Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 499
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità intimazione per nullità cartelle di pagamento e/o inesistenza notifiche

    La notifica dell'atto impugnato, anche se effettuata utilizzando un indirizzo PEC non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla quando abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese. La notifica via PEC è valida se la ricevuta di consegna attesta la ricezione, anche se il documento allegato è una copia conforme e non l'originale.

  • Rigettato
    Nullità intimazione per difetto di motivazione

    L'intimazione di pagamento redatta secondo il modello ministeriale approvato, che consente al contribuente di conoscere le ragioni e l'ammontare della pretesa, rispetta il requisito della motivazione, anche senza l'allegazione della cartella di pagamento.

  • Altro
    Nullità intimazione e cartelle per intervenuta prescrizione

    Le cartelle di pagamento relative a crediti erariali e camerali sono state notificate entro i termini di prescrizione decennale. Tuttavia, il credito relativo alla cartella n. 29120170006881672000 è prescritto in quanto il termine di prescrizione è scaduto prima della notifica dell'intimazione di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 499
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 499
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo