Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note ,il 03/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 14514/2023 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Galluccio Parte_1
e
, rappr. e difeso dagli avv. ti L Mandes e I Selvaggi Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.7.2023 illa ricorrente , dipendente dell' CP_1
, con profilo di Collaboratore Professionale . , inquadrata nella
[...] CP_2 categoria BS1, chiedeva l l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo o, in alternativa, all'indennità sostitutiva, a titolo di risarcimento del danno per mancata fruizione delle giornate di riposo compensativo per le giornate festive infrasettimanali lavorate, con la conseguente condanna dell' al pagamento della somma di €.887,40 oltre Controparte_1 interessi legali, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Esponeva di osservare un orario di lavoro articolato sui turni dalle 8,00 alle 14,00
o dalle 14,00 alle 20,00 o dalle 20,00 alle 8,00, per cinque giorni alla settimana, che per lo svolgimento di tale particolare tipologia di turno era spesso tenuto a
che l'art. 29 del CCNL 2016-2018, dispone che: “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro
30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”; che, dal settembre 2018 ad oggi l'amministrazione sanitaria convenuta non aveva erogato il compenso contrattualmente previsto né aveva concesso giorni di riposo compensativo, ritenendolo incumulabile con l'indennità di turno festivo;
che dai turni di servizio in atti si evincevano le giornate festive infrasettimanali lavorate da cui dovevano essere escluse le domeniche non costituenti festività infrasettimanali;
che aveva presentato richiesta di pagamento del compenso straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate senza alcun esito.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
La domanda va accolta condividendosi le argomentazioni esposte in diverse pronunce di altri giudici dell' intestata sezione, cui ci si riporta ex art 118 disp att cpc ( cfr sentenza tra le altre dottssa CP_3 Per_1 Per_2 CP_4
) e confermate in secondo grado - CP_5
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 10/03/2021, n.6716 e Cass. 25/01/2021,
n.1505) con condivisibili argomentazioni ha chiarito che “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del Ccnl 1 settembre 1995” (attualmente art. 86 comma 13 del CCNL 2016-2018) “per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del Ccnl 20 settembre 2001” (attualmente art. 29 co. 6 CCNL 2016-18), “di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Nel caso di specie, l'attività lavorativa della ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati dalla
“Stampa Cartellino” in atti che non è oggetto di specifica contestazione. Inoltre, corretti appaiono i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo e non oggetto di alcuna contestazione da parte della difesa dell'azienda sanitaria convenuta che, pertanto, deve essere, condannata al pagamento della somma di cui in ricorso Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, pertanto, condanna l' al pagamento di Controparte_1 euro 887,40 in favore dell'istante, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Condanna l' al pagamento della somma di €321,00 a titolo di Controparte_1 compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali con attribuzione.
Così deciso in data 03/01/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio