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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 4193/2020 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_2
Nardone (C.F.: ), presso il cui studio, in Napoli, C.F._1
alla Via Agostino Depretis, n. 51, e all'indirizzo pec,
è elettivamente domiciliata;
Email_1
APPELLANTE contro
(C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. Pellegrino Cavuoto (C.F.: , C.F._3
presso il cui studio, in Benevento, alla Via Ennio Goduti – Pal. De
Matteis, e all'indirizzo PEC, è Email_2
elettivamente domiciliato;
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 2024/2020 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 25.02.2020 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto di citazione notificato il 25.11.2020, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di
Napoli, adito dall'odierno appellato, in parziale accoglimento della domanda attorea di ripetizione dell'indebito, ha condannato la Banca convenuta al pagamento, in favore del del complessivo CP_1
importo di € 8.439,28, a titolo di poste illegittime addebitate sul C/C n.
30130, e dell'importo di € 16.848,98, per le medesime causali, inerenti al rapporto di C/C n. 3252.
2. Il , con il libello introduttivo il giudizio a quo, aveva eccepito CP_1
usura, capitalizzazione infrannuale, c.m.s. e spese non dovute.
3. La convenuta, nel resistere alla domanda attorea, aveva Pt_2
opposto l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie.
4. Il Tribunale, per quanto ancora di rilevanza, ha parzialmente accolto la domanda attorea, dopo aver:
a) ritenuto affidati, sia pure di fatto, entrambi i rapporti dedotti in lite dal con conseguenziale rigetto dell'eccezione di prescrizione CP_1
sollevata dalla con riferimento alle rimesse solutorie;
Pt_2
b) ritenuto la legittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi a debito del Correntista, per effetto dell'adeguamento, da parte dell'Istituto di credito, alla condizione di reciprocità, come da pubblicazione in G.U.;
c) accolto l'eccezione di prescrizione delle poste addebitate sul C/C n.
400 (il cui saldo era confluito, tuttavia, nel C/C n. 30130), perché estinto in data anteriore al decennio rispetto alla proposizione della domanda attorea;
d) compensato integralmente tra le parti le spese di lite e quelle di ctu.
5. È insorta, con unico motivo, la lamentando erroneo Pt_2
riconoscimento del “fido di fatto”, che avrebbe assistito, con le rispettive aperture di credito, i rapporti di C/C dedotti in lite, sia pure in difetto dei contratti di affidamento, che lo stesso attore aveva l'onere di versare in atti.
5.1. Ha resistito l'appellato, spiegando, a sua volta, gravame incidentale, diretto alla riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la legittimità della capitalizzazione infrannuale
(primo motivo); nella parte in cui ha riconosciuto fondata l'eccezione di prescrizione con riferimento al C/C n. 400 (secondo motivo); nella parte in cui ha inopinatamente compensato integralmente tra le parti le spese di lite, nonostante l'accoglimento, sia pure parziale, della domanda attorea (terzo motivo). Vinte le spese del doppio grado.
5.2. Disattesa l'istanza di inibitoria, all'esito dell'udienza del
05.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione dei termini ridotti (20 gg. + 20 gg.) di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di conclusionali e repliche.
6. L'appello principale è infondato.
6.1. Il Tribunale ha ritenuto di disattendere l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di prescrizione delle rimesse solutorie, sul rilievo Pt_2
che “il correntista ha beneficiato per l'intera durata del rapporto di alcune linee di affidamento (di entità diverse a seconda dei diversi periodi esaminati) sotto forma di scoperto di conto corrente;
tale constatazione emerge dall'esame degli estratti conto scalari che tengono conto, per l'appunto, di esposizioni entro fido ed extra fido” (V. pag. 3 della sentenza impugnata). 6.2. La appellante ha opposto che sarebbe stato onere Pt_2
dell'attore in ripetizione produrre i contratti di affidamento, sì da paralizzare l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta.
6.3. La Sezione, in linea con il costante orientamento di legittimità, ha
(anche) di recente (da ultimo, Corte d'Appello Napoli, Sez. III, sentenza n. 1038/2025) ribadito che il correntista non è tenuto a dare prova scritta dell'apertura di credito.
Ed invero, anche nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità per il difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, TUB integra una nullità di protezione, potendo essa operare “soltanto a vantaggio del cliente” (art. 127, comma 2,
TUB): con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio.
Non merita inoltre condivisione l'affermazione dell'appellante principale secondo cui sarebbe preclusa la dimostrazione per presunzioni del contratto di apertura di credito.
Le presunzioni semplici sono sicuramente delle prove: esse sono disciplinate nel titolo II del libro VI del c.c., dedicato appunto alle prove;
significativamente le presunzioni sono alternativamente definite come
“prove indirette” o “prove critiche”.
L'art. 2725 c.c. (norma che rientra tra quelle richiamate dall'art. 2729, comma 2, c.c., dettato in tema di presunzioni) è evidentemente inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in epoca in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità.
Ma non lo è nemmeno nei confronti di quei contratti conclusi nel vigore del testo unico bancario in una forma diversa da quella scritta, ove il cliente della banca decida di non opporre la nullità: poiché, come sopra accennato, la nullità opera “soltanto a vantaggio del cliente”,
l'obbligo di forma posto dall'art. art. 117, comma 1, TUB, la cui inosservanza è sanzionata con la nullità del contratto, non ha modo di operare ove la controparte della Banca intenda avvalersi del contratto stesso, con ciò rinunciando ad invocare in giudizio il vizio che affligge il negozio.
Né rileva che a norma dell'art. 127, comma 2, TUB, la nullità di protezione possa essere rilevata d'ufficio dal Giudice.
Infatti, se la rilevazione ex officio delle nullità negoziali, intesa come indicazione alle parti di tale vizio, è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata
“ragione più liquida”, la loro “dichiarazione”, ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa del medesimo vizio, previo suo accertamento: sempre che, però, non vengano in questione ― come nel caso in esame ― nullità speciali, le quali presuppongono una manifestazione di interesse della parte (Cass. n.
26242 e n. 26243 del dicembre 2014).
Se, dunque, rientra nella disponibilità esclusiva del Cliente della Banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si può opporre l'onere di darne prova documentale, onde la conclusione del negozio ben potrà da lui fornirsi attraverso presunzioni, senza incontrare il limite segnato dall'art. 2724, n. 3), c.c., cui rinvia l'art. 2725.
6.4. E' vero che secondo la giurisprudenza di legittimità – per come eccepito dalla appellante - l'esistenza di un contratto di apertura Pt_2
di credito bancario non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della di Pt_2
ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa preventivamente Pt_2
valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta Pt_2
situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della stessa Pt_2
Ciò non significa, tuttavia, che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito: significa, piuttosto, che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non possa trarsi dalle descritte situazioni.
Ebbene, la appellante si limita ad escludere, in via generale e Pt_2
astratta, che possa farsi ricorso alle presunzioni per dimostrare il contratto di apertura di credito: il che non è corretto in diritto.
6.5. L'inutilizzabilità della prova per presunzioni non trova fondamento nemmeno sul rilievo per cui nella fattispecie occorreva aver certezza quanto al limite dell'affidamento.
Poiché ― nella prospettiva sopra indicata (avendo, cioè, riguardo al regime della nullità di protezione) ― la pattuizione di un obbligo della
Banca di eseguire operazioni di credito bancario passive può emergere dal contegno dello stesso Istituto di credito nella gestione del conto, la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in C/C.
A fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti, quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto, non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo Pt_2
scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per somma pari a tale valore monetario.
6.6. Si deve osservare, da ultimo, che la verifica circa l'esistenza o meno dell'apertura di credito è stata condivisibilmente condotta prendendo in considerazione le diverse circostanze da cui essa potesse desumersi: circostanze la cui documentazione è stata illustrata, in dettaglio, nell'ordito motivazionale della sentenza impugnata nel rilievo - contenuto a pag.
3 - sopra richiamato, vale a dire, la reiterata deduzione (percipiente) del CTU, in ordine alla presenza di un fido di fatto per tutta la durata del rapporto, valorizzata dal Tribunale per far ritenere irrilevante il requisito di forma scritta.
7. È, invece, fondato il primo motivo di gravame incidentale, con il quale il si duole dell'erroneo riconoscimento di legittimità della CP_1
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il Correntista, per effetto della pubblicazione in G.U. della condizione di reciprocità.
7.1. Anche a tal proposito, è univoco l'orientamento della Sezione inerente alla inidoneità della mera pubblicazione in G.U. della condizione di reciprocità sulla quale fondare la legittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi, per effetto dell'asserito adeguamento alla delibera CICR del febbraio 2000.
L'art. 2 della Delibera da ultimo richiamata ha previsto espressamente che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avvenga sulla base di tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti e che il saldo periodico produca interessi secondo le medesime modalità.
La capitalizzazione degli interessi è, quindi, possibile per i rapporti successivi all'entrata in vigore della Delibera CICR, purché sia contrattualmente prevista una medesima periodicità per la capitalizzazione sia degli interessi passivi sia degli interessi attivi.
In relazione ai contratti già in essere alla data di entrata in vigore della richiamata Delibera CICR, l'art. 7 del provvedimento ha previsto espressamente che le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della Delibera dovessero essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 ed i relativi effetti si sarebbero prodotti dal 1° luglio
2000.
In particolare, all'art. 7, comma 3, così è disposto: “Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Il richiamo alle “condizioni precedentemente applicate”, riportato nell'art. 7 della Delibera, deve essere ricondotto alla nullità dell'anatocismo trimestrale, risultante dalla normativa vigente (l'art. 1283 c.c.) - oltre che dalla costante giurisprudenza - e precedente alla
Delibera medesima, con ciò verificandosi un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate e dunque richiedendosi una espressa approvazione scritta da parte del cliente.
Se, difatti, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della Delibera
CICR la capitalizzazione periodica è ritenuta illegittima in forza della normativa e della giurisprudenza richiamata, è evidente che una previsione che legittimi la capitalizzazione a decorrere dal 1° luglio
2000, comporti un evidente peggioramento delle condizioni in essere a tale data.
7.2. Con la sentenza n. 425/2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 25, comma 3 del d. lgs. 342/99 nella parte in cui aveva stabilito la validità ed efficacia - sino all'entrata in vigore della Delibera CICR - delle clausole contrattuali precedentemente stipulate e che prevedevano una periodica capitalizzazione degli interessi.
Per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale è conseguito che le clausole anatocistiche, in base al principio che regola la successione delle leggi nel tempo, restano disciplinate dalla normativa antecedentemente in vigore: dunque sono soggette a nullità, in quanto in aperta violazione dell'art. 1283 c.c.,
Così, infatti, si è pronunciata la Cassazione a SS. UU. (n.
21095/2004): “In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/00, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 25, comma terzo, D. lgs. n. 342/99, il quale aveva fatto salva la validità e
l'efficacia - fino all'entrata in vigore della Delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c.”
Quindi, per i contratti già in essere all'entrata in vigore della Delibera
CICR, l'applicazione di una periodica capitalizzazione degli interessi - seppure con pari periodicità per gli interessi passivi e per quelli attivi - comporta evidentemente un peggioramento delle condizioni, con la conseguente necessità di una previsione scritta ed approvata dal cliente ex art. 7 della Delibera CICR.
In difetto, si ritiene, nessuna periodica capitalizzazione può essere ritenuta legittima, neppure per il periodo successivo al 30 giugno 2000.
8. Fondato è, anche, il secondo motivo di gravame incidentale, con il quale il si duole dell'erronea declaratoria di prescrizione delle CP_1 rimesse addebitate sul C/C n. 400, il cui saldo è confluito nel C/C n.
30130, sebbene in data anteriore al decennio rispetto alla proposizione della domanda attorea.
Il Tribunale ha ritenuto estinto il rapporto, già a far data dal 26.09.2001
(V. pag. 5 della sentenza impugnata), ma, ad avviso del Collegio, avrebbe dovuto prendere atto che l'addebito del saldo sul successivo
C/C n. 30130, senza soluzione di continuità, non ha di certo comportato la chiusura del precedente rapporto di C/C, sì da precludere al di porre in discussione le poste illegittime Parte_3
addebitate nel richiamato C/C n. 400.
8.1. Il CTU nominato nel giudizio a quo ha evidenziato che “Per tale rapporto, intrattenuto presso la filiale di Eboli della Controparte_2
, non è presente il contratto di apertura del conto, ma
[...]
unicamente gli estratti conto del periodo dal 01/01/2001 al 30/09/2001.
L'ultimo estratto conto indica che il rapporto è stato estinto il
26/09/2001 e la banca ha trasferito il saldo a debito del correntista, pari ad euro 6.350,67 (lire 12.296.218) su un altro conto intrattenuto con il cliente, ovvero il c/c n. 30130. … Gli estratti conto indicano un saldo negativo per il correntista per l'intero periodo, mentre l'esame degli scalari interessi evidenzia che il conto era affidato per euro
25.822,84 (lire 50.000.000) fino al 31/03/2001 e per euro 516,46 (lire
1.000.000) dal 01/04/2001 al 30/06/2001” (V. 10 della relazione peritale).
8.2. L'indicazione analitica di siffatti elementi fa ritenere alla Corte la sussistenza del vincolo di unitarietà dei rapporti, dal momento che, ferma l'identità soggettiva dei contraenti, il saldo del C/C n. 400 è stato
“riportato”, attraverso un'operazione di giroconto, sul nuovo 30130, risultando irrilevanti il dato formale di una nuova numerazione e la stipulazione di una nuova regolamentazione delle condizioni economiche.
È notoria la prassi adottata dagli Istituti di credito nell'adeguare il rapporto negoziale alle sopravvenute prescrizioni dettate nella disciplina bancaria, oppure, semplicemente, nell'attribuire una nuova numerazione, per effetto del cambio di Filiale del rapporto o per effetto di fusione degli stessi Istituti di credito.
Sotto il profilo strettamente giuridico, mette conto evidenziare, inoltre, che l'effetto estintivo dell'obbligazione, che è proprio della novazione, presuppone sempre che sia accertata la sussistenza dell'”animus novandi”, che deve costituire lo specifico intento negoziale comune ai contraenti e che dev'essere provato in concreto.
9. Il CTU ha prospettato delle ipotesi di calcolo alternative a quella fatta propria dal Tribunale nella sentenza impugnata, evidenziando che, per effetto della eliminazione della capitalizzazione infrannuale, il credito rinveniente dal rapporto di C/C n. 3252 è pari ad € 24.685,86; mentre quello rinveniente dal C/C n. 30130, tenuto conto della rettifica dei saldi del C/C n. 400, è pari a complessivi € 15.062,50 (V. pag. 39 della relazione peritale).
Di conseguenza, la appellante, in accoglimento del gravame Pt_2
incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, va condannata al pagamento, in favore dell'appellato del CP_1
complessivo importo di € 39.748,36, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
10. Fondato è, in ultimo, il terzo motivo di gravame incidentale, con il quale il si duole della erronea compensazione delle spese di CP_1
lite, per come operata dal Tribunale, sul rilievo delle “ragioni della decisione e l'esito complessivo della lite” (V. pag. 5 della sentenza impugnata). La Sezione ha avuto plurime occasioni per ribadire che le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, e che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, quali, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale" (Cass. n.
22310/2017).
Il Giudice è tenuto a indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della compensazione delle spese processuali, che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia, ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti (Cass. n.
25594/2018).
La compensazione delle spese processuali è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che il Giudice deve indicare esplicitamente in motivazione della sentenza (Cass. n. 1950/2022).
Nel caso di specie, il è risultato parte completamente vittoriosa, CP_1
sia pure per un importo inferiore a quello reclamato, mentre il
Tribunale ha ritenuto, in considerazione delle “ragioni della decisione”
e dell'”esito complessivo della lite”, di compensarle integralmente inter partes.
11. Le spese del doppio grado, dunque, seguono la soccombenza e, tenuto conto del decisum (di poco inferiore ai 40 mila euro), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (esclusa, per il presente grado,
l'istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi, fatta eccezione per la fase di trattazione del presente grado, per la quale si applicano i minimi) di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo. Stessa sorte per le spese di ctu, che vanno poste definitivamente a carico della ferma la solidarietà passiva di entrambe le parti nei Pt_2
confronti del CTU.
12. Sussistono i presupposti per l'obbligo dell'appellante principale,
al versamento di un importo pari a quello del Parte_2
contributo unificato versato per il gravame principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 25.11.2020, da nei confronti di;
nonché, Parte_2 Controparte_1
sull'appello incidentale spiegato da questi avverso la sentenza n.
2024/2020 del G.U. del Tribunale di Napoli, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento del gravame incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in Parte_2
favore di , della complessiva somma di € 39.748,36, Controparte_1
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna l'appellante principale al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 8.161,00, di cui € 545,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, come per legge;
quanto al presente grado, in complessivi € 9.246,00, di cui €
777,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed
IVA, come per legge;
con distrazione in favore dell'Avv. Pellegrino
Cavuoto, che si è dichiarato antistatario;
- pone definitivamente a carico della appellante le spese di ctu Pt_2
di primo grado;
ferma la solidarietà passiva di entrambe le parti nei confronti del CTU;
- dichiara sussistenti i presupposti per l'obbligo dell'appellante principale, al versamento di un importo pari a Parte_2
quello del contributo unificato versato per il gravame principale.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.03.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 4193/2020 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_2
Nardone (C.F.: ), presso il cui studio, in Napoli, C.F._1
alla Via Agostino Depretis, n. 51, e all'indirizzo pec,
è elettivamente domiciliata;
Email_1
APPELLANTE contro
(C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. Pellegrino Cavuoto (C.F.: , C.F._3
presso il cui studio, in Benevento, alla Via Ennio Goduti – Pal. De
Matteis, e all'indirizzo PEC, è Email_2
elettivamente domiciliato;
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 2024/2020 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 25.02.2020 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto di citazione notificato il 25.11.2020, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di
Napoli, adito dall'odierno appellato, in parziale accoglimento della domanda attorea di ripetizione dell'indebito, ha condannato la Banca convenuta al pagamento, in favore del del complessivo CP_1
importo di € 8.439,28, a titolo di poste illegittime addebitate sul C/C n.
30130, e dell'importo di € 16.848,98, per le medesime causali, inerenti al rapporto di C/C n. 3252.
2. Il , con il libello introduttivo il giudizio a quo, aveva eccepito CP_1
usura, capitalizzazione infrannuale, c.m.s. e spese non dovute.
3. La convenuta, nel resistere alla domanda attorea, aveva Pt_2
opposto l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie.
4. Il Tribunale, per quanto ancora di rilevanza, ha parzialmente accolto la domanda attorea, dopo aver:
a) ritenuto affidati, sia pure di fatto, entrambi i rapporti dedotti in lite dal con conseguenziale rigetto dell'eccezione di prescrizione CP_1
sollevata dalla con riferimento alle rimesse solutorie;
Pt_2
b) ritenuto la legittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi a debito del Correntista, per effetto dell'adeguamento, da parte dell'Istituto di credito, alla condizione di reciprocità, come da pubblicazione in G.U.;
c) accolto l'eccezione di prescrizione delle poste addebitate sul C/C n.
400 (il cui saldo era confluito, tuttavia, nel C/C n. 30130), perché estinto in data anteriore al decennio rispetto alla proposizione della domanda attorea;
d) compensato integralmente tra le parti le spese di lite e quelle di ctu.
5. È insorta, con unico motivo, la lamentando erroneo Pt_2
riconoscimento del “fido di fatto”, che avrebbe assistito, con le rispettive aperture di credito, i rapporti di C/C dedotti in lite, sia pure in difetto dei contratti di affidamento, che lo stesso attore aveva l'onere di versare in atti.
5.1. Ha resistito l'appellato, spiegando, a sua volta, gravame incidentale, diretto alla riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la legittimità della capitalizzazione infrannuale
(primo motivo); nella parte in cui ha riconosciuto fondata l'eccezione di prescrizione con riferimento al C/C n. 400 (secondo motivo); nella parte in cui ha inopinatamente compensato integralmente tra le parti le spese di lite, nonostante l'accoglimento, sia pure parziale, della domanda attorea (terzo motivo). Vinte le spese del doppio grado.
5.2. Disattesa l'istanza di inibitoria, all'esito dell'udienza del
05.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione dei termini ridotti (20 gg. + 20 gg.) di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di conclusionali e repliche.
6. L'appello principale è infondato.
6.1. Il Tribunale ha ritenuto di disattendere l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di prescrizione delle rimesse solutorie, sul rilievo Pt_2
che “il correntista ha beneficiato per l'intera durata del rapporto di alcune linee di affidamento (di entità diverse a seconda dei diversi periodi esaminati) sotto forma di scoperto di conto corrente;
tale constatazione emerge dall'esame degli estratti conto scalari che tengono conto, per l'appunto, di esposizioni entro fido ed extra fido” (V. pag. 3 della sentenza impugnata). 6.2. La appellante ha opposto che sarebbe stato onere Pt_2
dell'attore in ripetizione produrre i contratti di affidamento, sì da paralizzare l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta.
6.3. La Sezione, in linea con il costante orientamento di legittimità, ha
(anche) di recente (da ultimo, Corte d'Appello Napoli, Sez. III, sentenza n. 1038/2025) ribadito che il correntista non è tenuto a dare prova scritta dell'apertura di credito.
Ed invero, anche nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità per il difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, TUB integra una nullità di protezione, potendo essa operare “soltanto a vantaggio del cliente” (art. 127, comma 2,
TUB): con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio.
Non merita inoltre condivisione l'affermazione dell'appellante principale secondo cui sarebbe preclusa la dimostrazione per presunzioni del contratto di apertura di credito.
Le presunzioni semplici sono sicuramente delle prove: esse sono disciplinate nel titolo II del libro VI del c.c., dedicato appunto alle prove;
significativamente le presunzioni sono alternativamente definite come
“prove indirette” o “prove critiche”.
L'art. 2725 c.c. (norma che rientra tra quelle richiamate dall'art. 2729, comma 2, c.c., dettato in tema di presunzioni) è evidentemente inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in epoca in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità.
Ma non lo è nemmeno nei confronti di quei contratti conclusi nel vigore del testo unico bancario in una forma diversa da quella scritta, ove il cliente della banca decida di non opporre la nullità: poiché, come sopra accennato, la nullità opera “soltanto a vantaggio del cliente”,
l'obbligo di forma posto dall'art. art. 117, comma 1, TUB, la cui inosservanza è sanzionata con la nullità del contratto, non ha modo di operare ove la controparte della Banca intenda avvalersi del contratto stesso, con ciò rinunciando ad invocare in giudizio il vizio che affligge il negozio.
Né rileva che a norma dell'art. 127, comma 2, TUB, la nullità di protezione possa essere rilevata d'ufficio dal Giudice.
Infatti, se la rilevazione ex officio delle nullità negoziali, intesa come indicazione alle parti di tale vizio, è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata
“ragione più liquida”, la loro “dichiarazione”, ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa del medesimo vizio, previo suo accertamento: sempre che, però, non vengano in questione ― come nel caso in esame ― nullità speciali, le quali presuppongono una manifestazione di interesse della parte (Cass. n.
26242 e n. 26243 del dicembre 2014).
Se, dunque, rientra nella disponibilità esclusiva del Cliente della Banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si può opporre l'onere di darne prova documentale, onde la conclusione del negozio ben potrà da lui fornirsi attraverso presunzioni, senza incontrare il limite segnato dall'art. 2724, n. 3), c.c., cui rinvia l'art. 2725.
6.4. E' vero che secondo la giurisprudenza di legittimità – per come eccepito dalla appellante - l'esistenza di un contratto di apertura Pt_2
di credito bancario non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della di Pt_2
ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa preventivamente Pt_2
valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta Pt_2
situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della stessa Pt_2
Ciò non significa, tuttavia, che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito: significa, piuttosto, che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non possa trarsi dalle descritte situazioni.
Ebbene, la appellante si limita ad escludere, in via generale e Pt_2
astratta, che possa farsi ricorso alle presunzioni per dimostrare il contratto di apertura di credito: il che non è corretto in diritto.
6.5. L'inutilizzabilità della prova per presunzioni non trova fondamento nemmeno sul rilievo per cui nella fattispecie occorreva aver certezza quanto al limite dell'affidamento.
Poiché ― nella prospettiva sopra indicata (avendo, cioè, riguardo al regime della nullità di protezione) ― la pattuizione di un obbligo della
Banca di eseguire operazioni di credito bancario passive può emergere dal contegno dello stesso Istituto di credito nella gestione del conto, la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in C/C.
A fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti, quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto, non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo Pt_2
scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per somma pari a tale valore monetario.
6.6. Si deve osservare, da ultimo, che la verifica circa l'esistenza o meno dell'apertura di credito è stata condivisibilmente condotta prendendo in considerazione le diverse circostanze da cui essa potesse desumersi: circostanze la cui documentazione è stata illustrata, in dettaglio, nell'ordito motivazionale della sentenza impugnata nel rilievo - contenuto a pag.
3 - sopra richiamato, vale a dire, la reiterata deduzione (percipiente) del CTU, in ordine alla presenza di un fido di fatto per tutta la durata del rapporto, valorizzata dal Tribunale per far ritenere irrilevante il requisito di forma scritta.
7. È, invece, fondato il primo motivo di gravame incidentale, con il quale il si duole dell'erroneo riconoscimento di legittimità della CP_1
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il Correntista, per effetto della pubblicazione in G.U. della condizione di reciprocità.
7.1. Anche a tal proposito, è univoco l'orientamento della Sezione inerente alla inidoneità della mera pubblicazione in G.U. della condizione di reciprocità sulla quale fondare la legittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi, per effetto dell'asserito adeguamento alla delibera CICR del febbraio 2000.
L'art. 2 della Delibera da ultimo richiamata ha previsto espressamente che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avvenga sulla base di tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti e che il saldo periodico produca interessi secondo le medesime modalità.
La capitalizzazione degli interessi è, quindi, possibile per i rapporti successivi all'entrata in vigore della Delibera CICR, purché sia contrattualmente prevista una medesima periodicità per la capitalizzazione sia degli interessi passivi sia degli interessi attivi.
In relazione ai contratti già in essere alla data di entrata in vigore della richiamata Delibera CICR, l'art. 7 del provvedimento ha previsto espressamente che le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della Delibera dovessero essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 ed i relativi effetti si sarebbero prodotti dal 1° luglio
2000.
In particolare, all'art. 7, comma 3, così è disposto: “Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Il richiamo alle “condizioni precedentemente applicate”, riportato nell'art. 7 della Delibera, deve essere ricondotto alla nullità dell'anatocismo trimestrale, risultante dalla normativa vigente (l'art. 1283 c.c.) - oltre che dalla costante giurisprudenza - e precedente alla
Delibera medesima, con ciò verificandosi un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate e dunque richiedendosi una espressa approvazione scritta da parte del cliente.
Se, difatti, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della Delibera
CICR la capitalizzazione periodica è ritenuta illegittima in forza della normativa e della giurisprudenza richiamata, è evidente che una previsione che legittimi la capitalizzazione a decorrere dal 1° luglio
2000, comporti un evidente peggioramento delle condizioni in essere a tale data.
7.2. Con la sentenza n. 425/2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 25, comma 3 del d. lgs. 342/99 nella parte in cui aveva stabilito la validità ed efficacia - sino all'entrata in vigore della Delibera CICR - delle clausole contrattuali precedentemente stipulate e che prevedevano una periodica capitalizzazione degli interessi.
Per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale è conseguito che le clausole anatocistiche, in base al principio che regola la successione delle leggi nel tempo, restano disciplinate dalla normativa antecedentemente in vigore: dunque sono soggette a nullità, in quanto in aperta violazione dell'art. 1283 c.c.,
Così, infatti, si è pronunciata la Cassazione a SS. UU. (n.
21095/2004): “In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/00, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 25, comma terzo, D. lgs. n. 342/99, il quale aveva fatto salva la validità e
l'efficacia - fino all'entrata in vigore della Delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c.”
Quindi, per i contratti già in essere all'entrata in vigore della Delibera
CICR, l'applicazione di una periodica capitalizzazione degli interessi - seppure con pari periodicità per gli interessi passivi e per quelli attivi - comporta evidentemente un peggioramento delle condizioni, con la conseguente necessità di una previsione scritta ed approvata dal cliente ex art. 7 della Delibera CICR.
In difetto, si ritiene, nessuna periodica capitalizzazione può essere ritenuta legittima, neppure per il periodo successivo al 30 giugno 2000.
8. Fondato è, anche, il secondo motivo di gravame incidentale, con il quale il si duole dell'erronea declaratoria di prescrizione delle CP_1 rimesse addebitate sul C/C n. 400, il cui saldo è confluito nel C/C n.
30130, sebbene in data anteriore al decennio rispetto alla proposizione della domanda attorea.
Il Tribunale ha ritenuto estinto il rapporto, già a far data dal 26.09.2001
(V. pag. 5 della sentenza impugnata), ma, ad avviso del Collegio, avrebbe dovuto prendere atto che l'addebito del saldo sul successivo
C/C n. 30130, senza soluzione di continuità, non ha di certo comportato la chiusura del precedente rapporto di C/C, sì da precludere al di porre in discussione le poste illegittime Parte_3
addebitate nel richiamato C/C n. 400.
8.1. Il CTU nominato nel giudizio a quo ha evidenziato che “Per tale rapporto, intrattenuto presso la filiale di Eboli della Controparte_2
, non è presente il contratto di apertura del conto, ma
[...]
unicamente gli estratti conto del periodo dal 01/01/2001 al 30/09/2001.
L'ultimo estratto conto indica che il rapporto è stato estinto il
26/09/2001 e la banca ha trasferito il saldo a debito del correntista, pari ad euro 6.350,67 (lire 12.296.218) su un altro conto intrattenuto con il cliente, ovvero il c/c n. 30130. … Gli estratti conto indicano un saldo negativo per il correntista per l'intero periodo, mentre l'esame degli scalari interessi evidenzia che il conto era affidato per euro
25.822,84 (lire 50.000.000) fino al 31/03/2001 e per euro 516,46 (lire
1.000.000) dal 01/04/2001 al 30/06/2001” (V. 10 della relazione peritale).
8.2. L'indicazione analitica di siffatti elementi fa ritenere alla Corte la sussistenza del vincolo di unitarietà dei rapporti, dal momento che, ferma l'identità soggettiva dei contraenti, il saldo del C/C n. 400 è stato
“riportato”, attraverso un'operazione di giroconto, sul nuovo 30130, risultando irrilevanti il dato formale di una nuova numerazione e la stipulazione di una nuova regolamentazione delle condizioni economiche.
È notoria la prassi adottata dagli Istituti di credito nell'adeguare il rapporto negoziale alle sopravvenute prescrizioni dettate nella disciplina bancaria, oppure, semplicemente, nell'attribuire una nuova numerazione, per effetto del cambio di Filiale del rapporto o per effetto di fusione degli stessi Istituti di credito.
Sotto il profilo strettamente giuridico, mette conto evidenziare, inoltre, che l'effetto estintivo dell'obbligazione, che è proprio della novazione, presuppone sempre che sia accertata la sussistenza dell'”animus novandi”, che deve costituire lo specifico intento negoziale comune ai contraenti e che dev'essere provato in concreto.
9. Il CTU ha prospettato delle ipotesi di calcolo alternative a quella fatta propria dal Tribunale nella sentenza impugnata, evidenziando che, per effetto della eliminazione della capitalizzazione infrannuale, il credito rinveniente dal rapporto di C/C n. 3252 è pari ad € 24.685,86; mentre quello rinveniente dal C/C n. 30130, tenuto conto della rettifica dei saldi del C/C n. 400, è pari a complessivi € 15.062,50 (V. pag. 39 della relazione peritale).
Di conseguenza, la appellante, in accoglimento del gravame Pt_2
incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, va condannata al pagamento, in favore dell'appellato del CP_1
complessivo importo di € 39.748,36, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
10. Fondato è, in ultimo, il terzo motivo di gravame incidentale, con il quale il si duole della erronea compensazione delle spese di CP_1
lite, per come operata dal Tribunale, sul rilievo delle “ragioni della decisione e l'esito complessivo della lite” (V. pag. 5 della sentenza impugnata). La Sezione ha avuto plurime occasioni per ribadire che le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, e che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, quali, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale" (Cass. n.
22310/2017).
Il Giudice è tenuto a indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della compensazione delle spese processuali, che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia, ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti (Cass. n.
25594/2018).
La compensazione delle spese processuali è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che il Giudice deve indicare esplicitamente in motivazione della sentenza (Cass. n. 1950/2022).
Nel caso di specie, il è risultato parte completamente vittoriosa, CP_1
sia pure per un importo inferiore a quello reclamato, mentre il
Tribunale ha ritenuto, in considerazione delle “ragioni della decisione”
e dell'”esito complessivo della lite”, di compensarle integralmente inter partes.
11. Le spese del doppio grado, dunque, seguono la soccombenza e, tenuto conto del decisum (di poco inferiore ai 40 mila euro), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (esclusa, per il presente grado,
l'istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi, fatta eccezione per la fase di trattazione del presente grado, per la quale si applicano i minimi) di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo. Stessa sorte per le spese di ctu, che vanno poste definitivamente a carico della ferma la solidarietà passiva di entrambe le parti nei Pt_2
confronti del CTU.
12. Sussistono i presupposti per l'obbligo dell'appellante principale,
al versamento di un importo pari a quello del Parte_2
contributo unificato versato per il gravame principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 25.11.2020, da nei confronti di;
nonché, Parte_2 Controparte_1
sull'appello incidentale spiegato da questi avverso la sentenza n.
2024/2020 del G.U. del Tribunale di Napoli, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento del gravame incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in Parte_2
favore di , della complessiva somma di € 39.748,36, Controparte_1
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna l'appellante principale al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 8.161,00, di cui € 545,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, come per legge;
quanto al presente grado, in complessivi € 9.246,00, di cui €
777,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed
IVA, come per legge;
con distrazione in favore dell'Avv. Pellegrino
Cavuoto, che si è dichiarato antistatario;
- pone definitivamente a carico della appellante le spese di ctu Pt_2
di primo grado;
ferma la solidarietà passiva di entrambe le parti nei confronti del CTU;
- dichiara sussistenti i presupposti per l'obbligo dell'appellante principale, al versamento di un importo pari a Parte_2
quello del contributo unificato versato per il gravame principale.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.03.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese