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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dott.ssa Alberta Balloni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4374 del Ruolo Generale degli affari civili dell' anno 2023 promossa da:
(CF. , nato a [...], in data [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Perugia, Via Campo di Marte 4/P10, presso lo studio dell'Avv. Cecilia De Vecchi (CF che lo C.F._2
rappresenta e difende in forza di procura a margine del detto atto ed alla quale le comunicazioni possono essere inviate anche al seguente numero di fax 075.5016880 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-ATTORE-OPPONENTE-
CONTRO
(CF: ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Perugia Loc. Resina (Pg), via Monte Acutello n. 15,rappresentata e difesa, per delega stesa in calce al presente atto, dall'Avv. Raffaela Violini(CF: , con studio in Città di Ca- C.F._4
stello Fraz. Trestina (PG), viale Parini n. 8/b, ove elegge domicilio;
in ogni caso ai sensi e per gli effetti di legge il suddetto difensore comunica il proprio indirizzo di PEC: . Email_2 Email_3
ed il proprio numero di fax.075.7823873
[...]
- CONVENUTA-OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione avverso il D.I.n. 1192/2023 del 4.9.2023
CONCLUSIONI: Come all'udienza del 13.11.2024 con termini per memorie e repliche antecedenti detta udienza ex art.189 c.p.c.(nuovo rito). FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 27.10.2023 il Sig. (CF. , Parte_1 C.F._1
nato a [...], in data [...] ed ivi residente in [...] ed elettiva- mente domiciliato in Perugia, Via Campo di Marte 4/P10, presso lo studio dell'Avv. Cecilia De Vec- chi (CF che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del detto C.F._2
atto ed alla quale le comunicazioni possono essere inviate anche al seguente numero di fax
Emai_ 075.5016880 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: . Email_5
proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1192/2023 del 4.9.2023
[...]
emesso nei suoi confronti ed in favore della Sig,ra per il pagamento della somma di CP_1
€.15.000,00 oltre interessi e spese di procedura.
A motivo dell'opposizione, l'esponente sosteneva che: il credito in base al quale era stato emesso il decreto ingiuntivo era fondata sull'accordo intercorso tra l'opponente e la moglie, dalla quale era separato, e che l'opposta aveva sottoscritto per adesione, in base al quale la stessa era Persona_1 creditrice della coppia della somma di €.30.000,00; in base a detto accodo il pagamento in favore della doveva avvenire con quanto residuava dalla vendita della casa familiare e di un bene in CP_1
comproprietà tra i coniugi, al netto del necessario per estinguere varie situazioni debitorie dei due coniugi e che ,dopo averle estinte, la somma rimasta sarebbe stata versata alla e cia- CP_1
scuno dei coniugi avrebbe poi dovuto provvedere al pagamento del 50% del residuo ancora dovuto al netto del versamento a deconto;
la deduceva che non aveva versato la CP_1 Parte_1
quota del 50% del debito nei confronti della stessa e quindi chiedeva ingiungersi il pagamento della somma di € 15.000,00 pari al 50% del complessivo debito nei suoi confronti del e della Parte_1
Per_1
Proseguiva l'opponente asserendo che la vicenda di cui al presente giudizio traeva origine dal proce- dimento di separazione tra lo stesso e la moglie, particolarmente conflittuale e che Persona_1 dall'atto di transazione posto a base del monitorio e sottoscritto dalle parti per regolamentare alcuni aspetti patrimoniali, si evinceva che la coppia aveva un debito di €.30.000,00 nei confronti dell'in- giungente e che il denaro residuato dalla vendita di una proprietà esclusiva del Sig. e un Parte_1
appartamento in comproprietà tra la coppia sarebbe stata utilizzata per estinguere varie posizioni de- bitorie del nucleo familiare quali mutuo Banca Intesa San Paolo, Findomestic, Agos, Notaio Per_2
ed altro e, infine, destinata al rimborso, in tutto o in parte, del debito nei confronti della Sig.ra
[...]
che l'assegno bancario dell'importo di € 53.757,88 veniva versato sul conto corrente CP_1
cointestato e il nel rispetto della transazione, provvedeva a saldare il Notaio con Parte_1 Per_3
bonifico di € 1.350,00 e dopo aver ottenuto uno stralcio da Findomestic, corrispondeva alla finanziaria € 25.000,00 con bonifico bancario;
che in data 11.6.2022 notifica a Persona_1 Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 754/2022 del Tribunale di Perugia, chiedendo la “riconsegna” della somma di
€ 26.000,00 pari al 50% dell'importo di € 53.757,83 che secondo la costituiva il saldo del Per_1
c/c n. 1000/2394 presso Intesa San Paolo cointestato tra i coniugi, sulla base del presupposto che lei avesse diritto a tale denaro per il solo fatto che il conto fosse cointestato e a seguito dell'opposizione proposta dal che sollevava varie eccezioni, superando la presunzione di contitolarità delle Parte_1
somme depositate sul conto corrente ed evidenziando che, in ogni caso, il denaro residuo al netto dei pagamenti era destinato al pagamento di un debito nei confronti della suocera, tanto CP_1 che,in quel giudizio, veniva sollevata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Parte_2
alla quale l'opposta resisteva;
che il Giudice respingeva la richiesta di provvisoria esecutorietà
[...]
del decreto ingiuntivo, concedeva alle parti i termini ex art. 183 VI n. 1, 2 e 3 c.p.c. e rinviava all'udienza del 21.3.2024 e nelle more ricorreva al Tribunale di Perugia chiedendo al CP_1
e solo a lui la quota del 50% del proprio credito così che l'opponente ritendo la pregiudi- Parte_1
zialità di tale giudizio rispetto quello in corso, chiedeva la sospensione del presente procedimento per non incorrere nel rischio di contrasto di giudicati e che si fosse visto costretto a versare alla la CP_1 somma di € 15.000,00 ed alla Sig.ra la somma di € 26.000,00 pari (all'incirca) al 50% Per_1 dell'importo dell'assegno di € 53.757,88 determinato senza tener conto del fatto che tale importo doveva ed era stato,in parte, utilizzato per estinguere i debiti nei confronti del Notaio e di Per_4
Findomestic, oltre che per il versamento di € 900,00 alla a deconto. CP_1
L'opponente ribadiva che il denaro depositato sul conto corrente n. 1000/2394 presso Intesa San
Paolo era di sua esclusiva spettanza, richiamando per il resto l'atto di opposizione a Decreto Ingiun- tivo relativo a tale questione: su quel conto veniva accreditata solo la retribuzione del in Parte_1
quanto la aveva sempre avuto un proprio conto presso , il quale, negli ultimi Per_1 CP_2 tempi, provvedeva anche con versamenti allo sportello ,che le proprietà oggetto di vendita nell'ambito della transazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto tutte site in Perugia, Loc. Casa del Diavolo Strada dei Bracceschi il primo dei quali era di esclusiva proprietà dell'opponente e la seconda,in comproprietà con la ,era stato acquistato dalla sorella del ed en- Persona_1 Pt_1 rambi gli immobili venivano venduti al prezzo di €.185.000,00 , i coniugi ricevevano al momento dell'accettazione della proposta € 12.500,00 per uno e al momento del rogito ricevevano un assegno circolare di € 63.221,64 intestato a Banca Intesa per l'estinzione del mutuo acceso da entrambi;
che non riportava di aver ricevuto in data 16.3.2022 un acconto di € 900,00 e quindi non CP_1 poteva vantare un credito di € 30.000,00 come ex adverso asserito, ma tutt'al più di € 29.100,00 e, quindi, calcolandone il 50% ritenuto a carico del di € 14.550,00. Da ciò conseguiva l'ille- Parte_1
gittimità della pretesa anche in merito al quantum. Infine, l'opponente rilevava la mancata allegazione alla copia del Decreto Ingiuntivo notificato della procura ad litem per cui riservava espressamente di verificare il conferimento da parte della ricorrente della rappresentanza processuale al difensore procedente e concludeva come segue: “ In via prelimi- nare disporre la sospensione del presente procedimento stante il vincolo di pregiudizialità con il proc.
3345/2022 pendente dinanzi al Tribunale di Perugia, Dr. Rosa Lavanga In via preliminare, subordi- nata, qualora il Giudice ritenesse che non sussistano le condizioni per disporre la sospensione, tra- smettere i fascicoli al Presidente ai fini della riunione di questo procedimento con quello avente RG
3345/2022 ferme le decadenze eventualmente già maturate. In via subordinata nel merito accogliere, comunque, la presente opposizione e, quindi, accertare e per l'effetto dichiarare inammissibile, im- proponibile ed improcedibile in rito, nonché infondata in fatto e in diritto la pretesa creditoria e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1192/2023 del Tribunale di Perugia in quanto illegittimo, infondato, ingiusto. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Con comparsa del 22.1.2024 si costituiva in giudizio La Sig.ra (CF: CP_1 [...]
), nata a [...] il [...] e residente in [...]
Monte Acutello n. 15,rappresentata e difesa, per delega stesa in calce al presente atto, dall'Avv. Raf- faela Violini(CF: , con studio in Città di Castello Fraz. Trestina (PG), viale C.F._4
Parini n. 8/b, ove elegge domicilio;
in ogni caso ai sensi e per gli effetti di legge il suddetto difensore comunica il proprio indirizzo di PEC: ed il proprio numero di Email_6 fax.075.7823873 contestando le avverse affermazioni e pretese e rilevando preliminarmente che l'op- ponente non contestava il credito vantato dall'opposta nei suoi confronti e portato da scrittura privata allorchè affermava che “…“il Sig. non nega e non può negare di aver sottoscritto la tran- Parte_1 sazione e di essersi assunto (unitamente alla Sig.ra l'impegno a provvedere alla restitu- Per_1 zione della complessiva somma di e 30.000,00 alla sig.ra (Cfr. pag. 3 dell'atto di opposi- CP_1 zione), con ciò svolgendo ricognizione del debito, sollevando l'opposta dall'onere di provare il rap- porto fondamentale” e la precisazione di aver versato all'opposta la somma di €.900,00 comportava che,stante l'esiguità di tale somma rispetto al credito vantato, non si aveva alcuna conseguenza, nean- che in punto di condanna alle spese e al diritto dell'opposta di percepire la differenza tra quanto preteso e l'asserito versato acconto, asseriva che non sussisteva rapporto di pregiudizialità fra il pre- sente giudizio e quello rubricato al n.3345/2023 R.G. pendente innanzi questo ufficio Giudiziario non essendo,tale giudizio, un tassello dell'iter logico del presente avendo diversità di causa ed oggetto, così che sussistevano gli estremi per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiun- tivo. Parte opposta quindi, concludeva chiedendo concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo,nel merito, respingersi integralmente l'opposizione di parte attrice, in quanto infondata in fatto ed indiritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e pertanto condannare l'opponente al pagamento della somma di € 15.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero la diversa somma che sarà accertata in corso di causa per le ragioni di cui in atto e comunque nei limiti della somma ingiunta,vinte le spese di lite.
Fissata la prima udienza di comparizione e trattazione ai sensi dell'art.171 bis c.p.c.al giorno 8.5.2024 previa concessione dei termini antecedenti detta udienza per il deposito delle memorie di cui all'art.171 ter c.p.c.,il Giudice riservava la decisione sulle richieste delle parti e con ordinanza del
9.5.2024,rilevato che non sussisteva rapporto di pregiudizialità tra il rocedimento recante il n. RG
3345/2022 e il presente non essendovi, tra i due, coincidenza soggettiva, identità di oggetto ed identità di titolo;
che dalla lettura delle difese di parte opponente, non contrastate da parte opposta, emergeva che il credito da questa vantato nei confronti dell'opponente era inferiore rispetto quello ingiunto per acconti versati dall'opponente all'opposta; che non poteva essere concessa la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 1192/2023 del 4.9.2023 del Tribunale di Perugia con cui veniva ingiunto al
Sig. di pagare alla Sig.ra la somma di € 15.000,00, oltre ad Parte_1 CP_1
interessi e spese di procedura ai sensi dell'art.648 c.p.c.
ritenuto che
la causa fosse esaurintemente istruita con la documentazione versat in atti,ai sensi dell'art.189 c.p.c.rimetteva le parti innanzi a sé per l'udienza del 13.11.2024 previa concessione dei termini antecedenti la stessa per il deposito delle memorie di cui alla detta norma, riservata, all'esito, la decisione.
A seguito di vari differimenti, all'udienza del 13.3.2025 il Giudice riservava la decisione.
Nel confermare quanto già compiutamente valutato e deciso con ordinanza del 9.5.2024 con la quale
è stata respinta la richiesta di parte opponente di riunire il presente giudizio,previa sospensione dello stesso ex art.295 c.p.c, con quello pendente tra l'attuale opponente e la Sig.ra innanzi Persona_1
questo Tribunale e recante il n. 3345/2022 R.G. nonché rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art.648 c.p.c.,il credito vantato dall' attuale parte opposta nei confronti di parte opponente si fonda sulla scrittura privata datata
26.5.2021, chiamata ” Transazione” , che è il contratto regolato dall'art. 1965 c.c., attraverso il quale le parti si fanno delle reciproche concessioni per porre fine a una lite già iniziata oppure per prevenire una lite che potrebbe insorgere, intercorsa tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 sottoscritta per accettazione da nell'ambito della regolamentazione dei rapporti
[...] CP_1
patrimoniali coniugali a seguito della separazione personale consensuale cui intendevano addivenire i coniugi e della quale allegavano il ricorso introduttivo, facente parte integrante e sostanziale della detta scrittura.
In tale atto, alla clausola n.5 si legge testualmente: “ Il residuo importo che rimarrà su tale conto corrente (cointestato ad entrambi i coniugi, detratti gli importi per pagare i debiti contratti dai coniugi come indiati nella narrativa della scrittura n.d.r.) servirà per pagare parte del debito di €.30.000,00 della Sig.ra che sottoscrive per accettazione) in modo che,dopo aver disposto concor- CP_1
demente il pagamento di tale somma in favore della Sig.ra verrà determinato ( a meno CP_1 che lo stralcio non consenta di reperire l'integrale provvista) nella misura del 50% ciascuno di essi,
l'importo dovuto pro quota alla Sig.ra per le definitiva estinzione del debito che quindi CP_1
non avrà più natura solidale .La somma residua rispetto al pagamento di Findomestic sarà bonificata alla Manca entro dieci giorni dall'estinzione del debito con la Finanziaria stessa. Il provve- Parte_1
derà ad estinguere la sua quota pari al 50% residua del debito( al netto del versamento proveniente dal conto corrente comune alle parti) con versamenti di €.100,00 mensili sul conto corrente della
Sig.ra che entro il 15.6.2021comunicherà le proprie coordinate bancarie sino all'estin- CP_1 zione dell'eventuale debito residuo con primo bonifico da effettuare entro il 20 del mese successivo all'effettuazione del summenzionato bonifico,e così consecutivamente,ogni mese “
Quindi,il credito di €,15.000,00 nei confronti del quale quota parte del credito di Parte_1
€.30.000,00 vantato dalla nei confronti della figlia, e del , at- CP_1 Persona_1 Per_5
tuale opponente, era dovuto nella misura in cui,pagata la FINDOMESTIC a stralcio,la somma resi- dua, che sarebbe rimasta in favore di entrambi i coniugi,in pari quota, sarebbe stata bonificata alla e detratta dal suo credito complessivo, non più solidale ma posto a carico dei coniugi pro CP_1
quota.
Parte opponente ,al di la del contenzioso pendente innanzi altro Giudice di questo Ufficio instaurato dall'ex coniuge in merito all'esclusiva titolarità o meno,in capo alla stessa,della somma Persona_1 di €.26.000,00 giacente sul conto corrente n.1000/2394 cointestato a lei e al che lo stesso Parte_1
invece asserisce essere di sua esclusiva pertinenza, somma che, da quanto emerge dalla scrittura pri- vata di cui si discute, quale somma residua dopo la sistemazione delle posizioni debitorie dei due coniugi doveva essere destinata, da entrambi e pro quota,al pagamento del cre- Controparte_3
dito della da bonificare sul conto corrente della stessa, comunque dimostra, allegando il rela- CP_1
tivo estratto del conto n.1000/2394, che la ha ricevuto, con bonifico effettuato in data CP_1
16.3.2022,quando il credito nei suoi confronti non era più solidale ma pro quota in capo a ciascuno dei coniugi ed era operativo l'accordo di cui alla clausola n.5 della citata scrittura Controparte_3 privata “…Il provvederà ad estinguere la sua quota pari al 50% residua del debito ( al netto Parte_1 del versamento proveniente dal conto corrente comune alle parti) con versamenti di €.100,00 mensili sul conto corrente della Sig.ra ”, la somma di €.900,00 e stante che l'opponente ha Persona_6
sostenuto, non smentito in questa sede, che su tale conto operava solo lo stesso e parte opposta non ha dimostrato di avervi effettuato versamenti successivamente al 26.5.2021 in cui è stata sottoscritta la più volte citata scrittura privata, dato quindi per accertato che la quota residua del debito assunto dal nei confronti della non sia diminuita con il versamento alla stessa della somma Parte_1 CP_1
residua giacente su detto conto dopo il pagamento delle posizioni debitorie di entrambi e sia quindi immutato l'importo di €.15.000,00 in capo al stesso, comunque da tale somma va detratto Parte_1
l'acconto di €.900,00 pagato con bonifico del 16.3.2022 dal e non imputabile ad entrambi Parte_1
i coniugi e quindi, a carico dello stesso e a favore della residua un credito di €.14.100,00. CP_1
Il decreto ingiuntivo opposto va quindi integralmente revocato, va condannato a pagare Parte_3 in favore di la somma di €.14.100,00 con gli interessi dalla data della domanda al saldo CP_1
Si dispone la compensazione delle spese di lite nella misura del 50% con conseguente condanna di a pagare il restante 50% delle stesse in favore di come determinato Parte_1 CP_1
in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando sull'opposzione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1192/2023 del 4.9.2023 proposta dal Sig. (CF. Parte_1
, nato a [...], in data [...] ed ivi residente in [...]
Ghiande n. 127 ed elettivamente domiciliato in Perugia, Via Campo di Marte 4/P10, presso lo studio dell'Avv. Cecilia De Vecchi (CF che lo rappresenta e difende in forza di C.F._2
procura a margine del detto atto ed alla quale le comunicazioni possono essere inviate anche al se- guente numero di fax 075.5016880 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
[...]
nei confronti della Sig.ra (CF: Email_7 CP_1 [...]
), nata a [...] il [...] e residente in [...]
Monte Acutello n. 15,rappresentata e difesa, per delega stesa in calce al presente atto, dall'Avv. Raf- faela Violini(CF: , con studio in Città di Castello Fraz. Trestina (PG), viale C.F._4
Parini n. 8/b, ove elegge domicilio;
in ogni caso ai sensi e per gli effetti di legge il suddetto difensore comunica il proprio indirizzo di PEC: ed il proprio numero di Email_6
fax.075.7823873:
Disattesa ogni altra domanda e richiesta, accertato il minore importo vantato da pare opposta nei confronti di parte opponente,revoca il Decreto ingiuntivo recante il n. 1192/2023 del 4.9.2023 emesso in favore di parte opposta nei confronti di parte opponente e per l'effetto, condanna a Parte_3 pagare in favore di la somma di €.14.100,00 con gli interessi dalla data della domanda CP_1
al saldo.
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna a pagare in favore di Parte_1 il restante 50% delle stesse determinato come segue:€.2538,50 per compenso profe- CP_1
sionale,oltre IVA,CAP e Rimborso Forfettario come per legge
Perugia 21.3.2025 Il Giudice Onorario
Dr.Alberta Balloni