Sentenza breve 20 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 20/12/2022, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/12/2022
N. 02010/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01581/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1581 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di titolare e legale rappresentante pro tempore dell’Impresa individuale “-OMISSIS-”, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Fino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13 settembre 2021, con cui il Prefetto di Brindisi, ex art. 67 comma 1 e 84 comma 2 del D. Lgs. n. 159 del 2011 e ss.mm., ha adottato comunicazione antimafia interdittiva nei confronti del ricorrente, risultando a suo carico nella B.D.N.A. e dal Casellario giudiziale decreto definitivo emesso nel 1994 dalla Corte di Appello di Lecce di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni uno, per il quale non è intervenuta riabilitazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 26 ottobre 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to M. Sanamina, in sostituzione dell'avv.to M. Fino, e avv.to dello Stato G. Matteo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 12 novembre 2021 e depositato il 23 novembre 2021 il ricorrente - titolare dell’omonima Ditta individuale di rottamazione - ha impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13 settembre 2021, con cui il Prefetto di Brindisi, ex art. 67 comma 1 e 84 comma 2 del D. Lgs. n. 159 del 2011 e ss.mm., ha espresso comunicazione antimafia interdittiva nei suoi confronti risultando a suo carico nella B.D.N.A. e dal Casellario giudiziale decreto definitivo emesso nel 1994 dalla Corte di Appello di Lecce di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni uno, per il quale non è intervenuta riabilitazione.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) nullità del provvedimento impugnato nella parte in cui ai sensi dell’ art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 è stata disposta la decadenza dall’attività imprenditoriale sulla scorta della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. del 5 aprile 1993, carenza motivazionale in ordine all’attualità della pericolosità sociale alla luce della sentenza n. n. 25 del 2019 (incostituzionalità dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 152 e dell’ art. 4 comma 1 l. c) del D. Lgs n. 159 del 2011);
2) sul diritto al lavoro e sulla tutela della iniziativa economica privata (principio di eguaglianza);
3) sull’ inefficacia della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. alla luce dell’art. 67 comma 4 del codice antimafia (D. Lgs n. 159/2011).
2. In data 24 novembre 2021 si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi ed il Ministero dell'Interno.
3. Il 17 dicembre 2021 l’Avvocatura erariale ha depositato memorie difensive chiedendo la reiezione del ricorso e dell’annessa domanda cautelare.
4. All’udienza in Camera di Consiglio del 22 dicembre 2021, dopo la discussione orale della causa, il difensore di parte ricorrente ha chiesto un breve rinvio della trattazione dell'istanza cautelare al fine di vagliare con il proprio cliente l'opportunità di presentare un'istanza di revoca al Giudice penale della misura di prevenzione di che trattasi basata sulla base della sopravvenienza della pronuncia della Corte Costituzionale richiamata in ricorso. L'Avvocatura dello Stato nulla ha osservato. Il Presidente, su richiesta di parte, ha quindi disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio dell'8 marzo 2022.
5. All’udienza in Camera di Consiglio dell’8 marzo 2022 il difensore di parte ricorrente ha chiesto un rinvio per aver presentato istanza di revoca della misura di prevenzione al Giudice penale. Il Presidente, vista la richiesta di rinvio, ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 25 maggio 2022.
6. All’udienza in Camera di Consiglio del 25 maggio 2022 il difensore di parte ricorrente ha chiesto un rinvio per aver presentato istanza di revoca della misura di prevenzione davanti al Tribunale Penale di Brindisi. Il Presidente, considerata meritevole la richiesta di rinvio, ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 27 luglio 2022.
7. All’udienza in Camera di Consiglio del 27 luglio 2022 il Presidente, su richiesta di rinvio del difensore di parte ricorrente che ha riservato di formulare istanza in via amministrativa al Prefetto di Brindisi basata sulla revoca della misura di prevenzione disposta ex tunc dal Tribunale di Brindisi in data 28 giugno 2022, ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 26 ottobre 2022.
8. In data 27 settembre 2022 la difesa erariale ha depositato una memoria difensiva rappresentando che l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi (con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 23 settembre 2022) ha disposto “la revoca della comunicazione interdittiva antimafia n. -OMISSIS- del 13.09.2021, adottata a carico di -OMISSIS-, titolare della impresa individuale -OMISSIS- di -OMISSIS-”. Ha, quindi, chiesto, per l’effetto, “dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese processuali” segnalando, all’uopo, che “il provvedimento interdittivo è stato legittimamente adottato essendo fondato su una misura di prevenzione regolarmente iscritta nel Casellario giudiziale e non oggetto né di riabilitazione né di ulteriori decisioni all’epoca intervenute”.
9. All’udienza in Camera di Consiglio del 26 ottobre 2022 fissata per l’esame collegiale dell’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, la causa è stata introitata, previo avviso alle parti presenti, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. per l’eventuale decisione nel merito con sentenza in forma semplificata.
10. Il ricorso è divenuto manifestamente improcedibile ex art. 34 comma 5 c.p.a. per cessazione della materia del contendere.
Infatti, l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi, sulla scorta della decisione di revoca della misura di prevenzione personale assunta con effetti retroattivi, in data 8 luglio 2022, dal Tribunale di Brindisi, ha disposto, con provvedimento n. prot. -OMISSIS- del 23 settembre 2022, la revoca della comunicazione interdittiva antimafia qui oggetto di impugnazione.
11. Non resta, quindi, al Tribunale - alla stregua della richiesta formulata dall’Avvocatura erariale e della documentazione dalla stessa esibita da cui risulta che la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente è stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio - che dichiarare il ricorso introduttivo del presente giudizio improcedibile per cessazione della materia del contendere.
12. Sussistono nondimeno giustificati motivi, anche in considerazione della circostanza che il Tribunale penale di Brindisi ha statuito solo nel corso del presente giudizio (in data 8 luglio 2022) la revoca - seppure con effetto ex tunc - della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. già applicata a carico del ricorrente, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 26 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.