CASS
Ordinanza 12 ottobre 2021
Ordinanza 12 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 12/10/2021, n. 27833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27833 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2021 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 26260-2019 proposto da: CHIARIELLO PASQUALE, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'Avvocato STEFANO FACCINI;
- ricorrente- contro OR LL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ELETTRONICA N. 20, presso lo studio dell'Avvocato GIUSEPPE PIERO SIVIGLIA, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
contro OR GO, AN RI IS, AG AR, AG MARINA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1883/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/07/2018; Civile Ord. Sez. 6 Num. 27833 Anno 2021 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 12/10/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE IA SQ ricorre per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello di Venezia n. 1883/2018. La Corte d'appello, decidendo quale giudice di rinvio, ha anzitutto rigettato le eccezioni preliminari del ricorrente di nullità dell'atto di riassunzione per mancata individuazione di tutti i successori universali di LA VA e comunque mancanza della qualità di unici eredi della medesima in capo a IO RC e AR;
ha poi dichiarato la risoluzione per inadempimento del ricorrente del rapporto giuridico costituito, con sentenza della medesima Corte d'appello, tra le parti ex art. 2932 c.c. RI EL resiste con controricorso. Gli intimati RI GO, LA IA SA, AL RC e AL AR non hanno proposto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi, tra loro strettamente connessi: 1. il primo motivo contesta "omesso esame della mancanza di individuazione di tutti i successori universali di LA VA nell'atto che ha istituito la fase processuale di rinvio decisa nel merito dalla gravata sentenza"; 2. il secondo motivo lamenta "violazione delle norme inderogabili che regolano il regime delle preclusioni assertive e probatorie"; 3. il terzo motivo denuncia "violazione del primo comma e falsa applicazione del secondo comma dell'art. 2697 c.c.". I motivi sono manifestamente infondati. La Corte d'appello ha seguito l'orientamento di questa Corte secondo cui "qualora, a seguito di morte di una parte, il processo venga proseguito da altro soggetto nella dedotta qualità di unico erede del defunto, spetta alla controparte, che eccepisca la non integrità del contraddittorio per l'esistenza di altri Ric. 2019 n. 26260 sez. M2 - ud. 19-03-2021 -2- coeredi, fornire la relativa prova" (Cass. n. 19400/2019). Il giudice d'appello, infatti, ha rilevato che nell'atto di riassunzione era precisato che IO RC e IO AR venivano citati quali (unici) eredi di LA VA e che avevano comunque dato prova del decesso della medesima e del fatto che suoi eredi legittimi erano i figli IO RC e AR, documentazione prodotta in udienza e considerata non tardiva in quanto si era resa necessaria in conseguenza delle eccezioni formulate dal ricorrente, ricorrente che non ha in ogni caso dimostrato l'esistenza di altri eredi di LA VA, circostanza comunque smentita dalla dichiarazione di successione (v. pp. 3 e 4 della sentenza impugnata). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta e il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 2.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione
- ricorrente- contro OR LL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ELETTRONICA N. 20, presso lo studio dell'Avvocato GIUSEPPE PIERO SIVIGLIA, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
contro OR GO, AN RI IS, AG AR, AG MARINA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1883/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/07/2018; Civile Ord. Sez. 6 Num. 27833 Anno 2021 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 12/10/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE IA SQ ricorre per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello di Venezia n. 1883/2018. La Corte d'appello, decidendo quale giudice di rinvio, ha anzitutto rigettato le eccezioni preliminari del ricorrente di nullità dell'atto di riassunzione per mancata individuazione di tutti i successori universali di LA VA e comunque mancanza della qualità di unici eredi della medesima in capo a IO RC e AR;
ha poi dichiarato la risoluzione per inadempimento del ricorrente del rapporto giuridico costituito, con sentenza della medesima Corte d'appello, tra le parti ex art. 2932 c.c. RI EL resiste con controricorso. Gli intimati RI GO, LA IA SA, AL RC e AL AR non hanno proposto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi, tra loro strettamente connessi: 1. il primo motivo contesta "omesso esame della mancanza di individuazione di tutti i successori universali di LA VA nell'atto che ha istituito la fase processuale di rinvio decisa nel merito dalla gravata sentenza"; 2. il secondo motivo lamenta "violazione delle norme inderogabili che regolano il regime delle preclusioni assertive e probatorie"; 3. il terzo motivo denuncia "violazione del primo comma e falsa applicazione del secondo comma dell'art. 2697 c.c.". I motivi sono manifestamente infondati. La Corte d'appello ha seguito l'orientamento di questa Corte secondo cui "qualora, a seguito di morte di una parte, il processo venga proseguito da altro soggetto nella dedotta qualità di unico erede del defunto, spetta alla controparte, che eccepisca la non integrità del contraddittorio per l'esistenza di altri Ric. 2019 n. 26260 sez. M2 - ud. 19-03-2021 -2- coeredi, fornire la relativa prova" (Cass. n. 19400/2019). Il giudice d'appello, infatti, ha rilevato che nell'atto di riassunzione era precisato che IO RC e IO AR venivano citati quali (unici) eredi di LA VA e che avevano comunque dato prova del decesso della medesima e del fatto che suoi eredi legittimi erano i figli IO RC e AR, documentazione prodotta in udienza e considerata non tardiva in quanto si era resa necessaria in conseguenza delle eccezioni formulate dal ricorrente, ricorrente che non ha in ogni caso dimostrato l'esistenza di altri eredi di LA VA, circostanza comunque smentita dalla dichiarazione di successione (v. pp. 3 e 4 della sentenza impugnata). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta e il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 2.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione