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso incidentale:
- in quanto esso non può essere qualificato come “ricorso incidentale” (che può proposto solo dalla parte resistente o dai controinteressati), poiché i ricorrenti in questione hanno la stessa posizione nonché il medesimo interesse del ricorrente principale e come quest’ultimo sarebbero stati tenuti a impugnare tempestivamente la graduatoria;
- in quanto, anche a qualificarlo come intervento nel giudizio già pendente, non sussisterebbero comunque i presupposti per la sua ammissibilità; infatti, la giurisprudenza vieta l’intervento in giudizio ad adiuvandum da parte di colui che assuma di aver subito una lesione diretta della propria sfera giudica dal provvedimento impugnato (come accade nel caso di specie), perché, consentendogli di intervenire verrebbe aggirato il termine decadenziale breve previsto per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi;
- per carenza di omogeneità degli interessi azionati.
14. Con memoria depositata in data 18 marzo 2025, parte ricorrente ha argomentato in ordine al proprio interesse al ricorso, affermandone la sussistenza:
- alla luce dei continui scorrimenti, che potrebbero, infine, giungere alla propria posizione;
- in ragione della pendenza del ricorso proposto avanti al Giudice del Lavoro di Cosenza per il riconoscimento di 2 punti aggiuntivi (per il servizio prestato nell’anno scolastico 2020/2021, non attribuiti a causa di un malfunzionamento del sistema informatico ministeriale), il cui accoglimento gli consentirebbe di raggiungere l’ultimo punteggio utile per l’inserimento in graduatoria, nel caso si aggiungessero ulteriori 16 candidati per merito (secondo quanto dichiarato dalla stessa amministrazione).
15. Con memoria depositata in data 21 marzo 2025, la controinteressata -OMISSIS- ha chiesto l’estromissione dal presente giudizio, poiché l’“ eventuale accoglimento del ricorso non determinerebbe alcun effetto diretto o indiretto sulla sua posizione giuridica, né inciderebbe sui diritti o sugli interessi legittimi della medesima ”, essendosi collocata al -OMISSIS- posto della graduatoria, con un punteggio complessivo di -OMISSIS-.
16. In data 1 aprile 2025, il ricorrente ha proposto ulteriori motivi aggiunti avverso i successivi provvedimenti di rettifica o scorrimento della graduatoria.
17. In data 11 giugno 2025, la ricorrente incidentale -OMISSIS- ha depositato atto di rinuncia al ricorso incidentale.
18. In data 4 luglio 2025, parte ricorrente ha depositato la sentenza n. -OMISSIS-, con la quale il Giudice del Lavoro di Cosenza ha riconosciuto “ il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti 2 punti per il servizio svolto nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 ”.
19. All’udienza pubblica del 9 luglio 2025, il difensore della controinteressata -OMISSIS- ha ribadito la richiesta di estromissione dal giudizio della propria rappresentata; l’Avvocato dello Stato ha, invece, rilevato che la sentenza del giudice ordinario depositata da parte ricorrente non fa stato nel presente giudizio; quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.
20. Il Collegio deve, innanzitutto, prendere atto dell’estinzione del giudizio nei confronti della ricorrente incidentale -OMISSIS-, in ragione della dichiarazione di rinuncia ritualmente notificata e depositata in data 11 giugno 2025.
21. In secondo luogo, deve essere disposta l’estromissione dal presente giudizio della sig.ra -OMISSIS-, in accoglimento della richiesta dalla stessa formulata, poiché dall’eventuale accoglimento del ricorso non subirebbe alcun pregiudizio, neanche in termini di postergazione nella graduatoria.
22. Ancora in via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso “incidentale”, proposto da alcuni concorrenti risultati idonei non vincitori, in quanto, come correttamente eccepito dalla difesa erariale, essi risultano titolari del medesimo interesse fatto valere con l’azione principale (avendo partecipato alla procedura concorsuale in argomento ed aspirando a risultare vincitori o a meglio posizionarsi in graduatoria) e, pertanto, avrebbero dovuto impugnare i provvedimenti contestati, in via principale, entro il termine di decadenza.
Infatti, come noto, il ricorso incidentale (condizionato implicitamente o esplicitamente) è un mezzo di impugnazione proposto dal controinteressato, con funzione essenzialmente conservativa dell’assetto di interessi definito dal provvedimento amministrativo impugnato.
Ne deriva che presupposto della sua proposizione è l’“occasionalità”, essendo, per l’appunto, volto a conservare la posizione di vantaggio, che deriva al ricorrente incidentale dal provvedimento impugnato, nonché la sua accessorietà e subordinazione rispetto all’impugnazione principale
Conseguentemente, l’interesse del ricorrente incidentale non può essere, come nel caso di specie, lo stesso interesse fatto valere con l’azione principale, ma deve essere un interesse diverso e contrapposto, altrimenti si consentirebbe che l’altrui impugnazione riapra i termini per impugnare in via incidentale atti che andavano gravati in via principale.
