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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/05/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4328/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 28/05/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
In sostituzione del difensore del convenuto è presente l'avv. Carla Nieddu.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 12 N. R.G. 4328/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4328/2018 avente il seguente OGGETTO:
risarcimento del danno, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Luca Picasso, elettivamente domiciliati in via Don C.F._2
Orione n. 25 - Selargius (CA), presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore.
ATTORI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Franco Pilia, CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in via Sonnino n. 128 - Cagliari, presso lo studio del difensore giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
pagina 2 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 07.06.2018 e hanno Parte_1 Parte_2
citato davanti a questo Tribunale per ottenere la condanna del convenuto al risarcimento CP_1
dei danni strutturali e da infiltrazione causati all'immobile di loro proprietà.
A sostegno della pretesa, gli attori hanno esposto in sintesi che:
- l'immobile sito al piano terra del fabbricato di via Gerani n. 1 a Selargius (CA) era di loro proprietà, mentre il primo e il secondo piano erano di proprietà del convenuto;
- nel novembre 2013, il aveva intrapreso lavori di ristrutturazione del suo appartamento CP_1
al primo piano e del sovrastante lastrico solare di sua proprietà esclusiva, causando filature al soffitto e gravi danni infiltrativi di acque meteoriche nell'appartamento al piano terreno;
- in data 02.12.2013 erano intervenuti i VV.FF. i quali avevano accertato uno stillicidio proveniente dal primo piano del fabbricato, ove erano anche stati posti dal convenuto dei teli di nylon e dei vasi di raccolta per le acque meteoriche;
- in data 05.02.2014 gli ispettori della ASL 8 di Cagliari avevano confermato la presenza di umidità e di muffe in quasi tutti gli ambienti dell'appartamento e la presenza di filature nel salotto;
- in data 12.11.2014 gli attori avevano presentato ricorso per denuncia di danno temuto avanti a questo Tribunale, iscritto al N.R.G. 2188/2014, lamentando i danni strutturali e da infiltrazione presenti nell'appartamento;
- il CTU incaricato, ing. pur avendo riconosciuto il nesso di causalità tra i lavori Persona_1
edili e i danni lamentati (muffe, distacchi di intonaco e macchie di umidità), aveva limitato il danno risarcibile relativo al piano terreno alla camera da letto matrimoniale e al bagno;
pagina 3 di 12 - il Giudice della cautela aveva rilevato che “tali conclusioni, peraltro non adeguatamente
motivate dal CTU, non appaiono convincenti” e che “è quindi verosimile, stante la copiosità della
infiltrazione, manifestatisi come già detto in un vero e proprio stillicidio che l'acqua […] si sia poi
propagata attraverso le strutture del solaio di copertura anche in altri ambienti del sottostante
appartamento di proprietà dei ricorrenti”;
- con ordinanza del 20.08.2017 il ricorso era stato rigettato per carenza dei presupposti cautelari in ragione dell'accertata mancanza di pericolo.
Tanto premesso, e hanno rassegnato le seguenti Parte_1 Parte_2
conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il convenuto, , unico responsabile delle infiltrazioni CP_1
descritte in narrativa, e per l'effetto, condannarlo al pagamento dei danni materiali subiti dagli attori,
ammontanti ad euro 12.702,09 oltre interessi dal fatto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
e con sentenza provvisoriamente esecutiva;
2) accertare e dichiarare la sussistenza dei danni non patrimoniali sofferti dai sig.ri e Pt_1
dalla propria famiglia ex art. 2059 c.c. nonché il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute
(art. 32 Cost.), e per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma di euro 10.000,00 o
nella superiore o maggiore somma determinata in corso di causa;
3) in subordine accertata la sussistenza dei danni non patrimoniali ed esistenziali sofferti di
sig.ri e dalla propria famiglia condannare il convenuto al pagamento di una somma a titolo Pt_1
di risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
4) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso spese generali nella
misura del 15%, come per legge”.
pagina 4 di 12 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.09.2018, si è costituito in giudizio eccependo l'insussistenza di fatti nuovi rispetto a quelli oggetto dei due ricorsi cautelari CP_1
presentati dagli attori e degli accertamenti peritali ivi svolti.
Il convenuto ha esposto in sintesi che:
- i fatti lamentati dai avevano già costituito oggetto di un ricorso cautelare datato CP_2
10.06.2005, con il quale gli attori avevano lamentato che i lavori edili da lui eseguiti avevano creato pericolo di crollo dell'intero edificio, oltre a tracce di umidità e fessurazioni nel loro appartamento;
- il CTU incaricato, ing. , aveva invece evidenziato che nell'immobile al primo piano vi era Per_2
“un'ampia chiazza di infiltrazione dall'alto corrispondente allo scarico di superficie del sovrastante
lastrico solare […] con evidente rapporto con un difetto di impermeabilizzazione di detta porzione di
lastrico solare […] tale inconveniente si riflette comunque sulla sola proprietà del resistente”:
- la causa delle infiltrazioni nell'immobile degli attori era stata dal CTU “attribuita
genericamente a umidità di risalita tipica dello spiccato di pareti dei piani terreni o ad altre concause
localizzate (presenza di nicchie allaccio idrico, di vasca da bagno o di discendente di acqua di rifiuto)
di volta in volta individuate”.
- pertanto, con ordinanza del 21.07.2008 il primo ricorso era stato rigettato, essendo stato escluso il pericolo di crollo e che i denunciati inconvenienti fossero imputabili al convenuto;
- in data 21.10.2013 il convenuto aveva comunicato al Comune di Selargius l'avvio di lavori di manutenzione straordinaria sul proprio immobile;
- durante le lavorazioni, eseguite nel periodo novembre/dicembre 2013, si erano verificate delle forti precipitazioni piovose, cosicché dal solaio di copertura del secondo piano si era infiltrata dell'acqua piovana nel primo piano, ove erano stati posizionati dei teli di nylon e dei secchi;
pagina 5 di 12 - le infiltrazioni accidentali d'acqua accertate dai VV.FF. al piano terra, arrivate dal lastrico solare al primo piano, avevano riguardato solamente la camera da letto e il bagno di servizio di proprietà degli attori;
- gli interventi di rifacimento della impermeabilizzazione del lastrico solare avevano comunque eliminato la causa delle infiltrazioni al primo piano, garantendo anche l'impermeabilizzazione dell'intero edificio;
- nel 2014 gli attori avevano proposto un secondo ricorso cautelare, lamentando il medesimo pericolo di crollo causato dalle infiltrazioni già oggetto di accertamento peritale nel precedente procedimento del 2005;
- peraltro, il CTU incaricato, ing. aveva concluso che “non sussiste stato di Persona_1
pericolo imminente a cui è necessario ovviare” e il ricorso era stato pertanto rigettato;
- di fatto, trattandosi di appartamento interessato da fenomeni di umidità e dalla presenza di muffe dal 2005, l'infiltrazione accidentale d'acqua meteorica del dicembre 2013 non aveva determinato alcun nuovo danno all'immobile;
- in ogni caso, i danni erano scaturiti dall'acqua che, penetrata dal lastrico solare dell'edificio,
aveva attraversato il primo piano giungendo fino al piano terra, pertanto, il risarcimento doveva essere suddiviso pro quota con gli attori, trattandosi del lastrico solare che costituiva la copertura dell'edificio.
Tanto premesso, il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“rigettare le domande attrici poiché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e competenze”.
pagina 6 di 12 In data 08.02.2023, il Giudice ha proposto di risolvere in via conciliativa la controversia alle seguenti condizioni: pagamento da parte del convenuto all'attore dell'importo complessivo di euro
6.500,00 a titolo di risarcimento del danno con compensazione delle spese di lite.
Gli attori hanno accettato la proposta del Giudice, mentre il convenuto non ha aderito.
Pertanto, la causa - istruita documentalmente e tramite CTU - è stata rimessa all'odierna udienza per la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. con autorizzazione al deposito nel termine di 30
giorni prima dell'udienza.
******
La domanda risarcitoria degli attori per i danni subiti nell'appartamento di loro proprietà è
fondata per quanto di ragione.
Si deve premettere che, alla luce degli accertamenti peritali svolti e delle difese della parte convenuta nella comparsa di costituzione, sono pacifici in causa i fenomeni di infiltrazione di acque meteoriche avvenuti nel 2013 nell'appartamento degli attori posto al piano terra dello stabile.
Il convenuto peraltro ha svolto le sue difese sostenendo che i danni per cui è causa dovevano essere suddivisi pro-quota, poiché le infiltrazioni del 2013 erano relative al lastrico solare, con conseguente concorso di responsabilità degli attori.
L'assunto difensivo della parte convenuta non è fondato.
Insegna in proposito la Suprema Corte che “in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del
lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni
nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del
bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei
controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130,
pagina 7 di 12 comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a
provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma
risolto, salva prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui
all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del
proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del
” (Sez. U, Sentenza n. 9449 del 10/05/2016, Rv. 639821 - 01). CP_3
Ritiene il Tribunale che, ai fatti per cui è causa, non sia applicabile il criterio di riparto delle spese di cui all'art. 1126 c.c. poiché è stata accertata la specifica imputabilità del danno al a CP_1
causa dello smantellamento della copertura del lastrico solare e del primo piano - entrambi di sua proprietà - durante i lavori di manutenzione straordinaria da lui eseguiti in totale autonomia.
In proposito, quanto alle cause delle infiltrazioni d'acqua meteorica provenienti dalla sovrastante copertura, devono essere richiamati gli accertamenti peritali effettuati nel procedimento instaurato dagli attori con ricorso per denuncia di danno temuto, avanti questo Tribunale con n. R.G. 2188/2014 (doc. 4
di parte attrice).
Il CTU incaricato, ing. aveva infatti accertato che “nel periodo compreso tra la Persona_1
fine di novembre e l'inizio di dicembre 2013” erano stati eseguiti “dei lavori di manutenzione
straordinaria nel lastrico solare e nell'appartamento sito al primo piano dell'Arch. che CP_1
sono consistiti, principalmente, nel rifacimento della impermeabilizzazione e della pavimentazione del
lastrico solare” e che “in concomitanza di tali lavori, in particolare nel lasso di tempo in cui la
copertura del piano primo era priva di impermeabilizzazione, si sono verificate delle forti piogge, a
causa di ciò le acque piovane sono penetrate nell'appartamento sito al piano primo di proprietà del
resistente e si sono infiltrate, senza alcun impedimento, nel solaio del piano terra causando,
pagina 8 di 12 ovviamente, macchie d'umidità nel muro e nel soffitto, con leggero stillicidio, nella camera da letto
matrimoniale di proprietà dei ricorrenti”.
Le risultanze degli accertamenti peritali svolti nel separato giudizio hanno trovato conferma negli accertamenti degli organi competenza a verificare la stabilità e la salubrità degli ambienti.
Infatti, la relazione dei Vigili del Fuoco del 02.12.2013 aveva confermato che “al piano superiore
in corrispondenza della camera a letto si riscontrava dal soffitto abbondante stillicidio e la presenza di
teli di nylon e secchi per la raccolta delle acque meteoriche a causa di lavori di smantellamento e
ripristino impermeabilizzazione” (doc. 2 di parte attrice).
Al piano terra degli attori i VV.FF. avevano accertato anche “la presenza di una macchia di
umido nella parete e solaio della camera da letto matrimoniale con leggero stillicidio e macchie di
umido pregresse diffuse nel solaio di un bagno adiacente sovrastato da terrazza aperta” (doc. 2 di parte attrice).
Inoltre, in data 05.02.2014 la ASL 8 di Cagliari aveva certificato che “i soffitti di quasi tutti gli
ambienti erano interessati da evidenti tracce pregresse di umidità con copiosa formazione di muffe,
particolarmente evidenti nella cucina e nel salone. […] Il fenomeno deriverebbe dal fatto che
l'appartamento sito al piano superiore, di proprietà del sig. […] è stato sottoposto ad CP_1
intervento di ristrutturazione dal mese di novembre 2013, ivi compreso il ripristino della copertura, la
quale è stata temporaneamente smantellata” (doc. 4 di parte attrice).
Pertanto, all'esito dell'istruttoria, è stato ampiamente accertato che le infiltrazioni d'acqua del
2013 provenienti dal lastrico solare, che avevano interessato l'appartamento al piano terra, siano state causate dalle inadeguate lavorazioni iniziate dal - piuttosto che da un difetto di manutenzione CP_1
del lastrico - cosicché devono essere posti a suo esclusivo carico i danni cagionati.
pagina 9 di 12 Avuto riguardo all'accertamento de danno cagionato agli attori, il CTU ha accertato che i fenomeni infiltrativi sono stati in gran parte risolti, con l'eccezione del servizio igienico attiguo alla camera da letto degli attori, attualmente ancora interessato infiltrazioni di acque meteoriche in ragione della inadeguata impermeabilizzazione eseguita dal convenuto nella porzione sovrastante.
Il CTU incaricato, ing. ha infatti accertato che “a seguito dei sopralluoghi Persona_3
effettuati lo scrivente non ha riscontrato macchie di umidità e/o stillicidio d'acqua presso l'immobile
degli attori, ossia non sono state riscontrate evidenze relative ad infiltrazioni d'acqua presso il
predetto immobile […]. Costituisce eccezione il servizio igienico attiguo alla camera da letto che
denota infiltrazioni d'acqua meteorica”.
Per quanto riguarda i luoghi danneggiati dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento del convenuto, il CTU ha chiarito che “lo scrivente ha riscontrato […] ingresso-soggiorno:
esfoliazione e distacco delle pitture, degrado degli intonaci presso il soffitto;
disimpegno: esfoliazione
e distacco delle pitture, degrado degli intonaci presso il soffitto;
[…] camera da letto singola: presso il
soffitto esfoliazione e distacco delle pitture, degrado degli intonaci presso il soffitto;
[…] servizio
igienico: esfoliazione e distacco delle pitture, degrado degli intonaci presso il soffitto;
[…] camera da
letto matrimoniale: esfoliazione e distacco delle pitture, degrado degli intonaci presso il soffitto;
[…]
servizi igienico attiguo alla camera da letto matrimoniale: esfoliazione e distacco delle pitture,
degrado degli intonaci presso il soffitto e presso le pareti;
[…] camera da pranzo: macchie di muffa
lungo il perimetro della stanza tra la parete ed il soffitto. […] cucina: macchie di muffa su soffitto e
pareti. Si ritiene che le patologie edilizie sopraelencate siano da attribuire ad infiltrazioni d'acqua
proveniente dal soprastante immobile di proprietà del convenuto […]”.
pagina 10 di 12 Per quanto riguarda le infiltrazioni ancora sussistenti, provenienti dal terrazzino soprastante, il
CTU ha verificato che “la prova di tenuta idraulica dell'impermeabilizzazione del terrazzino
soprastante il servizio igienico attiguo alla camera da letto matrimoniale ha evidenziato
l'inadeguatezza di detta impermeabilizzazione, con conseguente stillicidio d'acqua all'interno del
precitato servizio igienico” (pag. 13, righe 17 ss. e pag. 14, righe da 3 a 6).
Il CTU ha accertato pertanto che “[…]il costo delle lavorazioni atte a ripristinare i luoghi
danneggiati dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento del convenuto ammonta ad €
3.733,61, oltre Iva di legge […] il costo dell'intervento necessario per eliminare le infiltrazioni
d'acqua presso il servizio igienico attiguo alla camera da letto degli attori, da porre in essere presso
la terrazza del convenuto, la quale sovrasta il precitato servizio igienico, ammonta ad € 1.000,00, oltre
Iva di legge” (pag. 16, righe 10 ss.).
In ordine agli arredi dell'immobile di proprietà degli attori il CTU ha attestato che “dall'esame
dei precitati arredi non si evincono in modo palese danni causati da bagnamento e, quindi, la necessità
di riparali e/o sostituirli, ad eccezione degli arredi del bagno attiguo alla camera da letto, i quali
appaiono datati e di fattura economica. In considerazione di quanto sopra esposto lo scrivente
quantifica pari ad € 0,00 il danno ai precitati arredi”.
Pertanto, la domanda attrice deve essere accolta nei limiti dei danni patrimoniali all'immobile sopra indicati.
I danni non patrimoniali lamentati dagli attori, compreso quello relativo alla lesione del diritto alla salute, sono rimasti invece allo stato di mera allegazione, pertanto la relativa domanda non può
essere accolta.
pagina 11 di 12 Traendo le conclusioni, il danno deve essere liquidato nell'importo di euro 5.775,00 (= 4.555,00
euro + 1.220,00 euro - IVA inclusa) al quale, trattandosi di debito di valore, devono essere sommati interessi e rivalutazione monetaria (capitale rivalutato + interessi: € 7.563,00).
Le spese del giudizio liquidate in dispositivo, oltre a quelle per la CTU separatamente liquidate,
seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. condanna a pagare l'importo di euro 7.563,00 in favore di CP_1
e n solido per le causali in premessa;
Parte_1 Parte_2
2. condanna a rifondere a e CP_1 Parte_1 Parte_2
n solido le spese del giudizio che si liquidano nel complessivo importo di euro 4.500,00 oltre
[...]
rimborso spese forfettario e accessori come per legge;
3. pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU separatamente liquidate.
Cagliari, 28.05.2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 28/05/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
In sostituzione del difensore del convenuto è presente l'avv. Carla Nieddu.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 12 N. R.G. 4328/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4328/2018 avente il seguente OGGETTO:
risarcimento del danno, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Luca Picasso, elettivamente domiciliati in via Don C.F._2
Orione n. 25 - Selargius (CA), presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore.
ATTORI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Franco Pilia, CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in via Sonnino n. 128 - Cagliari, presso lo studio del difensore giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
pagina 2 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 07.06.2018 e hanno Parte_1 Parte_2
citato davanti a questo Tribunale per ottenere la condanna del convenuto al risarcimento CP_1
dei danni strutturali e da infiltrazione causati all'immobile di loro proprietà.
A sostegno della pretesa, gli attori hanno esposto in sintesi che:
- l'immobile sito al piano terra del fabbricato di via Gerani n. 1 a Selargius (CA) era di loro proprietà, mentre il primo e il secondo piano erano di proprietà del convenuto;
- nel novembre 2013, il aveva intrapreso lavori di ristrutturazione del suo appartamento CP_1
al primo piano e del sovrastante lastrico solare di sua proprietà esclusiva, causando filature al soffitto e gravi danni infiltrativi di acque meteoriche nell'appartamento al piano terreno;
- in data 02.12.2013 erano intervenuti i VV.FF. i quali avevano accertato uno stillicidio proveniente dal primo piano del fabbricato, ove erano anche stati posti dal convenuto dei teli di nylon e dei vasi di raccolta per le acque meteoriche;
- in data 05.02.2014 gli ispettori della ASL 8 di Cagliari avevano confermato la presenza di umidità e di muffe in quasi tutti gli ambienti dell'appartamento e la presenza di filature nel salotto;
- in data 12.11.2014 gli attori avevano presentato ricorso per denuncia di danno temuto avanti a questo Tribunale, iscritto al N.R.G. 2188/2014, lamentando i danni strutturali e da infiltrazione presenti nell'appartamento;
- il CTU incaricato, ing. pur avendo riconosciuto il nesso di causalità tra i lavori Persona_1
edili e i danni lamentati (muffe, distacchi di intonaco e macchie di umidità), aveva limitato il danno risarcibile relativo al piano terreno alla camera da letto matrimoniale e al bagno;
pagina 3 di 12 - il Giudice della cautela aveva rilevato che “tali conclusioni, peraltro non adeguatamente
motivate dal CTU, non appaiono convincenti” e che “è quindi verosimile, stante la copiosità della
infiltrazione, manifestatisi come già detto in un vero e proprio stillicidio che l'acqua […] si sia poi
propagata attraverso le strutture del solaio di copertura anche in altri ambienti del sottostante
appartamento di proprietà dei ricorrenti”;
- con ordinanza del 20.08.2017 il ricorso era stato rigettato per carenza dei presupposti cautelari in ragione dell'accertata mancanza di pericolo.
Tanto premesso, e hanno rassegnato le seguenti Parte_1 Parte_2
conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il convenuto, , unico responsabile delle infiltrazioni CP_1
descritte in narrativa, e per l'effetto, condannarlo al pagamento dei danni materiali subiti dagli attori,
ammontanti ad euro 12.702,09 oltre interessi dal fatto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
e con sentenza provvisoriamente esecutiva;
2) accertare e dichiarare la sussistenza dei danni non patrimoniali sofferti dai sig.ri e Pt_1
dalla propria famiglia ex art. 2059 c.c. nonché il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute
(art. 32 Cost.), e per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma di euro 10.000,00 o
nella superiore o maggiore somma determinata in corso di causa;
3) in subordine accertata la sussistenza dei danni non patrimoniali ed esistenziali sofferti di
sig.ri e dalla propria famiglia condannare il convenuto al pagamento di una somma a titolo Pt_1
di risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
4) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso spese generali nella
misura del 15%, come per legge”.
pagina 4 di 12 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.09.2018, si è costituito in giudizio eccependo l'insussistenza di fatti nuovi rispetto a quelli oggetto dei due ricorsi cautelari CP_1
presentati dagli attori e degli accertamenti peritali ivi svolti.
Il convenuto ha esposto in sintesi che:
- i fatti lamentati dai avevano già costituito oggetto di un ricorso cautelare datato CP_2
10.06.2005, con il quale gli attori avevano lamentato che i lavori edili da lui eseguiti avevano creato pericolo di crollo dell'intero edificio, oltre a tracce di umidità e fessurazioni nel loro appartamento;
- il CTU incaricato, ing. , aveva invece evidenziato che nell'immobile al primo piano vi era Per_2
“un'ampia chiazza di infiltrazione dall'alto corrispondente allo scarico di superficie del sovrastante
lastrico solare […] con evidente rapporto con un difetto di impermeabilizzazione di detta porzione di
lastrico solare […] tale inconveniente si riflette comunque sulla sola proprietà del resistente”:
- la causa delle infiltrazioni nell'immobile degli attori era stata dal CTU “attribuita
genericamente a umidità di risalita tipica dello spiccato di pareti dei piani terreni o ad altre concause
localizzate (presenza di nicchie allaccio idrico, di vasca da bagno o di discendente di acqua di rifiuto)
di volta in volta individuate”.
- pertanto, con ordinanza del 21.07.2008 il primo ricorso era stato rigettato, essendo stato escluso il pericolo di crollo e che i denunciati inconvenienti fossero imputabili al convenuto;
- in data 21.10.2013 il convenuto aveva comunicato al Comune di Selargius l'avvio di lavori di manutenzione straordinaria sul proprio immobile;
- durante le lavorazioni, eseguite nel periodo novembre/dicembre 2013, si erano verificate delle forti precipitazioni piovose, cosicché dal solaio di copertura del secondo piano si era infiltrata dell'acqua piovana nel primo piano, ove erano stati posizionati dei teli di nylon e dei secchi;
pagina 5 di 12 - le infiltrazioni accidentali d'acqua accertate dai VV.FF. al piano terra, arrivate dal lastrico solare al primo piano, avevano riguardato solamente la camera da letto e il bagno di servizio di proprietà degli attori;
- gli interventi di rifacimento della impermeabilizzazione del lastrico solare avevano comunque eliminato la causa delle infiltrazioni al primo piano, garantendo anche l'impermeabilizzazione dell'intero edificio;
- nel 2014 gli attori avevano proposto un secondo ricorso cautelare, lamentando il medesimo pericolo di crollo causato dalle infiltrazioni già oggetto di accertamento peritale nel precedente procedimento del 2005;
- peraltro, il CTU incaricato, ing. aveva concluso che “non sussiste stato di Persona_1
pericolo imminente a cui è necessario ovviare” e il ricorso era stato pertanto rigettato;
- di fatto, trattandosi di appartamento interessato da fenomeni di umidità e dalla presenza di muffe dal 2005, l'infiltrazione accidentale d'acqua meteorica del dicembre 2013 non aveva determinato alcun nuovo danno all'immobile;
- in ogni caso, i danni erano scaturiti dall'acqua che, penetrata dal lastrico solare dell'edificio,
aveva attraversato il primo piano giungendo fino al piano terra, pertanto, il risarcimento doveva essere suddiviso pro quota con gli attori, trattandosi del lastrico solare che costituiva la copertura dell'edificio.
Tanto premesso, il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“rigettare le domande attrici poiché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e competenze”.
pagina 6 di 12 In data 08.02.2023, il Giudice ha proposto di risolvere in via conciliativa la controversia alle seguenti condizioni: pagamento da parte del convenuto all'attore dell'importo complessivo di euro
6.500,00 a titolo di risarcimento del danno con compensazione delle spese di lite.
Gli attori hanno accettato la proposta del Giudice, mentre il convenuto non ha aderito.
Pertanto, la causa - istruita documentalmente e tramite CTU - è stata rimessa all'odierna udienza per la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. con autorizzazione al deposito nel termine di 30
giorni prima dell'udienza.
******
La domanda risarcitoria degli attori per i danni subiti nell'appartamento di loro proprietà è
fondata per quanto di ragione.
Si deve premettere che, alla luce degli accertamenti peritali svolti e delle difese della parte convenuta nella comparsa di costituzione, sono pacifici in causa i fenomeni di infiltrazione di acque meteoriche avvenuti nel 2013 nell'appartamento degli attori posto al piano terra dello stabile.
Il convenuto peraltro ha svolto le sue difese sostenendo che i danni per cui è causa dovevano essere suddivisi pro-quota, poiché le infiltrazioni del 2013 erano relative al lastrico solare, con conseguente concorso di responsabilità degli attori.
L'assunto difensivo della parte convenuta non è fondato.
Insegna in proposito la Suprema Corte che “in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del
lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni
nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del
bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei
controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130,
pagina 7 di 12 comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a
provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma
risolto, salva prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui
all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del
proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del
” (Sez. U, Sentenza n. 9449 del 10/05/2016, Rv. 639821 - 01). CP_3
Ritiene il Tribunale che, ai fatti per cui è causa, non sia applicabile il criterio di riparto delle spese di cui all'art. 1126 c.c. poiché è stata accertata la specifica imputabilità del danno al a CP_1
causa dello smantellamento della copertura del lastrico solare e del primo piano - entrambi di sua proprietà - durante i lavori di manutenzione straordinaria da lui eseguiti in totale autonomia.
In proposito, quanto alle cause delle infiltrazioni d'acqua meteorica provenienti dalla sovrastante copertura, devono essere richiamati gli accertamenti peritali effettuati nel procedimento instaurato dagli attori con ricorso per denuncia di danno temuto, avanti questo Tribunale con n. R.G. 2188/2014 (doc. 4
di parte attrice).
Il CTU incaricato, ing. aveva infatti accertato che “nel periodo compreso tra la Persona_1
fine di novembre e l'inizio di dicembre 2013” erano stati eseguiti “dei lavori di manutenzione
straordinaria nel lastrico solare e nell'appartamento sito al primo piano dell'Arch. che CP_1
sono consistiti, principalmente, nel rifacimento della impermeabilizzazione e della pavimentazione del
lastrico solare” e che “in concomitanza di tali lavori, in particolare nel lasso di tempo in cui la
copertura del piano primo era priva di impermeabilizzazione, si sono verificate delle forti piogge, a
causa di ciò le acque piovane sono penetrate nell'appartamento sito al piano primo di proprietà del
resistente e si sono infiltrate, senza alcun impedimento, nel solaio del piano terra causando,
pagina 8 di 12 ovviamente, macchie d'umidità nel muro e nel soffitto, con leggero stillicidio, nella camera da letto
matrimoniale di proprietà dei ricorrenti”.
Le risultanze degli accertamenti peritali svolti nel separato giudizio hanno trovato conferma negli accertamenti degli organi competenza a verificare la stabilità e la salubrità degli ambienti.
Infatti, la relazione dei Vigili del Fuoco del 02.12.2013 aveva confermato che “al piano superiore
in corrispondenza della camera a letto si riscontrava dal soffitto abbondante stillicidio e la presenza di
teli di nylon e secchi per la raccolta delle acque meteoriche a causa di lavori di smantellamento e
ripristino impermeabilizzazione” (doc. 2 di parte attrice).
Al piano terra degli attori i VV.FF. avevano accertato anche “la presenza di una macchia di
umido nella parete e solaio della camera da letto matrimoniale con leggero stillicidio e macchie di
umido pregresse diffuse nel solaio di un bagno adiacente sovrastato da terrazza aperta” (doc. 2 di parte attrice).
Inoltre, in data 05.02.2014 la ASL 8 di Cagliari aveva certificato che “i soffitti di quasi tutti gli
ambienti erano interessati da evidenti tracce pregresse di umidità con copiosa formazione di muffe,
particolarmente evidenti nella cucina e nel salone. […] Il fenomeno deriverebbe dal fatto che
l'appartamento sito al piano superiore, di proprietà del sig. […] è stato sottoposto ad CP_1
intervento di ristrutturazione dal mese di novembre 2013, ivi compreso il ripristino della copertura, la
quale è stata temporaneamente smantellata” (doc. 4 di parte attrice).
Pertanto, all'esito dell'istruttoria, è stato ampiamente accertato che le infiltrazioni d'acqua del
2013 provenienti dal lastrico solare, che avevano interessato l'appartamento al piano terra, siano state causate dalle inadeguate lavorazioni iniziate dal - piuttosto che da un difetto di manutenzione CP_1
del lastrico - cosicché devono essere posti a suo esclusivo carico i danni cagionati.
pagina 9 di 12 Avuto riguardo all'accertamento de danno cagionato agli attori, il CTU ha accertato che i fenomeni infiltrativi sono stati in gran parte risolti, con l'eccezione del servizio igienico attiguo alla camera da letto degli attori, attualmente ancora interessato infiltrazioni di acque meteoriche in ragione della inadeguata impermeabilizzazione eseguita dal convenuto nella porzione sovrastante.
Il CTU incaricato, ing. ha infatti accertato che “a seguito dei sopralluoghi Persona_3
effettuati lo scrivente non ha riscontrato macchie di umidità e/o stillicidio d'acqua presso l'immobile
degli attori, ossia non sono state riscontrate evidenze relative ad infiltrazioni d'acqua presso il
predetto immobile […]. Costituisce eccezione il servizio igienico attiguo alla camera da letto che
denota infiltrazioni d'acqua meteorica”.
Per quanto riguarda i luoghi danneggiati dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento del convenuto, il CTU ha chiarito che “lo scrivente ha riscontrato […] ingresso-soggiorno:
esfoliazione e distacco delle pitture, degrado degli intonaci presso il soffitto;
disimpegno: esfoliazione
e distacco delle pitture, degrado degli intonaci presso il soffitto;
[…] camera da letto singola: presso il
soffitto esfoliazione e distacco delle pitture, degrado degli intonaci presso il soffitto;
[…] servizio
igienico: esfoliazione e distacco delle pitture, degrado degli intonaci presso il soffitto;
[…] camera da
letto matrimoniale: esfoliazione e distacco delle pitture, degrado degli intonaci presso il soffitto;
[…]
servizi igienico attiguo alla camera da letto matrimoniale: esfoliazione e distacco delle pitture,
degrado degli intonaci presso il soffitto e presso le pareti;
[…] camera da pranzo: macchie di muffa
lungo il perimetro della stanza tra la parete ed il soffitto. […] cucina: macchie di muffa su soffitto e
pareti. Si ritiene che le patologie edilizie sopraelencate siano da attribuire ad infiltrazioni d'acqua
proveniente dal soprastante immobile di proprietà del convenuto […]”.
pagina 10 di 12 Per quanto riguarda le infiltrazioni ancora sussistenti, provenienti dal terrazzino soprastante, il
CTU ha verificato che “la prova di tenuta idraulica dell'impermeabilizzazione del terrazzino
soprastante il servizio igienico attiguo alla camera da letto matrimoniale ha evidenziato
l'inadeguatezza di detta impermeabilizzazione, con conseguente stillicidio d'acqua all'interno del
precitato servizio igienico” (pag. 13, righe 17 ss. e pag. 14, righe da 3 a 6).
Il CTU ha accertato pertanto che “[…]il costo delle lavorazioni atte a ripristinare i luoghi
danneggiati dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento del convenuto ammonta ad €
3.733,61, oltre Iva di legge […] il costo dell'intervento necessario per eliminare le infiltrazioni
d'acqua presso il servizio igienico attiguo alla camera da letto degli attori, da porre in essere presso
la terrazza del convenuto, la quale sovrasta il precitato servizio igienico, ammonta ad € 1.000,00, oltre
Iva di legge” (pag. 16, righe 10 ss.).
In ordine agli arredi dell'immobile di proprietà degli attori il CTU ha attestato che “dall'esame
dei precitati arredi non si evincono in modo palese danni causati da bagnamento e, quindi, la necessità
di riparali e/o sostituirli, ad eccezione degli arredi del bagno attiguo alla camera da letto, i quali
appaiono datati e di fattura economica. In considerazione di quanto sopra esposto lo scrivente
quantifica pari ad € 0,00 il danno ai precitati arredi”.
Pertanto, la domanda attrice deve essere accolta nei limiti dei danni patrimoniali all'immobile sopra indicati.
I danni non patrimoniali lamentati dagli attori, compreso quello relativo alla lesione del diritto alla salute, sono rimasti invece allo stato di mera allegazione, pertanto la relativa domanda non può
essere accolta.
pagina 11 di 12 Traendo le conclusioni, il danno deve essere liquidato nell'importo di euro 5.775,00 (= 4.555,00
euro + 1.220,00 euro - IVA inclusa) al quale, trattandosi di debito di valore, devono essere sommati interessi e rivalutazione monetaria (capitale rivalutato + interessi: € 7.563,00).
Le spese del giudizio liquidate in dispositivo, oltre a quelle per la CTU separatamente liquidate,
seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. condanna a pagare l'importo di euro 7.563,00 in favore di CP_1
e n solido per le causali in premessa;
Parte_1 Parte_2
2. condanna a rifondere a e CP_1 Parte_1 Parte_2
n solido le spese del giudizio che si liquidano nel complessivo importo di euro 4.500,00 oltre
[...]
rimborso spese forfettario e accessori come per legge;
3. pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU separatamente liquidate.
Cagliari, 28.05.2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
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