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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/07/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2251/2019 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
(C.F. e Partita Iva ) e (C.F. e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Partita Iva ), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_2
rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, per mandato in atti, dagli Avv.ti
Giuliana Narbone (PEC: , Angelo Fasulo (PEC: Email_1
e Isotta Farina (PEC: ; Email_2 Email_3
appellanti contro
(C.F. e Partita Iva Controparte_1 P.IVA_3
), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_4 difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Marco Sirna (PEC: ; Email_4
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 597/2019, pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, in data 30/04/2019 e pubblicata in pari data;
OGGETTO: arricchimento senza causa;
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI DELLE PARTI per le appellanti:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza:
- In via pregiudiziale, sospendere l'esecuzione della Sentenza 597/2019 del 30.04.2019 emessa dal
Tribunale di Agrigento a chiusura del procedimento avente R.G. 3423/2017;
- In via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.579/2019 emessa dal Tribunale di Agrigento, depositata in cancelleria in data 30.04.2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: «Accertato
l'arricchimento senza causa con riferimento ai lavori eseguiti per la riqualificazione urbana della Via
Roma in di cui alla narrativa, condannare il al pagamento a CP_1 Controparte_1
titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. in favore di Controparte_2
dell'importo di € 769.325,00 o di quello diverso da qualificarsi in esito alla CTU» e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale;
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa;
- preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione della sentenza impugnata;
- preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
e/o degli art. 348 bis e ter c.p.c. per i motivi esposti in comparsa e in atti;
- rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare le statuizioni della gravata sentenza;
- nella non temuta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, accogliere le eccezioni e deduzioni tutte formulate dall'odierno comparente in prime cure in comparsa di costituzione e risposta e riproposte in comparsa di appello e qui e facendovi diritto:
- dire e dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile la domanda di indebito arricchimento formulata da per i motivi esposti in comparsa;
Parte_3
- dire e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e di Controparte_1 legittimazione attiva di per i motivi esposti in comparsa;
Parte_3
pagina 2 di 19 - nel merito rigettare le domande, tutte, formulate da nei confronti del Parte_3
compresa la richiesta di condanna a titolo di indennizzo per Controparte_1
arricchimento senza causa, perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in comparsa;
- rigettare le richieste istruttorie formulate ex adverso per i motivi tutti sopra esposti in quanto inammissibili, irrilevanti ed inconducenti e, subordinatamente all'ammissione delle richieste istruttorie ex adverso formulate sulla prova per testi, sì chiede di essere ammessi a prova contraria su tutti i capitoli della prova per testi, articolati da controparte nella seconda memoria ex art. 183 VI
c.p.c., con i testi ivi indicati;
occorrendo ammettere le richieste istruttorie formulate dall'odierno comparente nella seconda memoria ex art. 183 VI c.p.c. (interrogatori formali e prove per testi) e nella terza memoria ex art, 183 VI c.p.c. (ordini di esibizione) non contestate dalle controparti e qui riproposte;
- in subordine dare atto che avendo parte appellante ricevuto la somma di € 546.000,00 (496.363,64 oltre IVA per € 49.636,36) per i lavori di che trattasi, nella non temuta ipotesi di riconoscimento di una diminuzione patrimoniale per i lavori di che trattasi, dalla somma riconosciuta a controparte
(congiuntamente o singolarmente) detrarre e/o compensare la succitata somma di € 546.000,00
(496.363,64 oltre IVA per € 49.636,36) pagata dal a controparte per Controparte_1
i lavori di che trattasi, ciò in accoglimento altresì dell'eccezione riconvenzionale impropria (o atecnica) di compensazione;
- emettere ogni e qualsiasi altro provvedimento connesso e consequenziale;
- condannare parte avversa alle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre gli accessori di legge.
Salvo ogni altro diritto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione del 25/10/2017, regolarmente notificato, la società cooperativa consortile e la società a responsabilità limitata Energie, in persona dei Parte_1
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, citavano il a Controparte_1 comparire innanzi al Tribunale di Agrigento, chiedendone la condanna al pagamento, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., dell'importo di euro 769.325,00 o di quello diverso pagina 3 di 19 risultante dall'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, ad esse dovuto per l'esecuzione di lavori di riqualificazione urbana della via Roma in CP_1
1.1. A sostegno delle proprie pretese le società deducevano che:
- a seguito della partecipazione ad un'asta pubblica avviata dal e Controparte_1 avente ad oggetto l'appalto dei lavori di riqualificazione urbana della predetta via Roma, era risultata aggiudicataria con verbale del 2/09/2011 ed aveva Parte_1 indicato, quale esecutrice della commessa, la propria consorziata (che, a sua Parte_3 volta, aveva diritto ad esser pagata dalla nei termini e alle condizioni di cui Parte_1 al regolamento agli atti);
- in data 30/09/2011 era stato stipulato, tra la società ed il Parte_1 CP_1
il contratto di appalto (rep. 1611), poi registrato ad Agrigento il 5/10/2011
[...]
(n. 546);
- eseguiti regolarmente i lavori da parte della erano stati emessi i certificati di Parte_3 pagamento n. 2 dell'1/03/2012, n. 3 del 17/05/2012 e n. 4 del 23/07/2012, sottoscritti dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento del Comune;
- sulla base di tali certificati, aveva emesso le fatture n. 12 del 2/03/2012 di Parte_1 euro 371.000,00, oltre IVA al 10%, per complessivi euro 408.100,00, n. 36 del 18/05/2012 di euro 314.300,00, oltre IVA al 10%, per complessivi euro 345.730,00, e n. 47 del
24/07/2012 di euro 210.450,00, oltre IVA al 10%, per complessivi 231.495,00;
- il pur avendo riconosciuto il credito dell'appaltatrice, aveva Controparte_1 provveduto al parziale pagamento della sola fattura n. 12/2012, rimanendo debitore dell'importo di euro 769.325,00, IVA compresa;
- in data 3/08/2012 l'appaltatrice aveva ottenuto dal Tribunale di Agrigento il decreto ingiuntivo n. 497/2012 per il pagamento della somma di euro 192.100,00, a titolo di saldo residuo dovuto per la fattura n. 12/2012, decreto che era stato tuttavia poi revocato con sentenza n. 868/2017 in conseguenza della ritenuta nullità del contratto di appalto, stante la mancanza della determina a contrarre del CP_1
- avendo, dunque, avuto esito negativo l'azione tipica contrattuale (per difetto originario del titolo posto a suo fondamento), l'unica azione esperibile restava quella di ingiustificato arricchimento, in ossequio al principio di sussidiarietà della tutela invocata.
pagina 4 di 19 2. Con comparsa depositata il 26/02/2018 si costituiva in giudizio il
[...]
eccependo, in via preliminare, l'improponibilità e l'inammissibilità Controparte_1 dell'azione ex art. 2041 c.c., nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda per carenza dei presupposti richiesti in materia di arricchimento ingiustificato;
in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento delle domande attrici, il chiedeva la compensazione di quanto riconosciuto come CP_1 dovuto in favore delle società con l'importo di euro 546.000,00, già Parte_4
da esso corrisposto per i medesimi lavori.
2.1. A sostegno delle proprie richieste il deduceva che: CP_1
- il contratto di appalto era viziato, in quanto non era specificato l'oggetto e mancavano gli allegati di cui all'art. 3 del contratto medesimo, prescritti ex lege per l'individuazione dell'oggetto; inoltre, non risultava la determina a contrarre, con conseguente inesistenza dell'accordo;
- a monte, non sussisteva alcun provvedimento amministrativo in merito al prescritto espletamento della procedura ad evidenza pubblica, mancando l'approvazione del progetto, l'aggiudicazione definitiva, nonché la nomina del progettista/direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento, non risultando agli atti, a tale ultimo riguardo, le determinazioni sindacali con cui sarebbero stati asseritamente nominati l'architetto quale progettista e direttore dei lavori, e l'ingegnere , quale Per_1 Per_2 responsabile unico del procedimento;
- questi ultimi, insieme al sindaco pro tempore di erano stati rinviati a giudizio CP_1 per i delitti di cui agli artt. 110, 323 e 257 c.p. (in quanto l'incarico di progettazione e direzione dei lavori era stato affidato al sulla base di determine inesistenti e con Per_1
affidamento diretto senza l'espletamento di alcuna procedura negoziata), nonché per i delitti di cui agli artt. 110 e 479 c.p., in quanto essi avevano falsamente attestato che il responsabile unico del procedimento avesse esperito la procedura negoziata per l'individuazione del progettista;
- non erano, inoltre, stati rinvenuti gli atti amministrativi di supporto, quali progetti, pareri e nullaosta;
pagina 5 di 19 - vi era stata una grave violazione di norme imperative inderogabili in tema di contratti della pubblica amministrazione (quanto alla forma scritta, alla contabilità generale, ecc.);
- i certificati di pagamento nn. 3 del 17/05/2012 e 4 del 23/07/2012 erano invalidi, essendo stati indebitamente emessi dall'ingegnere in epoca successiva alla data di Per_2 cessazione di efficacia del contratto di conferimento di incarico di R.U.P., risolto di diritto con la fine del mandato del sindaco conferente (in data 9/05/2012), ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L.R. n. 30/2000;
- l'azione ex art. 2041 c.c. era, pertanto, inammissibile e improponibile, non sussistendo il requisito della sussidiarietà ex art. 2042 c.c., per violazione dell'art. 1398 c.c., in quanto, mancando la nomina del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento,
l'approvazione del progetto dell'opera, l'aggiudicazione definitiva e l'apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, ed essendo stato dichiarato nullo il contratto d'appalto con la sentenza n. 868/2017, gli atti posti a sostegno della domanda non erano riferibili all'amministrazione comunale, con la conseguenza che parte attrice avrebbe piuttosto dovuto (e potuto) convenire in giudizio, ex art. 1398 c.c., il terzo che aveva agito quale falsus procurator (in primo luogo, l'asserito direttore dei lavori), per farsi da lui indennizzare del pregiudizio subito, anche alla luce dell'art. 191 T.U.E.L. (D.
Lgs n. 267/2000);
- l'azione era, in ogni caso, infondata, non essendovi prova dell'effettiva sussistenza dei requisiti previsti ex artt. 2041 e 2042 c.c. e, in particolare, dell'utilitas dell'opera, dell'arricchimento del (non sussistendo la prova della corretta esecuzione dei CP_1 lavori, anche alla luce di quanto statuito nella sentenza n. 868/2017) e dell'impoverimento di parte attrice;
- il quantum richiesto da parte attrice era, ad ogni modo, eccessivo, poiché, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'indennizzo ex art. 2041 c.c. andava liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita, con esclusione di ogni componente di lucro cessante.
3. Con sentenza n. 597/2019 del 30/04/2019, pubblicata in pari data, il Tribunale di
Agrigento:
pagina 6 di 19 - rigettava la domanda di parte attrice, stante il vizio strutturale del contratto d'appalto concluso con la pubblica amministrazione, riconducibile all'assenza della previa determina a contrarre prescritta dall'art. 192 T.U.E.L. (dunque, alla mancanza del requisito dell'accordo e del preventivo impegno contabile di spesa), con conseguenti nullità del contratto e impossibilità di darvi esecuzione;
- accoglieva l'eccezione preliminare relativa alla carenza di legittimazione passiva del sulla base dell'insussistenza, nel caso di specie, di Controparte_1
un'immedesimazione organica tra l'ente e il funzionario, con conseguente imputazione diretta del rapporto contrattuale alla persona fisica e correlata preclusione dell'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti dell'Amministrazione, per carenza di sussidiarietà (in ragione di quanto disposto, per il caso di mancanza della delibera da parte dell'organo competente e del correlato impegno contabile di spesa, dall'art. 23 del D.L. n. 66/1989, poi confluito nell'art. 191 T.U.E.L.);
- compensava per un terzo tra le parti le spese di lite e condannava parte attrice al pagamento dei restanti due terzi delle spese in favore del CP_1 Controparte_1 liquidati, per tale quota, in € 10.987,33 per compenso professionale, oltre accessori.
4. Con citazione del 29/11/2019, notificata in pari data, ed Parte_1 Pt_3 hanno proposto appello avverso la sentenza n. 597/2019, non notificata, per “illogicità
[...]
della motivazione, carenza probatoria, violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c.”, chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione dell'esecuzione della sentenza e, nel merito, previa ammissione delle istanze istruttorie non ammesse, l'accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate in primo grado, con condanna della controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
5. Con comparsa depositata il 28/02/2020 si è costituito il Controparte_1
, chiedendo:
[...]
- in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza impugnata, nonché la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e/o 348-bis e 348-ter c.p.c.;
- nel merito, il rigetto dell'appello, in quanto infondato;
- in subordine, l'accoglimento delle eccezioni e deduzioni tutte formulate in prime cure, dichiarate assorbite e riproposte ex art. 346 c.p.c.;
pagina 7 di 19 - il rigetto di tutte le istanze istruttorie dell'appellante e, occorrendo, l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie, già formulate in prime cure ed espressamente riproposte;
- la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre gli accessori di legge.
6. Con ordinanza del 12/02/2021 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed è stata demandata al merito la pronuncia sulle richieste istruttorie.
7. Sostituita l'udienza del giorno 5/03/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 6/03/2025, è stata posta in decisione, con l'assegnazione ex art. 190 cpv. c.p.c. del termine di cinquanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per eventuali memorie di replica.
8. Con un unico, articolato motivo di impugnazione le società ed Parte_1 Pt_3 censurano la sentenza, in primo luogo, nella parte in cui ha dichiarato la nullità del contratto di appalto, sostenendo che la mancanza di determina a contrarre (atto meramente interno all'amministrazione, di cui esse non erano a conoscenza) non è idonea ad invalidare la procedura selettiva e ad inficiare l'accordo.
8.1 In secondo luogo, le società appellanti censurano la decisione di primo grado nella parte in cui ha statuito, avallando la linea difensiva del che, essendo il contratto CP_1
d'appalto nullo per vizi amministrativi, da esso automaticamente non derivi alcuna obbligazione a carico dell'ente, senza accertare la sussistenza dei presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento e della conseguente pretesa indennitaria ex art. 2041 c.c., la quale prescinde, invece, dalla validità o meno del vincolo contrattuale con l'amministrazione.
8.2 In particolare, le società lamentano il mancato riconoscimento, da parte del Giudice, dell'oggettiva utilitas, per l'amministrazione, dei lavori in questione, che, essendo stati eseguiti a seguito dell'indizione di apposita gara d'appalto da parte della medesima amministrazione, non potevano considerarsi alla stregua di un arricchimento imposto, non voluto o inconsapevole;
rilevano, inoltre, che il ha richiesto una perizia giurata CP_1
(che ha stimato i lavori per un valore addirittura superiore a quanto da esse richiesto) e ha pagina 8 di 19 proceduto, in corso d'opera, a pagare degli acconti, e che i lavori sono stati completati a regola d'arte e collaudati, mentre le fatture non sono mai state saldate, con conseguente lesione del proprio legittimo affidamento.
9. Il eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione CP_1 dell'art. 342 c.p.c., nonché per violazione degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., rilevando che parte appellante nulla ha contestato in ordine a quanto statuito dal Tribunale in merito all'impossibilità di esperire l'azione di ingiustificato arricchimento per difetto di sussidiarietà (in considerazione della possibilità di agire direttamente nei confronti dei funzionari responsabili dell'acquisizione del servizio).
9.1 In ragione del difetto di sussidiarietà ex art 2042 c.c. e della possibilità, ex art 191
T.U.E.L., di reclamare il corrispettivo della prestazione nei confronti dei singoli funzionari responsabili, il rileva l'infondatezza dell'appello; in subordine, l'ente chiede il CP_1 rigetto dell'appello, riproponendo tutte le eccezioni e deduzioni sollevate in primo grado.
10. Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello, sollevate dal Controparte_1
La trattazione nel merito del presente gravame esclude, in primo luogo, la sussistenza della dedotta inammissibilità o manifesta infondatezza dell'impugnazione.
Al contempo, deve escludersi l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342
c.p.c., essendo enucleate con sufficiente chiarezza, nell'atto introduttivo, le parti della sentenza che si intendono appellare, le disposizioni di legge che si assumono violate e la loro refluenza sulla decisione.
11. Ancora in via preliminare, vanno disattese le richieste istruttorie di entrambe le parti.
Quanto alle appellanti, le istanze istruttorie, formulate mediante mero rinvio alle memorie depositate in primo grado, devono ritenersi inammissibili (cfr. Cass., sez. III, 9 giugno
2023, ord. n. 16420: “In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado”).
In ogni caso, le reiterate istanze istruttorie devono ritenersi, per entrambe le parti, superflue ai fini della decisione.
12. Venendo al merito, l'appello è fondato, nei limiti di seguito esposti.
pagina 9 di 19 12.1. È pacifico che il contratto di appalto stipulato dalla società ed il Parte_1
Comune di il 30/09/2011 (rep. 1611), registrato ad Agrigento il 5/10/2011 (n. CP_1
546), non sia stato preceduto da determina a contrarre, previsto dall'art. 192 T.U.E.L.
(Determinazioni a contrattare e relative procedure), a norma del quale “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.”.
12.2. Allo stesso modo, è incontroverso che il contratto sia privo del preventivo impegno contabile di spesa, previsto dall'art. 191 T.U.E.L. (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese), che, al comma 1, così dispone: “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5”.
13. Dalla mancanza di determina a contrarre e del preventivo impegno di bilancio il
Giudice di primo grado ha fatto discendere, da un lato, la nullità del contratto e, dall'altro, il “difetto di legittimazione passiva” del per difetto di Controparte_1
residualità dell'azione di ingiustificato arricchimento, stante l'azione diretta verso il funzionario responsabile, prevista dal comma 4 del citato articolo 191 T.U.E.L. [“Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”].
Il Giudice ha richiamato, sul punto i principi espressi dalla Suprema Corte in tema di contratti degli enti locali assunti senza il preventivo impegno contabile di spesa (cfr. Cass., sez. I, 4 gennaio 2017, n. 80: “il funzionario pubblico che abbia attivato un impegno di spesa per
l'ente locale senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso (ossia al di fuori dello schema procedimentale previsto dalle norme c.d. di evidenza pubblica), risponde - ai sensi
pagina 10 di 19 dell'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989, conv., con modif.., dalla l. n. 144 del 1989 – degli effetti di tale attività di spesa verso il terzo contraente il quale è pertanto tenuto ad agire direttamente e personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell'ente, essendo preclusa anche l'azione di ingiustificato arricchimento per carenza del necessario requisito della sussidiarietà che è esclusa quando esista altra azione esperibile non solo contro l'arricchito ma anche verso persona diversa. Né può ipotizzarsi una responsabilità dell'ente ex art. 28 Cost., in quanto tale norma presuppone che
l'attività del funzionario sia riferibile all'ente medesimo, mentre la violazione delle regole contabili determina una frattura del rapporto di immedesimazione organica con la pubblica amministrazione”).
13.1. Orbene, le conclusioni del giudice di primo grado sono condivisibili solo in parte.
13.2. Alla mancanza di determina a contrarre ex art. 192 T.U.E.L consegue, come correttamente rilevato dal Tribunale, la nullità del contratto (peraltro, nel caso di specie, la nullità del contratto, per mancanza della determina a contrarre, risulta già accertata inter partes con sentenza n. 868/2017, passata in giudicato).
13.3. Ciò posto, deve rilevarsi che il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dal comma quarto dell'art. 191 T.U.E.L. (con ciò che ne consegue in punto di ammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c.) opera soltanto nel caso in cui la volontà negoziale dell'ente sia regolarmente formata e manchi l'impegno contabile, e non anche nel caso di invalidità del contratto (nel caso di specie, per carenza di determina a contrarre), venendo meno, in tal caso, la volontà stessa alla base dell'accordo negoziale
[cfr. pag. 7 della sentenza impugnata: “(…) è bene osservare che la eccepita carenza di determina
a contrarre – non superata da alcuna prova contraria - dà luogo a un vizio nel procedimento di formazione della volontà dell'ente comunale, con conseguente nullità del contratto successivamente concluso per inesistenza del requisito dell'accordo (in base al combinato disposto di cui agli art. 1325 e
1418 c.c.)].
Come rilevato dalla Suprema Corte, infatti, “il subentro ex lege nel rapporto obbligatorio con
l'ente locale presuppone la valida costituzione del titolo negoziale”, posto che l'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989 n. 66, commi 3 e 4 (il cui testo è stato sostanzialmente trasfuso dapprima nell'art. 35, commi 1 e 4, del d. lgs. n. 77/1995 e quindi nell'art. 191 del d. lgs. n.
267/2000, in vigore dal 13/12/2000, applicabile alla fattispecie in esame) contiene pagina 11 di 19 disposizioni “rivolte ad assicurare irrinunciabili esigenze di risanamento economico, [che] fissano condizioni inderogabili affinché il contratto possa essere costitutivo di obbligatemi dell'ente territoriale,
e, dunque, prescindono dalla validità del titolo” (che anzi presuppongono, “altrimenti non vi sarebbero debiti da pagare”), operando “sul diverso versante dell'individuazione del soggetto tenuto all'adempimento, escludendo che lo stesso sia il comune, in carenza di deliberazione ed iscrizione contabile”; da ciò “non può che derivare l'impossibilità di profilare l'azione diretta nei confronti di amministratori e funzionari in caso di assenza di un valido titolo negoziale” (così Cass., sez. I, 29 febbraio 2024, ord. n. 5480, che richiama, in motivazione, i precedenti Cass. n.
14928/2004, Cass.n.5693/2011 e Cass. n. 8534/2006; nello stesso senso, Cass., sez. II, 6 maggio 2024, ord. n. 12164: “In altri termini, non può profilarsi l'azione diretta nei confronti di amministratori e funzionari in caso di assenza di un valido titolo negoziale. Del resto, non può sfuggire che la disciplina relativa all'impegno di spesa viene presa in considerazione in via autonoma dalle disposizioni che regolano, all'interno del T.U.E.L., gli effetti dell'assenza dell'impegno contabile, alla stessa agganciandosi specifiche forme rimediali che presuppongono comunque l'esistenza ab origine di un valido contratto concluso dall'ente locale.”).
13.4. Nel caso di specie, quindi, in presenza di un contratto nullo per mancanza della determina a contrarre dell'ente locale, non compete alle odierne appellanti l'azione prevista dal quarto comma dell'art. 191 T.U.E.L. nei confronti del funzionario che abbia attivato l'impegno di spesa per l'ente locale senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso.
Ne consegue la sussistenza del requisito della sussidiarietà, ex art. 2042 c.c., dell'azione di arricchimento spiegata dalle odierne appellanti nei confronti del Controparte_1
, erroneamente esclusa dal Giudice di primo grado.
[...]
Valgono, infatti, i principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di verifica della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., secondo cui “la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo”, restando esclusa nel caso (non sussistente nel caso di specie) in cui “il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità
pagina 12 di 19 del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (così Cass., S.U., 5 dicembre 2023, n. 33954; in senso conforme, Cass., n. 5480/2024, cit.).
14. Ciò posto, va osservato che, contrariamente a quanto dedotto dal l'azione di CP_1
ingiustificato arricchimento nei confronti della P.A. non è subordinata al riconoscimento dell'utilitas dell'opera.
14.1. L'allegazione del richiama un precedente orientamento della Corte di CP_1
Cassazione, secondo il quale l'azione di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione differisce da quella ordinaria, poiché non è sufficiente il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa, ma è necessario che l'ente abbia riconosciuto l'utilità dell'opera o della prestazione in maniera esplicita, con atto formale, ovvero in modo implicito (cfr. Cass., sez. I, 7 marzi 2014, n. 5397: “In tema di azione per indebito arricchimento nei confronti della P.A., il riconoscimento dell'utilità dell'opera e la configurabilità stessa di un arricchimento restano affidati a una valutazione discrezionale della sola P.A. beneficiaria, unica legittimata - mediante i suoi organi amministrativi o tramite quelli cui è istituzionalmente devoluta la formazione della sua volontà - ad esprimere il relativo giudizio, che presuppone il ponderato apprezzamento circa la rispondenza, diretta o indiretta, dell'opera al pubblico interesse, senza che possa operare in via sostitutiva la valutazione di amministrazioni terze, pur se interessate alla prestazione, né di un qualsiasi altro soggetto dell'amministrazione beneficiaria. Tale riconoscimento può essere esplicito o implicito, occorrendo, in quest'ultimo caso, che l'utilizzazione dell'opera sia consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell'ente, in quanto la differenza tra le due forme di riconoscimento sta solo nel fatto che la prima è contenuta in una dichiarazione espressa, mentre la seconda si ricava da un comportamento di fatto, tale da far concludere che il suo autore abbia inteso conseguire uno specifico risultato”).
14.2. L'orientamento giurisprudenziale in questione ha formato oggetto di un revirement attuato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, n. 10798 del 26/5/2015, che ha affermato il principio di diritto secondo cui: «la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico;
e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il
pagina 13 di 19 privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole.».
14.3. Con tale pronuncia, in particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto emerso nella giurisprudenza della medesima Corte tra il precedente indirizzo, sino a quel momento prevalente, e un diverso orientamento, che, insistendo sulla natura comune della regola nemo locupletari potest cum aliena iactura, ne affermava la necessità di una applicazione paritaria, con conseguenti margini di apprezzamento dell'utilità per il giudice, senza riguardo per la qualità pubblica del soggetto arricchito (così
Cass., Sez. III, 21 aprile 2011, n. 9141).
14.4. La Corte di Cassazione, nel ribadire il principio già affermato con la sentenza delle
Sezioni Unite n. 4198 del 19/7/1982, secondo il quale il riconoscimento dell'utilità non integra un elemento costitutivo della fattispecie, ha sostanzialmente equiparato arricchito pubblico ed arricchito privato, considerando entrambi tenuti all'indennizzo per il fatto oggettivo dell'arricchimento, lo abbiano riconosciuto o meno, purché non l'abbiano rifiutato o ignorato, in quest'ultimo caso trattandosi di arricchimento non imputabile perché “imposto”.
14.5. Nel caso di specie, escluso che si versi in ipotesi di arricchimento “rifiutato” dal neppure può parlarsi di un arricchimento “imposto” poiché ignorato;
ed invero, i CP_1
lavori di riqualificazione urbana della via Roma in già oggetto di un contatto CP_1 di appalto stipulato dalla società con il (sia pure invalido, per Pt_1 Controparte_1
le ragioni viste), sono stati interamente eseguiti ed ultimati (cfr. certificato di ultimazione lavori del 9/5/2012) e pagati per una significativa parte del corrispettivo richiesto dalle appaltatrici, mentre del tutto generiche risultano le allegazioni dell'ente locale circa “la mancanza di prova della funzionalità dell'opera e la collaudabilità della stessa”: si tratta, invero, di lavori di riqualificazione di una via centrale del Comune la cui CP_1 fruizione non risulta nemmeno in discussione.
14.6. Peraltro, è rimasta priva di specifica contestazione l'allegazione delle appellanti, secondo cui il “(…) faceva eseguire una perizia giurata, già in Controparte_1
pagina 14 di 19 atti, al fine di quantificare e valutare l'ammontare dei lavori già eseguiti da Controparte_3 he alla fine li stimava per un valore addirittura superiore rispetto a quanto richiesto
[...]
dalle società rappresentate” (cfr. atto di appello).
Le appellanti fanno riferimento, con ogni probabilità, all'incarico conferito all'ing.
dal con determinazione n. 525 del Controparte_4 Controparte_1
30/7/2013, volta ad “accertare l'effettivo importo dei lavori eseguiti al fine di determinare con certezza se sussistono arricchimenti dell'Amministrazione che possono riconoscersi in ambito transattivo” (cfr. all. n. 30 delle produzioni dell'appellante).
Orbene, la relazione del tecnico incaricato (la cd. “perizia”), contrariamente a quanto dedotto dalle società, non è in atti.
Tuttavia, non risultano contestati, si ribadisce, gli esiti dell'accertamento demandato all'ing. , essendosi il limitato a dedurre, sul punto, che “il CP_4 CP_1 CP_1
con deliberazione di G.M. n. 84 del 7 giugno 2014 (doc. 32 I grado) ha deliberato di non
[...] far proprio l'operato del professionista ing. ” (cfr. comparsa di costituzione del CP_4
. CP_1
Nella delibera in questione (doc. 32 della produzione di parte appellante), invero, non si fa menzione alcuna degli esiti dell'incarico all'ing. , ma si rileva esclusivamente la CP_4
non opportunità – in termini giuridici – di dare seguito a transazioni con le numerose ditte coinvolte nei giudizi pendenti [«I legali incaricati nei giudizi aventi ad oggetto la richiesta di pagamento delle ditte per l'asserita realizzazione dei lavori hanno rappresentato che, allo stato degli atti conosciuti, transazioni aventi ad oggetto gli importi risultanti dalle relazioni consegnate dal professionista incaricato comporterebbero, di fatto, il riconoscimento da parte dell'ente della esistenza
e validità di un contratto integrando cosi la fattispecie di “esecuzione contrattuale” in contrasto con quanto risultante dagli atti (e con quanto dedotto, rappresentato ed eccepito dall'ente in giudizio in ordine alla “nullità” dei detti contratti»].
14.7. Alla luce di tali premesse, non è pertinente il richiamo, operato dal alla CP_1
C.T.U. depositata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2513/2012, in cui il consulente, al di là delle criticità evidenziate in ordine alla (parziale) contabilità esaminata, ha in ogni caso rilevato l'impossibilità di determinare l'arricchimento dell'ente locale, essendo necessario, a tal fine, un esame delle opere eseguite nell'ambito dell'intero pagina 15 di 19 appalto, prescindendo del tutto dalla contabilità: esame in quella sede precluso dal limitato thema decidendum (cfr. all. n. 29 della produzione dell'appellato).
15. Tanto premesso, va osservato che le società appellanti hanno richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 769.325,00, corrispondenti alle fatture di seguito indicate
(emesse in relazione ai certificati di pagamento n. 2 dell'1/3/2012, n. 3 del 17/5/2012, n.
4 del 23/7/2012 ed ai corrispondenti S.A.L.):
- euro 192.100,00, quale saldo rimasto impagato della n. 12 del 2/03/2012 di complessivi euro 408.100,00 (euro 371.000,00 oltre IVA al 10%);
- fattura n. 36 del 18/05/2012 di complessivi euro 345.730,00 (euro 314.300,00 oltre IVA al 10%);
- fattura n. 47 del 24/07/2012 di complessivi euro 231.495,00 (euro 210.450,00 oltre IVA al 10%).
15.1. Il ha tuttavia allegato e documentato che per i Controparte_1
lavori di cui è causa ha corrisposto, oltre a parte della somma portata dalla fattura n.
12/2012 (euro 216.000,00), l'intero importo della fattura n. 90 del 21/12/2011, di complessivi euro 330.000,00, emessa in relazione al primo certificato di pagamento, del
21/12/2011, per un totale di euro 546.000,00 (cfr. doc. nn. 22 e 23 della produzione di primo grado).
16. Ciò posto, va osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità, che questa Corte ritiene di condividere integralmente, il diritto all'indennità per arricchimento senza causa riguarda le spese sostenute e le perdite patrimoniali subite dal depauperato (danno emergente), ma non anche i benefici e le aspettative connessi con il corrispettivo non percepito dell'opera, della fornitura o della prestazione professionale (lucro cessante); l'art. 2041 c.c. deve essere interpretato nel senso di escludere, dal calcolo dell'indennità richiesta per la «diminuzione patrimoniale» subita dall'esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido, quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace (in questo senso, cfr. Cass., S.U., 11 settembre 2008, n. 23385).
16.1. Pertanto, la diminuzione patrimoniale (c.d. depauperatio) subita dall'autore di una prestazione d'opera, in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi pagina 16 di 19 dell'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace, non potendo la liquidazione avvenire in misura corrispondente al prezzo fatturato, comprensivo del guadagno (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 7 ottobre 2011,
n. 20648; specificamente, in materia di appalto, cfr. Cass., sez. I, 10 maggio 2017, n.
11446: “In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., nell'ipotesi di nullità del contratto di appalto di un'opera pubblica, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'appaltatore, corrispondente, in concreto, ai costi effettivamente affrontati per la sua costruzione, non potendovi rientrare l'utile d'impresa né ogni altra posta volta a garantire quanto l'appaltatore stesso si riprometteva di ricavare dall'esecuzione di un valido contratto di appalto”).
16.2. L'indennizzo spettante ex art. 2041 c.c. alle società appellanti, pertanto, non può essere parametrato al corrispettivo pattuito e fatturato, dovendo lo stesso essere depurato dal lucro cessante.
16.3. A causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa (così, in un caso di domanda svolta nei confronti della P.A., Cass., sez. I,
29 maggio 2019, ord. n. 14670).
16.4. In assenza di allegazioni di segno diverso, l'utile di impresa (da detrarre dall'importo pattuito e fatturato) può essere determinato nella misura del 10% del prezzo contrattuale, mutuando il parametro legale previsto dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 345, all. F
(sostanzialmente trasfuso nei successivi codici degli appalti), che prevede, in ipotesi di recesso dalla P.A., oltre al pagamento dei lavori eseguiti (danno emergente), un indennizzo forfettario per il mancato guadagno (lucro cessante), calcolato nella misura, appunto, del
10% dei lavori pattuiti e non eseguiti (“È facoltativo all'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite”).
16.5. Tenuto conto che il corrispettivo fatturato per le opere eseguite ammonta, complessivamente, ad euro 1.315.325,00 (in tale importo compresa la somma di euro pagina 17 di 19 330.000.00 di cui al certificato di pagamento n. 1/2011, già corrisposta dal prima CP_1 dell'introduzione del giudizio e per la quale le società appellanti non hanno spiegato domanda), l'importo indennizzabile può essere determinato sottraendo il 10% di tale importo (131.532,50), ottenendosi così la somma di euro 1.183.792,50.
16.6. Va tenuto conto, al contempo, delle somme già versate dal pari a euro CP_1
546.000,00, ottenendosi così il definitivo importo di euro 637.792,50.
17. Il credito indennitario ex art. 2041 c.c. va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia, dovendo il giudice tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo, producendo inoltre la somma così liquidata interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (cfr. Cass., sez. VI-III, 2 dicembre 2022, ord. n. 35480).
17.1. Tenuto conto del tempo decorso dall'ultimazione dei lavori (9/5/2012) sino alla data della presente pronuncia, la rivalutazione monetaria ammonta a € 118.840,10, mentre gli interessi compensativi ammontano a € 97.578,29.
La somma complessivamente spettante alle appellanti ammonta, dunque, ad euro
735.370,79.
17.2. Infine, convertendosi per effetto della presente sentenza il credito di valore in credito di valuta, dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.
18. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 16.321,53 per il giudizio di primo grado, di cui euro 1.723,53 per spese ed euro 14.598,00 per compensi professionali, ed euro 11.812,00 per il giudizio di secondo grado, di cui euro 2.556,00 per spese ed euro
9.256,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
pagina 18 di 19
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello spiegato da e nei confronti Parte_1 Parte_3
del in riforma della sentenza n. 597/2019 del 30 aprile Controparte_1
2019 del Tribunale di Agrigento, condanna il , in persona CP_1 Controparte_1
del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore delle società appellanti, della somma di euro 735.370,79, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
- condanna il in persona del Sindaco e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore delle società appellanti, delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 16.321,53 per il giudizio di primo grado, di cui euro 1.723,53 per spese ed euro 14.598,00 per compensi professionali, ed euro 11.812,00 per il giudizio di secondo grado, di cui euro 2.556,00 per spese ed euro
9.256,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 4 giugno 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2251/2019 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
(C.F. e Partita Iva ) e (C.F. e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Partita Iva ), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_2
rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, per mandato in atti, dagli Avv.ti
Giuliana Narbone (PEC: , Angelo Fasulo (PEC: Email_1
e Isotta Farina (PEC: ; Email_2 Email_3
appellanti contro
(C.F. e Partita Iva Controparte_1 P.IVA_3
), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_4 difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Marco Sirna (PEC: ; Email_4
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 597/2019, pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, in data 30/04/2019 e pubblicata in pari data;
OGGETTO: arricchimento senza causa;
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI DELLE PARTI per le appellanti:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza:
- In via pregiudiziale, sospendere l'esecuzione della Sentenza 597/2019 del 30.04.2019 emessa dal
Tribunale di Agrigento a chiusura del procedimento avente R.G. 3423/2017;
- In via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.579/2019 emessa dal Tribunale di Agrigento, depositata in cancelleria in data 30.04.2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: «Accertato
l'arricchimento senza causa con riferimento ai lavori eseguiti per la riqualificazione urbana della Via
Roma in di cui alla narrativa, condannare il al pagamento a CP_1 Controparte_1
titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. in favore di Controparte_2
dell'importo di € 769.325,00 o di quello diverso da qualificarsi in esito alla CTU» e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale;
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa;
- preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione della sentenza impugnata;
- preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
e/o degli art. 348 bis e ter c.p.c. per i motivi esposti in comparsa e in atti;
- rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare le statuizioni della gravata sentenza;
- nella non temuta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, accogliere le eccezioni e deduzioni tutte formulate dall'odierno comparente in prime cure in comparsa di costituzione e risposta e riproposte in comparsa di appello e qui e facendovi diritto:
- dire e dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile la domanda di indebito arricchimento formulata da per i motivi esposti in comparsa;
Parte_3
- dire e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e di Controparte_1 legittimazione attiva di per i motivi esposti in comparsa;
Parte_3
pagina 2 di 19 - nel merito rigettare le domande, tutte, formulate da nei confronti del Parte_3
compresa la richiesta di condanna a titolo di indennizzo per Controparte_1
arricchimento senza causa, perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in comparsa;
- rigettare le richieste istruttorie formulate ex adverso per i motivi tutti sopra esposti in quanto inammissibili, irrilevanti ed inconducenti e, subordinatamente all'ammissione delle richieste istruttorie ex adverso formulate sulla prova per testi, sì chiede di essere ammessi a prova contraria su tutti i capitoli della prova per testi, articolati da controparte nella seconda memoria ex art. 183 VI
c.p.c., con i testi ivi indicati;
occorrendo ammettere le richieste istruttorie formulate dall'odierno comparente nella seconda memoria ex art. 183 VI c.p.c. (interrogatori formali e prove per testi) e nella terza memoria ex art, 183 VI c.p.c. (ordini di esibizione) non contestate dalle controparti e qui riproposte;
- in subordine dare atto che avendo parte appellante ricevuto la somma di € 546.000,00 (496.363,64 oltre IVA per € 49.636,36) per i lavori di che trattasi, nella non temuta ipotesi di riconoscimento di una diminuzione patrimoniale per i lavori di che trattasi, dalla somma riconosciuta a controparte
(congiuntamente o singolarmente) detrarre e/o compensare la succitata somma di € 546.000,00
(496.363,64 oltre IVA per € 49.636,36) pagata dal a controparte per Controparte_1
i lavori di che trattasi, ciò in accoglimento altresì dell'eccezione riconvenzionale impropria (o atecnica) di compensazione;
- emettere ogni e qualsiasi altro provvedimento connesso e consequenziale;
- condannare parte avversa alle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre gli accessori di legge.
Salvo ogni altro diritto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione del 25/10/2017, regolarmente notificato, la società cooperativa consortile e la società a responsabilità limitata Energie, in persona dei Parte_1
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, citavano il a Controparte_1 comparire innanzi al Tribunale di Agrigento, chiedendone la condanna al pagamento, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., dell'importo di euro 769.325,00 o di quello diverso pagina 3 di 19 risultante dall'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, ad esse dovuto per l'esecuzione di lavori di riqualificazione urbana della via Roma in CP_1
1.1. A sostegno delle proprie pretese le società deducevano che:
- a seguito della partecipazione ad un'asta pubblica avviata dal e Controparte_1 avente ad oggetto l'appalto dei lavori di riqualificazione urbana della predetta via Roma, era risultata aggiudicataria con verbale del 2/09/2011 ed aveva Parte_1 indicato, quale esecutrice della commessa, la propria consorziata (che, a sua Parte_3 volta, aveva diritto ad esser pagata dalla nei termini e alle condizioni di cui Parte_1 al regolamento agli atti);
- in data 30/09/2011 era stato stipulato, tra la società ed il Parte_1 CP_1
il contratto di appalto (rep. 1611), poi registrato ad Agrigento il 5/10/2011
[...]
(n. 546);
- eseguiti regolarmente i lavori da parte della erano stati emessi i certificati di Parte_3 pagamento n. 2 dell'1/03/2012, n. 3 del 17/05/2012 e n. 4 del 23/07/2012, sottoscritti dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento del Comune;
- sulla base di tali certificati, aveva emesso le fatture n. 12 del 2/03/2012 di Parte_1 euro 371.000,00, oltre IVA al 10%, per complessivi euro 408.100,00, n. 36 del 18/05/2012 di euro 314.300,00, oltre IVA al 10%, per complessivi euro 345.730,00, e n. 47 del
24/07/2012 di euro 210.450,00, oltre IVA al 10%, per complessivi 231.495,00;
- il pur avendo riconosciuto il credito dell'appaltatrice, aveva Controparte_1 provveduto al parziale pagamento della sola fattura n. 12/2012, rimanendo debitore dell'importo di euro 769.325,00, IVA compresa;
- in data 3/08/2012 l'appaltatrice aveva ottenuto dal Tribunale di Agrigento il decreto ingiuntivo n. 497/2012 per il pagamento della somma di euro 192.100,00, a titolo di saldo residuo dovuto per la fattura n. 12/2012, decreto che era stato tuttavia poi revocato con sentenza n. 868/2017 in conseguenza della ritenuta nullità del contratto di appalto, stante la mancanza della determina a contrarre del CP_1
- avendo, dunque, avuto esito negativo l'azione tipica contrattuale (per difetto originario del titolo posto a suo fondamento), l'unica azione esperibile restava quella di ingiustificato arricchimento, in ossequio al principio di sussidiarietà della tutela invocata.
pagina 4 di 19 2. Con comparsa depositata il 26/02/2018 si costituiva in giudizio il
[...]
eccependo, in via preliminare, l'improponibilità e l'inammissibilità Controparte_1 dell'azione ex art. 2041 c.c., nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda per carenza dei presupposti richiesti in materia di arricchimento ingiustificato;
in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento delle domande attrici, il chiedeva la compensazione di quanto riconosciuto come CP_1 dovuto in favore delle società con l'importo di euro 546.000,00, già Parte_4
da esso corrisposto per i medesimi lavori.
2.1. A sostegno delle proprie richieste il deduceva che: CP_1
- il contratto di appalto era viziato, in quanto non era specificato l'oggetto e mancavano gli allegati di cui all'art. 3 del contratto medesimo, prescritti ex lege per l'individuazione dell'oggetto; inoltre, non risultava la determina a contrarre, con conseguente inesistenza dell'accordo;
- a monte, non sussisteva alcun provvedimento amministrativo in merito al prescritto espletamento della procedura ad evidenza pubblica, mancando l'approvazione del progetto, l'aggiudicazione definitiva, nonché la nomina del progettista/direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento, non risultando agli atti, a tale ultimo riguardo, le determinazioni sindacali con cui sarebbero stati asseritamente nominati l'architetto quale progettista e direttore dei lavori, e l'ingegnere , quale Per_1 Per_2 responsabile unico del procedimento;
- questi ultimi, insieme al sindaco pro tempore di erano stati rinviati a giudizio CP_1 per i delitti di cui agli artt. 110, 323 e 257 c.p. (in quanto l'incarico di progettazione e direzione dei lavori era stato affidato al sulla base di determine inesistenti e con Per_1
affidamento diretto senza l'espletamento di alcuna procedura negoziata), nonché per i delitti di cui agli artt. 110 e 479 c.p., in quanto essi avevano falsamente attestato che il responsabile unico del procedimento avesse esperito la procedura negoziata per l'individuazione del progettista;
- non erano, inoltre, stati rinvenuti gli atti amministrativi di supporto, quali progetti, pareri e nullaosta;
pagina 5 di 19 - vi era stata una grave violazione di norme imperative inderogabili in tema di contratti della pubblica amministrazione (quanto alla forma scritta, alla contabilità generale, ecc.);
- i certificati di pagamento nn. 3 del 17/05/2012 e 4 del 23/07/2012 erano invalidi, essendo stati indebitamente emessi dall'ingegnere in epoca successiva alla data di Per_2 cessazione di efficacia del contratto di conferimento di incarico di R.U.P., risolto di diritto con la fine del mandato del sindaco conferente (in data 9/05/2012), ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L.R. n. 30/2000;
- l'azione ex art. 2041 c.c. era, pertanto, inammissibile e improponibile, non sussistendo il requisito della sussidiarietà ex art. 2042 c.c., per violazione dell'art. 1398 c.c., in quanto, mancando la nomina del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento,
l'approvazione del progetto dell'opera, l'aggiudicazione definitiva e l'apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, ed essendo stato dichiarato nullo il contratto d'appalto con la sentenza n. 868/2017, gli atti posti a sostegno della domanda non erano riferibili all'amministrazione comunale, con la conseguenza che parte attrice avrebbe piuttosto dovuto (e potuto) convenire in giudizio, ex art. 1398 c.c., il terzo che aveva agito quale falsus procurator (in primo luogo, l'asserito direttore dei lavori), per farsi da lui indennizzare del pregiudizio subito, anche alla luce dell'art. 191 T.U.E.L. (D.
Lgs n. 267/2000);
- l'azione era, in ogni caso, infondata, non essendovi prova dell'effettiva sussistenza dei requisiti previsti ex artt. 2041 e 2042 c.c. e, in particolare, dell'utilitas dell'opera, dell'arricchimento del (non sussistendo la prova della corretta esecuzione dei CP_1 lavori, anche alla luce di quanto statuito nella sentenza n. 868/2017) e dell'impoverimento di parte attrice;
- il quantum richiesto da parte attrice era, ad ogni modo, eccessivo, poiché, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'indennizzo ex art. 2041 c.c. andava liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita, con esclusione di ogni componente di lucro cessante.
3. Con sentenza n. 597/2019 del 30/04/2019, pubblicata in pari data, il Tribunale di
Agrigento:
pagina 6 di 19 - rigettava la domanda di parte attrice, stante il vizio strutturale del contratto d'appalto concluso con la pubblica amministrazione, riconducibile all'assenza della previa determina a contrarre prescritta dall'art. 192 T.U.E.L. (dunque, alla mancanza del requisito dell'accordo e del preventivo impegno contabile di spesa), con conseguenti nullità del contratto e impossibilità di darvi esecuzione;
- accoglieva l'eccezione preliminare relativa alla carenza di legittimazione passiva del sulla base dell'insussistenza, nel caso di specie, di Controparte_1
un'immedesimazione organica tra l'ente e il funzionario, con conseguente imputazione diretta del rapporto contrattuale alla persona fisica e correlata preclusione dell'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti dell'Amministrazione, per carenza di sussidiarietà (in ragione di quanto disposto, per il caso di mancanza della delibera da parte dell'organo competente e del correlato impegno contabile di spesa, dall'art. 23 del D.L. n. 66/1989, poi confluito nell'art. 191 T.U.E.L.);
- compensava per un terzo tra le parti le spese di lite e condannava parte attrice al pagamento dei restanti due terzi delle spese in favore del CP_1 Controparte_1 liquidati, per tale quota, in € 10.987,33 per compenso professionale, oltre accessori.
4. Con citazione del 29/11/2019, notificata in pari data, ed Parte_1 Pt_3 hanno proposto appello avverso la sentenza n. 597/2019, non notificata, per “illogicità
[...]
della motivazione, carenza probatoria, violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c.”, chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione dell'esecuzione della sentenza e, nel merito, previa ammissione delle istanze istruttorie non ammesse, l'accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate in primo grado, con condanna della controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
5. Con comparsa depositata il 28/02/2020 si è costituito il Controparte_1
, chiedendo:
[...]
- in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza impugnata, nonché la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e/o 348-bis e 348-ter c.p.c.;
- nel merito, il rigetto dell'appello, in quanto infondato;
- in subordine, l'accoglimento delle eccezioni e deduzioni tutte formulate in prime cure, dichiarate assorbite e riproposte ex art. 346 c.p.c.;
pagina 7 di 19 - il rigetto di tutte le istanze istruttorie dell'appellante e, occorrendo, l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie, già formulate in prime cure ed espressamente riproposte;
- la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre gli accessori di legge.
6. Con ordinanza del 12/02/2021 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed è stata demandata al merito la pronuncia sulle richieste istruttorie.
7. Sostituita l'udienza del giorno 5/03/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 6/03/2025, è stata posta in decisione, con l'assegnazione ex art. 190 cpv. c.p.c. del termine di cinquanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per eventuali memorie di replica.
8. Con un unico, articolato motivo di impugnazione le società ed Parte_1 Pt_3 censurano la sentenza, in primo luogo, nella parte in cui ha dichiarato la nullità del contratto di appalto, sostenendo che la mancanza di determina a contrarre (atto meramente interno all'amministrazione, di cui esse non erano a conoscenza) non è idonea ad invalidare la procedura selettiva e ad inficiare l'accordo.
8.1 In secondo luogo, le società appellanti censurano la decisione di primo grado nella parte in cui ha statuito, avallando la linea difensiva del che, essendo il contratto CP_1
d'appalto nullo per vizi amministrativi, da esso automaticamente non derivi alcuna obbligazione a carico dell'ente, senza accertare la sussistenza dei presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento e della conseguente pretesa indennitaria ex art. 2041 c.c., la quale prescinde, invece, dalla validità o meno del vincolo contrattuale con l'amministrazione.
8.2 In particolare, le società lamentano il mancato riconoscimento, da parte del Giudice, dell'oggettiva utilitas, per l'amministrazione, dei lavori in questione, che, essendo stati eseguiti a seguito dell'indizione di apposita gara d'appalto da parte della medesima amministrazione, non potevano considerarsi alla stregua di un arricchimento imposto, non voluto o inconsapevole;
rilevano, inoltre, che il ha richiesto una perizia giurata CP_1
(che ha stimato i lavori per un valore addirittura superiore a quanto da esse richiesto) e ha pagina 8 di 19 proceduto, in corso d'opera, a pagare degli acconti, e che i lavori sono stati completati a regola d'arte e collaudati, mentre le fatture non sono mai state saldate, con conseguente lesione del proprio legittimo affidamento.
9. Il eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione CP_1 dell'art. 342 c.p.c., nonché per violazione degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., rilevando che parte appellante nulla ha contestato in ordine a quanto statuito dal Tribunale in merito all'impossibilità di esperire l'azione di ingiustificato arricchimento per difetto di sussidiarietà (in considerazione della possibilità di agire direttamente nei confronti dei funzionari responsabili dell'acquisizione del servizio).
9.1 In ragione del difetto di sussidiarietà ex art 2042 c.c. e della possibilità, ex art 191
T.U.E.L., di reclamare il corrispettivo della prestazione nei confronti dei singoli funzionari responsabili, il rileva l'infondatezza dell'appello; in subordine, l'ente chiede il CP_1 rigetto dell'appello, riproponendo tutte le eccezioni e deduzioni sollevate in primo grado.
10. Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello, sollevate dal Controparte_1
La trattazione nel merito del presente gravame esclude, in primo luogo, la sussistenza della dedotta inammissibilità o manifesta infondatezza dell'impugnazione.
Al contempo, deve escludersi l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342
c.p.c., essendo enucleate con sufficiente chiarezza, nell'atto introduttivo, le parti della sentenza che si intendono appellare, le disposizioni di legge che si assumono violate e la loro refluenza sulla decisione.
11. Ancora in via preliminare, vanno disattese le richieste istruttorie di entrambe le parti.
Quanto alle appellanti, le istanze istruttorie, formulate mediante mero rinvio alle memorie depositate in primo grado, devono ritenersi inammissibili (cfr. Cass., sez. III, 9 giugno
2023, ord. n. 16420: “In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado”).
In ogni caso, le reiterate istanze istruttorie devono ritenersi, per entrambe le parti, superflue ai fini della decisione.
12. Venendo al merito, l'appello è fondato, nei limiti di seguito esposti.
pagina 9 di 19 12.1. È pacifico che il contratto di appalto stipulato dalla società ed il Parte_1
Comune di il 30/09/2011 (rep. 1611), registrato ad Agrigento il 5/10/2011 (n. CP_1
546), non sia stato preceduto da determina a contrarre, previsto dall'art. 192 T.U.E.L.
(Determinazioni a contrattare e relative procedure), a norma del quale “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.”.
12.2. Allo stesso modo, è incontroverso che il contratto sia privo del preventivo impegno contabile di spesa, previsto dall'art. 191 T.U.E.L. (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese), che, al comma 1, così dispone: “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5”.
13. Dalla mancanza di determina a contrarre e del preventivo impegno di bilancio il
Giudice di primo grado ha fatto discendere, da un lato, la nullità del contratto e, dall'altro, il “difetto di legittimazione passiva” del per difetto di Controparte_1
residualità dell'azione di ingiustificato arricchimento, stante l'azione diretta verso il funzionario responsabile, prevista dal comma 4 del citato articolo 191 T.U.E.L. [“Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”].
Il Giudice ha richiamato, sul punto i principi espressi dalla Suprema Corte in tema di contratti degli enti locali assunti senza il preventivo impegno contabile di spesa (cfr. Cass., sez. I, 4 gennaio 2017, n. 80: “il funzionario pubblico che abbia attivato un impegno di spesa per
l'ente locale senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso (ossia al di fuori dello schema procedimentale previsto dalle norme c.d. di evidenza pubblica), risponde - ai sensi
pagina 10 di 19 dell'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989, conv., con modif.., dalla l. n. 144 del 1989 – degli effetti di tale attività di spesa verso il terzo contraente il quale è pertanto tenuto ad agire direttamente e personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell'ente, essendo preclusa anche l'azione di ingiustificato arricchimento per carenza del necessario requisito della sussidiarietà che è esclusa quando esista altra azione esperibile non solo contro l'arricchito ma anche verso persona diversa. Né può ipotizzarsi una responsabilità dell'ente ex art. 28 Cost., in quanto tale norma presuppone che
l'attività del funzionario sia riferibile all'ente medesimo, mentre la violazione delle regole contabili determina una frattura del rapporto di immedesimazione organica con la pubblica amministrazione”).
13.1. Orbene, le conclusioni del giudice di primo grado sono condivisibili solo in parte.
13.2. Alla mancanza di determina a contrarre ex art. 192 T.U.E.L consegue, come correttamente rilevato dal Tribunale, la nullità del contratto (peraltro, nel caso di specie, la nullità del contratto, per mancanza della determina a contrarre, risulta già accertata inter partes con sentenza n. 868/2017, passata in giudicato).
13.3. Ciò posto, deve rilevarsi che il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dal comma quarto dell'art. 191 T.U.E.L. (con ciò che ne consegue in punto di ammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c.) opera soltanto nel caso in cui la volontà negoziale dell'ente sia regolarmente formata e manchi l'impegno contabile, e non anche nel caso di invalidità del contratto (nel caso di specie, per carenza di determina a contrarre), venendo meno, in tal caso, la volontà stessa alla base dell'accordo negoziale
[cfr. pag. 7 della sentenza impugnata: “(…) è bene osservare che la eccepita carenza di determina
a contrarre – non superata da alcuna prova contraria - dà luogo a un vizio nel procedimento di formazione della volontà dell'ente comunale, con conseguente nullità del contratto successivamente concluso per inesistenza del requisito dell'accordo (in base al combinato disposto di cui agli art. 1325 e
1418 c.c.)].
Come rilevato dalla Suprema Corte, infatti, “il subentro ex lege nel rapporto obbligatorio con
l'ente locale presuppone la valida costituzione del titolo negoziale”, posto che l'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989 n. 66, commi 3 e 4 (il cui testo è stato sostanzialmente trasfuso dapprima nell'art. 35, commi 1 e 4, del d. lgs. n. 77/1995 e quindi nell'art. 191 del d. lgs. n.
267/2000, in vigore dal 13/12/2000, applicabile alla fattispecie in esame) contiene pagina 11 di 19 disposizioni “rivolte ad assicurare irrinunciabili esigenze di risanamento economico, [che] fissano condizioni inderogabili affinché il contratto possa essere costitutivo di obbligatemi dell'ente territoriale,
e, dunque, prescindono dalla validità del titolo” (che anzi presuppongono, “altrimenti non vi sarebbero debiti da pagare”), operando “sul diverso versante dell'individuazione del soggetto tenuto all'adempimento, escludendo che lo stesso sia il comune, in carenza di deliberazione ed iscrizione contabile”; da ciò “non può che derivare l'impossibilità di profilare l'azione diretta nei confronti di amministratori e funzionari in caso di assenza di un valido titolo negoziale” (così Cass., sez. I, 29 febbraio 2024, ord. n. 5480, che richiama, in motivazione, i precedenti Cass. n.
14928/2004, Cass.n.5693/2011 e Cass. n. 8534/2006; nello stesso senso, Cass., sez. II, 6 maggio 2024, ord. n. 12164: “In altri termini, non può profilarsi l'azione diretta nei confronti di amministratori e funzionari in caso di assenza di un valido titolo negoziale. Del resto, non può sfuggire che la disciplina relativa all'impegno di spesa viene presa in considerazione in via autonoma dalle disposizioni che regolano, all'interno del T.U.E.L., gli effetti dell'assenza dell'impegno contabile, alla stessa agganciandosi specifiche forme rimediali che presuppongono comunque l'esistenza ab origine di un valido contratto concluso dall'ente locale.”).
13.4. Nel caso di specie, quindi, in presenza di un contratto nullo per mancanza della determina a contrarre dell'ente locale, non compete alle odierne appellanti l'azione prevista dal quarto comma dell'art. 191 T.U.E.L. nei confronti del funzionario che abbia attivato l'impegno di spesa per l'ente locale senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso.
Ne consegue la sussistenza del requisito della sussidiarietà, ex art. 2042 c.c., dell'azione di arricchimento spiegata dalle odierne appellanti nei confronti del Controparte_1
, erroneamente esclusa dal Giudice di primo grado.
[...]
Valgono, infatti, i principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di verifica della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., secondo cui “la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo”, restando esclusa nel caso (non sussistente nel caso di specie) in cui “il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità
pagina 12 di 19 del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (così Cass., S.U., 5 dicembre 2023, n. 33954; in senso conforme, Cass., n. 5480/2024, cit.).
14. Ciò posto, va osservato che, contrariamente a quanto dedotto dal l'azione di CP_1
ingiustificato arricchimento nei confronti della P.A. non è subordinata al riconoscimento dell'utilitas dell'opera.
14.1. L'allegazione del richiama un precedente orientamento della Corte di CP_1
Cassazione, secondo il quale l'azione di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione differisce da quella ordinaria, poiché non è sufficiente il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa, ma è necessario che l'ente abbia riconosciuto l'utilità dell'opera o della prestazione in maniera esplicita, con atto formale, ovvero in modo implicito (cfr. Cass., sez. I, 7 marzi 2014, n. 5397: “In tema di azione per indebito arricchimento nei confronti della P.A., il riconoscimento dell'utilità dell'opera e la configurabilità stessa di un arricchimento restano affidati a una valutazione discrezionale della sola P.A. beneficiaria, unica legittimata - mediante i suoi organi amministrativi o tramite quelli cui è istituzionalmente devoluta la formazione della sua volontà - ad esprimere il relativo giudizio, che presuppone il ponderato apprezzamento circa la rispondenza, diretta o indiretta, dell'opera al pubblico interesse, senza che possa operare in via sostitutiva la valutazione di amministrazioni terze, pur se interessate alla prestazione, né di un qualsiasi altro soggetto dell'amministrazione beneficiaria. Tale riconoscimento può essere esplicito o implicito, occorrendo, in quest'ultimo caso, che l'utilizzazione dell'opera sia consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell'ente, in quanto la differenza tra le due forme di riconoscimento sta solo nel fatto che la prima è contenuta in una dichiarazione espressa, mentre la seconda si ricava da un comportamento di fatto, tale da far concludere che il suo autore abbia inteso conseguire uno specifico risultato”).
14.2. L'orientamento giurisprudenziale in questione ha formato oggetto di un revirement attuato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, n. 10798 del 26/5/2015, che ha affermato il principio di diritto secondo cui: «la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico;
e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il
pagina 13 di 19 privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole.».
14.3. Con tale pronuncia, in particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto emerso nella giurisprudenza della medesima Corte tra il precedente indirizzo, sino a quel momento prevalente, e un diverso orientamento, che, insistendo sulla natura comune della regola nemo locupletari potest cum aliena iactura, ne affermava la necessità di una applicazione paritaria, con conseguenti margini di apprezzamento dell'utilità per il giudice, senza riguardo per la qualità pubblica del soggetto arricchito (così
Cass., Sez. III, 21 aprile 2011, n. 9141).
14.4. La Corte di Cassazione, nel ribadire il principio già affermato con la sentenza delle
Sezioni Unite n. 4198 del 19/7/1982, secondo il quale il riconoscimento dell'utilità non integra un elemento costitutivo della fattispecie, ha sostanzialmente equiparato arricchito pubblico ed arricchito privato, considerando entrambi tenuti all'indennizzo per il fatto oggettivo dell'arricchimento, lo abbiano riconosciuto o meno, purché non l'abbiano rifiutato o ignorato, in quest'ultimo caso trattandosi di arricchimento non imputabile perché “imposto”.
14.5. Nel caso di specie, escluso che si versi in ipotesi di arricchimento “rifiutato” dal neppure può parlarsi di un arricchimento “imposto” poiché ignorato;
ed invero, i CP_1
lavori di riqualificazione urbana della via Roma in già oggetto di un contatto CP_1 di appalto stipulato dalla società con il (sia pure invalido, per Pt_1 Controparte_1
le ragioni viste), sono stati interamente eseguiti ed ultimati (cfr. certificato di ultimazione lavori del 9/5/2012) e pagati per una significativa parte del corrispettivo richiesto dalle appaltatrici, mentre del tutto generiche risultano le allegazioni dell'ente locale circa “la mancanza di prova della funzionalità dell'opera e la collaudabilità della stessa”: si tratta, invero, di lavori di riqualificazione di una via centrale del Comune la cui CP_1 fruizione non risulta nemmeno in discussione.
14.6. Peraltro, è rimasta priva di specifica contestazione l'allegazione delle appellanti, secondo cui il “(…) faceva eseguire una perizia giurata, già in Controparte_1
pagina 14 di 19 atti, al fine di quantificare e valutare l'ammontare dei lavori già eseguiti da Controparte_3 he alla fine li stimava per un valore addirittura superiore rispetto a quanto richiesto
[...]
dalle società rappresentate” (cfr. atto di appello).
Le appellanti fanno riferimento, con ogni probabilità, all'incarico conferito all'ing.
dal con determinazione n. 525 del Controparte_4 Controparte_1
30/7/2013, volta ad “accertare l'effettivo importo dei lavori eseguiti al fine di determinare con certezza se sussistono arricchimenti dell'Amministrazione che possono riconoscersi in ambito transattivo” (cfr. all. n. 30 delle produzioni dell'appellante).
Orbene, la relazione del tecnico incaricato (la cd. “perizia”), contrariamente a quanto dedotto dalle società, non è in atti.
Tuttavia, non risultano contestati, si ribadisce, gli esiti dell'accertamento demandato all'ing. , essendosi il limitato a dedurre, sul punto, che “il CP_4 CP_1 CP_1
con deliberazione di G.M. n. 84 del 7 giugno 2014 (doc. 32 I grado) ha deliberato di non
[...] far proprio l'operato del professionista ing. ” (cfr. comparsa di costituzione del CP_4
. CP_1
Nella delibera in questione (doc. 32 della produzione di parte appellante), invero, non si fa menzione alcuna degli esiti dell'incarico all'ing. , ma si rileva esclusivamente la CP_4
non opportunità – in termini giuridici – di dare seguito a transazioni con le numerose ditte coinvolte nei giudizi pendenti [«I legali incaricati nei giudizi aventi ad oggetto la richiesta di pagamento delle ditte per l'asserita realizzazione dei lavori hanno rappresentato che, allo stato degli atti conosciuti, transazioni aventi ad oggetto gli importi risultanti dalle relazioni consegnate dal professionista incaricato comporterebbero, di fatto, il riconoscimento da parte dell'ente della esistenza
e validità di un contratto integrando cosi la fattispecie di “esecuzione contrattuale” in contrasto con quanto risultante dagli atti (e con quanto dedotto, rappresentato ed eccepito dall'ente in giudizio in ordine alla “nullità” dei detti contratti»].
14.7. Alla luce di tali premesse, non è pertinente il richiamo, operato dal alla CP_1
C.T.U. depositata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2513/2012, in cui il consulente, al di là delle criticità evidenziate in ordine alla (parziale) contabilità esaminata, ha in ogni caso rilevato l'impossibilità di determinare l'arricchimento dell'ente locale, essendo necessario, a tal fine, un esame delle opere eseguite nell'ambito dell'intero pagina 15 di 19 appalto, prescindendo del tutto dalla contabilità: esame in quella sede precluso dal limitato thema decidendum (cfr. all. n. 29 della produzione dell'appellato).
15. Tanto premesso, va osservato che le società appellanti hanno richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 769.325,00, corrispondenti alle fatture di seguito indicate
(emesse in relazione ai certificati di pagamento n. 2 dell'1/3/2012, n. 3 del 17/5/2012, n.
4 del 23/7/2012 ed ai corrispondenti S.A.L.):
- euro 192.100,00, quale saldo rimasto impagato della n. 12 del 2/03/2012 di complessivi euro 408.100,00 (euro 371.000,00 oltre IVA al 10%);
- fattura n. 36 del 18/05/2012 di complessivi euro 345.730,00 (euro 314.300,00 oltre IVA al 10%);
- fattura n. 47 del 24/07/2012 di complessivi euro 231.495,00 (euro 210.450,00 oltre IVA al 10%).
15.1. Il ha tuttavia allegato e documentato che per i Controparte_1
lavori di cui è causa ha corrisposto, oltre a parte della somma portata dalla fattura n.
12/2012 (euro 216.000,00), l'intero importo della fattura n. 90 del 21/12/2011, di complessivi euro 330.000,00, emessa in relazione al primo certificato di pagamento, del
21/12/2011, per un totale di euro 546.000,00 (cfr. doc. nn. 22 e 23 della produzione di primo grado).
16. Ciò posto, va osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità, che questa Corte ritiene di condividere integralmente, il diritto all'indennità per arricchimento senza causa riguarda le spese sostenute e le perdite patrimoniali subite dal depauperato (danno emergente), ma non anche i benefici e le aspettative connessi con il corrispettivo non percepito dell'opera, della fornitura o della prestazione professionale (lucro cessante); l'art. 2041 c.c. deve essere interpretato nel senso di escludere, dal calcolo dell'indennità richiesta per la «diminuzione patrimoniale» subita dall'esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido, quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace (in questo senso, cfr. Cass., S.U., 11 settembre 2008, n. 23385).
16.1. Pertanto, la diminuzione patrimoniale (c.d. depauperatio) subita dall'autore di una prestazione d'opera, in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi pagina 16 di 19 dell'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace, non potendo la liquidazione avvenire in misura corrispondente al prezzo fatturato, comprensivo del guadagno (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 7 ottobre 2011,
n. 20648; specificamente, in materia di appalto, cfr. Cass., sez. I, 10 maggio 2017, n.
11446: “In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., nell'ipotesi di nullità del contratto di appalto di un'opera pubblica, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'appaltatore, corrispondente, in concreto, ai costi effettivamente affrontati per la sua costruzione, non potendovi rientrare l'utile d'impresa né ogni altra posta volta a garantire quanto l'appaltatore stesso si riprometteva di ricavare dall'esecuzione di un valido contratto di appalto”).
16.2. L'indennizzo spettante ex art. 2041 c.c. alle società appellanti, pertanto, non può essere parametrato al corrispettivo pattuito e fatturato, dovendo lo stesso essere depurato dal lucro cessante.
16.3. A causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa (così, in un caso di domanda svolta nei confronti della P.A., Cass., sez. I,
29 maggio 2019, ord. n. 14670).
16.4. In assenza di allegazioni di segno diverso, l'utile di impresa (da detrarre dall'importo pattuito e fatturato) può essere determinato nella misura del 10% del prezzo contrattuale, mutuando il parametro legale previsto dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 345, all. F
(sostanzialmente trasfuso nei successivi codici degli appalti), che prevede, in ipotesi di recesso dalla P.A., oltre al pagamento dei lavori eseguiti (danno emergente), un indennizzo forfettario per il mancato guadagno (lucro cessante), calcolato nella misura, appunto, del
10% dei lavori pattuiti e non eseguiti (“È facoltativo all'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite”).
16.5. Tenuto conto che il corrispettivo fatturato per le opere eseguite ammonta, complessivamente, ad euro 1.315.325,00 (in tale importo compresa la somma di euro pagina 17 di 19 330.000.00 di cui al certificato di pagamento n. 1/2011, già corrisposta dal prima CP_1 dell'introduzione del giudizio e per la quale le società appellanti non hanno spiegato domanda), l'importo indennizzabile può essere determinato sottraendo il 10% di tale importo (131.532,50), ottenendosi così la somma di euro 1.183.792,50.
16.6. Va tenuto conto, al contempo, delle somme già versate dal pari a euro CP_1
546.000,00, ottenendosi così il definitivo importo di euro 637.792,50.
17. Il credito indennitario ex art. 2041 c.c. va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia, dovendo il giudice tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo, producendo inoltre la somma così liquidata interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (cfr. Cass., sez. VI-III, 2 dicembre 2022, ord. n. 35480).
17.1. Tenuto conto del tempo decorso dall'ultimazione dei lavori (9/5/2012) sino alla data della presente pronuncia, la rivalutazione monetaria ammonta a € 118.840,10, mentre gli interessi compensativi ammontano a € 97.578,29.
La somma complessivamente spettante alle appellanti ammonta, dunque, ad euro
735.370,79.
17.2. Infine, convertendosi per effetto della presente sentenza il credito di valore in credito di valuta, dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.
18. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 16.321,53 per il giudizio di primo grado, di cui euro 1.723,53 per spese ed euro 14.598,00 per compensi professionali, ed euro 11.812,00 per il giudizio di secondo grado, di cui euro 2.556,00 per spese ed euro
9.256,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello spiegato da e nei confronti Parte_1 Parte_3
del in riforma della sentenza n. 597/2019 del 30 aprile Controparte_1
2019 del Tribunale di Agrigento, condanna il , in persona CP_1 Controparte_1
del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore delle società appellanti, della somma di euro 735.370,79, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
- condanna il in persona del Sindaco e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore delle società appellanti, delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 16.321,53 per il giudizio di primo grado, di cui euro 1.723,53 per spese ed euro 14.598,00 per compensi professionali, ed euro 11.812,00 per il giudizio di secondo grado, di cui euro 2.556,00 per spese ed euro
9.256,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 4 giugno 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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