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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 15/10/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent. N. 120/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Pasquale Cristiano Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere rel dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunziato all'udienza del 25 settembre 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 202 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso Parte_1 di primo grado, dagli Avv.ti Vincenzo Pascale e Gianluca Viggiani ed elettivamente domiciliato presso il suo loro studio in Potenza, al Viale Marconi, n.167;
APPELLANTE E
in Controparte_1
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Notar di Fiumicino del 22 marzo 2024, dall' Avv.to Vito Dinoia con il Per_1
quale elettivamente domicilia in Potenza, alla via Pretoria, n.263;
APPELLATO
OGGETTO: Revoca reddito cittadinanza- Appello avverso la sentenza n.364/2023 del 8 giugno 2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare illegittimo il provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza del 18 febbraio 2022, notificato il 25 febbraio 2022 e riconoscere il diritto dell'appellante a percepire i ratei da aprile 2019 a settembre 2020 ammontanti ad euro 8.906,64, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio, con attribuzione”;
Per l'appellato : “Voglia la Corte adita dichiarare inammissibile e/o infondato CP_1
l'appello, con vittoria delle spese del grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.364/2023 del 8 giugno 2023, pubblicata in pari data, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza respingeva la domanda azionata da Parte_1
e finalizzata ad ottenere il riconoscimento del suo diritto al reddito di
[...] cittadinanza, revocato dall' con provvedimento del 18 febbraio 2022 con cui il CP_1 medesimo istituto richiedeva la restituzione della somma di euro 8.906,64.
Compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice affermava la piena legittimità del provvedimento di revoca del 24 settembre 2021 e del successivo provvedimento impugnato del 18 febbraio 2022 di recupero delle somme versate a titolo di reddito di cittadinanza, ex art.7 comma 4 del Decreto Leggge n.4/2019, convertito in Legge
n.26/2019, essendo emerso dall'accertamento operato dalla Stazione Carabinieri di
Marsico Nuovo, nota del 30 agosto 2021, come avesse dichiarato di abitare Pt_2
al civico 38 di Vico I via Raia Carboni in Paterno, risultato essere un magazzino, non avendo, altresì, dichiarato la comproprietà di un'autovettura, Citroen tg FP008VR, come risultante dal libretto di circolazione della stessa autovettura.
Avverso tale sentenza, , con ricorso depositato in cancelleria il 4 Parte_1
dicembre 2023, proponeva appello nei confronti dell' , insistendo sulla CP_1
infondatezza dell'assunto del primo giudice, concludendo, pertanto, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente della Sezione Lavoro, con decreti in atti, fissava l'udienza di discussione della causa per il 3 ottobre 2024.
2 Ritualmente costituitosi il contraddittorio, l' depositava memoria difensiva, a sua CP_1
volta, concludendo come in atti.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno illustrate.
L'art.7 comma 4 del decreto legge n.4/2019, convertito in Legge n.26/2019, abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2024, stabiliva che “Fermo quanto previsto dal comma
3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione di-spone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Dalla lettura della norma in esame, si evince l'automatismo della revoca del reddito di cittadinanza e il conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito a prescrindere dall'accertamento della responsabilità penale di chi abbia omesso o reso informazioni necessarie ai fini dell'accoglimento della domanda finalizzata al riconoscimento del diritto al reddito di cittadinanza.
Sotto il profilo penalistico, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.49686/2023, hanno affermato il seguente principio “Integrano il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo
2019, n. 26, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge”.
3 Anche a voler ritenere non ricorrente il dedotto automatismo tra la sussistenza della responsabilità penale e la previsione di cui al citato comma 4 dell'art.7, deve porsi in luce come il ricorrente neanche in primo grado ha dedotto, ancor prima che provato, che la non veridicità dell'autodichiarazione sull'abitazione occupata al civico 40 e non
38 e l'omessa segnalazione della comproprietà dell'autovettura non comportavano il superamento dei presupposti reddituali o del patrimonio mobiliare oltre le soglie che erano previste ai fini dell'erogazione del beneficio in discussione, non potendosi, infatti, non segnalare che le Sezioni Unite hanno già avuto modo di statuire con la sentenza n. 18046 del 4.8.2010 che «In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall in sede di richiesta stragiudiziale di Controparte_2
ripetizione della maggior somma erogata)».
Tale principio è stato successivamente ripreso dalla sezione lavoro della Corte di
Cassazione (Cass. sez. lav. n. 2739 dell'11.2.2016) che ha confermato che in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è
a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
L'appello, pertanto, va respinto con integrale conferma della sentenza gravata.
Nulla per le spese del presente grado del giudizio, stante agli atti la dichiarazione di esonero ex art.152 disp. Att. c.p.c..
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 202 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023, promosso da nei confronti dell' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
avverso la sentenza n. 364/2023 del 8 giugno 2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) nulla per le spese del presente grado del giudizio.
Potenza, 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Pasquale Cristiano)
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