Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 26/03/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00065/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00193/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 193 del 2024 proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Avolio e Angelo Polo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, 9;
per l’annullamento
del decreto di revoca di porto d’armi a uso caccia e di detenzione di munizioni dd. -OMISSIS- e notificato il -OMISSIS- e degli atti presupposti anche non conosciuti, con particolare riferimento al provvedimento di ritiro cautelare del porto d’armi e delle armi regolarmente possedute dal ricorrente dd. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il consigliere Cecilia Ambrosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I Carabinieri della stazione locale di -OMISSIS-, con informativa del -OMISSIS-, comunicavano al Questore di Trento l’avvenuta esecuzione, in pari data, dell’ordinanza di applicazione della -OMISSIS- del -OMISSIS- emessa a carico del signor -OMISSIS-, ricorrente, dal GIP del Tribunale di Trento in data -OMISSIS- nel contesto del -OMISSIS- instaurato per il reato di cui -OMISSIS-. Gli stessi Carabinieri, in data -OMISSIS-, disponevano altresì il sequestro cautelare delle armi e munizioni di proprietà del ricorrente, come risulta dal relativo verbale.
2. Con successiva nota del -OMISSIS- la Questura di Trento dava corso al procedimento amministrativo per la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia ed il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi di qualsiasi tipo e categoria, ex art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241, conclusosi in senso sfavorevole per il ricorrente con provvedimento del Questore di Trento dd. -OMISSIS-, atto impugnato. Dal provvedimento di revoca si evince che il ricorrente è intervenuto nel procedimento con memorie difensive a mezzo del difensore legale con osservazioni tuttavia ritenute dall’Autorità procedente non utili ad un diverso esito del procedimento. Il ricorrente, infine, ha presentato in data -OMISSIS- istanza di accesso agli atti del fascicolo amministrativo, conseguendone l’ostensione solo parziale in quanto “ gli ulteriori documenti presenti non sono di natura amministrativa, motivo per cui non è possibile dare corso alla suddetta istanza ” (cfr. nota del -OMISSIS- della competente -OMISSIS-).
3. Il signor -OMISSIS- ha pertanto impugnato il provvedimento di revoca del -OMISSIS- nonché i relativi atti presupposti, ancorché non conosciuti, e segnatamente l’atto di ritiro cautelare delle armi e munizioni del -OMISSIS-, affidandosi al seguente unico motivo di ricorso: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 43 e 39 TULPS. — Violazione e falsa applicazione dell’art. 10/bis della legge 241/1990. — Violazione e falsa applicazione della circolare -OMISSIS-. — Eccesso di potere per difetto di motivazione, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea presupposizione. — Difetto di istruzione. — Contraddittorietà, illogicità, perplessità, ed ingiustizia manifesta ”. Il provvedimento di revoca del porto d’armi impugnato, in tesi del ricorrente, è affetto da genericità ed astrattezza, poiché basato unicamente sulle risultanze di -OMISSIS- ancora in corso e incorre, inoltre, nel vizio del difetto di motivazione, in assenza di un’analisi sulle controdeduzioni presentate dal ricorrente nel corso del procedimento. Sussisterebbe, dunque, un -OMISSIS-, carente di un adeguato e concreto approfondimento istruttorio circa lo stile di vita del ricorrente, le sue condotte, gli elementi del -OMISSIS-, nonché la sua scarsa affidabilità o l’insufficiente capacità di dominio di impulsi ed emozioni. Il ricorrente contesta, inoltre, il richiamo del Questore alla circolare n. -OMISSIS- del Ministero dell’Interno, concernendo quest’ultima asseritamente ad una situazione emergenziale riferita alla -OMISSIS-dei titolari del porto d’armi, completamente diversa dal caso in esame. In definitiva è chiesto l’annullamento degli atti impugnati e, in sede istruttoria, il deposito dei documenti afferenti al procedimento segnatamente quanto al provvedimento di ritiro cautelare del porto d’armi e delle armi regolarmente possedute dal ricorrente dd. -OMISSIS-.
4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato e con memoria del 23.01.2025 ha chiesto il rigetto del ricorso. La resistente deduce che il porto d’armi costituisce un’eccezione al divieto generale di portare armi, da cui deriva la necessità che il soggetto titolare sia totalmente affidabile in termini di “ buon uso ” delle armi, in un’ottica di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica e privata. Pertanto, anche una minima erosione della completa affidabilità del soggetto può giustificare un provvedimento di revoca, considerata la sua finalità preventiva, nonché l’ampia discrezionalità di cui gode l’Autorità di pubblica sicurezza, cui è richiesta una valutazione prognostica sulla possibilità di abuso delle armi e un giudizio sintetico di tipo complessivo circa la condotta di vita del soggetto. Ne discende che per soddisfare l’onere motivazionale è sufficiente il riferimento a fatti tali da ingenerare un dubbio, anche solo per indizi, sull’affidabilità del soggetto. Alla luce dello -OMISSIS- — cui è stata applicata anche -OMISSIS- — la scelta di revoca del porto d’armi ex artt. 11 e 43 TULPS e del divieto di detenzione di armi e munizioni ex art. 39 TULPS è adeguata al fine di limitare un’eventuale escalation di violenza e commissione di reati mediante l’uso delle armi, coerente con la ratio cautelare dell’istituto. L’Amministrazione non è inoltre gravata da un onere motivazionale analitico e puntuale a confutazione delle deduzioni presentate in corso di procedimento, risultando sufficiente che dalla motivazione del provvedimento finale si desuma che siano state esaminate. Il provvedimento di ritiro cautelare del porto d’armi e delle armi impugnato, invece, è da considerarsi quale atto endoprocedimentale non direttamente lesivo, con conseguente inammissibilità della sua impugnazione e richiesta di annullamento. Infine, la nota di riscontro all’istanza di accesso agli atti — non tempestivamente impugnata con il rito dell’accesso — non costituirebbe un diniego, bensì una comunicazione circa l’inesistenza di altri documenti di natura amministrativa.
5. Il 19.02.2025 il ricorrente ha depositato una memoria di replica, con la quale ha insistito per le proprie conclusioni che, in tesi, depongono per l’accoglimento del ricorso, inquadrando i suoi comportamenti “ quali meri tentativi di -OMISSIS-…” e riferendo anche dell’intervenuta modifica della -OMISSIS- disposta dal GIP che avrebbe “ autorizza (to) la -OMISSIS- ” .
6. Alla odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. In via preliminare deve darsi atto dell’intervenuto deposito a cura dell’Amministrazione intimata del provvedimento cautelare di sequestro delle armi (verbale recante data -OMISSIS-, depositato in giudizio sub. doc. 2), circostanza che consente di ritenere superata l’istanza istruttoria presentata dal ricorrente unitamente al ricorso, mentre nessuna specifica censura è rinvenibile nel gravame quanto al parziale accoglimento dell’istanza di accesso agli atti, motivata dal Questore in quanto “ gli ulteriori documenti presenti non sono di natura amministrativa ”.
II. Il Collegio rileva anzitutto l’inammissibilità per difetto originario di interesse delle doglianze reiterate nel ricorso quanto al provvedimento cautelare di sequestro delle armi.
III. Invero l’articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), dispone, al comma 1, che il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne, dovendosi al riguardo precisare che nella Provincia autonoma di Trento l’art. 20 dello Statuto di autonomia speciale del Trentino Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, attribuisce al Questore la competenza sulla materia, estesa anche ai compiti che in altre Regioni sono riservati al Prefetto.
Al successivo comma 2, lo stesso articolo 39 prevede che, nei casi d’urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all’immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al Prefetto, nel caso di specie al Questore.
La disposizione, dunque, nell’attribuire all’autorità di pubblica sicurezza il potere di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne, riconosce ai funzionari di pubblica sicurezza l’ulteriore potere cautelare di procedere immediatamente al ritiro delle armi in questione.
L’onere di motivazione, quindi, ricade sul provvedimento questorile che assorbe e giustifica la -OMISSIS- adottata dagli agenti di pubblica sicurezza.
Nel caso di specie, essendo sopravvenuto il provvedimento di revoca del porto d’armi recante anche il divieto di detenzione delle armi, parte ricorrente non ha più interesse a censurare la -OMISSIS- del ritiro immediato delle armi e munizioni, oramai sostituita, a tutti gli effetti, dal provvedimento impugnato in principalità.
IV. Ciò detto il ricorso, quanto al provvedimento di revoca impugnato, è infondato nel merito per le ragioni di seguito illustrate.
V. L’apprezzamento dell’infondatezza del gravame presuppone la necessaria ricognizione delle coordinate ermeneutiche da tempo delineate dalla giurisprudenza amministrativa, avuto riguardo alle disposizioni normative in materia di uso delle armi di cui agli artt. 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) e detenzione delle stesse (art. 39).
VI. Giova in primo luogo nuovamente ribadire la piena adesione di questo Tribunale ai principi affermati della Corte Costituzionale (sentenza 440/1993) e confermati dalla giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, i quali ricordano che l’autorizzazione di polizia necessaria per il rilascio del porto d’armi non è finalizzata a rimuovere gli ostacoli relativi all’esercizio di un diritto dell’interessato, ma - al contrario - rappresenta l’esercizio di un potere al fine di eliminare il divieto di portare armi stabilito quale regola generale dal nostro ordinamento giuridico (art. 669 del c.p.). Spetta pertanto all’Autorità amministrativa competente un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei presupposti che eventualmente giustificano il rilascio o il mantenimento in capo agli interessati dei precitati atti autorizzatori. Da ciò consegue come “ non risulta affatto necessario che il comportamento che costituisce il presupposto dell’atto negativo sia acclarato nella sua eventualmente concomitante rilevanza penale, essendo al riguardo sufficiente l’autonoma e puntualmente motivata valutazione del comportamento medesimo da parte dell’autorità amministrativa agli effetti del pericolo per la sicurezza pubblica. Inoltre, è sufficiente che dalla considerazione del comportamento, quale si desume dai fatti oggetto di indagine, emerga anche per meri indizi l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi; né è necessaria un’istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale, poiché si tratta di un giudizio prognostico orientato a prevenire i pericoli che conseguono dall’uso delle armi ” (cfr. da ultimo sentenze T.R.G.A. Trento, n. 34/2022, n. 5/2021 e n. 38/2021; Cons. Stato, sez. III, n. 8203/2019; sez. III, n. 7600/2019).
VII. Il rilascio o il rinnovo della licenza a portare le armi, è disciplinato in particolare dagli artt. 10, 11, 39, 42 e 43 del TULPS, per cui “ la richiesta di porto d’armi può essere soddisfatta solo nell’ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica ” (Cons. Stato, sez. III, n. 2404/2017). In materia di porto d’armi l’Autorità amministrativa è titolare di poteri strettamente vincolati ai sensi dell’art. 10, 11, commi 1 e 3 prima parte e 43, comma 1, del R.D. n. 773 del 1931, ovvero di poteri discrezionali ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 seconda parte, 39, 42 e 43, comma 2, del R.D. n. 773 del 1931. In queste ultime ipotesi spetta all’Autorità di pubblica sicurezza ogni valutazione finalizzata a prevenire l’abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. Tale valutazione è giudizialmente sindacabile solo a fronte di vizi che afferiscano all’abnormità, alla palese contraddittorietà, all’irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e al travisamento dei fatti (cfr. sul punto, tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. III, n. 7551/2021).
VIII. Proprio in tema di licenza di porto d’armi ad uso caccia, la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ribadito altresì come la stessa possa “ essere negata o revocata anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l’Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa affidabilità del soggetto interessato all’uso delle stesse ” (così Consiglio di Stato sez. III, 12 aprile 2022, n. 2756).
IX. Venendo al caso di specie, giova evidenziare che il provvedimento negativo qui impugnato reca l’espresso riferimento alle disposizioni fondanti il potere autorizzatorio in argomento ed in particolare all’articolo 43, del TULPS. Ai sensi dell’anzidetto art. 43, comma 2, secondo il quale “ La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”, la licenza di portare armi presuppone la sussistenza, oltre che dell’affidabilità nell’uso delle stesse da parte del richiedente, anche del requisito della c.d. buona condotta, la quale invero presenta una latitudine applicativa maggiormente estesa del pericolo di abuso, con la conseguenza che la licenza di porto di fucile può essere rilasciata o mantenuta solo a persona assolutamente esente da mende e che osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 500/2021; T.A.R. Liguria, sez. I, sent. n. 100/2021), come statuito in più occasioni anche da questo stesso Tribunale ( ex multis , tra le più recenti, sentenze T.R.G.A. Trento n. 143/2023; n. 45/2020; n. 52/2021).
X. Sotto altro aspetto, il pericolo di abuso delle armi concerne la preventiva verifica da parte della Autorità che le condizioni dell’interessato, anche sotto il profilo della sua idoneità psico-fisica, consentano di escludere che il rilascio del titolo - ovvero il suo mantenimento - non esponga anche soltanto a pericolo valori costituzionali di rango primario, quali l’incolumità pubblica e privata e la sicurezza (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 7722/2021; T.A.R. Perugia, sez. I, n. 547/2021) e tale pericolo è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, come è tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non ” il pericolo di abuso delle armi. A siffatti provvedimenti viene infatti riconosciuta natura cautelare e preventiva ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, n. 8041/2021), da cui discende il costante orientamento della giurisprudenza, anche di questo Tribunale, secondo cui l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza, senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso (Cons. St., sez. III, n. 1814/2017) e l’inaffidabilità rilevante nell’esercizio del potere di revoca o diniego del porto d’armi si attaglia a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a “ buona condotta ” anche non aventi rilevanza penale ( ex multis Cons. Stato, sez. III, n. 4751/2021; n. 3759/2020; n. 1538/2016). Inoltre, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, assume un rilievo anche il fatto che il provvedimento incide su un’attività voluttuaria, come la caccia, e non già su un’attività lavorativa, il che sposta il punto di equilibrio di tale bilanciamento verso le esigenze di sicurezza della collettività ( ex multis da ultimo T.R.G.A. Trento, sentenza n. 35/2023).
XI. Nel caso in esame, occorre ricordare che il provvedimento impugnato richiama la qualificata informativa pervenuta da parte della locale stazione dei Carabinieri, in data -OMISSIS-, che ha reso edotta la Questura dell’esecuzione a carico del ricorrente del provvedimento emesso in sede cautelare dal GIP di Trento in data -OMISSIS-, nell’ambito di un -OMISSIS- che lo vede -OMISSIS-, recante il -OMISSIS-. Al riguardo è appena il caso di evidenziare la pertinenza nel procedimento scrutinato della circolare ministeriale -OMISSIS- richiamata nel provvedimento impugnato che, al contrario di quanto lamentato nel ricorso, afferma il dovere di valutare l’adozione di provvedimenti inibitori nel caso di “ qualificate segnalazioni che possano far dubitare, anche solo per indizi, del possesso dei requisiti di affidabilità” , in coerenza con la natura cautelare e preventiva del potere spettante all’Amministrazione in materia di eventuale revoca del porto d’armi, valutazione puntualmente effettuata nel caso di specie.
XII. Risulta pertanto espressamente dall’impugnato provvedimento che il fondamento del potere esercitato è rinvenibile nell’istruttoria già svolta dal GIP nell’ambito del -OMISSIS- in cui ricorrente, insieme ad altri, è -OMISSIS-, tradottasi nell’ordinanza che ha disposto la -OMISSIS- del -OMISSIS- e “ -OMISSIS- ”, ed ha dato luogo all’applicazione -OMISSIS-. Tale misura, a sua volta, consegue ai comportamenti tenuti dal ricorrente, come risultanti dai contenuti dell’informativa, di cui il provvedimento impugnato reca una sintetica descrizione (rif: “ -OMISSIS-, e monitorato -OMISSIS- ” - -OMISSIS- - “ pronunciandole -OMISSIS-, presentandosi presso i -OMISSIS-da quest’ultima -OMISSIS-, -OMISSIS- a -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- ”), comportamenti non smentiti negli atti difensivi, che al contrario prospettano solo una diversa interpretazione della valutazione di pericolosità di tali condotte.
XIII. Pertanto, nell’esercizio della ampia discrezionalità spettantele, l’Autorità ha valutato sufficienti le suesposte circostanze a conclamare un dubbio circa l’assenza in capo al ricorrente della perfetta affidabilità richiesta dall’ordinamento in materia di porto d’armi e di detenzioni di armi e munizioni. Ne consegue, sotto un primo profilo, che non può trovare accoglimento, come statuito dalla sopraindicata giurisprudenza condivisa da questo Tribunale, la prospettazione del ricorrente circa la necessità di attendere l’espletamento del -OMISSIS- prima di adottare il provvedimento impugnato, mentre è smentita dal tenore dell’atto gravato l’insussistenza di una motivazione circa la ragione della decisione assunta, invece da rinvenirsi nella richiamata e circostanziata informativa.
XIV. Sotto altro profilo, il ricorrente non ha dimostrato in giudizio, ma solo adombrato nella memoria di replica, il modificarsi della -OMISSIS- disposta dal GIP quanto al divieto di avvicinamento in argomento, riferendo solo di una apertura del Giudice alla possibilità di autorizzare “ la -OMISSIS- ...... come concordati e programmati dal servizio sociale territorialmente competente ”, sopravvenienza del resto irrilevante in ordine alla valutazione di legittimità dell’atto scrutinato, che riposa sulla situazione sussistente al momento della sua emanazione (cfr. sentenza T.A.R. Venezia, Sez. I,n. 2909/2024; T.R.G.A. Trento, n. 35/2023).
XV. Infine, deve essere rilevata l’inesistenza di un obbligo di confutazione analitica delle osservazioni prospettate dall’interessato in sede procedimentale (da ultimo in materia di porto d’armi T.A.R. Genova, n. 114/2025; T.A.R. Salerno, n. 70/2025; T.A.R., Lazio, Roma, Sez. I stralcio n. 5969/2024; in termini generali ex multis T.R.G.A. Trento, n. 39/2024), come riconosciuto anche dal ricorrente. Nel caso di specie tali osservazioni sono state esaminate, come risulta dal riferimento rinvenuto nel provvedimento questorile alla disamina delle memorie di parte, e sono state superate stante la mancanza dell’introduzione di argomenti utili sciogliere il dubbio circa l’inaffidabilità attuale del ricorrente, che non ha comprovato comportamenti opposti a quanto posto a fondamento della -OMISSIS-, elementi del resto neppure emersi in sede difensiva nel presente giudizio, essendo irrilevante in tal senso, per quanto ampiamente già riferito, l’assenza di una condanna divenuta irrevocabile.
XVI. Non assume importanza, da ultimo, il precedente possesso da lungo corso del porto d’armi per caccia che non determina alcun affidamento tutelabile, secondo la condivisibile giurisprudenza (cfr. ex multis sentenza T.R.G.A. Trento, n. 35/2023) o la richiamata impeccabile carriera di -OMISSIS- del ricorrente: la precedente condotta del medesimo non è comunque idonea ad escludere la fondatezza della valutazione della sua inaffidabilità attuale e concreta, intesa nei termini più volte esposti, ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato. Nemmeno utile a sostenere le conclusioni esposte nel ricorso è la descrizione dell’ipotesi di reato per il quale sono state avviate le-OMISSIS- che, rileva il ricorrente, non “ -OMISSIS- ” e non “ -OMISSIS- ”, e ciò per la ripetuta natura preventiva e cautelare e non sanzionatoria della revoca del porto d’armi in argomento che la rende indipendente dalla rilevanza penale dei comportamenti tenuti dall’interessato.
XVII. In definitiva, ad avviso del Collegio e all’opposto di quanto dedotto nel ricorso, le circostanze risultanti dal richiamato provvedimento impugnato e dalla documentazione alla quale lo stesso fa rinvio per relationem , depongono per la sussistenza di una sufficiente istruttoria che ha comprovato, anche a prescindere dalla rilevanza penale dei comportamenti, l’oggettiva situazione di -OMISSIS-, atta ad integrare, nella valutazione prognostica operata dall’Autorità di pubblica sicurezza, i sufficienti indizi circa il concreto pericolo di abuso delle armi. Giova rammentare ancora una volta che si tratta di giudizio, per quanto sopra detto, rimesso al prudente apprezzamento del Questore ed alla sua esperienza e che ha lo scopo di evitare che simili situazioni degenerino in eventi ben più gravi, nell’interesse della collettività e delle stesse parti coinvolte.
XVIII. Alla luce delle coordinate normative e giurisprudenziali sopraindicate ed a conferma della propria consolidata giurisprudenza nonché nella considerazione dei limiti del sindacato spettante, il Collegio ritiene in conclusione che quanto evidenziato nel provvedimento gravato costituisca supporto motivazionale sufficiente a giustificare il giudizio espresso dal Questore circa l’insorgenza di “ seri e fondati dubbi circa il possesso da parte del signor -OMISSIS- dei requisiti soggettivi di affidabilità e di buona condotta previsti dalla vigente normativa per il mantenimento di autorizzazioni di polizia in materia di armi; ” poiché le complessive valutazioni discrezionali operate dal Questore non sono ictu oculi illogiche, irragionevoli ovvero viziate da travisamento dei fatti.
XIX. In applicazione della regola generale della soccombenza di lite, le spese del giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara in parte inammissibile e per il resto lo respinge.
Condanna il ricorrente a corrispondere all’Amministrazione resistente le spese di lite che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre al 15% per spese generali e agli altri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente nonché le circostanze del caso.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Ambrosi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.