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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 499/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente
RICCOBENE US AL, Relatore
SANFILIPPO AL CRISPINO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3571/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 6 - Sede Porto Empedocle
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via EP Grezar N.14 Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011757466
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160036445884 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170004349345 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170006881672 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180000956949 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180008907136 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190000504464 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190000504565 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200027361635 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230003796184 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 217/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insistono nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 11.11.2024 la Ricorrente_1 S.r.l. con sede in Licata, in persona dell'Amministratore unico, Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120249011757466/000, notificata a mezzo
PEC in data 21.09.2024, dell'importo di € 113.005,90, traente origine dal mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo e riportate nelle sottese cartelle di pagamento appresso indicate:
n. 29120040026738124000, notificata il 14/02/2005, di € 17.856,94 per contributi INPS;
n. 29120070009350608000, notificata il 22/10/2007, di € 14.681,16 per contributi INPS;
n. 29120160003670159001, notificata il 07/12/2016, di € 2.516,41 per contravvenzioni per violazione del codice della strada;
n. 29120160033925988000, notificata il 05/09/2016, di € 412,96 per diritti camerali/2012 ed € 157,05 per contravvenzione per violazione del codice della strada;
n. 29120160036445884000, notificata il 25/11/2016, di € 6.475,01 per tributi erariali/2013;
n. 29120170004349345000, notificata il 06/03/2017, di € 18.790,95 per IVA/2013;
n. 29120170006881672000, notificata il 10/04/2017, di € 709,44 per diritti camerali/2014;
n. 29120180000956949000, notificata il 12/03/2018. di € 16.396,87 per tributi erariali/2014;
n. 29120180008907136000, notificata il 03/07/2018, di € 1.314,64 per contributo unificato processo tributario/2015;
n. 29120180012642605000, notificata il 16/11/2018, di € 950,77 per contravvenzioni per violazione del codice della strada;
n. 29120190000504464000, notificata il 27/02/2019, di € 292,76 per diritti camerali/2015;
n. 29120190000504565000, notificata il 27/02/2019, di € 14.584,09 per tributi erariali/2015;
n. 29120200027361635000, notificata il 09/11/2022, di € 8.720,22 per tributi erariali/2013-2014;
n. 29120210016409147000, notificata il 02/02/2023, di € 5.129,49 per tributi doganali/2018 ed € 183,30 per diritti camerali/2017;
n. 29120210050970674001, notificata il 27/01/2023, di € 1.261,23 per sanzioni amministrative in favore della Regione Sicilia;
n. 29120220024204651000, notificata il 25/11/2022, di € 254,43, per diritti camerali/2018;
n. 29120230003796184000, notificata il 21/04/2023, di € 2.099,00 per tributi erariali/2018;
n. 29120230014745120000, notificata il 22/06/2023, di € 171,68 per contravvenzione per violazione del codice della strada.
In data 14.11.2024 la società ricorrente proponeva ricorso, limitatamente ai crediti di cui alle cartelle di pagamento 29120160036445884000, 29120170004349345000, 29120170006881672000,
29120180000956949000, 29120180008907136000, 29120190000504464000, 29120190000504565000,
29120200027361635000, 29120230003796184000 ed eccepiva:
1) La nullità dell'intimazione di pagamento per nullità delle sottese cartelle di pagamento e/o inesistenza delle relative notifiche, eseguite tramite PEC ed inviate da un indirizzo non risultante nei pubblici registri.
2) La nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione.
3) La nullità dell'intimazione di pagamento e delle presupposte cartelle di pagamento, per inesistenza della pretesa, conseguente all'intervenuta prescrizione dei crediti vantati.
Chiedeva la sospensione dell'esecutività degli atti impugnati, il loro successivo annullamento, la condanna alle spese, da distrarre in favore del procuratore antistatario e la trattazione in pubblica udienza.
Con ordinanza N°1288/2024 del 04.12.2024, depositata in data 06.12.2024, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e rinviata la trattazione dell'istanza cautelare all'udienza del 12.03.2025, ore 10,00. In data 13.12.2024 la parte ricorrente depositava copia dell'avvenuta chiamata in causa dell'Agenzia delle
Entrate di Agrigento.
In data 07.02.2025 l'Agenzia delle Entrate di Agrigento depositava controdeduzioni con le quali eccepiva la violazione del principio del ne bis idem, stante che la cartella 29120200027361635000 era già stata impugnata con ricorso pendente, avente R.G.R. 1392/2023 e chiedeva l'integrazione del contraddittorio, con la chiamata in giudizio degli altri enti indicati nelle sottese cartelle.
Insisteva nella regolare notifica delle cartelle di pagamento riferite a tributi erariali.
Contestava l'eccepito difetto di motivazione e l'eccepita decadenza/prescrizione, assumendo che la società ricorrente aveva presentato in data 27.03.2017 dichiarazione integrativa e che, ai sensi dell'art.68 del D.L. N°18/2020, il termine per la notifica della cartella era stato spostato al 31.12.2022.
Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Con ordinanza N°256/2025 del 12.03.2025, depositata in data 13.03.2025, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli enti impositori indicati nelle cartelle sottese all'atto impugnato, rinviando la trattazione dell'istanza cautelare all'udienza del 21.05.2025, ore 10,30.
In data 21.03.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv.
Difensore_3, depositava controdeduzioni con le quali deduceva che la parte ricorrente non aveva contestato la ricezione delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato;
insisteva nella regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e dell'intimazione di pagamento. Deduceva, inoltre che per le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata erano stati notificati l'intimazione n.
29120229006534948000 notificata addì 12.12.2022, l'impugnato avviso di intimazione n.
29120249011757466000 notificata addì 11.09.2024 e comunicazione preventiva di ipoteca n.
29176202500000083000 notificata addì 24.01.2025, con la conseguente inammissibilità del ricorso avverso l'intimazione di pagamento.
Contestava le eccezioni di parte ricorrente, insisteva nella legittimità della procedura di riscossione e dei crediti vantati, non essendo maturata alcuna prescrizione e chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In data 27.03.2025 la parte ricorrente depositava copia dell'avvenuta chiamata in causa della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento, nonché del Ministero dell'Economia e delle
Finanze Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia e dell'Ufficio delle Dogane di Porto
Empedocle.
In data 29.04.2025 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Porto Empedocle depositava controdeduzioni con le quali chiedeva che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, stante che il ricorso era stato proposto limitatamente ai crediti riportati in alcune delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato e che tra queste non c'erano cartelle i cui crediti erano riferiti a tributi doganali.
Eccepiva, comunque l'inammissibilità del ricorso, avendolo notificato senza l'indicazione dei motivi e dell'oggetto della domanda.
In subordine, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In data 12.05.2025 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Giustizia Tributaria depositava controdeduzioni, con le quali chiedeva che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, stante che i motivi di ricorso erano afferenti all'operato dell'Agente della riscossione.
Contestava le eccezioni di parte ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Con ordinanza N°724/2025 del 28.05.2025, depositata in data 29.05.2025, veniva accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, fissando la trattazione del merito all'udienza del 22.10.2025. ore 10,30.
In data 11.09.2025 Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Giustizia Tributaria, chiedeva la trattazione da remoto.
In data 10.10.2025 la parte ricorrente depositava memoria insisteva nella mancata prova dell'avvenuta rituale notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata ed insisteva nei motivi di ricorso e nelle richieste ivi formulate.
In data 16.10.2025 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli depositava copia di incarico a rappresentare l'Ufficio all'udienza del 22.10.2025.
Con ordinanza N°1485/2025 del 22.10.2025, depositata in data 27.10.2025, veniva rilevata la necessità della trattazione congiunta del ricorso con quello avente R.G.R. N°723/2023 e rinviata la trattazione all'udienza del 18.02.2026, ore 10,30, disponendo che venisse fissata la trattazione per la medesima data del procedimento avente R.G.R. N°723/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che col ricorso proposto non c'è contestazione alcuna sui crediti aventi natura tributaria, traenti origine dalle sottese cartelle di pagamento n. 29120160033925988000, n.
29120210016409147000 e n. 29120220024204651000.
L'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto impugnato, perché proveniente da un indirizzo PEC non compreso nei pubblici elenchi, è priva di pregio e va rigettata.
In adesione a quanto sancito dalla Suprema Corte con la sentenza N°982 del 16.1.2023, la notifica dell'atto impugnato effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla quando la stessa abbia consentito al destinatario, comunque, di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto.
La notifica dell'intimazione di pagamento e delle sottese cartelle impugnate, proveniente da un indirizzo pec diverso da quello risultante dai pubblici registri, consente chiaramente di individuare il mittente e una diversa conclusione sarebbe contraria ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt.1175 e 1375 del codice civile e dell'art.2 della Costituzione, tenendo conto che la parte ricorrente non ha addotto alcuna argomentazione in ragione della quale sarebbe stato leso il proprio diritto alla difesa.
In ordine all'eccezione di inesistenza della notifica degli atti in formato PDF, eseguita a mezzo
PEC ed alla mancata compilazione della relata di notifica, va ricordato che l'art.38 del D.L. N°78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge N°122/2010, pur non considerando le novità introdotte dal D.L.
N°159 del 2015, in vigore dall'1 giugno 2016, che rendono obbligatoria, per legge di riscossione, la notifica mediante PEC ad alcune categorie di soggetti, ha innovato la formulazione dell'art. 26 DPR
602/73, introducendo la specifica previsione della notifica della cartella di pagamento a mezzo Posta
Elettronica Certificata. Se la notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento viene effettuata mediante PEC, la prova della stessa, si deve intendere assolta con la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata e con la consegna dello stesso, vigendo le norme previste dall'art. 6 DPR n. 68 del 2005, le quali stabiliscono che, nel momento in cui viene emessa dal gestore la ricevuta di avvenuta consegna, questa equivale per il mittente alla prova -legale- che il messaggio inviato è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario (Comm. Trib. Reg. Lazio sez. XVIII
19.05.17 n. 2904). La ricevuta di consegna della PEC, in via generale, fornisce piena prova della data di invio e di ricezione di una mail ovvero la certificazione del testo contenuto nel messaggio certificato.
Quanto ai documenti trasmessi in allegato, per fare sì che questi ultimi possono essere considerati atti originali, ma non si rinviene previsione per cui nella riscossione, la notifica a mezzo PEC debba riguardare l'originale della cartella o non piuttosto copia conforme della stessa e che sia necessario apporre la firma digitale sul documento, attestandone la conformità agli originali. Inoltre, anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza n.15035 del 21/07/2016) ha stabilito che: “In tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, (…) la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall'altro, l'art. 16 del D.M. N°44 del 2011 si esprime in termini di "opponibilità" ai terzi ovvero di semplice "prova" dell'avvenuta consegna del messaggio, e ciò tanto più che le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un'attività allo stesso delegata dall'ufficiale giudiziario.
In presenza di ciò, ed in particolare la prova di consegna di PEC della cartella, il cui ruolo impugnato risulta trasfuso o dell'intimazione di pagamento, costituisce la certezza legale della conoscenza dell'atto, tanto che il ricorrente ha proposto tempestivo ricorso. Detti elementi consentono di ritenere infondate le doglianze di parte ricorrente.
A vincere la presunzione di mancata conoscenza degli atti impugnati, non bastano le astratte argomentazioni di parte ricorrente ed il tanto formale, quanto generico, disconoscimento della copia dell'intimazione di pagamento allegata al ricorso. Sul punto, rileva l'infondatezza dell'eccezione formulata in relazione alla notifica dell'intimazione di pagamento a mezzo PEC.
In proposito, si osserva che parte ricorrente fonda la predetta eccezione sull'asserito mancato rispetto delle procedure di legge previste per tale tipo di notifica, censurando la mancata apposizione sull'atto notificato in formato pdf dell'attestazione di conformità all'originale.
Deve rilevarsi che nessuna contestazione viene sollevata in relazione alla ricezione dell'atto e, pertanto, al buon fine della notifica dell'atto impugnato. Peraltro, nessuna modifica o alterazione specifica dell'intimazione di pagamento notificata in formato pdf viene segnalata dalla ricorrente, la quale si limita a evidenziare solo la potenziale difformità del documento trasmesso via PEC, senza indicare se da ciò sia derivato un concreto pregiudizio rispetto al diritto di difesa. Con questa eccezione, implicitamente il ricorrente afferma di avere ricevuto l'atto impugnato tramite posta elettronica certificata e ne fornisce prova, proponendo avverso la stessa ricorso e producendo copia dell'intimazione di pagamento medesima. Con sentenza 05/12/2017 n. 5082/1 - COMM. TRIB. REG. PER LA LOMBARDIA, ha deciso che: “non è inesistente la notifica via pec effettuata prima dell'avvio del PTT. La decisione della CTR di
Milano, per quanto di interesse nel presente ricorso, si fonda sul principio della Suprema Corte in base al quale la notifica di un atto è inesistente “nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo invece ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (Cass. SS.
UU. n. 14917 del 20/07/2016). A supporto della propria tesi i giudici lombardi citano anche il principio della
Corte di Cassazione enunciato nella sentenza n. 13857 del 2014 secondo cui “la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Tra l'altro come in termini ed in fattispecie similare riconosciuto da questa Commissione, l'agente della riscossione ha prodotto in giudizio copia cartacea delle ricevute di avvenuta consegna delle comunicazioni a mezzo PEC, le quali, non essendo state formalmente oggetto di disconoscimento da parte della società ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono estratte. Poste tali premesse, si evidenzia che con la recente pronuncia delle
Sezioni Unite civili della Suprema Corte (Cass. n.7665 del 2016 pubblicata in data 18.4.2016), è stato espressamente affrontato il tema della notifica di atti a mezzo PEC, evidenziando che anche per tale tipo di notifica è applicabile il principio sancito dall'art. 156 del codice di procedura civile. secondo il quale non può essere mai pronunciata la nullità se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, ed in particolare se, malgrado l'irritualità della sua notificazione, l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario. La Corte ha, altresì, rimarcato l'inammissibilità delle eccezioni con le quali si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa. In particolare, (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza
n.7665 del 18/04/2016) l'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione)
a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. Proseguendo, in parte motiva, si chiarisce che opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui « il principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto -la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario » (Cass., sez. lav.,
n. 13857 del 2014; conf., sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002). Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. Nella specie i ricorrenti non adducono né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione.doc in luogo del formato pdf e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte.
Deve aggiungersi, altresì, che per consolidata giurisprudenza, qualora si lamenti la non conformità all'originale della copia di un documento, non ci si può limitare ad una contestazione meramente generica che si risolva in una pura clausola di stile, occorrendo invece specificare le ragioni per cui si contesta tale conformità (cfr. Cass. N. 10326/14 del 13.5.2014, Cass. N. 28096/09, Cass. N. 14416/13). In particolare, il Supremo Collegio, con la sentenza n. 775 del 03.04.2014, ha affermato che “Una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, insomma, è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale. Limitarsi a dichiarare di “contestare” un documento senza nemmeno indicare cosa ci sia da contrastare, è un artificio che può trovar spazio negli atti di un processo, e chi lo adotta non potrà che imputare a sé medesimo le conseguenze derivanti dalla imperfetta contestazione”.
In ordine all'eccepito difetto di motivazione, va osservato che l'intimazione di pagamento impugnata è stata redatta sul modello già approvato con decreto del Ministero delle finanze e per consolidata giurisprudenza, qualora il contenuto dell'intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello approvato e, pertanto, l'interessato sia messo in condizione di conoscere le ragioni giustificative e l'ammontare della pretesa tributaria, il generale requisito della motivazione si intende rispettato, essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, senza che occorra l'allegazione della cartella stessa. (Cassazione, nn. 21333 e 6209 del 2022, 39058, 28772 del
2021, Ord. n.21065/2022).
In ordine all'eccepita intervenuta prescrizione dei crediti vantati, va osservato che l'Agente della riscossione ha prodotto in giudizio:
copia della ricevuta di consegna in data 25.11.2016 della PEC mediante la quale è stata notificata la cartella 29120160036445884000;
copia della ricevuta di consegna in data 06.03.2017 della PEC mediante la quale è stata notificata la cartella 29120170004349345000;
copia della ricevuta di consegna in data 10.04.2017 della PEC mediante la quale è stata notificata la cartella 29120170006881672000;
copia della ricevuta di consegna in data 12.03.2018 della PEC mediante la quale è stata notificata la cartella 29120180000956949000;
copia della ricevuta di consegna in data 03.07.2018 della PEC mediante la quale è stata notificata la cartella 29120180008907136000;
copia della ricevuta di consegna in data 27.02.2019 della PEC mediante la quale è stata notificata la cartella 29120190000504464000;
copia della ricevuta di consegna in data 27.02.2019 della PEC mediante la quale è stata notificata la cartella 29120190000504565000;
copia della ricevuta di consegna in data 09.11.2022 della PEC mediante la quale è stata notificata la cartella 29120200027361635000;
copia della ricevuta di consegna in data 21.04.2023 della PEC mediante la quale è stata notificata la cartella 29120230003796184000.
L'Agente della riscossione ha prodotto, inoltre, copia della ricevuta di consegna in data
12.12.2022 della PEC mediante la quale è stata regolarmente notificata l'intimazione di pagamento
29120229006534948000, comprendente crediti di cui alle sottese cartelle 29120160036445884000,
29120170004349345000, 29120170006881672000, 29120180000956949000, 29120180008907136000,
29120190000504464000, 29120190000504565000. Detta intimazione di pagamento è stata impugnata con ricorso avente RGR N°723/2023, discusso congiuntamente all'udienza odierna.
Rilevato che le cartelle di pagamento, sottese all'atto impugnato, sono state tutte regolarmente notificate, va osservato che per i crediti aventi natura tributaria il termine della prescrizione è quello decennale;
mentre per i diritti camerali il termine della prescrizione è quello decennale, decorrente dalla data di definitività delle cartelle di pagamento.
In ordine alle cartelle di pagamento riportanti crediti di natura erariale, va osservato che sono state rispettivamente notificate, come appresso indicato: n. 29120160036445884000, notificata il 25/11/2016;
n. 29120170004349345000, notificata il 06/03/2017; n. 29120180000956949000, notificata il 12/03/2018;
n. 29120180008907136000, notificata il 03/07/2018; n. 29120190000504565000, notificata il 27/02/2019;
n. 29120200027361635000, notificata il 09/11/2022; n. 29120230003796184000, notificata il 21/04/2023.
Ragione per cui alla data del 21.09.2024, di notifica dell'atto impugnato, per i crediti ivi riportati, non è spirato alcun termine della prescrizione. In ordine alle cartelle di pagamento riportanti crediti per diritti camerali, va osservato che sono state rispettivamente notificate, come appresso indicato: n. 29120170006881672000, notificata il
10/04/2017; n. 29120190000504464000, notificata il 27/02/2019.
Il credito di cui alla cartella di pagamento n. 29120190000504464000, si è reso definitivo in data
28.04.2019; ragione per cui alla data del 21.09.2024, di notifica dell'atto impugnato, per i crediti ivi riportati, non è spirato alcun termine della prescrizione.
Il credito di cui alla cartella di pagamento n. 29120170006881672000 si è reso definitivo in data
09.06.2017, per cui l'ordinario termine della prescrizione andava a scadere in data 09.06.2022; conseguentemente, detto credito è prescritto, a nulla rilevando la notifica in data 12.12.2022
(successivamente all'intervenuta prescrizione) dell'intimazione di pagamento 29120229006534948000, comprendente crediti di cui alla sottesa cartella di pagamento n. 29120170006881672000, anch'essa impugnata con ricorso avente RGR N°723/2023.
Il ricorso va parzialmente accolto, annullando l'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente ai crediti traenti origine dalla cartella di pagamento n. 29120170006881672000, confermandone per il resto la legittimità.
Data la parziale soccombenza, la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ridotte del dieci per cento, che si liquidano in € 1.562,50, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte annulla l'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente ai crediti traenti origine dalla cartella di pagamento n. 29120170006881672000, confermandone per il resto la legittimità. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in € 1.562,50, oltre accessori di legge.
Agrigento, 18.02.2026
L'ESTENSORE: EP OR CO (firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE: Cesare Zucchetto (firmato digitalmente)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente
RICCOBENE US AL, Relatore
SANFILIPPO AL CRISPINO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3571/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 6 - Sede Porto Empedocle
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via EP Grezar N.14 Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011757466
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160036445884 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170004349345 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170006881672 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180000956949 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180008907136 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190000504464 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190000504565 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200027361635 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230003796184 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 217/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insistono nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 11.11.2024 la Ricorrente_1 S.r.l. con sede in Licata, in persona dell'Amministratore unico, Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120249011757466/000, notificata a mezzo
PEC in data 21.09.2024, dell'importo di € 113.005,90, traente origine dal mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo e riportate nelle sottese cartelle di pagamento appresso indicate:
n. 29120040026738124000, notificata il 14/02/2005, di € 17.856,94 per contributi INPS;
n. 29120070009350608000, notificata il 22/10/2007, di € 14.681,16 per contributi INPS;
n. 29120160003670159001, notificata il 07/12/2016, di € 2.516,41 per contravvenzioni per violazione del codice della strada;
n. 29120160033925988000, notificata il 05/09/2016, di € 412,96 per diritti camerali/2012 ed € 157,05 per contravvenzione per violazione del codice della strada;
n. 29120160036445884000, notificata il 25/11/2016, di € 6.475,01 per tributi erariali/2013;
n. 29120170004349345000, notificata il 06/03/2017, di € 18.790,95 per IVA/2013;
n. 29120170006881672000, notificata il 10/04/2017, di € 709,44 per diritti camerali/2014;
n. 29120180000956949000, notificata il 12/03/2018. di € 16.396,87 per tributi erariali/2014;
n. 29120180008907136000, notificata il 03/07/2018, di € 1.314,64 per contributo unificato processo tributario/2015;
n. 29120180012642605000, notificata il 16/11/2018, di € 950,77 per contravvenzioni per violazione del codice della strada;
n. 29120190000504464000, notificata il 27/02/2019, di € 292,76 per diritti camerali/2015;
n. 29120190000504565000, notificata il 27/02/2019, di € 14.584,09 per tributi erariali/2015;
n. 29120200027361635000, notificata il 09/11/2022, di € 8.720,22 per tributi erariali/2013-2014;
n. 29120210016409147000, notificata il 02/02/2023, di € 5.129,49 per tributi doganali/2018 ed € 183,30 per diritti camerali/2017;
n. 29120210050970674001, notificata il 27/01/2023, di € 1.261,23 per sanzioni amministrative in favore della Regione Sicilia;
n. 29120220024204651000, notificata il 25/11/2022, di € 254,43, per diritti camerali/2018;
n. 29120230003796184000, notificata il 21/04/2023, di € 2.099,00 per tributi erariali/2018;
n. 29120230014745120000, notificata il 22/06/2023, di € 171,68 per contravvenzione per violazione del codice della strada.
In data 14.11.2024 la società ricorrente proponeva ricorso, limitatamente ai crediti di cui alle cartelle di pagamento 29120160036445884000, 29120170004349345000, 29120170006881672000,
29120180000956949000, 29120180008907136000, 29120190000504464000, 29120190000504565000,
29120200027361635000, 29120230003796184000 ed eccepiva:
1) La nullità dell'intimazione di pagamento per nullità delle sottese cartelle di pagamento e/o inesistenza delle relative notifiche, eseguite tramite PEC ed inviate da un indirizzo non risultante nei pubblici registri.
2) La nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione.
3) La nullità dell'intimazione di pagamento e delle presupposte cartelle di pagamento, per inesistenza della pretesa, conseguente all'intervenuta prescrizione dei crediti vantati.
Chiedeva la sospensione dell'esecutività degli atti impugnati, il loro successivo annullamento, la condanna alle spese, da distrarre in favore del procuratore antistatario e la trattazione in pubblica udienza.
Con ordinanza N°1288/2024 del 04.12.2024, depositata in data 06.12.2024, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e rinviata la trattazione dell'istanza cautelare all'udienza del 12.03.2025, ore 10,00. In data 13.12.2024 la parte ricorrente depositava copia dell'avvenuta chiamata in causa dell'Agenzia delle
Entrate di Agrigento.
In data 07.02.2025 l'Agenzia delle Entrate di Agrigento depositava controdeduzioni con le quali eccepiva la violazione del principio del ne bis idem, stante che la cartella 29120200027361635000 era già stata impugnata con ricorso pendente, avente R.G.R. 1392/2023 e chiedeva l'integrazione del contraddittorio, con la chiamata in giudizio degli altri enti indicati nelle sottese cartelle.
Insisteva nella regolare notifica delle cartelle di pagamento riferite a tributi erariali.
Contestava l'eccepito difetto di motivazione e l'eccepita decadenza/prescrizione, assumendo che la società ricorrente aveva presentato in data 27.03.2017 dichiarazione integrativa e che, ai sensi dell'art.68 del D.L. N°18/2020, il termine per la notifica della cartella era stato spostato al 31.12.2022.
Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Con ordinanza N°256/2025 del 12.03.2025, depositata in data 13.03.2025, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli enti impositori indicati nelle cartelle sottese all'atto impugnato, rinviando la trattazione dell'istanza cautelare all'udienza del 21.05.2025, ore 10,30.
In data 21.03.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv.
Difensore_3, depositava controdeduzioni con le quali deduceva che la parte ricorrente non aveva contestato la ricezione delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato;
insisteva nella regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e dell'intimazione di pagamento. Deduceva, inoltre che per le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata erano stati notificati l'intimazione n.
29120229006534948000 notificata addì 12.12.2022, l'impugnato avviso di intimazione n.
29120249011757466000 notificata addì 11.09.2024 e comunicazione preventiva di ipoteca n.
29176202500000083000 notificata addì 24.01.2025, con la conseguente inammissibilità del ricorso avverso l'intimazione di pagamento.
Contestava le eccezioni di parte ricorrente, insisteva nella legittimità della procedura di riscossione e dei crediti vantati, non essendo maturata alcuna prescrizione e chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In data 27.03.2025 la parte ricorrente depositava copia dell'avvenuta chiamata in causa della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento, nonché del Ministero dell'Economia e delle
Finanze Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia e dell'Ufficio delle Dogane di Porto
Empedocle.
In data 29.04.2025 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Porto Empedocle depositava controdeduzioni con le quali chiedeva che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, stante che il ricorso era stato proposto limitatamente ai crediti riportati in alcune delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato e che tra queste non c'erano cartelle i cui crediti erano riferiti a tributi doganali.
Eccepiva, comunque l'inammissibilità del ricorso, avendolo notificato senza l'indicazione dei motivi e dell'oggetto della domanda.
In subordine, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In data 12.05.2025 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Giustizia Tributaria depositava controdeduzioni, con le quali chiedeva che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, stante che i motivi di ricorso erano afferenti all'operato dell'Agente della riscossione.
Contestava le eccezioni di parte ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Con ordinanza N°724/2025 del 28.05.2025, depositata in data 29.05.2025, veniva accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, fissando la trattazione del merito all'udienza del 22.10.2025. ore 10,30.
In data 11.09.2025 Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Giustizia Tributaria, chiedeva la trattazione da remoto.
In data 10.10.2025 la parte ricorrente depositava memoria insisteva nella mancata prova dell'avvenuta rituale notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata ed insisteva nei motivi di ricorso e nelle richieste ivi formulate.
In data 16.10.2025 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli depositava copia di incarico a rappresentare l'Ufficio all'udienza del 22.10.2025.
Con ordinanza N°1485/2025 del 22.10.2025, depositata in data 27.10.2025, veniva rilevata la necessità della trattazione congiunta del ricorso con quello avente R.G.R. N°723/2023 e rinviata la trattazione all'udienza del 18.02.2026, ore 10,30, disponendo che venisse fissata la trattazione per la medesima data del procedimento avente R.G.R. N°723/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che col ricorso proposto non c'è contestazione alcuna sui crediti aventi natura tributaria, traenti origine dalle sottese cartelle di pagamento n. 29120160033925988000, n.
29120210016409147000 e n. 29120220024204651000.
L'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto impugnato, perché proveniente da un indirizzo PEC non compreso nei pubblici elenchi, è priva di pregio e va rigettata.
In adesione a quanto sancito dalla Suprema Corte con la sentenza N°982 del 16.1.2023, la notifica dell'atto impugnato effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla quando la stessa abbia consentito al destinatario, comunque, di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto.
La notifica dell'intimazione di pagamento e delle sottese cartelle impugnate, proveniente da un indirizzo pec diverso da quello risultante dai pubblici registri, consente chiaramente di individuare il mittente e una diversa conclusione sarebbe contraria ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt.1175 e 1375 del codice civile e dell'art.2 della Costituzione, tenendo conto che la parte ricorrente non ha addotto alcuna argomentazione in ragione della quale sarebbe stato leso il proprio diritto alla difesa.
In ordine all'eccezione di inesistenza della notifica degli atti in formato PDF, eseguita a mezzo
PEC ed alla mancata compilazione della relata di notifica, va ricordato che l'art.38 del D.L. N°78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge N°122/2010, pur non considerando le novità introdotte dal D.L.
N°159 del 2015, in vigore dall'1 giugno 2016, che rendono obbligatoria, per legge di riscossione, la notifica mediante PEC ad alcune categorie di soggetti, ha innovato la formulazione dell'art. 26 DPR
602/73, introducendo la specifica previsione della notifica della cartella di pagamento a mezzo Posta
Elettronica Certificata. Se la notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento viene effettuata mediante PEC, la prova della stessa, si deve intendere assolta con la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata e con la consegna dello stesso, vigendo le norme previste dall'art. 6 DPR n. 68 del 2005, le quali stabiliscono che, nel momento in cui viene emessa dal gestore la ricevuta di avvenuta consegna, questa equivale per il mittente alla prova -legale- che il messaggio inviato è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario (Comm. Trib. Reg. Lazio sez. XVIII
19.05.17 n. 2904). La ricevuta di consegna della PEC, in via generale, fornisce piena prova della data di invio e di ricezione di una mail ovvero la certificazione del testo contenuto nel messaggio certificato.
Quanto ai documenti trasmessi in allegato, per fare sì che questi ultimi possono essere considerati atti originali, ma non si rinviene previsione per cui nella riscossione, la notifica a mezzo PEC debba riguardare l'originale della cartella o non piuttosto copia conforme della stessa e che sia necessario apporre la firma digitale sul documento, attestandone la conformità agli originali. Inoltre, anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza n.15035 del 21/07/2016) ha stabilito che: “In tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, (…) la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall'altro, l'art. 16 del D.M. N°44 del 2011 si esprime in termini di "opponibilità" ai terzi ovvero di semplice "prova" dell'avvenuta consegna del messaggio, e ciò tanto più che le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un'attività allo stesso delegata dall'ufficiale giudiziario.
In presenza di ciò, ed in particolare la prova di consegna di PEC della cartella, il cui ruolo impugnato risulta trasfuso o dell'intimazione di pagamento, costituisce la certezza legale della conoscenza dell'atto, tanto che il ricorrente ha proposto tempestivo ricorso. Detti elementi consentono di ritenere infondate le doglianze di parte ricorrente.
A vincere la presunzione di mancata conoscenza degli atti impugnati, non bastano le astratte argomentazioni di parte ricorrente ed il tanto formale, quanto generico, disconoscimento della copia dell'intimazione di pagamento allegata al ricorso. Sul punto, rileva l'infondatezza dell'eccezione formulata in relazione alla notifica dell'intimazione di pagamento a mezzo PEC.
In proposito, si osserva che parte ricorrente fonda la predetta eccezione sull'asserito mancato rispetto delle procedure di legge previste per tale tipo di notifica, censurando la mancata apposizione sull'atto notificato in formato pdf dell'attestazione di conformità all'originale.
Deve rilevarsi che nessuna contestazione viene sollevata in relazione alla ricezione dell'atto e, pertanto, al buon fine della notifica dell'atto impugnato. Peraltro, nessuna modifica o alterazione specifica dell'intimazione di pagamento notificata in formato pdf viene segnalata dalla ricorrente, la quale si limita a evidenziare solo la potenziale difformità del documento trasmesso via PEC, senza indicare se da ciò sia derivato un concreto pregiudizio rispetto al diritto di difesa. Con questa eccezione, implicitamente il ricorrente afferma di avere ricevuto l'atto impugnato tramite posta elettronica certificata e ne fornisce prova, proponendo avverso la stessa ricorso e producendo copia dell'intimazione di pagamento medesima. Con sentenza 05/12/2017 n. 5082/1 - COMM. TRIB. REG. PER LA LOMBARDIA, ha deciso che: “non è inesistente la notifica via pec effettuata prima dell'avvio del PTT. La decisione della CTR di
Milano, per quanto di interesse nel presente ricorso, si fonda sul principio della Suprema Corte in base al quale la notifica di un atto è inesistente “nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo invece ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (Cass. SS.
UU. n. 14917 del 20/07/2016). A supporto della propria tesi i giudici lombardi citano anche il principio della
Corte di Cassazione enunciato nella sentenza n. 13857 del 2014 secondo cui “la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Tra l'altro come in termini ed in fattispecie similare riconosciuto da questa Commissione, l'agente della riscossione ha prodotto in giudizio copia cartacea delle ricevute di avvenuta consegna delle comunicazioni a mezzo PEC, le quali, non essendo state formalmente oggetto di disconoscimento da parte della società ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono estratte. Poste tali premesse, si evidenzia che con la recente pronuncia delle
Sezioni Unite civili della Suprema Corte (Cass. n.7665 del 2016 pubblicata in data 18.4.2016), è stato espressamente affrontato il tema della notifica di atti a mezzo PEC, evidenziando che anche per tale tipo di notifica è applicabile il principio sancito dall'art. 156 del codice di procedura civile. secondo il quale non può essere mai pronunciata la nullità se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, ed in particolare se, malgrado l'irritualità della sua notificazione, l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario. La Corte ha, altresì, rimarcato l'inammissibilità delle eccezioni con le quali si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa. In particolare, (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza
n.7665 del 18/04/2016) l'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione)
a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. Proseguendo, in parte motiva, si chiarisce che opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui « il principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto -la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario » (Cass., sez. lav.,
n. 13857 del 2014; conf., sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002). Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. Nella specie i ricorrenti non adducono né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione.doc in luogo del formato pdf e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte.
Deve aggiungersi, altresì, che per consolidata giurisprudenza, qualora si lamenti la non conformità all'originale della copia di un documento, non ci si può limitare ad una contestazione meramente generica che si risolva in una pura clausola di stile, occorrendo invece specificare le ragioni per cui si contesta tale conformità (cfr. Cass. N. 10326/14 del 13.5.2014, Cass. N. 28096/09, Cass. N. 14416/13). In particolare, il Supremo Collegio, con la sentenza n. 775 del 03.04.2014, ha affermato che “Una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, insomma, è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale. Limitarsi a dichiarare di “contestare” un documento senza nemmeno indicare cosa ci sia da contrastare, è un artificio che può trovar spazio negli atti di un processo, e chi lo adotta non potrà che imputare a sé medesimo le conseguenze derivanti dalla imperfetta contestazione”.
In ordine all'eccepito difetto di motivazione, va osservato che l'intimazione di pagamento impugnata è stata redatta sul modello già approvato con decreto del Ministero delle finanze e per consolidata giurisprudenza, qualora il contenuto dell'intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello approvato e, pertanto, l'interessato sia messo in condizione di conoscere le ragioni giustificative e l'ammontare della pretesa tributaria, il generale requisito della motivazione si intende rispettato, essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, senza che occorra l'allegazione della cartella stessa. (Cassazione, nn. 21333 e 6209 del 2022, 39058, 28772 del
2021, Ord. n.21065/2022).
In ordine all'eccepita intervenuta prescrizione dei crediti vantati, va osservato che l'Agente della riscossione ha prodotto in giudizio:
copia della ricevuta di consegna in data 25.11.2016 della PEC mediante la quale è stata notificata la cartella 29120160036445884000;
copia della ricevuta di consegna in data 06.03.2017 della PEC mediante la quale è stata notificata la cartella 29120170004349345000;
copia della ricevuta di consegna in data 10.04.2017 della PEC mediante la quale è stata notificata la cartella 29120170006881672000;
copia della ricevuta di consegna in data 12.03.2018 della PEC mediante la quale è stata notificata la cartella 29120180000956949000;
copia della ricevuta di consegna in data 03.07.2018 della PEC mediante la quale è stata notificata la cartella 29120180008907136000;
copia della ricevuta di consegna in data 27.02.2019 della PEC mediante la quale è stata notificata la cartella 29120190000504464000;
copia della ricevuta di consegna in data 27.02.2019 della PEC mediante la quale è stata notificata la cartella 29120190000504565000;
copia della ricevuta di consegna in data 09.11.2022 della PEC mediante la quale è stata notificata la cartella 29120200027361635000;
copia della ricevuta di consegna in data 21.04.2023 della PEC mediante la quale è stata notificata la cartella 29120230003796184000.
L'Agente della riscossione ha prodotto, inoltre, copia della ricevuta di consegna in data
12.12.2022 della PEC mediante la quale è stata regolarmente notificata l'intimazione di pagamento
29120229006534948000, comprendente crediti di cui alle sottese cartelle 29120160036445884000,
29120170004349345000, 29120170006881672000, 29120180000956949000, 29120180008907136000,
29120190000504464000, 29120190000504565000. Detta intimazione di pagamento è stata impugnata con ricorso avente RGR N°723/2023, discusso congiuntamente all'udienza odierna.
Rilevato che le cartelle di pagamento, sottese all'atto impugnato, sono state tutte regolarmente notificate, va osservato che per i crediti aventi natura tributaria il termine della prescrizione è quello decennale;
mentre per i diritti camerali il termine della prescrizione è quello decennale, decorrente dalla data di definitività delle cartelle di pagamento.
In ordine alle cartelle di pagamento riportanti crediti di natura erariale, va osservato che sono state rispettivamente notificate, come appresso indicato: n. 29120160036445884000, notificata il 25/11/2016;
n. 29120170004349345000, notificata il 06/03/2017; n. 29120180000956949000, notificata il 12/03/2018;
n. 29120180008907136000, notificata il 03/07/2018; n. 29120190000504565000, notificata il 27/02/2019;
n. 29120200027361635000, notificata il 09/11/2022; n. 29120230003796184000, notificata il 21/04/2023.
Ragione per cui alla data del 21.09.2024, di notifica dell'atto impugnato, per i crediti ivi riportati, non è spirato alcun termine della prescrizione. In ordine alle cartelle di pagamento riportanti crediti per diritti camerali, va osservato che sono state rispettivamente notificate, come appresso indicato: n. 29120170006881672000, notificata il
10/04/2017; n. 29120190000504464000, notificata il 27/02/2019.
Il credito di cui alla cartella di pagamento n. 29120190000504464000, si è reso definitivo in data
28.04.2019; ragione per cui alla data del 21.09.2024, di notifica dell'atto impugnato, per i crediti ivi riportati, non è spirato alcun termine della prescrizione.
Il credito di cui alla cartella di pagamento n. 29120170006881672000 si è reso definitivo in data
09.06.2017, per cui l'ordinario termine della prescrizione andava a scadere in data 09.06.2022; conseguentemente, detto credito è prescritto, a nulla rilevando la notifica in data 12.12.2022
(successivamente all'intervenuta prescrizione) dell'intimazione di pagamento 29120229006534948000, comprendente crediti di cui alla sottesa cartella di pagamento n. 29120170006881672000, anch'essa impugnata con ricorso avente RGR N°723/2023.
Il ricorso va parzialmente accolto, annullando l'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente ai crediti traenti origine dalla cartella di pagamento n. 29120170006881672000, confermandone per il resto la legittimità.
Data la parziale soccombenza, la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ridotte del dieci per cento, che si liquidano in € 1.562,50, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte annulla l'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente ai crediti traenti origine dalla cartella di pagamento n. 29120170006881672000, confermandone per il resto la legittimità. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in € 1.562,50, oltre accessori di legge.
Agrigento, 18.02.2026
L'ESTENSORE: EP OR CO (firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE: Cesare Zucchetto (firmato digitalmente)