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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Udine
Sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Massarelli, all'udienza del 10.4.2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della motivazione, la seguente
SENTENZA ex art. 436 bis c.p.c. nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 3102 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIACCI Parte_1 C.F._1
ANDREA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRIESTE
APPELLATA
Conclusioni di parte.
Per l'opponente-appellante
“accogliere il presente appello e riformare l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di n. CP_1
198/2024, emessa in data 8 maggio 2024 e, conseguentemente, annullare il verbale n. SCV007207795 del 27 settembre 2023.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Per l'opposta-appellata
“nel merito, rigettare tutti i motivi di appello proposti da controparte in quanto infondati per le ragioni sopra esposte e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
Spese rifuse.”
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il 21.10.2023 il - ha notificato alla sig.ra , in Parte_2 Parte_1
qualità di proprietaria del veicolo obbligata in solido, il verbale di accertamento n. SCV007207795 del
27.9.2023, riguardante la violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S. da parte dell'autovettura targata
GT397ET.
Secondo il verbale, l'apparecchiatura automatica SICVe-PM ha rilevato (alle ore 16:59:51 - orario
UTC - del 24.09.2023) che la vettura in questione aveva tenuto una velocità media di 175,19 Km/h
(considerata una tolleranza del 5%) su un tratto dell'autostrada A4 in Comune di Palazzolo dello Stella
(UD) lungo Km 9,618, ove la velocità massima ammessa era di 130 Km/h.
La sig.ra proponeva personalmente tempestivo ricorso al giudice di pace di per i Parte_1 CP_1
seguenti motivi:
1. nel verbale opposto era indicato che il rilevatore di velocità era stato approvato con decreto, senza precisare quale autorità o ente vi avesse provveduto;
2. non era, inoltre, riportato il numero di matricola dello strumento;
3. lo strumento non era omologato ma solamente approvato, contrariamente a quanto previsto dall'art. 142, comma 6, C.d.S.;
4. la tolleranza sulla velocità rilevata nella fattispecie non doveva essere del 5%, come previsto dall'art. 345, comma 2, Reg. C.d.S., bensì del 15% in virtù del comma 3 del medesimo articolo;
5. il tratto in cui veniva rilevata la velocità non era lungo Km 9,618, ma Km 9,580;
6. il verbale, con i valori in esso descritti, non era facilmente intelligibile;
7. nel verbale non veniva indicato in quale ufficio poteva essere effettuato il pagamento della sanzione (art. 383, comma 2, Reg. C.d.S.);
8. il veicolo era condotto da , deceduto il 5.1.2024 a Pordenone, con Persona_1 conseguente estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligata solidale.
Si è costituita in primo grado la , resistendo. CP_1
Il giudice di pace adito ha rigettato l'opposizione, fissando la sanzione amministrativa pecuniaria in pagina 2 di 6 € 543 e soprassedendo sulle spese di lite.
La sig.ra propone appello per i seguenti motivi: Parte_1
I) Omessa valutazione degli elementi mancanti nel verbale.
II) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 142, comma 6, 45, comma 6, e 201, comma 1-ter,
c.d.s.1992, nonché degli artt. 345, comma 2, e 192, commi 2, 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo c.d.s. (D.P.R. n. 495/1992), oltre che dell'art. 4, comma 3, D.L. n. 121/2002 e del
D.M. n. 282 del 13.06.2017 (art. 1 e relativo allegato, capo 1).
III) Insufficiente e incongruente argomentazione riguardante la tolleranza dovuta al rilevatore di velocità. Violazione ed errata applicazione dell'art. 345 d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495.
IV) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 4, comma 6 (SIC!), legge 689/81.
La appellata resiste. CP_1
***
Tra i motivi d'impugnazione riportati è assorbente – e quindi idoneo a definire l'appello secondo il principio della ragione più liquida – quello sub II), relativo all'omessa omologazione del dispositivo di accertamento dell'infrazione.
L'appellante ricorda al proposito che sono fonti di prova circa l'accertamento della velocità di un veicolo le apparecchiature elettroniche “debitamente omologate” ex art. 142, comma 6, C.d.S. Siccome lo strumento impiegato nella fattispecie non era omologato, ma solo approvato, eccepisce l'illegittimità dell'accertamento condotto.
Il motivo è fondato.
Nella fattispecie, il sistema utilizzato per accertare l'eccesso di velocità è quello denominato SICVe-
PM, non “omologato” ma solo “approvato” con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
n. 3338 del 31 maggio 2017.
Ebbene, la Suprema Corte (n° 10505/24) ha affermato che “in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e
pagina 3 di 6 finalità diverse, devono considerarsi distinti, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al
Ministero per lo Sviluppo Economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”.