Né sussistono i presupposti per configurarlo quale intervento ad adiuvandum , rispetto al ricorso proposto dal sig. -OMISSIS-, poiché dall’esame del suo contenuto è chiaro che i ricorrenti deducono una lesione diretta della loro sfera giuridica (non essendo risultati vincitori della procedura concorsuale), situazione che avrebbe legittimato la proposizione, entro il termine di decadenza, di un ricorso autonomo.
23. Passando all’esame dell’impugnazione proposta dal sig. -OMISSIS-, il Collegio ritiene che non meriti accoglimento l’eccezione di difetto di interesse più volte ribadita dall’amministrazione nei propri scritti difensivi, in quanto come recentemente osservato “ il candidato a un concorso pubblico, anche se non vincitore ma dichiarato solo idoneo, è legittimato a contestare la graduatoria anche per conseguire un miglioramento di posizione, in attesa di un eventuale scorrimento della stessa dal quale potrebbe conseguire un risultato vantaggioso in termini occupazionali (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 2009, n. 1616) ” (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. IV ter, 14 luglio 2025, n. 13830).
Peraltro, nel caso di specie, la proposizione e l’accoglimento del ricorso avanti al Giudice del Lavoro di Cosenza, per il riconoscimento di 2 punti aggiuntivi, radica ancor più l’interesse del ricorrente, che, per effetto di tale ulteriori punti, raggiungerebbe il punteggio di 204,50 punti, ossia quello che, secondo l’amministrazione, consentirebbe di entrare in graduatoria, ove “ si volessero aggiungere ulteriori 16 candidati per merito in sostituzione dei 16 riservisti ”.
24. Quanto al merito del ricorso e dei successivi motivi aggiunti, il Collegio ritiene di ribadire l’orientamento espresso sin dalla prima ordinanza cautelare n. -OMISSIS-.
Il ricorrente lamenta che la redazione della graduatoria sia avvenuta in violazione dell’art. 5 del DPR n. 487/1994, in quanto sarebbe stata illegittimamente superata la quota di riserva del 50% prevista da tale disposizione.
L’amministrazione, nel riscontrare le richieste istruttorie del Tribunale, ha rappresentato sul punto, che:
- nella graduatoria di merito per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, sono da ritenere “riservisti” solo i candidati vincitori collocati dalla posizione n. 130 alla posizione n. 184 (n. 55);
- per ragioni di funzionamento del sistema informatizzato ministeriale, quelli che li precedono sono stati considerati vincitori solo per merito, a prescindere dall’eventuale riserva posseduta.
Infatti, esaminando l’elenco dei vincitori, che hanno ottenuto un punteggio utile a ritenerli tali solo per merito, risultano inseriti numerosi “riservisti”, in misura superiore alla metà dei posti a concorso.
Orbene, come già osservato nella citata ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, tale modalità di compilazione della graduatoria non trova, però, conforto nella giurisprudenza, secondo la quale, qualora i soggetti in favore dei quali sia prevista la cd. riserva di posti, in forza del punteggio conseguito, risultino anche tra i vincitori per solo merito della procedura concorsuale, essi andranno computati nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva, in quanto “ le volte in cui un candidato riservatario si sia collocato tra i vincitori per merito, egli avrà, al contempo, soddisfatto i due interessi in gioco: quello costituzionale alla selezione dei migliori e quello della legge alla presenza, nell'Amministrazione, di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che inducono la riserva. In tal modo, la legge di eccezione è soddisfatta, perché lo scopo è stato raggiunto e tale scopo deve essere indagato con criteri ermeneutici ristretti e non ampliativi ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 aprile 2014, n. 150).
Ne consegue che, nel caso di specie, l’amministrazione nel verificare il rispetto del limite del 50% dei posti a concorso, previsto dall’art. 5 del DPR n. 487/1994, avrebbe dovuto considerare anche i vincitori in possesso di un titolo di riserva; verifica che non è stata effettuata dal sistema informatizzato ministeriale, come dichiarato dalla stessa amministrazione resistente.
25. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse del ricorrente.
In particolare, l’effetto conformativo della sentenza consiste nel riesame della posizione del ricorrente in applicazione dei principi enunciati e la conseguente ricollocazione del ricorrente nella posizione che gli spetta nella graduatoria impugnata.
26. La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese tra tutte le parti costituite, salvo il contributo unificato che viene posto a carico dell’amministrazione in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- preliminarmente, dispone l’estromissione dal presente giudizio della sig.ra -OMISSIS-, in accoglimento della richiesta dalla stessa formulata;
- prende atto della dichiarazione di rinuncia ritualmente notificata e depositata dalla ricorrente incidentale -OMISSIS-, con conseguente estinzione del giudizio nei suoi confronti;
- sempre in via preliminare, dichiara inammissibile il ricorso incidentale depositato in data 25 febbraio 2025;
- accoglie il ricorso e i successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati secondo quanto indicato in motivazione e nei limiti dell’interesse del ricorrente;
- compensa le spese del presente giudizio, salvo il contributo unificato che viene posto a carico dell’amministrazione in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e delle altre coinvolte nel presente giudizio, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO