Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus.rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...] e ivi elettivamente Parte_1
domiciliato in via T. Tasso, 4, c.f.: C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Treppiedi,
-appellante- contro
, in persona dell'Amministratore pro Controparte_1
tempore, P.I.: , P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro D'Alia,
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti del , intese alla
[...] Controparte_2 declaratoria di nullità o all'annullamento delle deliberazioni dei giorni 8.9.2016
n. 28/2022 r.g.
(punto 1 o.d.g.) e 19.12.2017 (punto 2 o.d.g.) con le quali l'assemblea dei condòmini aveva approvato, rispettivamente, il preventivo per l'allaccio nei singoli appartamenti dei contatori Enel con relativo riparto tra i condomini, e il bilancio condominiale al 31.12.2016, con sentenza n. 2493 del giorno 8.6.2021, in parziale accoglimento dell'opposizione, annullava la delibera del 8.9.2016, rigettava nel resto la domanda e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
AL Lo PI ha proposto appello, al quale il Controparte_2
, costituendosi, si è opposto.
[...]
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dal 19.6.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sostiene l'appellante che il Tribunale è incorso in errore nel ritenere sia che la delibera del 19.12.2017 fosse stata anche da lui approvata, sia che egli non aveva interesse a impugnarla per aver versato un importo inferiore a quello che avrebbe pagato in base alle tabelle millesimali, sia che le tabelle non erano state modificate per il futuro, dal momento che l'assemblea si era limitata a ripartire tra i condomini le spese della sola operazione di allacciamento dei contatori individuali sulla base del preventivo imposto dall'Enel. Il Giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione relativa al diritto dell'assemblea di deliberare su una questione afferente non i beni comuni, ma le proprietà individuali, quale quella di installare o meno, nella singola unità immobiliare, un apparecchio misuratore del consumo di energia elettrica.
Il Tribunale ha annullato la prima delibera per non aver il dimostrato CP_1
di aver comunicato al condomino impugnante, che non aveva partecipato alla seduta, il giorno in cui si sarebbe tenuta l'assemblea. Ha respinto invece, per carenza di interesse, l'impugnazione della delibera del 19.12.2017, reputando rilevante il fatto che aveva spontaneamente versato, in pagamento Parte_1
n. 28/2022 r.g. 3
della spesa di allaccio individuale, la somma di euro 3.033,18, determinata secondo i criteri adottati dall'assemblea e peraltro inferiore a quella, di euro
3.337,73, che avrebbe altrimenti dovuto corrispondere secondo i criteri delle tabelle millesimali. Ha considerato altresì che l'assemblea avesse ripartito tra i condomini le spese relative alla gestione della singola operazione non secondo una propria sindacabile valutazione, bensì sulla base di un preventivo imposto dall'Enel alla stregua di criteri insuscettibili di contestazione.
Ad avviso della Corte le doglianze dell'appellante meritano di essere accolte.
Il primo giudice ha trascurato di considerare che l'assemblea dei condòmini non ha competenza a deliberare su spese relative a beni di proprietà esclusiva dei partecipanti al condominio, quali sono quelle di installazione dei contatori elettrici nei singoli appartamenti, la cui determinazione è rimessa all'unanime manifestazione di volontà degli interessati, avente natura contrattuale, in mancanza della quale l'assemblea a maggioranza può al più stabilire la ripartizione sulla base delle tabelle millesimali.
Se si considera, poi, che la contrarietà del condomino non riguarda Parte_1
l'installazione dei contatori individuali ma il sostenimento integrale della spesa relativa, che egli intenderebbe trasferire alla ditta in virtù di un accordo di Pt_2
cui è menzione nella deliberazione condominiale del 2016, deve convenirsi che lo spontaneo pagamento di una parte della somma a lui addebitata nel rendiconto approvato con la delibera del 2017 non può essere interpretato come un'adesione postuma al deliberato.
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, la deliberazione adottata dall'assemblea condominiale nella seduta del 9.12.2017 deve, in conclusione, essere dichiarata nulla.
L'esito della lite comporta la condanna dell'appellato alle spese dei CP_1 due gradi del giudizio, da liquidarsi, con riguardo all'esiguo valore e alla modesta complessità della causa, in favore dell'appellante, per il primo grado, in n. 28/2022 r.g. 4
complessivi euro 2.600,00, e per il grado di appello, in complessivi euro 3.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione in favore del procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti costituite;
in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 2493 del giorno 8.9.2021, appellata da , dichiara la nullità della deliberazione adottata Parte_1 dall'assemblea condominiale nella seduta del 19.12.2017, relativamente alal ripartizione delle spese relative all'allaccio dei contatori di elettricità negli appartamenti dei partecipanti al condominio;
condanna il in , alle spese di lite, che Controparte_1 CP_1 liquida, in favore dell'appellante, per il primo grado, in complessivi euro
2.600,00, e per il grado di appello, in complessivi euro 3.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione per entrambi i gradi in favore dell'Avv. Andrea Treppiedi che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Palermo il giorno 17.4.2025 nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte di Appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino
Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 28/2022 r.g.