In altri termini, precisa la S.C., “l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce
l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S. (laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità)”.
Pertanto, “in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, la funzionalità deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore
(Cass. n. 14597/2021) e la relativa prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. 3335/2024)”.
Tale indirizzo interpretativo è stato poi ribadito dalla Suprema Corte anche in pronunce successive, le quali hanno in buona sostanza rinviato alle argomentazioni sopra riportate (cfr. n° 20492/2024 e n°
20913/2024).
Lo stesso indirizzo poi risulta seguito da nutrita giurisprudenza di merito, liberamente leggibile sull'apposita banca dati pubblica:
Trib. RO n° 288/2025; Trib. TV n° 387/2025; Trib. FC n° 120/2025; Trib. CS n° 509/25; Trib. LT
n° 538/2025; Trib. MT nn° 168 e 186/25; Trib. Trani nn° 292 e 295/25; Trib. FG nn° 184 e 664/2025;
Trib. LE nn° 723, 968, 1104 e 1077/2025; Trib. BA n° 814/25; Trib. Ivrea n° 345/25; Trib. CH n°
106/25.
pagina 4 di 6 Tale opinione deve essere anche qui confermata.
Siccome l'accertamento della violazione è avvenuto tramite dispositivo approvato, e non anche omologato, ne deriva l'illegittimità del verbale di contestazione opposto.
L'appello pertanto va accolto e, di conseguenza, in totale riforma della sentenza impugnata, il verbale di accertamento deve essere del tutto annullato.
Resta assorbito ogni altro motivo di appello.
Le spese del primo grado, in cui l'opponente si è difesa personalmente, sono irripetibili. Quelle del secondo grado vanno interamente compensate in quanto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è sorto solo dopo il deposito della sentenza gravata.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado d'appello, così decide:
a) accoglie l'appello proposto avverso la sentenza n° 198/2024 del giudice di pace di CP_1
b) in totale riforma della stessa, accoglie l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento n.
SCV007207795 dato il 27 settembre 2023 dal Controparte_2
[...]
c) annulla interamente detto verbale;
d) nulla per le spese del primo grado;
e) compensa per intero le spese del secondo grado.
Udine, 10.4.2025
Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Udine
Sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Massarelli, all'udienza del 10.4.2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della motivazione, la seguente
SENTENZA ex art. 436 bis c.p.c. nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 3102 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIACCI Parte_1 C.F._1
ANDREA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRIESTE
APPELLATA
Conclusioni di parte.
Per l'opponente-appellante
“accogliere il presente appello e riformare l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di n. CP_1
198/2024, emessa in data 8 maggio 2024 e, conseguentemente, annullare il verbale n. SCV007207795 del 27 settembre 2023.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Per l'opposta-appellata
“nel merito, rigettare tutti i motivi di appello proposti da controparte in quanto infondati per le ragioni sopra esposte e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
Spese rifuse.”
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il 21.10.2023 il - ha notificato alla sig.ra , in Parte_2 Parte_1
qualità di proprietaria del veicolo obbligata in solido, il verbale di accertamento n. SCV007207795 del
27.9.2023, riguardante la violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S. da parte dell'autovettura targata
GT397ET.
Secondo il verbale, l'apparecchiatura automatica SICVe-PM ha rilevato (alle ore 16:59:51 - orario
UTC - del 24.09.2023) che la vettura in questione aveva tenuto una velocità media di 175,19 Km/h
(considerata una tolleranza del 5%) su un tratto dell'autostrada A4 in Comune di Palazzolo dello Stella
(UD) lungo Km 9,618, ove la velocità massima ammessa era di 130 Km/h.
La sig.ra proponeva personalmente tempestivo ricorso al giudice di pace di per i Parte_1 CP_1
seguenti motivi:
1. nel verbale opposto era indicato che il rilevatore di velocità era stato approvato con decreto, senza precisare quale autorità o ente vi avesse provveduto;
2. non era, inoltre, riportato il numero di matricola dello strumento;
3. lo strumento non era omologato ma solamente approvato, contrariamente a quanto previsto dall'art. 142, comma 6, C.d.S.;
4. la tolleranza sulla velocità rilevata nella fattispecie non doveva essere del 5%, come previsto dall'art. 345, comma 2, Reg. C.d.S., bensì del 15% in virtù del comma 3 del medesimo articolo;
5. il tratto in cui veniva rilevata la velocità non era lungo Km 9,618, ma Km 9,580;
6. il verbale, con i valori in esso descritti, non era facilmente intelligibile;
7. nel verbale non veniva indicato in quale ufficio poteva essere effettuato il pagamento della sanzione (art. 383, comma 2, Reg. C.d.S.);
8. il veicolo era condotto da , deceduto il 5.1.2024 a Pordenone, con Persona_1 conseguente estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligata solidale.
Si è costituita in primo grado la , resistendo. CP_1
Il giudice di pace adito ha rigettato l'opposizione, fissando la sanzione amministrativa pecuniaria in pagina 2 di 6 € 543 e soprassedendo sulle spese di lite.
La sig.ra propone appello per i seguenti motivi: Parte_1
I) Omessa valutazione degli elementi mancanti nel verbale.
II) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 142, comma 6, 45, comma 6, e 201, comma 1-ter,
c.d.s.1992, nonché degli artt. 345, comma 2, e 192, commi 2, 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo c.d.s. (D.P.R. n. 495/1992), oltre che dell'art. 4, comma 3, D.L. n. 121/2002 e del
D.M. n. 282 del 13.06.2017 (art. 1 e relativo allegato, capo 1).
III) Insufficiente e incongruente argomentazione riguardante la tolleranza dovuta al rilevatore di velocità. Violazione ed errata applicazione dell'art. 345 d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495.
IV) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 4, comma 6 (SIC!), legge 689/81.
La appellata resiste. CP_1
***
Tra i motivi d'impugnazione riportati è assorbente – e quindi idoneo a definire l'appello secondo il principio della ragione più liquida – quello sub II), relativo all'omessa omologazione del dispositivo di accertamento dell'infrazione.
L'appellante ricorda al proposito che sono fonti di prova circa l'accertamento della velocità di un veicolo le apparecchiature elettroniche “debitamente omologate” ex art. 142, comma 6, C.d.S. Siccome lo strumento impiegato nella fattispecie non era omologato, ma solo approvato, eccepisce l'illegittimità dell'accertamento condotto.
Il motivo è fondato.
Nella fattispecie, il sistema utilizzato per accertare l'eccesso di velocità è quello denominato SICVe-
PM, non “omologato” ma solo “approvato” con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
n. 3338 del 31 maggio 2017.
Ebbene, la Suprema Corte (n° 10505/24) ha affermato che “in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e
pagina 3 di 6 finalità diverse, devono considerarsi distinti, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al
Ministero per lo Sviluppo Economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”.
In altri termini, precisa la S.C., “l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce
l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S. (laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità)”.
Pertanto, “in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, la funzionalità deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore
(Cass. n. 14597/2021) e la relativa prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. 3335/2024)”.
Tale indirizzo interpretativo è stato poi ribadito dalla Suprema Corte anche in pronunce successive, le quali hanno in buona sostanza rinviato alle argomentazioni sopra riportate (cfr. n° 20492/2024 e n°
20913/2024).
Lo stesso indirizzo poi risulta seguito da nutrita giurisprudenza di merito, liberamente leggibile sull'apposita banca dati pubblica:
Trib. RO n° 288/2025; Trib. TV n° 387/2025; Trib. FC n° 120/2025; Trib. CS n° 509/25; Trib. LT
n° 538/2025; Trib. MT nn° 168 e 186/25; Trib. Trani nn° 292 e 295/25; Trib. FG nn° 184 e 664/2025;
Trib. LE nn° 723, 968, 1104 e 1077/2025; Trib. BA n° 814/25; Trib. Ivrea n° 345/25; Trib. CH n°
106/25.
pagina 4 di 6 Tale opinione deve essere anche qui confermata.
Siccome l'accertamento della violazione è avvenuto tramite dispositivo approvato, e non anche omologato, ne deriva l'illegittimità del verbale di contestazione opposto.
L'appello pertanto va accolto e, di conseguenza, in totale riforma della sentenza impugnata, il verbale di accertamento deve essere del tutto annullato.
Resta assorbito ogni altro motivo di appello.
Le spese del primo grado, in cui l'opponente si è difesa personalmente, sono irripetibili. Quelle del secondo grado vanno interamente compensate in quanto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è sorto solo dopo il deposito della sentenza gravata.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado d'appello, così decide:
a) accoglie l'appello proposto avverso la sentenza n° 198/2024 del giudice di pace di CP_1
b) in totale riforma della stessa, accoglie l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento n.
SCV007207795 dato il 27 settembre 2023 dal Controparte_2
[...]
c) annulla interamente detto verbale;
d) nulla per le spese del primo grado;
e) compensa per intero le spese del secondo grado.
Udine, 10.4.2025
Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli
pagina 6 di 6