Sentenza breve 27 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 27/10/2022, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/10/2022
N. 01708/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00897/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 897 del 2022, proposto da
Patronato Se.N.A.S. - Servizio Nazionale per l'Assistenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Agostino Cerullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Patronato Labor, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia:
a. del verbale conclusivo di accertamento n. 38/57/27 del 5.5.2022, redatto dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce e notificato in pari data a mani del Responsabile della sede provinciale di Lecce del Patronato Se.N.A.S. presso la sede legale in Via Luigi Guacci n. 26, Lecce, nella parte in cui non riconosce il punteggio attività (anno 2020) relativo alla sede zonale di Lecce, Via Pietro Cavoti n. 31/D;
b. degli atti preordinati, presupposti, connessi e conseguenti, e comunque lesivi per il ricorrente;
c. di ogni altro atto e/o provvedimento comunque lesivo dell'interesse del ricorrente;
nonché per la declaratoria
del diritto del Patronato ricorrente a conseguire il riconoscimento del punteggio relativo all'attività (anno 2020) svolta dalla sede zonale del Patronato Se.N.A.S. di Lecce di Via Pietro Cavoti n. 31/D fino alla notifica del verbale di mancato riconoscimento della stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 26 ottobre 2022 la dott.ssa Anna Abbate;
FATTO E DIRITTO
Il Patronato ricorrente, con ricorso notificato il 30/06/2022 e depositato in giudizio il 28/07/2022, impugna il verbale conclusivo di accertamento n. 38/57/27 del 5.5.2022, redatto dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce e notificato in pari data a mani del Responsabile della sede provinciale di Lecce del Patronato Se.N.A.S. presso la sede legale in Via Luigi Guacci n. 26, Lecce, nella parte in cui non riconosce il punteggio attività (anno 2020) relativo alla sede zonale di Lecce, Via Pietro Cavoti n. 31/D, nonché ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente e, comunque, lesivo. Chiede, altresì, la declaratoria del diritto a conseguire il riconoscimento del punteggio relativo all'attività (anno 2020) svolta dalla sede zonale del Patronato Se.N.A.S. di Lecce di Via Pietro Cavoti n. 31/D fino alla notifica del verbale di mancato riconoscimento della stessa, con il conseguente riconoscimento dell’intero punteggio attività relativo all’anno 2020, in relazione alla sede provinciale di Lecce, per un totale di punti 2.555,00, a fronte dei punti 2.475,00 convalidati dall’I.T.L. di Lecce.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 18, 31, 32, 35, 38 E 39 DELLA
COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 152/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 193/2008 DEL MINISTERO DEL LAVORO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 1/2011 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DEL “VADEMECUM PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUGLI ISTITUTI DI PATRONATO”. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. CONTRADDITTORIETÀ. INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 152/2001. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.
Il 22/07/2022, si sono costituiti in giudizio l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando un breve atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 09/09/2022, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiedendone l’estromissione dal giudizio, essendo stato il ricorso ritualmente notificato all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente che ha adottato gli atti impugnati, nonchè l’infondatezza nel merito delle censure avversarie, concludendo, quindi, per il rigetto dell’istanza cautelare, stante l’assenza dei presupposti per la sua concessione, e la declaratoria di irricevibilità, improcedibilità ed infondatezza del ricorso nel merito.
Nella Camera di Consiglio del 14/09/2022, fissata per l’esame dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, il difensore di parte ricorrente ha chiesto un rinvio della causa al fine di poter interporre motivi aggiunti avverso il provvedimento sopravvenuto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12/09/2022 di rigetto dell'istanza di rettifica presentata in via amministrativa dal Patronato ricorrente, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del D.M. n. 193/2008, avverso il verbale conclusivo di accertamento n. 38/57/27 del 5 maggio 2022, redatto dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce a seguito della verifica dell’attività e dell’organizzazione, per l’annualità 2020, della sede provinciale sita in Lecce, via Luigi Guacci n. 26, quindi, il Presidente di questa Sezione, preso atto, ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 26 ottobre 2022.
Il 14/10/2022, il Patronato ricorrente ha depositato in giudizio un atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 84 c.p.a., ritualmente notificato all’Avvocatura dello Stato, nel quale ha chiesto di “ dichiarare estinto il giudizio N.R.G. 897/2022, compensando le spese tra le parti ove si consideri che il ricorrente è un lstituto di Patronato che eroga, gratuitamente, assistenza ai cittadini italiani e stranieri nell'esercizio della funzione pubblica allo stesso riconosciuta ed ancorata, ai sensi della Legge n. 152/2001, ad inderogabili principi costituzionali ”.
Il 24/10/2022, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30.09.2022 prot. 8879, nella quale si legge che “ lo scrivente Ministero ritiene di non aderire alla richiesta di compensazione delle spese di lite formulata dal Patronato SE.N.A.S. considerato che il ricorrente ha, dapprima, proposto istanza di rettifica, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del D.M. n. 193/2008, avverso il verbale conclusivo di accertamento ITL Lecce n. 38/57/27 del 05.05.2022 - la quale è stata rigettata - e, contestualmente, proposto ricorso al T.A.R. Puglia avverso il medesimo verbale, adducendo le stesse motivazioni; così procedendo il Patronato SE.N.A.S. ha determinato un aggravio del lavoro dell’Amministrazione, distraendo, inutilmente, risorse umane che potevano essere destinate ad altre attività. Tutto ciò, in spregio al principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione ”.
Nella Camera di Consiglio del 26/10/2022, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta da parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a. per l’eventuale definizione nel merito con sentenza in forma semplificata.
1. - Preliminarmente, va accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in quanto l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce, che ha adottato l’atto impugnato, non è (più) sede periferica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ma ufficio territoriale dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro", istituita, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 149/2015, dal 14 settembre 2015, e che svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall'INPS e dall'INAIL.
2. - Ciò premesso, il presente giudizio va dichiarato estinto per rinunzia, ai sensi degli artt. 35, secondo comma, lettera c), e 84 c.p.a..
Osserva, infatti, il Collegio che il Patronato ricorrente, con apposito atto ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato e depositato nella Segreteria di questo Tribunale il 14/10/2022, ha chiesto di “ dichiarare estinto il giudizio N.R.G. 897/2022, compensando le spese tra le parti ”, sicché - non essendosi opposto l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce costituito in giudizio - il presente giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, ai sensi degli art. 35, secondo comma, lettera c), e 84 c.p.a..
3. - Le spese del presente giudizio vanno poste a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 84, secondo comma, c.p.a. (“ 2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle ”), anche in considerazione del fatto che il Ministero resistente, con nota del 30.09.2022 prot. 8879, si è espressamente opposto alla richiesta di compensazione delle spese processuali formulata da parte ricorrente, e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per rinuncia.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Condanna parte ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese del presente giudizio, liquidate in 500,00 euro (cinquecento/00), oltre accessori di legge, a favore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce e in ulteriori 500,00 euro (Cinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore del Ministero del Lavoro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO