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Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/07/2024, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1721/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1721/2021 tra le parti:
, c.f. ; Parte_1 P.IVA_1
, c.f. ; Controparte_1 P.IVA_2
c.f. ; Controparte_2 P.IVA_3 rappresentate e difese dall'avv. Cristian Ventisette, elettivamente domiciliate in Prato, Prato, via
A. Simintendi n. 29 presso lo studio del difensore;
OPPONENTI
Arch. c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Maria CP_3 C.F._1
Chirico, elettivamente domiciliato in Prato, via F. Ferrucci n. 57 presso lo studio del difensore;
OPPOSTO
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
Decisa a Prato in data 5/07/2024 sulle seguenti conclusioni:
Opponente: conclude come in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo [«(…) in via preliminare, per i motivi suesposti, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle società ingiunte e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in denegata e contestata ipotesi, di mancato accoglimento del precedente motivo di opposizione, accerti e dichiari che nessuna somma è dovuta in favore di e per l'effetto revochi il CP_3 pagina 1 di 14 decreto ingiuntivo opposto;
in ulteriore denegata ipotesi, accerti e dichiari la minor somma dovuta in favore di e per l'effetto revochi il decreto ingiuntivo opposto. In ogni CP_3
caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario che dichiara di averle anticipate.»]
Opposto: In via preliminare: per i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare la legittimazione passiva della società ”, c.f. e p.iva: , la Parte_1 P.IVA_1 società “AR in Classe A – NZ Srl in Liquidazione”, c.f. e p.iva: ed anche P.IVA_2 la società “AR in Classe A – AN Srl”, c.f. e p.iva: , obbligate in solido tra P.IVA_3 loro nei confronti dell'Arch. e, per l'effetto, rigettare l'eccezione preliminare ex CP_3
adverso sollevata;
concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 524/2021, n.
R.G. 1295/2021 emesso dal Tribunale di Prato, nei confronti della società Parte_1
”, c.f. e p.iva: , della società “AR in Classe A – NZ Srl
[...] P.IVA_1 in Liquidazione”, c.f. e p.iva: , ed anche della società “AR in Classe A – P.IVA_2
AN Srl”, c.f. e p.iva: , in solido tra loro;
In via principale: rigettare le domande P.IVA_3
tutte ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo ex adverso proposta e confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 524/2021, n. R.G. 1295/2021 emesso dal
Tribunale di Prato;
• In via subordinata: Accertare e dichiarare esistente il rapporto contrattuale tra l'Arch. e le società ”, “AR in CP_3 Parte_1
Classe A – NZ Srl in Liquidazione”, “AR in Classe A – AN Srl” e, per l'effetto, condannare la società “ ”, c.f. e p.iva: , la Parte_1 P.IVA_1 società “AR in Classe A – NZ Srl in Liquidazione”, c.f. e p.iva: e la P.IVA_2 società “AR in Classe A – AN Srl”, c.f. e p.iva: , in solido tra loro, al P.IVA_3 pagamento in favore dell'Arch. della somma pari ad €.44.508,60, oltre interessi CP_3
moratori ex D. Lgs. 231/2002 maturati dal 04.05.2021 al soddisfo effettivo, per compensi professionali, o comunque, della diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
• In ogni caso, con vittoria di spese e compensi ex D.M. n. 55/2014 del presente giudizio e del procedimento monitorio RG 1295/2021 Tribunale di Prato. La difesa di parte opposta, conclude anche in via istruttoria chiedendo l'ammissione delle prove orali richieste con la memoria ex art. 183, 6 ° comma n. 2 c.p.c. e l'ammissione delle prove documentali allegate alla memoria ex art. 183, 6 ° comma n. 3 c.p.c. poiché documenti che è stato necessario depositare a controprova, all'esito di quanto ex adverso dedotto nella propria memoria ex art. 183, 6 ° comma n. 2 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 14 AR in (di seguito: «AR»), AR in Classe A NZ Parte_1
s.r.l. in liquidazione (di seguito: «AR NZ») e AR in Classe A AN s.r.l. (AR
AN) hanno proposto, con citazione, opposizione al decreto ingiuntivo n. 524/2021 del
12/05/2021 con cui questo Tribunale ha ingiunto loro di pagare all'arch. la CP_3 somma di € 44.508,60, oltre interessi dal 4/05/2021, spese e accessori, a titolo di compensi professionali, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Nel ricorso per ingiunzione l'arch. aveva allegato quanto segue: con scrittura privata CP_3
del 29/06/2015 e promisero in vendita ad , in persona Parte_2 Controparte_4 Pt_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante due unità immobiliari site in Controparte_5
Campi Bisenzio (FI) di loro proprietà, costituite da un edificio a uso industriale con accesso da via Pistoiese e un appezzamento di terreno ubicato in fondo alla via Lungagna di circa 750 mq, per realizzarvi un complesso residenziale;
che nell'accordo le parti indicarono l'arch.
[...]
come comune tecnico di fiducia, delle cui competenze, spese e oneri la società CP_3 promissaria acquirente si sarebbe fatta esclusivo carico;
che l'arch. stipulò pertanto con CP_3
un contratto d'opera professionale avente ad oggetto la progettazione e la direzione dei Pt_1
lavori del cantiere di , volto alla realizzazione di un complesso residenziale;
che a Parte_3
pagare i diritti di segreteria per la domanda di permesso a costruire del 20/04/2016, presentata da presso il Comune di Campi Bisenzio, fu AR NZ, in persona Parte_2 dell'amministratore unico e legale rappresentante che il 19/02/2019 venne Controparte_5
rilasciato il permesso a costruire in favore della richiedente AN sulla base del Pt_1
progetto redatto dal professionista incaricato arch. che il 5/12/2018, e CP_3 Pt_2 [...]
trasferirono la proprietà dei suddetti immobili ad AN e il giorno successivo CP_6 Pt_1
quale amministratore unico e legale rappresentante di quella società, chiese la Controparte_5 variazione dell'intestazione del permesso a costruire in capo alla stessa;
che le tre società a marchio « » ( , AR NZ e AR AN) costituiscono un unico centro Pt_1 Pt_1
d'imputazione; che infatti i tre enti, all'epoca dei fatti, avevano lo stesso amministratore unico e il medesimo oggetto sociale, svolgevano la stessa attività, collaboravano con gli stessi professionisti e utilizzavano – tutte indifferentemente e contemporaneamente – le prestazioni professionali dell'arch. che il 5/07/2019 l'arch. e stipularono un CP_3 CP_3 Pt_1 accordo in base al quale la seconda si obbligò a farsi carico dei costi dell'incarico relativo al cantiere di , quantificati in € 37.500,00, oltre oneri di legge, di cui € 5.000,00 Parte_3 corrisposti alla firma della scrittura privata, € 5.000,00 da corrispondere al momento dell'ottenimento del mutuo fondiario per l'edificazione degli appartamenti e delle villette ed €
pagina 3 di 14 27.500,00 da pagare in dieci rate entro il 30/10/2020; che la gestione sovrapposta del rapporto professionale con l'arch. da parte delle tre società discende da un unico CP_3 Pt_1
(collettivo) incarico e dà luogo a un'obbligazione solidale sia del professionista nei confronti degli enti che di questi ultimi verso il professionista;
che la liquidazione di , iscritta al Pt_1
registro delle imprese il 21/05/2020, e lo scioglimento di AR NZ, iscritto al registro delle imprese il 25/05/2020, appaiono preordinati a sottrarre il gruppo di società alle obbligazioni assunte nei confronti dell'arch. che le tre società sono debitrici in solido dell'arch. CP_3 di € 32.500,00 per compensi professionali, € 9.429,31 per oneri accessori ed € 2.579,29 CP_3
per interessi moratori ai sensi del d.l.vo n. 231/2002 calcolati dalle singole scadenze pattuite nell'accordo del 5/07/2019 al 3/05/2021.
A fondamento dell'opposizione, le tre società hanno preliminarmente eccepito il difetto Pt_1 di legittimazione passiva di , in quanto: a) il contratto d'opera Controparte_7
professionale è stato stipulato da;
b) al momento del rilascio del permesso a costruire Pt_1
(19/02/2019), intestato alla società (AR AN) che era divenuta acquirente e proprietaria dei terreni, l'attività di progettazione dell'arch. era terminata, il suo incarico era stato CP_3
revocato dalla committente e in data 11/03/2019 iniziò la lunga trattativa tra le parti per Pt_1
definire i compensi professionali, sfociata nella scrittura del 5/07/2019; c) l'unica committente, che si è avvalsa della prestazione, è , in quanto AR AN è intervenuta Pt_1 nell'operazione immobiliare solo successivamente, nella fase edificatoria, nominando propri
(altri) professionisti che hanno portato avanti l'intervento nel cantiere di;
d) le Parte_3
società non fanno parte di un gruppo di aziende funzionalmente collegate tra loro. A tale ultimo riguardo, le opponenti hanno allegato che e AR AN sono soggetti giuridici Pt_1 distinti e autonomi, tanto che: nel cantiere di si sono avvicendate l'una all'altra; Parte_3
hanno sede legale diversa;
hanno soci diversi;
hanno capitali sociali di entità diversa;
hanno amministratori diversi;
per il cantiere di Cormano l'arch. e AR AN hanno CP_3
stipulato un distinto contratto in forza del quale il professionista ha sviluppato sia la fase di progettazione che la successiva fase di acquisizione del terreno.
Le stesse opponenti hanno ulteriormente rilevato come tutta la fase di valorizzazione dell'intervento immobiliare, coincisa con il deposito della richiesta di permesso a costruire e la relativa fase di progettazione, sia stata commissionata esclusivamente da e che nel corso Pt_1 di quella fase emersero gravi errori commessi dall'arch. a causa dei quali il Comune CP_3
chiese più volte integrazioni e modifiche, con conseguente allungamento dei tempi di rilascio del permesso a costruire;
tale grave inadempimento venne contestato all'arch. con CP_3
pagina 4 di 14 missiva del 27/07/2018, nella quale si diffidò il tecnico dall'accedere al Comune di Campi
Bisenzio in nome e per conto della committente e dal protocollare nuovi e ulteriori atti senza il previo consenso della committente e dei proprietari del terreno.
Le opponenti hanno inoltre contestato l'ammontare del credito azionato dall'arch. e CP_3
hanno a tal fine eccepito una serie di pagamenti: a) € 850,00 versati in contanti in data
21/02/2020 e in data 3/03/2020 per cui l'arch. ha rilasciato quietanza;
b) € 3.080,56 CP_3
corrisposti mediante vari bonifici bancari in acconto tra agosto e dicembre 2019; c) € 2.303,00 pagati al Geom. per un progetto di notula emesso nei confronti dell'arch. CP_8 CP_3
a saldo di prestazioni professionali da quest'ultimo delegate;
d) € 21.850,00 oggetto di assegnazione in data 19/12/2019 a seguito del pignoramento presso terzi promosso da
[...] nei confronti dell'arch. dinanzi al Tribunale di NZ. Hanno inoltre Parte_4 CP_3 contestato l'importo di € 2.579,29, a titolo di interessi di mora ai sensi del d.l.vo n. 231/2002, sostenendo che tale disciplina normativa sia applicabile solo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e non agli atti di transazione a seguito di controversia stragiudiziale.
Si è costituito in giudizio l'arch. formulando conclusioni analoghe a quelle trascritte in CP_3
epigrafe.
La parte opposta ha contestato la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di AR NZ e AR AN ribandendo la totale sovrapposizione tra le tre società e l'esistenza di un incarico professionale unico: a) la persona fisica che rappresentava tutte e tre le società, all'epoca dei fatti, era b) AR AN è stata costituita il Controparte_5
2/11/2016, con sede legale in Prato, via Piero della Francesca n. 9, presso l'ufficio dell'Arch. ossia sette mesi dopo la stipula del contratto d'opera professionale tra l'arch. CP_3 CP_3
e , all'epoca dei fatti;
c) è sospetta la quasi contestualità tra la messa Pt_1 CP_9 Parte_5
in liquidazione e lo scioglimento rispettivamente di e di AR NZ;
d) nelle Pt_1
scritture private del 28/02/2017, del 27/02/2018 e del 10/06/2018, firmate dai sig.ri e da Pt_2
in qualità di legale rappresentante di , per la proroga consensuale del Controparte_5 Pt_1 termine essenziale per l'esercizio del diritto di opzione di acquisto del terreno di , Parte_3
nella parte relativa alla determinazione del prezzo da corrispondere per ciascun lotto, le parti hanno pattuito che «il prezzo da corrispondere al rogito di trasferimento da “ ” e/o terze Pt_1 parti dalla stessa nominate, è determinato in € (…)», utilizzando la locuzione generalizzata
« » per indicare indifferentemente una delle società a «marchio “ ”»; f) sebbene il Pt_1 Pt_1
contratto preliminare di compravendita con i sig.ri fosse stato stipulato da , il Pt_2 Pt_1
diritto di opzione venne esercitato da AR NZ e il contratto definitivo venne concluso da pagina 5 di 14 AR AN, a dimostrazione che le tre società si sono avvicendate nell'operazione immobiliare;
b) la lettera di contestazione del 27/07/2018 è stata inviata dall'indirizzo PEC di
AR AN e, non essendovi firme in calce, si presume che chi l'ha Email_1
scritta lo abbia fatto a nome della mittente;
pur tuttavia, allegata alla missiva vi è un'altra lettera a firma dei sig.ri , destinata ad , ma inviata allo stesso indirizzo Pt_2 Pt_1
ciò sta a indicare che le tre società operavano come se fossero un unico Email_1
centro di interessi e che come tali le considerava chi si relazionava a loro.
L'arch. quanto all'ammontare del credito, ha replicato come segue alle eccezioni CP_3 avversarie: a) è contestata la genuinità del doc. 12 e in ogni caso il pagamento di € 850,00 risulta essere stato eseguito prelevando denaro contante da un conto corrente intestato ad AR
AN; b) dalla causale dei bonifici aventi importo complessivo di € 3.080,56 non si evince la riferibilità ai compensi oggetto di causa;
in ogni caso si tratta di pagamenti provenienti da due conti correnti intestati ad AR AN;
c) l'importo di € 2.303,00 è stato pagato al geom.
non all'arch. peraltro è stata prodotta una fattura emessa dal geom. CP_8 CP_3 CP_8
nei confronti di AR AN, quale committente del cantiere di recante un Parte_3 diverso importo;
d) l'importo di € 21.850,00 è stato assegnato all'avv. nella Parte_4 procedura di espropriazione presso terzi promossa in danno dell'arch. in forza di CP_3
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di NZ anche nei confronti di e di AR NZ;
si tratta di un credito dell'arch. nei confronti Pt_1 CP_3
di AR AN per compensi professionali relativi al progetto del cantiere di Cormano (MI), rispetto al quale al creditore procedente è stato corrisposto il minor importo di € 5.000,00 circa;
peraltro, in base all'impostazione difensiva avversaria, AR AN non avrebbe alcun debito nei confronti dell'arch. e non potrebbe pertanto in questa sede eccepire alcunché; in CP_3
ogni caso si tratta di compensi per un cantiere diverso da quello in relazione al quale sono maturati i compensi oggetto del presente giudizio;
e) è applicabile il d.l.vo n. 231/2002 perché
l'accordo sulle modalità di pagamento dei compensi dell'arch. non presuppone che CP_3
fosse insorte controversia tra le parti e costituisce una transazione commerciale in quanto stipulato tra una società e un professionista.
L'arch. ha infine contestato gli errori professionali lamentati dalle opponenti allegando CP_3
che le integrazioni e le modifiche richieste dal Comune di Campi Bisenzio prima del rilascio del permesso a costruire attengono esclusivamente alle opere di urbanizzazione che erano state commissionate all'ing. e non all'opposto. Persona_1
pagina 6 di 14 All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei soli confronti di ed è stato disposto l'esperimento del Pt_1 procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.l.vo n. 28/2010 (nella formulazione ante «riforma Cartabia»), che però ha avuto esito negativo.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rilevata l'inammissibilità sia della seconda memoria delle opponenti per inosservanza del termine che delle produzioni documentali allegate alla terza memoria dell'opposto perché integranti prova diretta, il giudice istruttore non ha ammesso la prova testimoniale dedotta dall'arch. e ha rigettato l'istanza di concessione CP_3
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nei confronti di AR AN e di AR
NZ reiterata dal professionista.
***
1. È pacifico ed è documentalmente provato che: a) in data 21/04/2016 e l'arch. Pt_1 [...] hanno concluso un contratto d'opera intellettuale in forza del quale la società ha CP_3 conferito al professionista l'incarico della progettazione architettonica finalizzata al rilascio di permesso a costruire per la ristrutturazione ricostruttiva di un'area a destinazione mista posta a nel Comune di Campi Bisenzio, oggetto di un contratto preliminare di Parte_3
Cont compravendita stipulato dalla stessa il 29/06/2015 con i proprietari e , Pt_1 Parte_2 nel quale l'odierno opposto era individuato come comune tecnico di fiducia (doc. 1 fascicolo monitorio); l'incarico comprendeva anche la direzione dei lavori, l'accatastamento delle villette, la stesura delle relazioni tecniche per gli atti di compravendita e l'assistenza notarile agli stessi
(doc. 2 allegato alla citazione); b) in data 2/11/2016 è stata costituita AR AN (doc. 9 fascicolo monitorio); c) il 27/07/2018 perviene all'arch. una lettera di contestazione CP_3 proveniente dall'indirizzo di posta elettronica con allegata una diffida dei Email_1
sig.ri diretta ad , indirizzata ad (doc. 6 allegato alla CP_10 Pt_1 Email_1
citazione); d) in data 6/12/2018 in qualità di legale rappresentante di AR Controparte_5
AN, divenuta il giorno precedente proprietaria dei fondi promessi in vendita (doc. 4 fascicolo monitorio), ha richiesto al Comune di Campi Bisenzio il cambio di intestazione del permesso a costruire non ancora rilasciato (doc. 5 fascicolo monitorio), i cui diritti di segreteria in data
2/03/2016 erano stati pagati da AR NZ;
e) il 19/02/2019 il Comune di Campi Bisenzio ha rilasciato ad AR AN il permesso a costruire n. 4182 relativo alla ristrutturazione di
(doc. 6 fascicolo monitorio); f) in data 5/07/2019 l'arch. e hanno Parte_3 CP_3 Pt_1
stipulato un accordo di transazione (doc. 12 fascicolo monitorio) con cui hanno risolto il rapporto contrattuale e la società ha rinunciato a promuovere azione di responsabilità nei pagina 7 di 14 confronti del professionista per le problematiche insorte durante la fase di progettazione dell'intervento di e nella gestione dei progetti, obbligandosi a corrispondere allo Parte_3 stesso un compenso complessivo di € 37.500,00 con una determinata scansione temporale.
1.1. L'arch. sostiene che l'incarico professionale oggetto della suddetta transazione sia CP_3
stato conferito da tutte e tre le società del gruppo « », costituenti un unico centro Pt_1
d'imputazione, le quali si sarebbero avvicendate nella gestione del cantiere di Parte_3 utilizzando le prestazioni dell'architetto.
La tesi non è condivisibile.
1.2. Gli indici descritti dalla parte opposta dimostrano indubbiamente un collegamento esistente tra le tre società opponenti, peraltro già desumibile dalla denominazione: è provato documentalmente che all'epoca dei fatti (ossia nel triennio 2015-2018) fosse Controparte_5
amministratore unico e legale rappresentante di tutte le società del gruppo e che queste ultime avessero un oggetto sociale analogo o simile (lo sviluppo di progetti per la costruzione di edifici residenziali e non, tramite il coordinamento dei professionisti abilitati occorrenti ovvero la costruzione e la ristrutturazione di edifici anche per conto terzi, cfr.
7-9 fascicolo monitorio);
utilizzava l'indirizzo di posta elettronica di AR AN;
i pagamenti dell'una società Pt_1 potevano essere effettuati con le casse dell'altra (cfr. doc. 12 allegato alla citazione).
1.3. Da tale collegamento, tuttavia, non discende automaticamente l'estensione degli effetti del contratto d'opera intellettuale concluso da una delle società del gruppo – nella specie – Pt_1 con l'arch. lle altre. CP_3
Al riguardo si osserva che il principio giurisprudenziale citato dalla parte opposta non è applicabile alla fattispecie, in primo luogo perché elaborato dalla Sezione lavoro della S.C. allo specifico fine della verifica dei requisiti quantitativi e qualitativi del datore di lavoro prescritti da alcune discipline speciali per l'applicabilità di determinate tutele a favore dei lavoratori (in particolare sui licenziamenti, anche collettivi); in secondo luogo perché la giurisprudenza di legittimità menzionata indica alcuni indici che devono necessariamente ricorrere per poter considerare le società del medesimo gruppo un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, che nel caso all'esame non ricorrono: secondo i giudici di legittimità, infatti, «Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti, il cui accertamento, rimesso al giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del
pagina 8 di 14 gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo- finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori» (cfr. da ultimo Cass., Sez. Lavoro, n. 2014 del 24/01/2022).
Nel caso all'esame lo scopo del frazionamento dell'attività delle tre società « » - Pt_1 genericamente descritto dalla parte opposta – di «sottrarre tutte le società all'adempimento di qualsiasi obbligazione sorta nei confronti dell'Arch. e/o di altri professionisti e/o CP_3
fornitori» (v. in questo senso anche la comparsa conclusionale, pagina 7) non è stato provato, non rivestendo rilevanza indiziaria la circostanza, messa invece in risalto dall'arch. che CP_3
con delibere del 20/04/2020, iscritte nel Registro delle Imprese, rispettivamente, in data
21/05/2020 e 25/05/2020, siano state decise la liquidazione volontaria di e lo Pt_1
scioglimento di AR NZ.
1.4. È pur vero che la stessa giurisprudenza di legittimità, sempre ai limiti fini sopra indicati, ha comunque riconosciuto la configurabilità di un'impresa unitaria a prescindere dal carattere simulatorio del frazionamento dell'unica attività, valorizzando la mera apparenza della pluralità di soggetti giuridici a fronte di un'unica sottostante organizzazione dì impresa, intesa come unico centro decisionale (per esempio Cass., 4274 del 2003 ha ritenuto l'esistenza di un unico complesso aziendale in un caso in cui tre società formalmente distinte avevano un'unica organizzazione imprenditoriale e un unico centro decisionale perché avevano in comune gli organi direttivi e una serie di servizi, si scambiavano i dipendenti, utilizzati indifferentemente per i vari servizi e spostati di anno in anno da una società all'altra); si è così ritenuto possibile concepire un'impresa unitaria anche in presenza di gruppi genuini, quando il lavoratore era inserito nell'organizzazione economica complessiva a cui apparteneva il datore di lavoro formale e ne veniva condivisa la prestazione al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitavano i tipici poteri datoriali diventando datori sostanziali (Cass., n.
267 del 9/01/2019).
Nel caso all'esame, tuttavia, l'arch. non ha dimostrato che la propria prestazione sia CP_3
stata utilizzata contemporaneamente e in modo indifferenziato dalle tre opponenti.
Il fatto che nelle scritture private del 28/02/2017, del 27/02/2018 e del 10/06/2018 (doc. 5 allegato alla citazione), firmate da quale legale rappresentante di Controparte_5 [...]
e (aventi ad oggetto la proroga consensuale del termine Parte_1 CP_11
pagina 9 di 14 essenziale per l'esercizio del diritto di opzione di acquisto del terreno), nella parte relativa alla determinazione del prezzo da corrispondere per ciascun lotto, le parti abbiano indicato
«“ ” e/o terze parti dalla stessa nominate», quale soggetto tenuto a corrispondere il Pt_1
prezzo, non significa che abbiano inteso riferirsi indistintamente a tutte le società del gruppo
, trattandosi con ogni probabilità di un'indicazione sintetica della denominazione Pt_1 dell'unica società che ha stipulato i patti modificativi.
Quanto ad AR NZ, il ruolo della società nella vicenda risulta dagli atti minimo, essendosi essa limitata a pagare i diritti di segreteria per la presentazione della domanda di permesso a costruire (doc. 2 fascicolo monitorio); non è neppure provato che essa abbia esercitato il diritto di opzione di acquisto previsto dal contratto preliminare concluso tra Pt_1
e i sig.ri , circostanza che appare smentita dal fatto che il contratto di compravendita Pt_2 definitivo del 5/12/2018 è stato stipulato da AN. Quest'ultima è l'unica che, essendo Pt_1 divenuta proprietaria dei fondi oggetto dell'intervento di edificazione e titolare del relativo permesso a costruire nel dicembre 2018, potrebbe astrattamente avere utilizzato le prestazioni dell'arch. la parte opposta, tuttavia, non ha provato quali attività nello specifico CP_3 avrebbe compiuto in favore di AR AN, tenuto conto che, a quell'epoca, la progettazione era presumibilmente conclusa: il permesso è stato rilasciato, infatti, poco più di due mesi dopo, il
19/02/2019 e, già nel luglio 2018, , dando atto che grazie all'intervento dell'arch. Pt_1 Per_2
il progetto era stato modificato e si era pervenuti alla «fase finale del rilascio», aveva diffidato l'arch. dal protocollare qualunque documento (presso il Comune) senza CP_3
l'autorizzazione scritta della società e dei sig.ri . Pt_2
1.5. In ogni caso, il fatto che AR AN possa essersi avvantaggiata delle prestazioni espletate dall'arch. non implica che tale società sia parte del rapporto contrattuale: CP_3
costituisce infatti ius receptum della giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui «Nel contratto di prestazione di opera professionale la qualità di cliente può non coincidere con quella del soggetto a favore del quale l'opera del professionista deve essere svolta, di tal che chiunque può, per le più svariate ragioni, dare incarico ad un professionista affinché questi presti la propria opera a favore di un terzo, con la conseguenza che il contratto si conclude tra il committente ed il professionista, il quale resta obbligato verso il primo a compiere la prestazione a favore del terzo, mentre il primo resta obbligato al pagamento del compenso»
(Cass., n. 22233 del 25/11/2004; in precedenza v. Cass. n. 624 del 11/02/1977; più di recente v.
Cass., n. 19970 del 23/09/2020).
pagina 10 di 14 1.6. Nel caso all'esame, che l'unico soggetto ad avere conferito l'incarico all'arch. e ad CP_3
essersi obbligato al pagamento del suo compenso professionale sia nella Controparte_12 circostanza che l'accordo transattivo del 5/07/2019 è stato concluso unicamente con tale società, sebbene a quell'epoca AR AN fosse già subentrata nell'intervento di . Parte_3
1.7. La parte opponente, peraltro, ha evidenziato alcuni dati fattuali in senso contrario alla tesi dell'arch. (secondo cui le tre società del gruppo costituirebbero un unico centro CP_3 Pt_1
d'imputazione di situazioni giuridiche soggettive): , AR NZ e AR AN, Pt_1 anche all'epoca dei fatti, avevano sedi legali diverse e diversi soci (cfr.
7-9 fascicolo monitorio); inoltre, in data 12/09/2017, l'arch. ha stipulato un contratto per la progettazione e la CP_3
direzione dei lavori in relazione a un diverso cantiere, posto in Cormano (MI), stavolta con
AR AN (doc. 9 allegato alla citazione), ente che neppure esisteva quando è stato concluso il contratto relativo al cantiere di , a dimostrazione del distinto operato Parte_3
delle società, di cui il professionista era consapevole;
non è contestato che dopo l'acquisto del terreno da parte di AR AN, quest'ultima (soltanto) abbia seguito la fase esecutiva, a tal fine incaricando altri professionisti, in un avvicendamento rispetto ad , che aveva invece Pt_1
seguito la precedente fase precontrattuale e curato la progettazione, per il tramite, appunto, dell'arch. CP_3
1.8. Sul punto si deve allora concludere che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva
(sostanziale) sollevata da AR NZ e da AR AN è quindi fondata.
2. La domanda azionata dall'arch. è invece meritevole di accoglimento nei confronti di CP_3
nei limiti di seguito indicati. Pt_1
2.1. L'eccezione di pagamento formulata con l'opposizione è fondata per € 850,00: il doc. 12 prodotto dall'opponente reca infatti due quietanze firmate dall'arch. con sottoscrizione CP_3 non disconosciuta dall'opposto, a nulla valendo la generica contestazione contenuta nella comparsa di costituzione e risposta («si contesta la genuinità del documento n. 12 avversario e si chiede che controparte ne esibisca l'originale»). È poi irrilevante che il denaro contante sia stato prelevato dal conto corrente intestato ad AR AN perché le quietanze contengono una specifica imputazione alla società con partita Iva . Pt_1 P.IVA_1
2.2. I bonifici risultanti dagli estratti di conto corrente prodotti come doc. 14 dalla parte opponente recano invece una causale generica, non riconducibile al pagamento dei compensi professionali dell'arch. ggetto della presente causa. CP_3
pagina 11 di 14 2.3. La fattura n. 37 del 24/12/2019 (doc. 15 allegato alla citazione) è stata emessa dal geom. nei confronti di AR AN e non vi è prova che il relativo pagamento Controparte_13 debba essere imputato ai compensi dell'arch. CP_3
2.4. Infine, l'ordinanza di assegnazione del 19/12/2019 emessa dal giudice dell'esecuzione nel procedimento di espropriazione presso terzi n. 813/2019 r.g.e. del Tribunale di Prato (doc. 11 allegato alla citazione) si riferisce a un credito dell'arch. nei confronti (non di , CP_3 Pt_1 ma) di AR AN e in ogni caso non è dimostrato l'avvenuto pagamento da parte di tale società in favore della creditrice assegnataria avv. Parte_4
2.5. Il credito dell'arch. er compensi si riduce quindi a € 31.650,00 (€ 32.500 – 850). CP_3
2.6. A tale somma si aggiungono gli accessori di legge nella misura indicata dall'opposto
( al 4%, Iva al 22%) e gli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5, d.vo n. CP_14
231/2002 dalle scadenze indicate nell'accordo transattivo. Ai fini dell'applicazione di tale speciale disciplina, infatti, il rapporto inter partes può essere qualificato come transazione commerciale tra un'impresa e un professionista, la cui natura non è mutata per effetto dell'accordo transattivo del 5/07/2019. In base ai termini di pagamento previsti nella scrittura privata, gli interessi devono essere calcolati sull'importo di € 4.150,00 (5.000 – 850), oltre accessori, dal 30/09/2019, e su rate mensili di € 2.750,00 oltre accessori (27.500 : 10) ciascuna dal giorno 30 di ogni mese a partire da gennaio 2020 e fino a ottobre 2020, fino alla concorrenza di € 27.500,00 (ultima scadenza il 30/10/2020).
2.7. Il decreto ingiuntivo dev'essere allora revocato e dev'essere condannata a Pt_1 corrispondere all'arch. e somme sopra indicate. CP_3
3. Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono liquidate come segue.
3.1. La parte opposta deve rifondere le spese di lite ad AR AN e ad AR NZ, con distrazione al procuratore che ha dichiarato di averle anticipate, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
3.2. Le spese della fase monitoria e della fase di opposizione tra l'opposto e sono Pt_1 compensate per un quarto e la società deve pagare all'arch. restanti tre quarti. CP_3
3.3. I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014 in base al valore della causa (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e in misura ridotta per la fase istruttoria (€ 1.000,00), limitata al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c..
pagina 12 di 14 3.4. Poiché le tre opponenti sono difese dallo stesso avvocato, viene calcolato un unico compenso aumentato del 60% ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, di cui i due terzi
(due società vittoriose su tre) sono posti a carico dell'arch. CP_3
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione di AR in Classe A AN s.r.l. e di AR in
Classe A NZ s.r.l. in liquidazione, revoca nei loro confronti il decreto ingiuntivo n.
524/21 del 12/05/2021;
2) in parziale accoglimento dell'opposizione di , Parte_1 revoca nei confronti di quest'ultima il decreto ingiuntivo n. 524/21 del 12/05/2021 e condanna la stessa società a pagare all'arch. la somma di € 31.650,00 per CP_3
compensi professionali, oltre agli accessori di legge (C.N.P.A.I.A. al 4%, Iva al 22%) e agli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5, d.vo n. 231/2002 calcolati come in motivazione;
3) condanna l'arch. alla rifusione delle spese processuali in favore di AR CP_3
in Classe A AN s.r.l. e AR in Classe A NZ s.r.l. in liquidazione che liquida complessivamente in € 190,00 per esborsi ed € 7.264,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 16% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario avv. Cristian
Ventisette;
4) dichiara le spese processuali compensate per un quarto tra Parte_1
e l'arch. e condanna la prima a pagare al secondo la restante
[...] CP_3 quota di tre quarti, che liquida per la fase monitoria in € 1.027,50 per compensi professionali e per il giudizio in € 5.107,50 per compensi professionali, in entrambi i casi oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 16% dei predetti compensi, CPA e
IVA come per legge.
Prato, 5/07/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 13 di 14 pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1721/2021 tra le parti:
, c.f. ; Parte_1 P.IVA_1
, c.f. ; Controparte_1 P.IVA_2
c.f. ; Controparte_2 P.IVA_3 rappresentate e difese dall'avv. Cristian Ventisette, elettivamente domiciliate in Prato, Prato, via
A. Simintendi n. 29 presso lo studio del difensore;
OPPONENTI
Arch. c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Maria CP_3 C.F._1
Chirico, elettivamente domiciliato in Prato, via F. Ferrucci n. 57 presso lo studio del difensore;
OPPOSTO
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
Decisa a Prato in data 5/07/2024 sulle seguenti conclusioni:
Opponente: conclude come in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo [«(…) in via preliminare, per i motivi suesposti, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle società ingiunte e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in denegata e contestata ipotesi, di mancato accoglimento del precedente motivo di opposizione, accerti e dichiari che nessuna somma è dovuta in favore di e per l'effetto revochi il CP_3 pagina 1 di 14 decreto ingiuntivo opposto;
in ulteriore denegata ipotesi, accerti e dichiari la minor somma dovuta in favore di e per l'effetto revochi il decreto ingiuntivo opposto. In ogni CP_3
caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario che dichiara di averle anticipate.»]
Opposto: In via preliminare: per i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare la legittimazione passiva della società ”, c.f. e p.iva: , la Parte_1 P.IVA_1 società “AR in Classe A – NZ Srl in Liquidazione”, c.f. e p.iva: ed anche P.IVA_2 la società “AR in Classe A – AN Srl”, c.f. e p.iva: , obbligate in solido tra P.IVA_3 loro nei confronti dell'Arch. e, per l'effetto, rigettare l'eccezione preliminare ex CP_3
adverso sollevata;
concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 524/2021, n.
R.G. 1295/2021 emesso dal Tribunale di Prato, nei confronti della società Parte_1
”, c.f. e p.iva: , della società “AR in Classe A – NZ Srl
[...] P.IVA_1 in Liquidazione”, c.f. e p.iva: , ed anche della società “AR in Classe A – P.IVA_2
AN Srl”, c.f. e p.iva: , in solido tra loro;
In via principale: rigettare le domande P.IVA_3
tutte ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo ex adverso proposta e confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 524/2021, n. R.G. 1295/2021 emesso dal
Tribunale di Prato;
• In via subordinata: Accertare e dichiarare esistente il rapporto contrattuale tra l'Arch. e le società ”, “AR in CP_3 Parte_1
Classe A – NZ Srl in Liquidazione”, “AR in Classe A – AN Srl” e, per l'effetto, condannare la società “ ”, c.f. e p.iva: , la Parte_1 P.IVA_1 società “AR in Classe A – NZ Srl in Liquidazione”, c.f. e p.iva: e la P.IVA_2 società “AR in Classe A – AN Srl”, c.f. e p.iva: , in solido tra loro, al P.IVA_3 pagamento in favore dell'Arch. della somma pari ad €.44.508,60, oltre interessi CP_3
moratori ex D. Lgs. 231/2002 maturati dal 04.05.2021 al soddisfo effettivo, per compensi professionali, o comunque, della diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
• In ogni caso, con vittoria di spese e compensi ex D.M. n. 55/2014 del presente giudizio e del procedimento monitorio RG 1295/2021 Tribunale di Prato. La difesa di parte opposta, conclude anche in via istruttoria chiedendo l'ammissione delle prove orali richieste con la memoria ex art. 183, 6 ° comma n. 2 c.p.c. e l'ammissione delle prove documentali allegate alla memoria ex art. 183, 6 ° comma n. 3 c.p.c. poiché documenti che è stato necessario depositare a controprova, all'esito di quanto ex adverso dedotto nella propria memoria ex art. 183, 6 ° comma n. 2 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 14 AR in (di seguito: «AR»), AR in Classe A NZ Parte_1
s.r.l. in liquidazione (di seguito: «AR NZ») e AR in Classe A AN s.r.l. (AR
AN) hanno proposto, con citazione, opposizione al decreto ingiuntivo n. 524/2021 del
12/05/2021 con cui questo Tribunale ha ingiunto loro di pagare all'arch. la CP_3 somma di € 44.508,60, oltre interessi dal 4/05/2021, spese e accessori, a titolo di compensi professionali, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Nel ricorso per ingiunzione l'arch. aveva allegato quanto segue: con scrittura privata CP_3
del 29/06/2015 e promisero in vendita ad , in persona Parte_2 Controparte_4 Pt_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante due unità immobiliari site in Controparte_5
Campi Bisenzio (FI) di loro proprietà, costituite da un edificio a uso industriale con accesso da via Pistoiese e un appezzamento di terreno ubicato in fondo alla via Lungagna di circa 750 mq, per realizzarvi un complesso residenziale;
che nell'accordo le parti indicarono l'arch.
[...]
come comune tecnico di fiducia, delle cui competenze, spese e oneri la società CP_3 promissaria acquirente si sarebbe fatta esclusivo carico;
che l'arch. stipulò pertanto con CP_3
un contratto d'opera professionale avente ad oggetto la progettazione e la direzione dei Pt_1
lavori del cantiere di , volto alla realizzazione di un complesso residenziale;
che a Parte_3
pagare i diritti di segreteria per la domanda di permesso a costruire del 20/04/2016, presentata da presso il Comune di Campi Bisenzio, fu AR NZ, in persona Parte_2 dell'amministratore unico e legale rappresentante che il 19/02/2019 venne Controparte_5
rilasciato il permesso a costruire in favore della richiedente AN sulla base del Pt_1
progetto redatto dal professionista incaricato arch. che il 5/12/2018, e CP_3 Pt_2 [...]
trasferirono la proprietà dei suddetti immobili ad AN e il giorno successivo CP_6 Pt_1
quale amministratore unico e legale rappresentante di quella società, chiese la Controparte_5 variazione dell'intestazione del permesso a costruire in capo alla stessa;
che le tre società a marchio « » ( , AR NZ e AR AN) costituiscono un unico centro Pt_1 Pt_1
d'imputazione; che infatti i tre enti, all'epoca dei fatti, avevano lo stesso amministratore unico e il medesimo oggetto sociale, svolgevano la stessa attività, collaboravano con gli stessi professionisti e utilizzavano – tutte indifferentemente e contemporaneamente – le prestazioni professionali dell'arch. che il 5/07/2019 l'arch. e stipularono un CP_3 CP_3 Pt_1 accordo in base al quale la seconda si obbligò a farsi carico dei costi dell'incarico relativo al cantiere di , quantificati in € 37.500,00, oltre oneri di legge, di cui € 5.000,00 Parte_3 corrisposti alla firma della scrittura privata, € 5.000,00 da corrispondere al momento dell'ottenimento del mutuo fondiario per l'edificazione degli appartamenti e delle villette ed €
pagina 3 di 14 27.500,00 da pagare in dieci rate entro il 30/10/2020; che la gestione sovrapposta del rapporto professionale con l'arch. da parte delle tre società discende da un unico CP_3 Pt_1
(collettivo) incarico e dà luogo a un'obbligazione solidale sia del professionista nei confronti degli enti che di questi ultimi verso il professionista;
che la liquidazione di , iscritta al Pt_1
registro delle imprese il 21/05/2020, e lo scioglimento di AR NZ, iscritto al registro delle imprese il 25/05/2020, appaiono preordinati a sottrarre il gruppo di società alle obbligazioni assunte nei confronti dell'arch. che le tre società sono debitrici in solido dell'arch. CP_3 di € 32.500,00 per compensi professionali, € 9.429,31 per oneri accessori ed € 2.579,29 CP_3
per interessi moratori ai sensi del d.l.vo n. 231/2002 calcolati dalle singole scadenze pattuite nell'accordo del 5/07/2019 al 3/05/2021.
A fondamento dell'opposizione, le tre società hanno preliminarmente eccepito il difetto Pt_1 di legittimazione passiva di , in quanto: a) il contratto d'opera Controparte_7
professionale è stato stipulato da;
b) al momento del rilascio del permesso a costruire Pt_1
(19/02/2019), intestato alla società (AR AN) che era divenuta acquirente e proprietaria dei terreni, l'attività di progettazione dell'arch. era terminata, il suo incarico era stato CP_3
revocato dalla committente e in data 11/03/2019 iniziò la lunga trattativa tra le parti per Pt_1
definire i compensi professionali, sfociata nella scrittura del 5/07/2019; c) l'unica committente, che si è avvalsa della prestazione, è , in quanto AR AN è intervenuta Pt_1 nell'operazione immobiliare solo successivamente, nella fase edificatoria, nominando propri
(altri) professionisti che hanno portato avanti l'intervento nel cantiere di;
d) le Parte_3
società non fanno parte di un gruppo di aziende funzionalmente collegate tra loro. A tale ultimo riguardo, le opponenti hanno allegato che e AR AN sono soggetti giuridici Pt_1 distinti e autonomi, tanto che: nel cantiere di si sono avvicendate l'una all'altra; Parte_3
hanno sede legale diversa;
hanno soci diversi;
hanno capitali sociali di entità diversa;
hanno amministratori diversi;
per il cantiere di Cormano l'arch. e AR AN hanno CP_3
stipulato un distinto contratto in forza del quale il professionista ha sviluppato sia la fase di progettazione che la successiva fase di acquisizione del terreno.
Le stesse opponenti hanno ulteriormente rilevato come tutta la fase di valorizzazione dell'intervento immobiliare, coincisa con il deposito della richiesta di permesso a costruire e la relativa fase di progettazione, sia stata commissionata esclusivamente da e che nel corso Pt_1 di quella fase emersero gravi errori commessi dall'arch. a causa dei quali il Comune CP_3
chiese più volte integrazioni e modifiche, con conseguente allungamento dei tempi di rilascio del permesso a costruire;
tale grave inadempimento venne contestato all'arch. con CP_3
pagina 4 di 14 missiva del 27/07/2018, nella quale si diffidò il tecnico dall'accedere al Comune di Campi
Bisenzio in nome e per conto della committente e dal protocollare nuovi e ulteriori atti senza il previo consenso della committente e dei proprietari del terreno.
Le opponenti hanno inoltre contestato l'ammontare del credito azionato dall'arch. e CP_3
hanno a tal fine eccepito una serie di pagamenti: a) € 850,00 versati in contanti in data
21/02/2020 e in data 3/03/2020 per cui l'arch. ha rilasciato quietanza;
b) € 3.080,56 CP_3
corrisposti mediante vari bonifici bancari in acconto tra agosto e dicembre 2019; c) € 2.303,00 pagati al Geom. per un progetto di notula emesso nei confronti dell'arch. CP_8 CP_3
a saldo di prestazioni professionali da quest'ultimo delegate;
d) € 21.850,00 oggetto di assegnazione in data 19/12/2019 a seguito del pignoramento presso terzi promosso da
[...] nei confronti dell'arch. dinanzi al Tribunale di NZ. Hanno inoltre Parte_4 CP_3 contestato l'importo di € 2.579,29, a titolo di interessi di mora ai sensi del d.l.vo n. 231/2002, sostenendo che tale disciplina normativa sia applicabile solo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e non agli atti di transazione a seguito di controversia stragiudiziale.
Si è costituito in giudizio l'arch. formulando conclusioni analoghe a quelle trascritte in CP_3
epigrafe.
La parte opposta ha contestato la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di AR NZ e AR AN ribandendo la totale sovrapposizione tra le tre società e l'esistenza di un incarico professionale unico: a) la persona fisica che rappresentava tutte e tre le società, all'epoca dei fatti, era b) AR AN è stata costituita il Controparte_5
2/11/2016, con sede legale in Prato, via Piero della Francesca n. 9, presso l'ufficio dell'Arch. ossia sette mesi dopo la stipula del contratto d'opera professionale tra l'arch. CP_3 CP_3
e , all'epoca dei fatti;
c) è sospetta la quasi contestualità tra la messa Pt_1 CP_9 Parte_5
in liquidazione e lo scioglimento rispettivamente di e di AR NZ;
d) nelle Pt_1
scritture private del 28/02/2017, del 27/02/2018 e del 10/06/2018, firmate dai sig.ri e da Pt_2
in qualità di legale rappresentante di , per la proroga consensuale del Controparte_5 Pt_1 termine essenziale per l'esercizio del diritto di opzione di acquisto del terreno di , Parte_3
nella parte relativa alla determinazione del prezzo da corrispondere per ciascun lotto, le parti hanno pattuito che «il prezzo da corrispondere al rogito di trasferimento da “ ” e/o terze Pt_1 parti dalla stessa nominate, è determinato in € (…)», utilizzando la locuzione generalizzata
« » per indicare indifferentemente una delle società a «marchio “ ”»; f) sebbene il Pt_1 Pt_1
contratto preliminare di compravendita con i sig.ri fosse stato stipulato da , il Pt_2 Pt_1
diritto di opzione venne esercitato da AR NZ e il contratto definitivo venne concluso da pagina 5 di 14 AR AN, a dimostrazione che le tre società si sono avvicendate nell'operazione immobiliare;
b) la lettera di contestazione del 27/07/2018 è stata inviata dall'indirizzo PEC di
AR AN e, non essendovi firme in calce, si presume che chi l'ha Email_1
scritta lo abbia fatto a nome della mittente;
pur tuttavia, allegata alla missiva vi è un'altra lettera a firma dei sig.ri , destinata ad , ma inviata allo stesso indirizzo Pt_2 Pt_1
ciò sta a indicare che le tre società operavano come se fossero un unico Email_1
centro di interessi e che come tali le considerava chi si relazionava a loro.
L'arch. quanto all'ammontare del credito, ha replicato come segue alle eccezioni CP_3 avversarie: a) è contestata la genuinità del doc. 12 e in ogni caso il pagamento di € 850,00 risulta essere stato eseguito prelevando denaro contante da un conto corrente intestato ad AR
AN; b) dalla causale dei bonifici aventi importo complessivo di € 3.080,56 non si evince la riferibilità ai compensi oggetto di causa;
in ogni caso si tratta di pagamenti provenienti da due conti correnti intestati ad AR AN;
c) l'importo di € 2.303,00 è stato pagato al geom.
non all'arch. peraltro è stata prodotta una fattura emessa dal geom. CP_8 CP_3 CP_8
nei confronti di AR AN, quale committente del cantiere di recante un Parte_3 diverso importo;
d) l'importo di € 21.850,00 è stato assegnato all'avv. nella Parte_4 procedura di espropriazione presso terzi promossa in danno dell'arch. in forza di CP_3
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di NZ anche nei confronti di e di AR NZ;
si tratta di un credito dell'arch. nei confronti Pt_1 CP_3
di AR AN per compensi professionali relativi al progetto del cantiere di Cormano (MI), rispetto al quale al creditore procedente è stato corrisposto il minor importo di € 5.000,00 circa;
peraltro, in base all'impostazione difensiva avversaria, AR AN non avrebbe alcun debito nei confronti dell'arch. e non potrebbe pertanto in questa sede eccepire alcunché; in CP_3
ogni caso si tratta di compensi per un cantiere diverso da quello in relazione al quale sono maturati i compensi oggetto del presente giudizio;
e) è applicabile il d.l.vo n. 231/2002 perché
l'accordo sulle modalità di pagamento dei compensi dell'arch. non presuppone che CP_3
fosse insorte controversia tra le parti e costituisce una transazione commerciale in quanto stipulato tra una società e un professionista.
L'arch. ha infine contestato gli errori professionali lamentati dalle opponenti allegando CP_3
che le integrazioni e le modifiche richieste dal Comune di Campi Bisenzio prima del rilascio del permesso a costruire attengono esclusivamente alle opere di urbanizzazione che erano state commissionate all'ing. e non all'opposto. Persona_1
pagina 6 di 14 All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei soli confronti di ed è stato disposto l'esperimento del Pt_1 procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.l.vo n. 28/2010 (nella formulazione ante «riforma Cartabia»), che però ha avuto esito negativo.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rilevata l'inammissibilità sia della seconda memoria delle opponenti per inosservanza del termine che delle produzioni documentali allegate alla terza memoria dell'opposto perché integranti prova diretta, il giudice istruttore non ha ammesso la prova testimoniale dedotta dall'arch. e ha rigettato l'istanza di concessione CP_3
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nei confronti di AR AN e di AR
NZ reiterata dal professionista.
***
1. È pacifico ed è documentalmente provato che: a) in data 21/04/2016 e l'arch. Pt_1 [...] hanno concluso un contratto d'opera intellettuale in forza del quale la società ha CP_3 conferito al professionista l'incarico della progettazione architettonica finalizzata al rilascio di permesso a costruire per la ristrutturazione ricostruttiva di un'area a destinazione mista posta a nel Comune di Campi Bisenzio, oggetto di un contratto preliminare di Parte_3
Cont compravendita stipulato dalla stessa il 29/06/2015 con i proprietari e , Pt_1 Parte_2 nel quale l'odierno opposto era individuato come comune tecnico di fiducia (doc. 1 fascicolo monitorio); l'incarico comprendeva anche la direzione dei lavori, l'accatastamento delle villette, la stesura delle relazioni tecniche per gli atti di compravendita e l'assistenza notarile agli stessi
(doc. 2 allegato alla citazione); b) in data 2/11/2016 è stata costituita AR AN (doc. 9 fascicolo monitorio); c) il 27/07/2018 perviene all'arch. una lettera di contestazione CP_3 proveniente dall'indirizzo di posta elettronica con allegata una diffida dei Email_1
sig.ri diretta ad , indirizzata ad (doc. 6 allegato alla CP_10 Pt_1 Email_1
citazione); d) in data 6/12/2018 in qualità di legale rappresentante di AR Controparte_5
AN, divenuta il giorno precedente proprietaria dei fondi promessi in vendita (doc. 4 fascicolo monitorio), ha richiesto al Comune di Campi Bisenzio il cambio di intestazione del permesso a costruire non ancora rilasciato (doc. 5 fascicolo monitorio), i cui diritti di segreteria in data
2/03/2016 erano stati pagati da AR NZ;
e) il 19/02/2019 il Comune di Campi Bisenzio ha rilasciato ad AR AN il permesso a costruire n. 4182 relativo alla ristrutturazione di
(doc. 6 fascicolo monitorio); f) in data 5/07/2019 l'arch. e hanno Parte_3 CP_3 Pt_1
stipulato un accordo di transazione (doc. 12 fascicolo monitorio) con cui hanno risolto il rapporto contrattuale e la società ha rinunciato a promuovere azione di responsabilità nei pagina 7 di 14 confronti del professionista per le problematiche insorte durante la fase di progettazione dell'intervento di e nella gestione dei progetti, obbligandosi a corrispondere allo Parte_3 stesso un compenso complessivo di € 37.500,00 con una determinata scansione temporale.
1.1. L'arch. sostiene che l'incarico professionale oggetto della suddetta transazione sia CP_3
stato conferito da tutte e tre le società del gruppo « », costituenti un unico centro Pt_1
d'imputazione, le quali si sarebbero avvicendate nella gestione del cantiere di Parte_3 utilizzando le prestazioni dell'architetto.
La tesi non è condivisibile.
1.2. Gli indici descritti dalla parte opposta dimostrano indubbiamente un collegamento esistente tra le tre società opponenti, peraltro già desumibile dalla denominazione: è provato documentalmente che all'epoca dei fatti (ossia nel triennio 2015-2018) fosse Controparte_5
amministratore unico e legale rappresentante di tutte le società del gruppo e che queste ultime avessero un oggetto sociale analogo o simile (lo sviluppo di progetti per la costruzione di edifici residenziali e non, tramite il coordinamento dei professionisti abilitati occorrenti ovvero la costruzione e la ristrutturazione di edifici anche per conto terzi, cfr.
7-9 fascicolo monitorio);
utilizzava l'indirizzo di posta elettronica di AR AN;
i pagamenti dell'una società Pt_1 potevano essere effettuati con le casse dell'altra (cfr. doc. 12 allegato alla citazione).
1.3. Da tale collegamento, tuttavia, non discende automaticamente l'estensione degli effetti del contratto d'opera intellettuale concluso da una delle società del gruppo – nella specie – Pt_1 con l'arch. lle altre. CP_3
Al riguardo si osserva che il principio giurisprudenziale citato dalla parte opposta non è applicabile alla fattispecie, in primo luogo perché elaborato dalla Sezione lavoro della S.C. allo specifico fine della verifica dei requisiti quantitativi e qualitativi del datore di lavoro prescritti da alcune discipline speciali per l'applicabilità di determinate tutele a favore dei lavoratori (in particolare sui licenziamenti, anche collettivi); in secondo luogo perché la giurisprudenza di legittimità menzionata indica alcuni indici che devono necessariamente ricorrere per poter considerare le società del medesimo gruppo un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, che nel caso all'esame non ricorrono: secondo i giudici di legittimità, infatti, «Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti, il cui accertamento, rimesso al giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del
pagina 8 di 14 gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo- finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori» (cfr. da ultimo Cass., Sez. Lavoro, n. 2014 del 24/01/2022).
Nel caso all'esame lo scopo del frazionamento dell'attività delle tre società « » - Pt_1 genericamente descritto dalla parte opposta – di «sottrarre tutte le società all'adempimento di qualsiasi obbligazione sorta nei confronti dell'Arch. e/o di altri professionisti e/o CP_3
fornitori» (v. in questo senso anche la comparsa conclusionale, pagina 7) non è stato provato, non rivestendo rilevanza indiziaria la circostanza, messa invece in risalto dall'arch. che CP_3
con delibere del 20/04/2020, iscritte nel Registro delle Imprese, rispettivamente, in data
21/05/2020 e 25/05/2020, siano state decise la liquidazione volontaria di e lo Pt_1
scioglimento di AR NZ.
1.4. È pur vero che la stessa giurisprudenza di legittimità, sempre ai limiti fini sopra indicati, ha comunque riconosciuto la configurabilità di un'impresa unitaria a prescindere dal carattere simulatorio del frazionamento dell'unica attività, valorizzando la mera apparenza della pluralità di soggetti giuridici a fronte di un'unica sottostante organizzazione dì impresa, intesa come unico centro decisionale (per esempio Cass., 4274 del 2003 ha ritenuto l'esistenza di un unico complesso aziendale in un caso in cui tre società formalmente distinte avevano un'unica organizzazione imprenditoriale e un unico centro decisionale perché avevano in comune gli organi direttivi e una serie di servizi, si scambiavano i dipendenti, utilizzati indifferentemente per i vari servizi e spostati di anno in anno da una società all'altra); si è così ritenuto possibile concepire un'impresa unitaria anche in presenza di gruppi genuini, quando il lavoratore era inserito nell'organizzazione economica complessiva a cui apparteneva il datore di lavoro formale e ne veniva condivisa la prestazione al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitavano i tipici poteri datoriali diventando datori sostanziali (Cass., n.
267 del 9/01/2019).
Nel caso all'esame, tuttavia, l'arch. non ha dimostrato che la propria prestazione sia CP_3
stata utilizzata contemporaneamente e in modo indifferenziato dalle tre opponenti.
Il fatto che nelle scritture private del 28/02/2017, del 27/02/2018 e del 10/06/2018 (doc. 5 allegato alla citazione), firmate da quale legale rappresentante di Controparte_5 [...]
e (aventi ad oggetto la proroga consensuale del termine Parte_1 CP_11
pagina 9 di 14 essenziale per l'esercizio del diritto di opzione di acquisto del terreno), nella parte relativa alla determinazione del prezzo da corrispondere per ciascun lotto, le parti abbiano indicato
«“ ” e/o terze parti dalla stessa nominate», quale soggetto tenuto a corrispondere il Pt_1
prezzo, non significa che abbiano inteso riferirsi indistintamente a tutte le società del gruppo
, trattandosi con ogni probabilità di un'indicazione sintetica della denominazione Pt_1 dell'unica società che ha stipulato i patti modificativi.
Quanto ad AR NZ, il ruolo della società nella vicenda risulta dagli atti minimo, essendosi essa limitata a pagare i diritti di segreteria per la presentazione della domanda di permesso a costruire (doc. 2 fascicolo monitorio); non è neppure provato che essa abbia esercitato il diritto di opzione di acquisto previsto dal contratto preliminare concluso tra Pt_1
e i sig.ri , circostanza che appare smentita dal fatto che il contratto di compravendita Pt_2 definitivo del 5/12/2018 è stato stipulato da AN. Quest'ultima è l'unica che, essendo Pt_1 divenuta proprietaria dei fondi oggetto dell'intervento di edificazione e titolare del relativo permesso a costruire nel dicembre 2018, potrebbe astrattamente avere utilizzato le prestazioni dell'arch. la parte opposta, tuttavia, non ha provato quali attività nello specifico CP_3 avrebbe compiuto in favore di AR AN, tenuto conto che, a quell'epoca, la progettazione era presumibilmente conclusa: il permesso è stato rilasciato, infatti, poco più di due mesi dopo, il
19/02/2019 e, già nel luglio 2018, , dando atto che grazie all'intervento dell'arch. Pt_1 Per_2
il progetto era stato modificato e si era pervenuti alla «fase finale del rilascio», aveva diffidato l'arch. dal protocollare qualunque documento (presso il Comune) senza CP_3
l'autorizzazione scritta della società e dei sig.ri . Pt_2
1.5. In ogni caso, il fatto che AR AN possa essersi avvantaggiata delle prestazioni espletate dall'arch. non implica che tale società sia parte del rapporto contrattuale: CP_3
costituisce infatti ius receptum della giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui «Nel contratto di prestazione di opera professionale la qualità di cliente può non coincidere con quella del soggetto a favore del quale l'opera del professionista deve essere svolta, di tal che chiunque può, per le più svariate ragioni, dare incarico ad un professionista affinché questi presti la propria opera a favore di un terzo, con la conseguenza che il contratto si conclude tra il committente ed il professionista, il quale resta obbligato verso il primo a compiere la prestazione a favore del terzo, mentre il primo resta obbligato al pagamento del compenso»
(Cass., n. 22233 del 25/11/2004; in precedenza v. Cass. n. 624 del 11/02/1977; più di recente v.
Cass., n. 19970 del 23/09/2020).
pagina 10 di 14 1.6. Nel caso all'esame, che l'unico soggetto ad avere conferito l'incarico all'arch. e ad CP_3
essersi obbligato al pagamento del suo compenso professionale sia nella Controparte_12 circostanza che l'accordo transattivo del 5/07/2019 è stato concluso unicamente con tale società, sebbene a quell'epoca AR AN fosse già subentrata nell'intervento di . Parte_3
1.7. La parte opponente, peraltro, ha evidenziato alcuni dati fattuali in senso contrario alla tesi dell'arch. (secondo cui le tre società del gruppo costituirebbero un unico centro CP_3 Pt_1
d'imputazione di situazioni giuridiche soggettive): , AR NZ e AR AN, Pt_1 anche all'epoca dei fatti, avevano sedi legali diverse e diversi soci (cfr.
7-9 fascicolo monitorio); inoltre, in data 12/09/2017, l'arch. ha stipulato un contratto per la progettazione e la CP_3
direzione dei lavori in relazione a un diverso cantiere, posto in Cormano (MI), stavolta con
AR AN (doc. 9 allegato alla citazione), ente che neppure esisteva quando è stato concluso il contratto relativo al cantiere di , a dimostrazione del distinto operato Parte_3
delle società, di cui il professionista era consapevole;
non è contestato che dopo l'acquisto del terreno da parte di AR AN, quest'ultima (soltanto) abbia seguito la fase esecutiva, a tal fine incaricando altri professionisti, in un avvicendamento rispetto ad , che aveva invece Pt_1
seguito la precedente fase precontrattuale e curato la progettazione, per il tramite, appunto, dell'arch. CP_3
1.8. Sul punto si deve allora concludere che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva
(sostanziale) sollevata da AR NZ e da AR AN è quindi fondata.
2. La domanda azionata dall'arch. è invece meritevole di accoglimento nei confronti di CP_3
nei limiti di seguito indicati. Pt_1
2.1. L'eccezione di pagamento formulata con l'opposizione è fondata per € 850,00: il doc. 12 prodotto dall'opponente reca infatti due quietanze firmate dall'arch. con sottoscrizione CP_3 non disconosciuta dall'opposto, a nulla valendo la generica contestazione contenuta nella comparsa di costituzione e risposta («si contesta la genuinità del documento n. 12 avversario e si chiede che controparte ne esibisca l'originale»). È poi irrilevante che il denaro contante sia stato prelevato dal conto corrente intestato ad AR AN perché le quietanze contengono una specifica imputazione alla società con partita Iva . Pt_1 P.IVA_1
2.2. I bonifici risultanti dagli estratti di conto corrente prodotti come doc. 14 dalla parte opponente recano invece una causale generica, non riconducibile al pagamento dei compensi professionali dell'arch. ggetto della presente causa. CP_3
pagina 11 di 14 2.3. La fattura n. 37 del 24/12/2019 (doc. 15 allegato alla citazione) è stata emessa dal geom. nei confronti di AR AN e non vi è prova che il relativo pagamento Controparte_13 debba essere imputato ai compensi dell'arch. CP_3
2.4. Infine, l'ordinanza di assegnazione del 19/12/2019 emessa dal giudice dell'esecuzione nel procedimento di espropriazione presso terzi n. 813/2019 r.g.e. del Tribunale di Prato (doc. 11 allegato alla citazione) si riferisce a un credito dell'arch. nei confronti (non di , CP_3 Pt_1 ma) di AR AN e in ogni caso non è dimostrato l'avvenuto pagamento da parte di tale società in favore della creditrice assegnataria avv. Parte_4
2.5. Il credito dell'arch. er compensi si riduce quindi a € 31.650,00 (€ 32.500 – 850). CP_3
2.6. A tale somma si aggiungono gli accessori di legge nella misura indicata dall'opposto
( al 4%, Iva al 22%) e gli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5, d.vo n. CP_14
231/2002 dalle scadenze indicate nell'accordo transattivo. Ai fini dell'applicazione di tale speciale disciplina, infatti, il rapporto inter partes può essere qualificato come transazione commerciale tra un'impresa e un professionista, la cui natura non è mutata per effetto dell'accordo transattivo del 5/07/2019. In base ai termini di pagamento previsti nella scrittura privata, gli interessi devono essere calcolati sull'importo di € 4.150,00 (5.000 – 850), oltre accessori, dal 30/09/2019, e su rate mensili di € 2.750,00 oltre accessori (27.500 : 10) ciascuna dal giorno 30 di ogni mese a partire da gennaio 2020 e fino a ottobre 2020, fino alla concorrenza di € 27.500,00 (ultima scadenza il 30/10/2020).
2.7. Il decreto ingiuntivo dev'essere allora revocato e dev'essere condannata a Pt_1 corrispondere all'arch. e somme sopra indicate. CP_3
3. Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono liquidate come segue.
3.1. La parte opposta deve rifondere le spese di lite ad AR AN e ad AR NZ, con distrazione al procuratore che ha dichiarato di averle anticipate, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
3.2. Le spese della fase monitoria e della fase di opposizione tra l'opposto e sono Pt_1 compensate per un quarto e la società deve pagare all'arch. restanti tre quarti. CP_3
3.3. I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014 in base al valore della causa (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e in misura ridotta per la fase istruttoria (€ 1.000,00), limitata al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c..
pagina 12 di 14 3.4. Poiché le tre opponenti sono difese dallo stesso avvocato, viene calcolato un unico compenso aumentato del 60% ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, di cui i due terzi
(due società vittoriose su tre) sono posti a carico dell'arch. CP_3
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione di AR in Classe A AN s.r.l. e di AR in
Classe A NZ s.r.l. in liquidazione, revoca nei loro confronti il decreto ingiuntivo n.
524/21 del 12/05/2021;
2) in parziale accoglimento dell'opposizione di , Parte_1 revoca nei confronti di quest'ultima il decreto ingiuntivo n. 524/21 del 12/05/2021 e condanna la stessa società a pagare all'arch. la somma di € 31.650,00 per CP_3
compensi professionali, oltre agli accessori di legge (C.N.P.A.I.A. al 4%, Iva al 22%) e agli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5, d.vo n. 231/2002 calcolati come in motivazione;
3) condanna l'arch. alla rifusione delle spese processuali in favore di AR CP_3
in Classe A AN s.r.l. e AR in Classe A NZ s.r.l. in liquidazione che liquida complessivamente in € 190,00 per esborsi ed € 7.264,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 16% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario avv. Cristian
Ventisette;
4) dichiara le spese processuali compensate per un quarto tra Parte_1
e l'arch. e condanna la prima a pagare al secondo la restante
[...] CP_3 quota di tre quarti, che liquida per la fase monitoria in € 1.027,50 per compensi professionali e per il giudizio in € 5.107,50 per compensi professionali, in entrambi i casi oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 16% dei predetti compensi, CPA e
IVA come per legge.
Prato, 5/07/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
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