TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/09/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 799 /2025
Oggi 09/09/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 799/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Parte_1 C.F._1
Grammatico ( per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti.
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 441992 specificandoeniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dello status di handicap grave di cui all'art. 3 comma 3 L.104/1992 e se ricorrono i presupposti per il
2 riconoscimento dello status di soggetto invalido con capacità dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resisteva in giudizio l contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va accolto parzialmente.
Occorre premettere in punto di diritto che:
a) l'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992 definisce l'handicap in situazione di gravità la condizione della persona la cui minorazione singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;
b) le persone invalide con effettiva capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, possono invece ottenere, ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. 495/92, il c.d.
“contrassegno di parcheggio per disabili”.
Sotto il profilo strettamente sanitario, il dott. con ragionamento completo Parte_2
e scevro da qualunque censura razionale ha asseverato e concluso che: “A parere del
sottoscritto consulente, esaminata la documentazione prodotta, analizzate le patologie riscontrate in
sede di accertamenti peritali e valutata la loro attuale incidenza funzionale, il sig. non Parte_1
ha diritto al riconoscimento dello status di “persona portatrice di handicap con situazione di gravità
L. 104 art.3 comma 3” e meritevole del riconoscimento dello status di soggetto invalido con capacità
di deambulazione sensibilmente ridotta, ex art. 381, DPR 495/1992 con decorrenza dal 01.03.2024”.
Per quanto riguarda la data di decorrenza per il riconoscimento dello status di soggetto invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ex art. 381 DPR 495/1992, il
CTU ha asseverato che esso decorre dal 1.3.2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu vanno quindi condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr.
relazione di consulenza in atti).
3 Parte ricorrente è dunque in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di soggetto invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ex art. 381
DPR 495/1992 dalla data del 1.3.2024 e non dello status di portatore di Handicap ai sensi della L. 104 art. 3 comma 3.
Il ricorso va dunque parzialmente accolto.
La reciproca soccombenza, che per l'ente convenuto deriva dal riconoscimento giudiziale in favore dell'istante dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dello status di soggetto invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ex art. 381
DPR 495/1992 e per il ricorrente del rigetto della domanda per il riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi della L. 104 art. 3 comma 3, legittima la totale compensazione delle spese di lite.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1
separato provvedimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e dichiara parte ricorrente in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dello status di soggetto invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ex art. 381 DPR 495/1992 dal giorno
1.3.2024;
2. dichiara parte ricorrente non in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi della L. 104 art. 3
comma 3;
3. compensa integralmente le spese di lite;
4. Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento
Marsala, il 9.9.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia Immordino in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
4