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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 09/06/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2177/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2177/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. FEDERICO Parte_1 C.F._1
MATTESINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Poppi (AR), Via Vittorio
Veneto, n. 14
PARTE RICORRENTE CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. MARCO CORTI Controparte_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Firenze, Via G. Fabbroni, n. 9
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo INTERVENUTO OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 20.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c., depositato in data 22.10.2024, la ricorrente ha Parte_1 chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di divorzio, di cui al decreto emesso dal Tribunale di Firenze all'esito del procedimento r.g. n. 10170/2019, nei confronti della figlia minore Per_1 nata il [...], dal matrimonio tra la ricorrente e il resistente .
[...] Controparte_1
Nello specifico, la ricorrente ha chiesto di valutare e disporre a suo favore, se ritenuto opportuno, l'affidamento esclusivo della minore Persona_1
Ha altresì chiesto, previa verifica della necessità per la minore di svolgere il percorso di Per_1 ippoterapia, che venisse disposto a carico del resistente l'obbligo alla corresponsione del 50% delle spese relative al suddetto percorso.
Ha infine chiesto che venisse disposto a carico del resistente un contributo al mantenimento ordinario per la minore ari ad euro 500,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, Per_1 nonché la percezione integrale dell'assegno unico universale a suo favore. A sostegno delle sue istanze, ha rappresentato che, nonostante quanto pattuito tra le parti all'esito del procedimento r.g. n. 10170/2019, il resistente non avrebbe adempiuto regolarmente al regime di frequentazione padre - figlia e non si interesserebbe alle esigenze della minore, rifiutandosi di contribuire alle spese per il percorso di equitazione di spese che la ricorrente non sarebbe più Per_1 in grado di sostenere da sola a causa della sua attuale condizione economica e di salute. In particolare, ha rilevato di essere affetta dalla sindrome di Schwannomatosi multipla/neurinomimultipla, la quale sarebbe peggiorata negli ultimi due anni sfociando in una grave invalidità nella deambulazione. Ad oggi la ricorrente sarebbe in grado di deambulare solo con l'ausilio di un deambulatore e necessiterebbe dell'aiuto di una collaboratrice domestica per la gestione della casa oltre che per un supporto negli spostamenti.
La ricorrente ha altresì rilevato di dover far fronte sia alle spese fisioterapiche e sia alle visite specialistiche oltre che alle spese relative alla collaboratrice domestica per un importo complessivo di euro 400,00 mensili.
La ha inoltre dato atto di aver presentato formale richiesta al fine di ottenere il riconoscimento Pt_1 dell'invalidità civile e di essere in attesa del responso da parte della Commissione Medica. Ha evidenziato che la sua malattia inciderebbe negativamente in ambito lavorativo e di conseguenza anche in ambito economico in quanto la stessa dal mese di maggio 2024 risulterebbe assente dal lavoro e, nonostante attualmente percepisca ancora il suo stipendio ordinario pari ad euro 1.700,00 mensili, lo stesso sarebbe destinato a diminuire con il passare del tempo. La ha dato atto di vivere, dal 2020, unitamente alla minore in un immobile di sua proprietà e di Pt_1 aver acceso sul suddetto immobile un mutuo avente una rata mensile pari ad euro 605,00.
In ordine al rapporto padre – figlia, ha asserito che il resistente, dalla fine dell'anno 2020, non avrebbe più frequentato la minore e non avrebbe rimborsato alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie affrontate dalla stessa per il benessere di Per_1
Sempre al riguardo, ha dedotto che la minore avrebbe sofferto per il disinteresse e per il distacco dimostrato dal padre e che dal mese di ottobre 2023 la stessa soffrirebbe di tremori agli arti superiori e inferiori, di cui sarebbe stato messo a conoscenza il resistente e per i quali lo stesso non si sarebbe mai preoccupato.
In ordine al percorso di ippoterapia di ha rilevato che lo stesso sarebbe utile per il benessere Per_1 psico – fisico della minore e che, per quanto sopra esposto, la ricorrente non riuscirebbe a far fronte da sola alle spese per il suddetto percorso terapeutico senza la compartecipazione del resistente.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.12.2024, il resistente Controparte_1 ha chiesto il rigetto integrale del ricorso e si è dichiarato disponibile, nel caso di rinuncia di parte avversa alla richiesta come avanzata al punto n. 1 delle sue conclusioni, a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la minore la somma di euro 400,00 mensili oltre a far percepire integralmente alla ricorrente l'assegno unico universale. Il resistente ha contestato tutto quanto dedotto da controparte e, nello specifico, ha rilevato che non vi sarebbero state modifiche alle condizioni economiche della stessa in quanto le circostanze rappresentate da parte avversa risultavano prevedibili già al momento dell'accordo intercorso tra le parti.
Ha altresì contestato quanto asserito da parte ricorrente circa la necessità per di svolgere il Per_1 percorso di ippoterapia e circa il nesso tra il suddetto percorso e il difficile rapporto con il padre.
Ha inoltre rappresentato il proprio dispiacere in ordine al rapporto attuale con la figlia e ha rilevato che il trasferimento della stessa a Montemignaio avrebbe reso più difficile la frequentazione con la minore. Con ordinanza del 03.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 30.01.2025, si è provveduto ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. ponendo in via provvisoria a carico del padre un contributo mensile al mantenimento della figlia minore pari ad euro 500,00 e il 50% delle spese straordinarie come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo. Si è disposto altresì che l'assegno unico universale venisse integralmente percepito dalla madre e si è fissata udienza per la discussione e per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 20.05.2025, riportandosi al preverbale depositato in data 16.05.2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiuntamente ed hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti.
Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni congiuntamente rassegnate nel preverbale depositato dalle stesse in data 16.05.2025 e all'udienza del 20.05.2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni altra domanda contenuta nel ricorso introduttivo rinunziata e/o assorbita, disporre:
- Un contributo al mantenimento ordinario della figlia ed a carico del padre Persona_1 CP_1
di euro 500,00 mensili da versarsi alla madre entro il giorno cinque di ogni
[...] Parte_1 mese, da rivalutarsi a partire dal febbraio 2026 per l'anno precedente in base agli indici Istat intercorsi;
- Che l'assegno unico universale venga integralmente percepito dalla madre;
Parte_1
- Che la regolamentazione delle modalità di mantenimento ordinario e straordinario della figlia resti disciplinata dalle linee guida in uso presso l'intestato Tribunale con il Protocollo n.228 Per_1 del 22.12.2022;
- Che, fermo restando quanto sopra, le spese straordinarie afferenti alla figlia restino a carico Per_1 dei genitori per il 50% ciascuno, fatte eccezioni per l'attività di equitazione in genere, di cui il 100% sarà a carico della madre, nonché dell'ulteriore attività sportiva, di cui il 100% sarà a carico del padre;
- L'integralmente compensazione delle spese legali.”.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti nel preverbale depositato dalle stesse in data 16.05.2025 oltre che all'udienza del 20.05.2025 e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate nel preverbale depositato dalle stesse in data 16.05.2025 oltre che all'udienza del 20.05.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 6.06.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2177/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. FEDERICO Parte_1 C.F._1
MATTESINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Poppi (AR), Via Vittorio
Veneto, n. 14
PARTE RICORRENTE CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. MARCO CORTI Controparte_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Firenze, Via G. Fabbroni, n. 9
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo INTERVENUTO OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 20.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c., depositato in data 22.10.2024, la ricorrente ha Parte_1 chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di divorzio, di cui al decreto emesso dal Tribunale di Firenze all'esito del procedimento r.g. n. 10170/2019, nei confronti della figlia minore Per_1 nata il [...], dal matrimonio tra la ricorrente e il resistente .
[...] Controparte_1
Nello specifico, la ricorrente ha chiesto di valutare e disporre a suo favore, se ritenuto opportuno, l'affidamento esclusivo della minore Persona_1
Ha altresì chiesto, previa verifica della necessità per la minore di svolgere il percorso di Per_1 ippoterapia, che venisse disposto a carico del resistente l'obbligo alla corresponsione del 50% delle spese relative al suddetto percorso.
Ha infine chiesto che venisse disposto a carico del resistente un contributo al mantenimento ordinario per la minore ari ad euro 500,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, Per_1 nonché la percezione integrale dell'assegno unico universale a suo favore. A sostegno delle sue istanze, ha rappresentato che, nonostante quanto pattuito tra le parti all'esito del procedimento r.g. n. 10170/2019, il resistente non avrebbe adempiuto regolarmente al regime di frequentazione padre - figlia e non si interesserebbe alle esigenze della minore, rifiutandosi di contribuire alle spese per il percorso di equitazione di spese che la ricorrente non sarebbe più Per_1 in grado di sostenere da sola a causa della sua attuale condizione economica e di salute. In particolare, ha rilevato di essere affetta dalla sindrome di Schwannomatosi multipla/neurinomimultipla, la quale sarebbe peggiorata negli ultimi due anni sfociando in una grave invalidità nella deambulazione. Ad oggi la ricorrente sarebbe in grado di deambulare solo con l'ausilio di un deambulatore e necessiterebbe dell'aiuto di una collaboratrice domestica per la gestione della casa oltre che per un supporto negli spostamenti.
La ricorrente ha altresì rilevato di dover far fronte sia alle spese fisioterapiche e sia alle visite specialistiche oltre che alle spese relative alla collaboratrice domestica per un importo complessivo di euro 400,00 mensili.
La ha inoltre dato atto di aver presentato formale richiesta al fine di ottenere il riconoscimento Pt_1 dell'invalidità civile e di essere in attesa del responso da parte della Commissione Medica. Ha evidenziato che la sua malattia inciderebbe negativamente in ambito lavorativo e di conseguenza anche in ambito economico in quanto la stessa dal mese di maggio 2024 risulterebbe assente dal lavoro e, nonostante attualmente percepisca ancora il suo stipendio ordinario pari ad euro 1.700,00 mensili, lo stesso sarebbe destinato a diminuire con il passare del tempo. La ha dato atto di vivere, dal 2020, unitamente alla minore in un immobile di sua proprietà e di Pt_1 aver acceso sul suddetto immobile un mutuo avente una rata mensile pari ad euro 605,00.
In ordine al rapporto padre – figlia, ha asserito che il resistente, dalla fine dell'anno 2020, non avrebbe più frequentato la minore e non avrebbe rimborsato alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie affrontate dalla stessa per il benessere di Per_1
Sempre al riguardo, ha dedotto che la minore avrebbe sofferto per il disinteresse e per il distacco dimostrato dal padre e che dal mese di ottobre 2023 la stessa soffrirebbe di tremori agli arti superiori e inferiori, di cui sarebbe stato messo a conoscenza il resistente e per i quali lo stesso non si sarebbe mai preoccupato.
In ordine al percorso di ippoterapia di ha rilevato che lo stesso sarebbe utile per il benessere Per_1 psico – fisico della minore e che, per quanto sopra esposto, la ricorrente non riuscirebbe a far fronte da sola alle spese per il suddetto percorso terapeutico senza la compartecipazione del resistente.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.12.2024, il resistente Controparte_1 ha chiesto il rigetto integrale del ricorso e si è dichiarato disponibile, nel caso di rinuncia di parte avversa alla richiesta come avanzata al punto n. 1 delle sue conclusioni, a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la minore la somma di euro 400,00 mensili oltre a far percepire integralmente alla ricorrente l'assegno unico universale. Il resistente ha contestato tutto quanto dedotto da controparte e, nello specifico, ha rilevato che non vi sarebbero state modifiche alle condizioni economiche della stessa in quanto le circostanze rappresentate da parte avversa risultavano prevedibili già al momento dell'accordo intercorso tra le parti.
Ha altresì contestato quanto asserito da parte ricorrente circa la necessità per di svolgere il Per_1 percorso di ippoterapia e circa il nesso tra il suddetto percorso e il difficile rapporto con il padre.
Ha inoltre rappresentato il proprio dispiacere in ordine al rapporto attuale con la figlia e ha rilevato che il trasferimento della stessa a Montemignaio avrebbe reso più difficile la frequentazione con la minore. Con ordinanza del 03.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 30.01.2025, si è provveduto ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. ponendo in via provvisoria a carico del padre un contributo mensile al mantenimento della figlia minore pari ad euro 500,00 e il 50% delle spese straordinarie come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo. Si è disposto altresì che l'assegno unico universale venisse integralmente percepito dalla madre e si è fissata udienza per la discussione e per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 20.05.2025, riportandosi al preverbale depositato in data 16.05.2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiuntamente ed hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti.
Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni congiuntamente rassegnate nel preverbale depositato dalle stesse in data 16.05.2025 e all'udienza del 20.05.2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni altra domanda contenuta nel ricorso introduttivo rinunziata e/o assorbita, disporre:
- Un contributo al mantenimento ordinario della figlia ed a carico del padre Persona_1 CP_1
di euro 500,00 mensili da versarsi alla madre entro il giorno cinque di ogni
[...] Parte_1 mese, da rivalutarsi a partire dal febbraio 2026 per l'anno precedente in base agli indici Istat intercorsi;
- Che l'assegno unico universale venga integralmente percepito dalla madre;
Parte_1
- Che la regolamentazione delle modalità di mantenimento ordinario e straordinario della figlia resti disciplinata dalle linee guida in uso presso l'intestato Tribunale con il Protocollo n.228 Per_1 del 22.12.2022;
- Che, fermo restando quanto sopra, le spese straordinarie afferenti alla figlia restino a carico Per_1 dei genitori per il 50% ciascuno, fatte eccezioni per l'attività di equitazione in genere, di cui il 100% sarà a carico della madre, nonché dell'ulteriore attività sportiva, di cui il 100% sarà a carico del padre;
- L'integralmente compensazione delle spese legali.”.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti nel preverbale depositato dalle stesse in data 16.05.2025 oltre che all'udienza del 20.05.2025 e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate nel preverbale depositato dalle stesse in data 16.05.2025 oltre che all'udienza del 20.05.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 6.06.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni