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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/03/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8753/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: appello - opposizione a sanzione amministrativa (Codice della
Strada);
TRA
, elettivamente domiciliata a Gallipoli (LE) in via Brindisi n. 91, Parte_1 presso lo studio legale dell'Avv. Speranza Faenza in virtù di mandato alle liti in calce al ricorso in appello;
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliato a Cassino (FR) in via XX Settembre n. 23, presso lo studio legale dell'Avv.
Tiziana Siciliani, in virtù di mandato alle liti in atti, giusta delibera G.C. n. 173/2022;
APPELLATO
ESPOSIZIONE DEI FATTI
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con ricorso in appello iscritto il 22/12/2023, impugnava la sentenza n. Parte_1
9117/2023, depositata in Cancelleria il 24/11/2023, con cui il Giudice di Pace di Lecce aveva rigettato (con condanna alla rifusione delle spese di lite) il ricorso in opposizione ex art 204 bis del d.lgs. n 285/1992 (Codice della Strada) da sé introdotto avverso il verbale di accertamento n. 6346/2023 elevato dal Comando di Polizia
Locale del Comune di in data 10/4/2023 in cui era stata accertata, come CP_1
infrazione, la violazione della norma di cui all'art 142 comma 8 Codice cit. in relazione alla condotta di guida rilevata il 4/3/2023 alle ore 16:24 in base alle risultanze fotografiche prodotte dall'apparecchiatura KRIA T-EXSPEED V.
2.0 Matr. Elab CP_ 000324 – telec. 002156, installata a sulla S.S. 613 Brindisi-Lecce km CP_1
24+250 (direzione Lecce), consistita nella circolazione su strada con autovettura Audi
8E targata DK327SH “ad una velocità di 122,55,00 km/h, che detratta la tolleranza di legge, superava di 12,55 km/h il limite massimo imposto dall'ente proprietario della strada di 110 km/h” e comminata la sanzione pecuniaria di € 173,00, nonché la sanzione accessoria della decurtazione di n. 3 punti dalla patente di guida;
nella specie,
l'istante, tra i motivi di appello, formulava il seguente: erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di pace aveva ritenuto omologata, tarata e, quindi, correttamente funzionante l'apparecchiatura utilizzata per rilevare la velocità; chiedeva dunque la riforma della sentenza di primo grado con annullamento del verbale di accertamento e condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio da distrarre nei confronti del difensore dichiaratosi antistatario.
Il costituitosi in giudizio, condividendo le argomentazioni del Controparte_1 giudice di primo grado chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, richiamando i motivi di opposizione originari, ribadendo, con riferimento al motivo di appello di cui innanzi che il dispositivo utilizzato per la rilevazione era stato non solo approvato dal con decreti n. 5298 del 27/10/2011, n. 4910 del Controparte_3 Parte_2
16/10/2014 e n. 5072 del 27/10/2014, ma anche tarato con Certificato di Taratura LAT
101 I664_2022_ACCR_VX del 29/3/2022.
2 Successivamente, in corso di giudizio, il ricorrente rilevava espressamente, come vizio inficiante la legittimità del verbale di accertamento, il difetto di omologazione, ma il contestava l'ammissibilità della deduzione, ritenendola un nuovo Controparte_1
motivo di opposizione e di appello.
All'udienza del 13/2/2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione senza assegnare ulteriori termini, avendo già concesso alle parti termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, essendo stato utilizzato uno strumento di misurazione non munito di omologazione.
Preliminarmente, occorre rilevare che, ove tra i motivi originari di contestazione, vi sia,
(come nel caso concreto), una dedotta carenza di affidabilità e funzionalità della strumentazione utilizzata dal al fine di accertare le infrazioni dei limiti di CP_1 velocità, è onere dell'ente locale allegare i certificati di omologazione e di taratura.
Pertanto, il difetto di omologazione non è da ritenersi un motivo nuovo, in quanto la verifica della sussistenza era già stata introdotta come thema decidendum con il motivo di opposizione concernente l'asserito non corretto funzionamento dell'apparecchiatura.
Peraltro, il giudice di pace aveva statuito in ordine alla legittimità affermando, erroneamente, che il dispositivo tecnico era omologato e tarato e, come indicato in premessa, detta parte della motivazione della sentenza è il secondo motivo di appello.
Passando, quindi, al merito, sul tema è di recente intervenuta la Corte di Cassazione
(Cass., sez. II, ordinanza 18 aprile 2024 n. 10505), la quale, fornendo chiarimenti interpretativi circa la vigente normativa di settore, convincenti e condivisibili, ha così statuito: “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo
3 regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”.
In motivazione, nella citata ordinanza, si sofferma, poi, più puntualmente sulla distinta natura dei due procedimenti e, testualmente, afferma: “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre
l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr.
Cass. n. 3335/2024)”.
Ciò posto, nella specie, dalla documentazione in atti, emerge chiaramente che l'apparecchiatura T-EXSPEED V 2.0, fabbricata dalla non è Controparte_4
omologata, bensì semplicemente approvata (con determina dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. n. 5298 del 27.10.11 e successive n. 4910 del
16/10/2014 e n. 5072 del 27/10/2014 come indicato nel verbale di accertamento) e
4 munita di Certificato di Taratura LAT 101 I664_2022_ACCR_VX del 29/3/2022 successivo alla data di installazione;
erroneamente, dunque, il primo giudice, stante la carenza della prova incombente sull'Ente circa la sussistenza dei presupposti sottesi al legittimo utilizzo dell'apparecchiatura elettronica di rilevazione (omologazione e corretto funzionamento) ha rigettato il ricorso in opposizione.
Ogni ulteriore doglianza rimane assorbita e non necessita di valutazione.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere riformata con accoglimento del ricorso in opposizione originario e annullamento del verbale di contestazione di violazione alle norme del Codice della Strada n. 6346/2023, elevato il 10/4/2023 dagli Agenti del
Comando di Polizia Locale del Comune di nei confronti dell'opponente – CP_1
appellante.
Riguardo le spese processuali relative al primo e al secondo grado di giudizio, in virtù della novità della questione di diritto di cui innanzi, solo di recente trattata in Corte di
Cassazione, si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiarare le stesse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di in persona del pro tempore, avverso la Controparte_1 CP_5
sentenza n. 6830/2023, depositata in Cancelleria il 24/11/2023 dal Giudice di Pace di
Lecce, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, riformando la sentenza impugnata, accoglie il ricorso in opposizione originario e annulla il verbale di contestazione di violazione alle norme del Codice della Strada n.
6346/2023, elevato il 10/4/2023 dagli Agenti del Comando di Polizia
Locale del Comune di nei confronti dell'opponente - appellante;
CP_1
b) dichiara compensate le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Lecce, 21 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
5
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8753/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: appello - opposizione a sanzione amministrativa (Codice della
Strada);
TRA
, elettivamente domiciliata a Gallipoli (LE) in via Brindisi n. 91, Parte_1 presso lo studio legale dell'Avv. Speranza Faenza in virtù di mandato alle liti in calce al ricorso in appello;
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliato a Cassino (FR) in via XX Settembre n. 23, presso lo studio legale dell'Avv.
Tiziana Siciliani, in virtù di mandato alle liti in atti, giusta delibera G.C. n. 173/2022;
APPELLATO
ESPOSIZIONE DEI FATTI
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con ricorso in appello iscritto il 22/12/2023, impugnava la sentenza n. Parte_1
9117/2023, depositata in Cancelleria il 24/11/2023, con cui il Giudice di Pace di Lecce aveva rigettato (con condanna alla rifusione delle spese di lite) il ricorso in opposizione ex art 204 bis del d.lgs. n 285/1992 (Codice della Strada) da sé introdotto avverso il verbale di accertamento n. 6346/2023 elevato dal Comando di Polizia
Locale del Comune di in data 10/4/2023 in cui era stata accertata, come CP_1
infrazione, la violazione della norma di cui all'art 142 comma 8 Codice cit. in relazione alla condotta di guida rilevata il 4/3/2023 alle ore 16:24 in base alle risultanze fotografiche prodotte dall'apparecchiatura KRIA T-EXSPEED V.
2.0 Matr. Elab CP_ 000324 – telec. 002156, installata a sulla S.S. 613 Brindisi-Lecce km CP_1
24+250 (direzione Lecce), consistita nella circolazione su strada con autovettura Audi
8E targata DK327SH “ad una velocità di 122,55,00 km/h, che detratta la tolleranza di legge, superava di 12,55 km/h il limite massimo imposto dall'ente proprietario della strada di 110 km/h” e comminata la sanzione pecuniaria di € 173,00, nonché la sanzione accessoria della decurtazione di n. 3 punti dalla patente di guida;
nella specie,
l'istante, tra i motivi di appello, formulava il seguente: erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di pace aveva ritenuto omologata, tarata e, quindi, correttamente funzionante l'apparecchiatura utilizzata per rilevare la velocità; chiedeva dunque la riforma della sentenza di primo grado con annullamento del verbale di accertamento e condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio da distrarre nei confronti del difensore dichiaratosi antistatario.
Il costituitosi in giudizio, condividendo le argomentazioni del Controparte_1 giudice di primo grado chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, richiamando i motivi di opposizione originari, ribadendo, con riferimento al motivo di appello di cui innanzi che il dispositivo utilizzato per la rilevazione era stato non solo approvato dal con decreti n. 5298 del 27/10/2011, n. 4910 del Controparte_3 Parte_2
16/10/2014 e n. 5072 del 27/10/2014, ma anche tarato con Certificato di Taratura LAT
101 I664_2022_ACCR_VX del 29/3/2022.
2 Successivamente, in corso di giudizio, il ricorrente rilevava espressamente, come vizio inficiante la legittimità del verbale di accertamento, il difetto di omologazione, ma il contestava l'ammissibilità della deduzione, ritenendola un nuovo Controparte_1
motivo di opposizione e di appello.
All'udienza del 13/2/2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione senza assegnare ulteriori termini, avendo già concesso alle parti termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, essendo stato utilizzato uno strumento di misurazione non munito di omologazione.
Preliminarmente, occorre rilevare che, ove tra i motivi originari di contestazione, vi sia,
(come nel caso concreto), una dedotta carenza di affidabilità e funzionalità della strumentazione utilizzata dal al fine di accertare le infrazioni dei limiti di CP_1 velocità, è onere dell'ente locale allegare i certificati di omologazione e di taratura.
Pertanto, il difetto di omologazione non è da ritenersi un motivo nuovo, in quanto la verifica della sussistenza era già stata introdotta come thema decidendum con il motivo di opposizione concernente l'asserito non corretto funzionamento dell'apparecchiatura.
Peraltro, il giudice di pace aveva statuito in ordine alla legittimità affermando, erroneamente, che il dispositivo tecnico era omologato e tarato e, come indicato in premessa, detta parte della motivazione della sentenza è il secondo motivo di appello.
Passando, quindi, al merito, sul tema è di recente intervenuta la Corte di Cassazione
(Cass., sez. II, ordinanza 18 aprile 2024 n. 10505), la quale, fornendo chiarimenti interpretativi circa la vigente normativa di settore, convincenti e condivisibili, ha così statuito: “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo
3 regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”.
In motivazione, nella citata ordinanza, si sofferma, poi, più puntualmente sulla distinta natura dei due procedimenti e, testualmente, afferma: “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre
l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr.
Cass. n. 3335/2024)”.
Ciò posto, nella specie, dalla documentazione in atti, emerge chiaramente che l'apparecchiatura T-EXSPEED V 2.0, fabbricata dalla non è Controparte_4
omologata, bensì semplicemente approvata (con determina dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. n. 5298 del 27.10.11 e successive n. 4910 del
16/10/2014 e n. 5072 del 27/10/2014 come indicato nel verbale di accertamento) e
4 munita di Certificato di Taratura LAT 101 I664_2022_ACCR_VX del 29/3/2022 successivo alla data di installazione;
erroneamente, dunque, il primo giudice, stante la carenza della prova incombente sull'Ente circa la sussistenza dei presupposti sottesi al legittimo utilizzo dell'apparecchiatura elettronica di rilevazione (omologazione e corretto funzionamento) ha rigettato il ricorso in opposizione.
Ogni ulteriore doglianza rimane assorbita e non necessita di valutazione.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere riformata con accoglimento del ricorso in opposizione originario e annullamento del verbale di contestazione di violazione alle norme del Codice della Strada n. 6346/2023, elevato il 10/4/2023 dagli Agenti del
Comando di Polizia Locale del Comune di nei confronti dell'opponente – CP_1
appellante.
Riguardo le spese processuali relative al primo e al secondo grado di giudizio, in virtù della novità della questione di diritto di cui innanzi, solo di recente trattata in Corte di
Cassazione, si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiarare le stesse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di in persona del pro tempore, avverso la Controparte_1 CP_5
sentenza n. 6830/2023, depositata in Cancelleria il 24/11/2023 dal Giudice di Pace di
Lecce, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, riformando la sentenza impugnata, accoglie il ricorso in opposizione originario e annulla il verbale di contestazione di violazione alle norme del Codice della Strada n.
6346/2023, elevato il 10/4/2023 dagli Agenti del Comando di Polizia
Locale del Comune di nei confronti dell'opponente - appellante;
CP_1
b) dichiara compensate le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Lecce, 21 marzo 2025
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