Sentenza 10 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 10/06/2022, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2022
N. 00972/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01479/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1479 del 2018, proposto da
NN NA, NZ NA e GE SI, rappresentati e difesi dall’avvocato Enrico Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cellino San Marco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Silvia Colucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n. 27 del 5.10.18, notificata il 9.10.18, con la quale il Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Cellino San Marco ha ingiunto al ricorrente la demolizione di: a ) un corpo di fabbrica in parte destinato a stalla e in parte destinato a parcheggio coperto; b ) parte dei volumi rilevati alla lettera O - Volumi abitativi e copertura dell’abitazione del NA; c ) muretto a secco sul confine;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusa, ove occorra, la relazione tecnica descrittiva allo stato di contenuti ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cellino San Marco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. D. Mastrolia, in sostituzione dell’avv. E. Pellegrini, per la parte ricorrente e avv. S. Colucci per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il mezzo di gravame all’esame, i ricorrenti impugnavano il provvedimento, in epigrafe indicato, con cui veniva ordinata la demolizione di alcune opere abusive realizzate su un immobile di loro proprietà, sito nel Comune di Cellino San Marco alla contrada “ Marchi ” .
1.1. A sostegno del ricorso, adducevano i seguenti motivi: I) Violazione dell ’ art. 7 della L. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ; II) Violazione e/o errata applicazione degli artt. 6, 10, 22, 31 e 37 del d.P.R. 380/2001. Violazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET) della Regione Puglia. Violazione del D. Lgs. 222/16. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Difetto di motivazione ; III) Violazione e falsa applicazione dell ’ art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere. Carenza di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione art. 3 L. n. 241/90. Erroneità dei presupposti. Violazione art. 42 della Costituzione.
1.2. Si costituiva in giudizio il Comune di Cellino San Marco, chiedendo la reiezione del ricorso, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.3. In vista della trattazione del merito del ricorso, le parti depositavano memorie difensive ex art. 73 c.p.a. e, con successivo atto, i ricorrenti, a mezzo del loro procuratore, dichiaravano che l’unico capo del provvedimento impugnato per il quale residua l’interesse alla decisione è quello inerente al punto b ), concernente i “volumi abitativi” a loro dire solo presuntivamente individuabili nel terrazzo a livello.
1.4. All’udienza pubblica del 10 maggio 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente il Collegio dispone lo stralcio della documentazione fotografica depositata dalla difesa attorea in data 6.5.2022, in quanto tardivamente prodotta.
2.1. Sempre in via preliminare il Collegio prende atto, come da dichiarazione resa in atti dal procuratore di parte ricorrente, della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso quanto alla domanda annullatoria proposta relativamente al punto a ) e al punto c ) dell’ordinanza gravata (riguardanti, rispettivamente, il corpo di fabbrica in parte destinato a stalla e in parte destinato a parcheggio coperto, nonché il muretto a secco sul confine).
2.2. Si può quindi, passare all’esame del merito del ricorso, nei limiti entro cui è stata dichiarata la permanenza dell’interesse alla decisione.
3. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti si dolgono della illegittimità del provvedimento impugnato per non essere stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in tal modo impedendo ad essi di interloquire ai fini della corretta individuazione delle opere e del regine giuridico delle stesse; secondo la difesa attorea, se la P.A. avesse consentito la partecipazione al procedimento, si sarebbe potuta chiarire l’inesistenza di “volumi abitativi” , nonché la sanabilità dei manufatti pertinenziali con una semplice SCIA.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. La natura vincolata, sia nell’ an che nel quid , del potere sanzionatorio esercitato in materia edilizia dal Comune comporta che non sia dovuta la previa comunicazione dell’avvio del procedimento (art. 7 legge n. 241/90), né delle altre garanzie procedimentali previste dalla citata legge n. 241, in quanto nella specie non è configurabile la possibilità di un qualsiasi apporto collaborativo, capace di condurre ad una diversa conclusione della vicenda. In tal senso depone anche l’applicazione dell’art. 21 octies del medesimo testo legislativo (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2953 del 2017; Cons. di Stato, Sez. IV, n. 5128 del 2018).
3.3. Ed invero, alla stregua della natura vincolata dell’ordine di demolizione e dei relativi effetti sulle garanzie procedimentali, la giurisprudenza amministrativa ha enucleato il principio secondo cui “l ’ ordine di demolizione non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario e il cui presupposto è costituito unicamente dalla constatata esecuzione dell ’ opera in totale difformità o in assenza del titolo abilitativo” (si vedano, da ultimo e fra le tante, le sentenze Cons. Stato, Sez. IV, 12 dicembre 2016, n. 5198; T.A.R. Campania – Napoli - Sez. VI, 20 settembre 2016, n. 4319).
3.4. Riguardo alla pretesa incertezza sulla menzione dei manufatti de quibus , non sembrano residuare dubbi circa la loro esatta identificazione e localizzazione.
3.5. Nella richiamata ordinanza di demolizione vi è la compiuta descrizione delle opere edilizie realizzate in assenza di titolo nell’immobile de quo , tra le quali figura, per quel che qui rileva, la realizzazione di “parte dei volumi rilevati alla lettera O) [N.d.R. della relazione tecnica descrittiva relativa al sopralluogo del 13.3.2018] Volumi abitativi e copertura dell’abitazione del NA, derivanti dalla chiusura di spazi scoperti al piano terra e al primo piano della seguente consistenza:- copertura realizzata al piano terra: mq. 18,31 - Volume edificato tra piano terra e primo piano: mc. 584,20” ;
3.6. Osserva il Collegio, peraltro, che è legittimo e rispondente ad un criterio di economia degli atti giuridici, il rimando – contenuto nell’ordinanza che ne occupa – ai documenti istruttori e di accertamento presupposti, ed in particolare alla relazione di sopralluogo del 13.3.2018 con elaborati grafici di rilievo e relazione tecnica descrittiva redatta dal tecnico incaricato dal Comune di Cellino San Marco.
3.7. Sul punto, come chiarito da costante e condivisa giurisprudenza, l’art. 3 della legge n. 241 del 1990 consente l’uso della motivazione per relationem con riferimento ad altri atti dell’amministrazione, i quali devono essere indicati e comunque resi disponibili, nel senso di consentire all’interessato di prenderne visione, di reclamarne ed ottenerne copia, in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, e di chiederne la produzione in giudizio. Ne consegue che non sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di notificare all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta ( ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 2 maggio 2018, n. 2930).
3.8. Del resto, come evidenziato dalla difesa comunale, che i ricorrenti siano stati posti nella condizione di individuare i “ volumi abitativi ” sanzionati dall’ordinanza di demolizione è dimostrato dal fatto che quegli stessi volumi sono stati oggetto della richiesta di “Accertamento in Conformità ai sensi dell ’ art. 36 DPR 380/01 per l ’ ampliamento con modifiche interne ed esterne di un fabbricato esistente ad uso civile abitazione”, presentata dai Sigg.ri NZ NA e GE SI e prodotta in atti (v. doc. n. 2-4 foliario del 19.4.2019).
4. Con il secondo ordine di censure, i ricorrenti sostengono - per quel che qui interessa – che i contestati volumi abitativi di cui alla lettera b ) dell’ordinanza di demolizione non esisterebbero in loco , in quanto il terrazzo a livello posto al primo piano sarebbe allo stato rustico, protetto dapprima con teli e poi con pannelli in lamiera e cartone plastificato, sicché non ne sarebbe consentito alcun utilizzo, tantomeno a scopi abitativi, come erroneamente presupposto nell’ordinanza impugnata.
4.1. La doglianza non merita favorevole apprezzamento.
4.2. Dalla documentazione versata in atti risulta che le allegazioni di parte ricorrente circa lo stato rustico del terrazzo a livello posto al piano primo ed il carattere precario della relativa copertura non sono supportate da alcun riscontro probatorio, ed anzi sono smentite dalle relazioni tecniche depositate in giudizio dalla difesa comunale e dalla relativa documentazione fotografica, da cui emerge che il terrazzo posto al piano primo è ultimato in ogni sua parte e la nuova costruzione è interamente coperta e munita di infissi.
4.3. Peraltro, la realizzazione ex novo di nuovi locali a piano terra e sul terrazzo al primo piano implica ictu oculi ulteriori utilità per i locali abitativi esistenti, formando parte funzionalmente integrante dell’abitazione stessa, ed incrementando evidentemente la superficie dello stabile, in quanto tale assentibile con permesso di costruire, e non con la sola CILA o SCIA.
4.4. Al riguardo è ben noto il discrimine tra gli interventi manutentivi o di restauro, per i quali è sufficiente la SCIA, con possibilità di sanatoria ex art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, ed un intervento edilizio necessitante di permesso di costruire.
4.5. Il citato discrimine si sostanzia nel fatto che i primi sono diretti a conservare l’edificio nel rispetto della sua tipologia, forma e struttura, senza alcun inserimento di elementi innovativi sotto l’aspetto della migliore e più ampia fruizione (anche se sostitutivi di quelli precedenti), mentre la seconda ottiene il risultato di modificare l’originaria consistenza fisica dell’edificio, grazie, tra le altre cose, ad una nuova e migliore redistribuzione funzionale (o, il che è lo stesso, una nuova destinazione d’uso) di superfici altrimenti utilizzate come mera copertura.
5. Né miglior sorte merita, infine, la censura con cui si stigmatizza la violazione dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 cit., per non essere state indicate, nell’atto oggetto di gravame, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, che saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune.
5.1. L'assunto è privo di fondamento, giacché il provvedimento impugnato contiene la descrizione delle opere da demolire, eventualmente oggetto di acquisizione in caso di mancata spontanea ottemperanza all'ordine impartito.
5.2. Inoltre, per pacifica giurisprudenza amministrativa: “La mancata esatta individuazione dell ’ area di sedime da acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell ’ art. 31, comma 3, T.U. edilizia, non costituisce ragione di illegittimità dell ’ ingiunzione a demolire. Ciò in quanto l ’ accertamento dell ’ inottemperanza all ’ ingiunzione di demolizione è normativamente configurato alla stregua di un atto ad efficacia meramente dichiarativa, che si limita a formalizzare l ’ effetto (acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale) già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l ’ ingiunzione stessa. L ’ acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate è, infatti, una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all ’ inottemperanza dell ’ ordine di demolizione; ne consegue che, data la natura dichiarativa dell ’ accertamento dell ’ inottemperanza, la mancata indicazione dell ’ area nel provvedimento di demolizione può comunque essere colmata con l ’ indicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione” (TAR Brescia, I, 4.8.2021, n. 724, nonché la giurisprudenza ivi citata).
5.3. L’esatta indicazione dell’area di sedime e dell’eventuale ulteriore area da acquisire gratuitamente al patrimonio del Comune in caso di inerzia deve essere contenuta nel successivo ed eventuale provvedimento di acquisizione, nel quale, invece, è necessario che sia puntualmente specificata la portata delle sanzioni irrogate (T.A.R. Lecce n. 160/2019; Id. n. 1710/2018; T.A.R. Roma n. 9074/2018).
6. Per quanto suesposto, il ricorso va in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto, siccome infondato.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo respinge.
Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite sostenute dal Comune di Cellino San Marco, che liquida nella complessiva somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO