Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/02/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1077/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 22 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2061/2024, promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Giovanna Conti e Marcello Giustiniani, presso il cui studio in Milano, via Michele Barozzi n. 1, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro e CO CP_2 rappresentati e difeso dagli avv.ti Giuseppe Patané e Roberta Patané, presso il cui studio in Milano, viale Monza n. 73, sono elettivamente domiciliati,
- APPELLATI -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Ferme e richiamate tutte le difese, le eccezioni, le domande e le richieste, anche istruttorie, contenute negli atti difensivi di primo grado o formulate in udienza, si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria di voler:
1) fissare con decreto l'udienza di discussione della causa;
2) riformare integralmente l'impugnata Sentenza del Tribunale di Milano n. 2061/2024, pubblicata in data 10 aprile 2024 e non notificata.
Appellati: “Voglia Codesta Corte d'Appello adita, totalmente rigettare il ricorso in appello notificato dalla per i motivi esposti nel presente atto e per Controparte_3
l'effetto;
- confermare in ogni sua parte la impugnata sentenza n. 2061/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, nel procedimento già annotato al NRG 4096/2023, immune da vizi logici e giuridici;
- nella non temuta ipotesi di adesione di Codesta adita Corte alle richieste istruttorie proposte da parte appellante in via istruttoria, si chiede a Codesta Corte d'Appello, ove ne ravvisasse i presupposti in fatto e in diritto, la nomina di idoneo C.T.U. con il fine precipuo di verificare l'ammontare delle somme dovute dalla soc. al Parte_1 lavoratore per le causali di cui in atti;
condannare l a s o c i e t à in persona del legale rappresentate pro Parte_1 tempore. c.f. / p.iva con sede legale corrente in 00161 Roma alla Piazza P.IVA_1 della Croce Rossa n. 1 al pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA, se dovuta, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che all'uopo ne fanno espressa dichiarazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata in data 10 aprile 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 4096/2023
R.G. promossa da e contro ha così CO CP_2 Parte_1 deciso: “dichiara la nullità dell'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del
, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione Controparte_4 professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di euro 4,50 e 12,80 (rispettivamente per e ), nonché la nullità CP_5 CP_2 dell'art. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20/07/2012
e del 16/12/2016, laddove essi escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva dell'indennità di “Assenza dalla residenza” e dell'indennità di utilizzazione professionale calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie detratto l'importo fisso giornaliero di euro 4,50 e
12,80 già rispettivamente riconosciuto ai ricorrenti;
condanna a corrispondere ai ricorrenti e Parte_1 CP_1 CP_2 le differenze retributive maturate nella misura di € 2.234,84 lordi in favore di pag. 2/16 e di € 3.526,17 lordi in favore di , oltre rivalutazione monetaria ed CP_1 CP_2 interessi di legge dalle singole scadenze al saldo.
Condanna a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite […]”. Parte_1
Nel ricorso introduttivo del giudizio gli odierni appellati e CO
, premesso di essere dipendenti di facenti parte del CP_2 Parte_1 personale mobile di cui al CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie, rispettivamente con mansioni di capotreno/capo-servizi treno e con mansioni di macchinista, hanno rivendicato l'accertamento del proprio diritto alla ricomprensione nella retribuzione di ciascun giorno di ferie anche delle seguenti componenti variabili, invece escluse dalla contrattazione collettiva aziendale e nazionale:
- indennità di utilizzazione professionale giornaliera, di cui, previa dichiarazione di nullità dell'art. 31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui ne limita il riconoscimento per le giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50, inferiore a quello di € 12,80 riconosciuto al personale di macchina, hanno chiesto l'attribuzione anche per tali giornate nella misura media percepita nei giorni di presenza lavorativa;
- indennità di assenza dalla residenza (art. 77 punto 2 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016). L'appellato ha svolto la medesima domanda anche in relazione CP_1 alle seguenti voci retributive variabili:
- indennità scorta vetture eccedenti (art. 32 CCIA Gruppo FS 2012-2016);
- provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno (art. 36.5 CCA 2012-2016). Il giudice di prime cure - richiamata giurisprudenza della CGUE, della Corte di Cassazione, di questa Corte d'Appello, nonché del Tribunale di Milano e riaffermato il principio per cui, nel sistema legislativo interno come interpretato alla luce di quello eurocomunitario, non è consentito che le voci riconosciute in maniera costante in busta paga, perché connaturate all'ordinario svolgimento delle mansioni, possano essere escluse in tutto o in parte dal calcolo della retribuzione per il periodo feriale - ha osservato che “certamente l'indennità per l'attività di utilizzazione/navigazione e l'indennità di assenza dalla residenza sono intrinsecamente connessi alla prestazione di lavoro del macchinista e del capo treno;
come tali devono essere computate ai fini del calcolo della base retributiva di cui si tiene conto per il calcolo della retribuzione da erogare durante il godimento delle ferie annuali”.
Dichiarata la nullità delle disposizioni dei contratti aziendali del
[...]
, nonché del CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie nella parte in Controparte_4 cui non includono nella retribuzione da corrispondere durante le ferie le indennità esaminate, il Tribunale ha rigettato, nel contempo, l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., richiamando Parte_1 quanto statuito sul punto dalla Corte di Cassazione, ed ha condannato la società al pagamento degli importi rivendicati dai ricorrenti.
pag. 3/16 Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a tre Parte_1 motivi.
Con il primo, articolato, motivo parte appellante denuncia erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto che “in definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di “retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia”.
Lamenta che la sentenza, muovendo da un'interpretazione errata e parziale dei principi enunciati dalla CGUE e dalla Corte di Cassazione, non riconosca l'assenza di contrasto, in concreto, delle disposizioni della contrattazione collettiva con norme inderogabili di legge. Deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, le voci e le indennità di cui la contrattazione collettiva aziendale del CP_4 [...]
ha escluso l'incidenza sul trattamento retributivo feriale hanno natura CP_4 risarcitoria e/o occasionale, essendo le stesse correlate a disagi ovvero a specifiche e straordinarie modalità di esecuzione della prestazione, peraltro oggettivamente non patite dai dipendenti durante la fruizione delle ferie.
Si duole, inoltre, che il Tribunale abbia omesso ogni tipo di motivazione con riguardo all'indennità di scorta per vetture eccedenti e alle provvigioni per vendita di titoli di viaggio a bordo treno, richieste da . CP_1 CP_1
Allega che, di fatto ed in concreto, il trattamento retributivo riconosciuto dal ai propri dipendenti durante i periodi di ferie, in Controparte_4 applicazione delle previsioni dettate al riguardo dal CCNL e dai contratti collettivi aziendali succedutisi nel tempo, è risultato tale da garantire nei giorni di ferie una percentuale tra il 99,5% ed il 97% della retribuzione media calcolata su base annua dei soggetti che hanno proposto ricorso nel solo foro di Milano.
Quanto alla specifica posizione degli appellati – deduce parte appellante - tale percentuale è oscillante, a seconda degli anni, tra il 99,56% e il 98,91% per
[...]
e tra il 99,49% ed il 98,09% per . CP_1 CP_2
Si tratterebbe, nell'ottica del gravame, “di una retribuzione certamente
“paragonabile” se non “sostanzialmente coincidente” con quella ordinariamente goduta, e di differenze talmente minimali da non essere, altrettanto certamente,
“idonee a ingenerare un effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie””, tanto che gli appellati avevano sempre goduto delle ferie.
Con il secondo motivo lamenta erroneità della sentenza ed omissione di pronuncia nella parte in cui non ha accolto le eccezioni sollevate da in Parte_1 merito ai conteggi proposti da controparte e al quantum rivendicato. In particolare, deduce che “l'inclusione nella retribuzione feriale delle voci rivendicate al più potrà essere dunque riferita al periodo minimo di quattro settimane previsto dalle norme comunitarie e nazionali, equivalenti nel caso di specie a venti pag. 4/16 giorni lavorativi - e non ventotto, come erroneamente ritenuto dal Giudice di Prime
Cure -, e ciò in quanto l'orario di lavoro degli Appellati, a norma dell'articolo 28 punto
1.5 del CCNL, è appunto articolato su 5 giorni lavorativi”.
Ad avviso di parte appellante, inoltre, per calcolare la media giornaliera delle indennità occorrerebbe utilizzare il divisore 26, mentre non sarebbe corretto il criterio di calcolo adottato dal Tribunale, “in quanto palesemente in contrasto con l'art. 68 comma 6 del CCNL, che prevede espressamente che, per ottenere il dato retributivo giornaliero (e dunque anche la media giornaliera delle indennità, da utilizzare quale moltiplicatore per il calcolo delle differenze rivendicate), il totale delle voci retributive
(e delle indennità) percepite nei giorni di ordinaria presenza debba essere diviso per i consueti 26esimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile”. Con il terzo motivo impugna, infine, la sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società, in adesione all'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza 6 settembre 2022 n. 26246 all'esito di un dibattito giurisprudenziale sorto a seguito delle riforme in materia di tutele contro il licenziamento illegittimo. Deduce che, alla luce dei più recenti interventi della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, la tutela reintegratoria non può essere ritenuta “tutela recessiva” in caso di licenziamento illegittimo, sicché non troverebbe giustificazione la sospensione della prescrizione in corso di rapporto, considerata l'essenziale funzione della prescrizione di assicurare la certezza del diritto.
Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, gli appellati e CO CP_2 hanno chiesto il rigetto del gravame avversario e la conferma della sentenza
[...] di primo grado. All'udienza di discussione, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da non può trovare accoglimento per le Parte_1 ragioni di seguito esposte.
Sulle questioni oggetto dei motivi d'appello questa Corte si è già pronunciata, disattendendoli, con plurime pronunce le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.. (cfr., tra le tante, sentenza n. 670/2024, est. Sommariva, pres. Vitali;
sentenza n. 1022/2023, est.
Onesti, pres. Vitali;
sentenza n. 316/2023, est. Onesti, pres. Mantovani;
sentenza n.
966/2022, est. Macaluso, pres. Picciau;
sentenza n. 780/2022, est. Locorotondo, pres. Cuomo;
sentenza n. 397/2022, est. Dossi, pres. Vitali;
sentenza n. 1470/2021, est.
pres. Vitali). Per_1
pag. 5/16 L'orientamento espresso sui temi dibattuti è stato confermato dalla Corte di
Cassazione che, con i recenti arresti di cui alle sentenze 20 maggio 2024 n. 13932 e 20 maggio 2024 n. 13972, ha rigettato i primi ricorsi proposti dall'odierna appellante contro dette pronunce e, con sentenza 21 maggio 2024 n. 14089, ha, invece, accolto il ricorso proposto da altro lavoratore contro una sentenza di segno opposto della Corte
d'Appello di Torino. Tanto premesso, in ordine alle censure oggetto del primo motivo di gravame si richiamano in particolare le argomentazioni della sentenza n. 670/2024 di questa
Corte – pronunciata in controversia del tutto sovrapponibile alla presente, per l'esatta coincidenza delle voci retributive esaminate e dei motivi di gravame proposti – che ha statuito quanto segue: “la Corte non può che riaffermare l'infondatezza delle censure, là dove il criterio di giudizio da osservare per l'individuazione delle voci retributive da ricomprendere nella retribuzione dei giorni di ferie è quello della tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e quella percepita in via ordinaria dal lavoratore, omogeneità da valutarsi avuto riguardo al rischio di effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento, prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, con esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione dell'espletamento delle stesse (cfr. ex multis: Corte di Cassazione n. 13425 del 17.5.2019; n. 22401/2020 e da ultimo Cass. n. 2431/2024 e 2682/2024 su OR:
“La retribuzione dovuta durante il periodo di godimento delle ferie annuali comprende ogni importo pecuniario correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, conformemente all'interpretazione della Direttiva
2003/88/CE da parte della Corte di Giustizia. Inoltre, l'indennità spettante in caso di mancato godimento delle ferie deve comprendere gli stessi importi pecuniari correlati alle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore.”). Le voci retributive variabili rivendicate dal ricorrente, come rilevabile dalle buste paga dallo stesso prodotte […], costituiscono elementi costanti della retribuzione e sono funzionalmente riconducibili allo svolgimento delle sue ordinarie mansioni di capo-treno.
Tale è, innanzi tutto, l'indennità di utilizzazione professionale, disciplinata dall'art. 31 dei contratti aziendali del 2012 e 2016, che, Controparte_4 come osservato dal primo giudice, “è manifestamente priva del carattere della occasionalità (o dell'aleatorietà) e della funzione di rimborso spese ed è anzi intrinsecamente connessa alle mansioni svolte dai capitreno e, inoltre, come dimostrato dalle buste paga prodotte […], è corrisposta con continuità.” […]. La sua corresponsione al personale di bordo (categoria alla quale appartiene il
[…]) nella sola misura fissa di € 4,50 nei giorni di assenza dal servizio per ferie, in forza di quanto previsto dall'art. 31, punto 5, dei citati contratti aziendali, si pone pag. 6/16 all'evidenza in contrasto con i principi enunciati dalla Corte di Giustizia in tema di retribuzione da corrispondere nel periodo feriale in base all'art. 7 della direttiva
2003/88 e dell'art. 31 n. 2 della Carta dei diritti fondamenti dell'Unione Europea, principi dai quali emerge l'enunciato criterio di tendenziale omogeneità.
Per soddisfare tale criterio occorre necessariamente considerare anche la componente variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, la cui entità giornaliera risultante dalle buste paga per i giorni di effettiva presenza risulta mediamente superiore all'importo fisso di € 4,50 previsto dalla contrattazione collettiva aziendale nei giorni di assenza dal servizio per ferie, dovendosi perciò confermare la nullità della limitazione dalla stessa sancita per contrarietà con prescrizioni imperative della legislazione interna (artt. 2109 c.c. e 36 Cost.) e dell'UE. Del pari nullo è l'art. 77, punto 2.4, dei CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie
2012 e 2016, là dove vi si dispone che “L'indennità per assenza dalla residenza è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto”.
Invero, come evidenziato nella gravata sentenza, “l'indennità in argomento è un elemento fisso della retribuzione del ricorrente […] e quindi merita di essere calcolata nel computo della retribuzione in caso di ferie”.
Tale indennità risulta d'altronde intrinsecamente connessa alle mansioni proprie del personale mobile, il quale svolge un'attività che lo costringe ad essere costantemente lontano dalla propria sede, là dove l'art. 77 dei CCNL citati ne prevede la corresponsione nelle misure orarie indicate, quale “compenso per assenza dalla residenza di lavoro”, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando i servizi svolti comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore alle tre ore (vd. art. 7, comma 2.1).
E' evidente che tale indennità viene corrisposta a fronte dell'incomodo proprio del personale mobile ed insito nell'essere in costante movimento lontano dalla propria residenza lavorativa, mentre ne va esclusa la natura di rimborso di spese occasionali ed accessorie, attesa la continuità dell'erogazione, connaturata alle mansioni di capo- treno e svincolata dall'esistenza di concreti esborsi da questi eventualmente sostenuti nel periodo di lontananza dalla residenza. Le considerazioni esposte valgono, a maggior ragione, anche per la voce
“Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno” di cui all'art. 36 della citata contrattazione aziendale, trattandosi di compenso incentivante legato al potere di repressione dell'evasione tariffaria proprio del capo-treno e, segnatamente, all'esercizio dell'attività di controllo allo stesso ordinariamente demandata. Tale voce retributiva, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non è affatto aleatoria, ma è regolarmente presente nelle buste paga pag. 7/16 del […], pur negli importi variabili derivanti dalla quantità e dall'entità delle irregolarità riscontrate, importi, peraltro, sempre significativi […].
Lo stesso deve dirsi per “l'indennità di scorta vetture eccedenti”, prevista dall'art. 32 del Contratto Integrativo del Gruppo FS per il caso in cui il treno sia composto da un numero di carrozze maggiore di quello previsto nell'ordinaria composizione del convoglio, là dove la costante ricorrenza di tale voce nelle buste paga fornisce documentale smentita della sua natura di compenso meramente eventuale ed occasionale.
Come ritenuto dal primo giudice, gli artt. 31.6 del CCNL Mobilità Area Attività
Ferroviarie 2012 e l'art. 30.6 del CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2016, nella parte in cui non considerano i due emolumenti sopra indicati nel novero delle voci retributive da erogare nel periodo feriale sono, pertanto, nulli ex artt. 1418 e 1419, comma secondo, c.c. per contrarietà alla normativa legislativa imperativa interna e sovranazionale sopra richiamata, come interpretata con efficacia vincolante dalla
CGUE”.
Le argomentazioni richiamate trovano autorevole avallo in recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione che, nel confermare le conclusioni assunte da questa Corte sulle questioni controverse proprio con riferimento al personale mobile di e alle voci retributive per cui è causa, dando seguito Parte_1 all'orientamento già espresso in relazione al personale mobile OR, si è espressa nei seguenti termini: “12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. N. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-
155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). Parte_2
14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro pag. 8/16 salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS
c. Koch).
15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n.
37589/2021).
16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto
Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D.Lgs.. n. 185/2005
(che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022).
17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla
Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n.
13425/2019, n. 22577/2012).
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021). 19. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità.
20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società OR (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680,
2431, 1141/2024; nn.35578, 33803,33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
pag. 9/16 21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo
Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione.
24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. 26 È stato affermato che "/a retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE Williams cit., par 21); che
'"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite
è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno pag. 10/16 non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE EN Hein cit., par 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che
"una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE EN Hein cit., par 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE Williams cit., par 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par 41).
27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
29. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
ha, poi, verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi (indennità di scorte vetture eccedenti - art. 32 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; premio scoperta irregolarità - art. 36 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; indennità di assenza dalla residenza - art. 77, punto 1, CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.0.2012 e del 16.12.2016; cd. IUP in misura intera - art. 31 tabella A e B dei rispettivi Contratti aziendali 2012 e 2016), calcolati sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie (detratto l'importo fisso giornaliero di Euro 4,50
pag. 11/16 già riconosciuto) connessi ad attività ordinariamente previste dai contratti collettivi nazionali e aziendali;
ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile.
30. In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, i motivi in esame devono essere rigettati, perché la pronuncia impugnata si pone in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale” (così Cass., 20 maggio 2024 n.
13932, cit.). Le considerazioni che precedono dimostrano in primo luogo l'infondatezza delle censure nei confronti della sentenza di primo grado inerenti all'individuazione delle voci retributive da ricomprendere nella retribuzione dei giorni di ferie, evidenziando l'esistenza di un nesso intrinseco tra l'espletamento delle mansioni affidate e gli elementi retributivi in parola (“indennità di utilizzazione professionale variabile” e “indennità di assenza dalla residenza” relativamente ad entrambi gli appellati;
“indennità scorta vetture eccedenti” e “provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno” relativamente al solo appellato che svolge mansioni CP_1 di capotreno).
Esse valgono, altresì, ad integrare la motivazione della sentenza impugnata in punto di “indennità di scorta per vetture eccedenti” e di “provvigioni per vendita di titoli di viaggio a bordo treno”, di cui parte appellante lamenta la carenza.
Anche nel caso di cui si controverte (come nel caso oggetto del precedente di questa Corte sopra richiamato), le voci retributive in esame sono erogate ai lavoratori con carattere di continuità e rappresentano una quota tutt'altro che trascurabile del trattamento retributivo dagli stessi percepito, come emerge dalla disamina dei cedolini paga in atti (cfr. docc. 4A e 4B fascicolo appellati di primo grado).
Devono essere, pertanto, disattesi i rilievi sollevati da in Parte_1 ordine all'effettiva efficacia dissuasiva dell'esclusione delle anzidette voci retributive dalla retribuzione feriale.
A tale riguardo si osserva in primo luogo che, al fine di apprezzare l'incidenza dell'effetto dissuasivo, non pare corretto effettuare un raffronto su base annuale, risultando più aderente alla ratio dell'istituto valorizzare la prospettiva mensile, trattandosi di parametro temporale coerente con quello della durata delle ferie annue e, perciò, maggiormente idoneo a rappresentare l'impatto economico dell'esclusione di dette componenti dalla retribuzione dei giorni di ferie. Come evidenziato dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra richiamata, infatti, “per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi pag. 12/16 anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
Riguardato secondo tale prospettiva temporale, l'impatto delle componenti retributive in parola sul trattamento economico ordinariamente percepito dagli appellati si rivela tutt'altro che irrilevante.
In via esemplificativa, dalla disamina dei cedolini paga dell'anno 2022 dell'appellato emerge che la retribuzione mensile fissa si è attestata CP_1 sull'importo di € 2.056,85, mentre la retribuzione variabile composta da “indennità di assenza dalla residenza”, “indennità utilizzazione professionale”, “indennità scorta vetture eccedenti” e “provvigioni vendita titoli di viaggio a bordo treno”, estratte da ogni singola busta paga, si è attestata fra un minimo di € 650,00 fino ad oltre € 1.500,00, con una media mensile di € 678,75 (ricavata dividendo il totale annuo di €
8.145,07 per dodici mensilità), corrispondente a circa il 33% della retribuzione mensile fissa.
Per quanto riguarda l'appellato considerando esemplificativamente CP_2 sempre l'anno 2022, la retribuzione mensile fissa risulta pari ad € 2.123,27, mentre la retribuzione variabile composta da “indennità di assenza dalla residenza” e “indennità utilizzazione professionale”, estratte da ogni singola busta paga, si attesta fra un minimo di € 650,00 fino ad oltre € 1.500,00 con una media mensile di € 1.165,78
(ricavata dividendo il totale annuo di € 13.989,43 per dodici mensilità), corrispondente al 54,90% della retribuzione mensile fissa.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte il primo motivo di gravame deve essere respinto.
Infondato si ritiene anche il secondo motivo, inerente al quantum rivendicato dai lavoratori e liquidato dal giudice di prime cure.
Quanto al rilievo secondo cui l'inclusione nella retribuzione feriale delle voci rivendicate può al più essere riferita “al periodo minimo di quattro settimane, equivalenti nel caso di specie a venti giorni lavorativi – e non ventotto come erroneamente ritenuto dal Giudice di Prime Cure -”, si osserva in primo luogo che, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, il giudice di prime cure non ha liquidato le differenze retributive sulla base di ventotto giorni di ferie all'anno, bensì sulla base dei giorni di ferie effettivamente goduti anno per anno dai lavoratori, vale a dire sulla base del dato numerico totale di 90 giorni dal 2018 al 2022 quanto a e di 87 dal 2019 al 2022 quanto a dato corrispondente ad una CP_1 CP_2 media di una 18 giorni di ferie all'anno quanto a e di 21,75 giorni di ferie CP_1 quanto a (cfr. prospetti allegati sub docc. 5A e 5B fascicolo appellati di primo CP_2 grado). Ciò premesso, è dirimente osservare che, secondo quanto dedotto nel ricorso ex art. 414 c.p.c. e non contestato da nonché confermato dai cedolini Parte_1 paga in atti, gli odierni appellati hanno un'anzianità di servizio inferiore agli otto anni e pag. 13/16 pertanto, a norma dell'art. 30 CCNL Attività Ferroviarie, essi hanno maturato venti giorni di ferie all'anno, ossia un numero di giorni non eccedente il minimo di quattro settimane come calcolate da parte appellante in forza dell'articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni settimanali.
Risulta perciò infondata la censura in esame, considerato che, come già osservato da questa Corte, “l'eventuale trascinamento di ferie pregresse non godute nell'anno di maturazione, che determina nell'anno in cui sono godute un maggior numero di ferie godute rispetto al minimo di legge, costituisce una facoltà attribuita da ai dipendenti” (cfr. sentenza n. 1022/2023); dall'esercizio di tale facoltà, Parte_1 pertanto, non può derivare un pregiudizio economico a carico dei lavoratori, i quali, diversamente, si troverebbe ad aver goduto in alcune annualità (in particolare quelle del 2018, 2019, 2021 e 2022 quanto a e quelle del 2021 e 2022 quanto a CP_1
di un numero di giorni di ferie retribuite inferiore al minimo delle quattro CP_2 settimane annue, nella specie equivalenti a venti giorni.
Sarebbe stato, pertanto, onere di dimostrare, sulla base di Parte_1 un'analitica ricostruzione storica fondata sui cedolini paga, che nelle annualità in cui gli appellati hanno fruito di un numero di ferie superiore ai venti giorni spettanti a norma dell'art. 30 CCNL Attività Ferroviarie, la relativa eccedenza non fosse imputabile a ferie pregresse, contenute entro il predetto limite, non godute negli anni precedenti e trascinate in quelli successivi.
Nel caso di specie difetta una simile dettagliata allegazione e, dunque, anche per tale ragione la censura non può essere accolta. Neppure si ritiene corretto l'assunto di parte appellante, secondo cui, al fine di ottenere una media giornaliera delle competenze accessorie in questione, non dovrebbe utilizzarsi il divisore corrispondente al numero di giornate di effettivo lavoro, ma il divisore 26, in applicazione dell'art. 68 punto 6 CCNL Attività Ferroviarie.
Si richiama in proposito quanto condivisibilmente statuito nella citata sentenza n. 316/2023 di questa Corte: “L'art. 68 punto 6 del CCNL prevede espressamente:
“6. Retribuzione giornaliera e oraria
La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26
e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1, ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”.
A sua volta, il punto 1.1 del medesimo articolo stabilisce che
“1. Elementi della retribuzione
1.1. Sono elementi della retribuzione:
a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità;
c) assegni "ad personam" pensionabili, di cui al punto 4 del presente articolo”.
La richiamata lettera d) del punto 1.2 prevede:
pag. 14/16 “1.2. Sono elementi ulteriori della retribuzione:
(...)
d) salario professionale”.
Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile dovendosi invece preferire un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza CU (v. sentenza EN , punto 37)”. Pt_2
Infondato, infine, è il terzo motivo, con cui impugna la Parte_1 sentenza per avere respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti azionati dai lavoratori.
Il Collegio condivide l'assunto del giudice di prime cure, secondo cui, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 28 giugno 2012 n. 92, anche nei rapporti di lavoro cui è applicabile l'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 la prescrizione dei crediti retributivi deve ritenersi sospesa in corso di rapporto. Nel mutato quadro normativo, infatti, la tutela reintegratoria non rappresenta più la forma ordinaria di tutela contro ogni ipotesi di licenziamento illegittimo, sicché essa non pare idonea ad assicurare un'adeguata stabilità del rapporto di lavoro, cui si correla l'assenza di metus del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio credito.
Tale indirizzo interpretativo ha incontrato l'autorevole avallo della Corte di Cassazione, espressasi nei seguenti termini: “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Cass., 6 settembre 2022 n. 26246).
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello proposto da deve essere respinto, con Parte_1 integrale conferma della sentenza gravata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi - considerati il valore della causa, il carattere seriale della controversia, il numero degli appellati e l'assenza di attività istruttoria - vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c..
pag. 15/16 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2061/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del grado, che liquida in € 1.300,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge e distrae in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 22 gennaio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 16/16