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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 07/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna L. FANELLI - Presidente rel.
2) dott.ssa Sabrina CICERO - Giudice
3) dott.ssa Filomena PICCIRILLO - Giudice nel procedimento promosso, con ricorso depositato in data 51/07/24 ed iscritto al n. 3419/24 R.V.G., da
, con avv. G. BRIDDA, nei confronti di , contumace;
Parte_1 CP_1 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
esaminati atti e documenti, visti gli artt. 473 bis 29 e 473 bis 22 ultimo comma c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA ha adito questo Tribunale, esponendo in fatto quanto segue: - come rappresentato con Parte_1 precedente ricorso depositato in data 22.11.22 ex artt. 737 c.p.c., 337-bis e 337-ter c.c., dall'unione di fatto con il Per_ sig. era nato, in data 24.01.2017, il figlio minore e, stante la rottura del rapporto con il padre, CP_1 si rendeva necessario e opportuno regolamentare le modalità di affidamento del figlio, nonché l'entità del relativo contributo al mantenimento;
il Collegio accoglieva le richieste della sig.ra in quanto Pt_1 corrispondenti alla situazione di fatto, peraltro confermata dallo stesso , non costituitosi in giudizio ma CP_1 comparso personalmente nell'udienza del 14.2.23; in particolare, venivano recepite le seguenti condizioni: “
1. affidare , nato a [...], il [...]1 in via condivisa ad entrambi i genitori con sua residenza e Persona_2 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita in Trieste, via Del Lavareto, n. 62/022; 2. disciplinare, salvo diverso accordo tra i genitori, il diritto di visita padre / figlio con le seguenti modalità: - a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al termine della scuola fino al lunedì mattina (con pernotti) quando il padre lo riaccompagnerà a scuola. In caso di sospensione delle lezioni (a titolo esemplificativo per vacanze e/o sciopero) il padre ritirerà il bambino a casa della madre entro le ore 15:45 il venerdì e lo riaccompagnerà a casa della stessa il lunedì mattina entro le ore 7:45; - la settimana in cui il padre non avrà Per_
durante il fine settimana, il minore starà con lo stesso dal giovedì al termine della scuola e lo riaccompagnerà a casa della madre il sabato mattina entro le ore 11.00 (con pernotti); - durante le vacanze Per_ estive trascorrerà con il padre due settimane non consecutive tra loro. L'individuazione delle giornate spetterà a ciascun genitore ad anni alterni ed andrà comunicata con modalità scritta all'altro genitore entro il
30/04 di ogni anno in modo da poterne organizzare l'eventuale iscrizione ai centri estivi. Per l'estate 2023 la scelta spetterà alla madre. Laddove il genitore che ha priorità di scelta non la eserciti nei termini stabiliti, questa spetterà all'altro genitore che a sua volta dovrà comunicarla all'altro entro il 15/15 successivo. Il
pagina 1 di 4 genitore che non ha comunicato all'altro per sua inerzia la scelta, avrà facoltà di individuare le proprie settimane/giornate in quelle residuali rispetto al genitore che l'avrà effettuata, senza che ciò inverta il diritto di Per_ scelta per l'anno successivo;
- trascorrerà le vacanze natalizie alternativamente: dal 24.12-al 30.12 con un genitore e dal 1.1. al 6.1. con l'altro (giornate comprensive di pernotti). Con la precisazione che per l'anno 2022 Per_ Per_ la settimana dal 24.12. al 30.12 la trascorrerà con la mamma;
- trascorrerà le vacanze pasquali
secondo le seguenti modalità: Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alternati con ciascun genitore (con pernotto). Per l'anno 2023 il minore trascorrerà la Pasqua con la madre;
3. il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno preferibilmente con entrambi i genitori;
laddove ciò non fosse possibile, lo trascorrerà un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro con la precisazione che all'altro genitore sarà comunque riconosciuta la possibilità di trascorrere con il figlio almeno due ore in tale giornata. Il giorno del compleanno dei genitori, il minore lo potrà trascorrere con il genitore che festeggia il compleanno;
4. porre a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore la somma mensile di € 350,00. Tale somma verrà versata entro il giorno 15 di ciascun mese mediante bonifico sul conto corrente intestato alla Per_ madre e rivalutato ISTAT;
5. disporre in favore della sig.ra l'assegno unico per il figlio minore per Pt_1 intero;
6. porre le spese straordinarie per il figlio minore secondo il Protocollo adottato dall'intestato Tribunale nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
7. disporre che i genitori si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio sia per loro che per il minore". Per_ La ricorrente ha quindi dedotto che ha iniziato la prima elementare nel settembre 2023; nel corso dell'anno scolastico, ha manifestato alcune difficoltà nell'adattarsi al regime di affidamento in corso, poco conciliabile con la necessità di svolgere i compiti assegnati per il fine settimana;
alcune volte, dopo il fine settimana di spettanza paterna, il bambino si è presentato a scuola con i compiti non fatti o svolti dal padre, altre volte invece egli non aveva il materiale scolastico dimenticato a casa del padre;
in considerazione di ciò, i genitori concordavano nel fine settimana di spettanza materna (coincidente normalmente dal sabato in tarda mattinata verso le h. 11) una minor permanenza del minore presso il padre, con un fine settimana materno coincidente con quello del padre, Per_ anticipato dal venerdì pomeriggio dopo scuola. Al contempo ha espresso il proprio malessere nei confronti di alcune esternazioni paterne alla presenza della nuova compagna, percepite come denigratorie nei confronti della madre, sicché quest'ultima invitava il sig. a limitare gli incontri tra il bambino e la nuova CP_1 compagna. Gli stessi insegnanti, peraltro, segnalavano un'accentuata sensibilità del minore, presente da subito dopo le vacanze di Natale, tanto che il bimbo si metteva a piangere senza motivo. La sig.ra quindi, tramite Pt_1 il suo difensore, invitava nel febbraio 2024 il sig. a rivedere le condizioni di affidamento, anche in via CP_1 consensuale, senza però ottenere riscontro, ed anzi venendo di fatto diffidata dal . Il minore, seguito da un CP_1 pediatra, non sta bene, manifestando episodi di enuresi notturna, nonché la presenza di una tosse secca e stizzosa, definita come un tic nervoso o sintomatico di uno stato d'ansia; vi è quindi la necessità di avviare il minore ad un percorso psicologico, che si rivelerebbe utile a comprenderne i profondi bisogni ed aiutare il bambino, nonché i genitori stessi, ad abituarsi alla separazione.
pagina 2 di 4 La ricorrente ha altresì esposto di avere nel novembre 2023 perso, per la scadenza del contratto, il lavoro part time come “letturista” per conto di una società che lavorava in appalto per il Gruppo Hera e si è rioccupata a tempo determinato per tre mesi, solo in data 17.6.24; un tanto determinandole anche maggiori difficoltà economiche nel contribuire ai bisogni materiali del figlio. Anche al riguardo, il aveva invitato la moglie a CP_1 desistere da richieste economiche.
Inoltre, la ha lamentato alcuni comportamenti negligenti del padre, segno di una scarsa, se non nulla, Pt_1 attenzione nei confronti del figlio, oltre ad un disinteresse per le sue attività sportive.
La ricorrente ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, previa ove occorra, la necessaria istruttoria, sentite le parti, e assunti, anche in virtù dei poteri officiosi, i mezzi istruttori più opportuni:
“disporre, a modifica delle condizioni di cui al punto n. 2 e 2 secondo capoverso de Decreto di accoglimento n. cronol. 798/2023 del 22.02.2023 emesso nel procedimento n. RG VG 3931/2022, che
22. disciplinare, salvo diverso accordo tra i genitori e valutate comunque le necessità del minore, il diritto di visita padre / figlio con le seguenti modalità, Per_ punto 2, - la settimana in cui il padre non avrà durante il fine settimana, il minore starà con lo stesso dal giovedì al termine della scuola e lo riaccompagnerà a scuola il venerdì mattina;
nonché a modifica della condizione di cui al punto n.
4. fino a quando la madre non reperirà un'occupazione che le consenta di avere uno stipendio di almeno 1200 euro netti mensili, porre a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore la somma mensile di € 450,00-. Tale somma verrà versata entro il giorno 15 di ciascun mese mediante bonifico sul conto corrente intestato alla madre e rivalutato
ISTAT;
Con vittoria di spese, oltre I.V.A. e C.P.A. in caso di opposizione”.
Il non si è costituito in giudizio e all'udienza dinanzi al Giudice delegato è comparsa la sola CP_1 Pt_1
Il Giudice ha concesso termine alla ricorrente per fare accesso all'Agenzia delle Entrate ed acquisire le dichiarazioni dei redditi relativi alle ultime tre annualità del resistente.
Infine, la causa è stata rimessa alla decisione al Collegio. Per_ Ciò premesso, per ciò che attiene alla gestione del figlio minore meritano accoglimento le richieste della ricorrente, le cui argomentazioni qui esposte appaiono credibili, ragionevoli e coerenti, tali da giustificare l'invocata modifica, congrua e rispettosa degli interessi del minore, trattandosi comunque di riduzione dei tempi paterni di portata modesta e non tale da incidere in modo apprezzabile sul bene della bigenitorialità; ciò, anche alla luce della totale inerzia difensiva del resistente, che invero nulla ha osservato od eccepito al riguardo, benché ritualmente notiziato. Fermo ovviamente l'affido condiviso ad entrambi i genitori.
Nulla osta inoltre - ed anzi si auspica e perciò si autorizza la madre a procedervi anche autonomamente - a che il bambino segua un percorso psicologico di supporto, tramite struttura pubblica, ovvero. se vi sia accordo, presso uno psicologo privato.
pagina 3 di 4 Può accogliersi altresì la richiesta di aumento del mantenimento ordinario in favore del minore, sia perché le condizioni economiche della sig.ra sono peggiorate – in quanto ora priva di stabile occupazione – sia in Pt_1 virtù dei qui modificati tempi di permanenza del figlio con la madre.
Peraltro, mentre i C.U. del sig. acquisiti presso l'Agenzia delle Entrate, relativi agli anni di imposta 2021, CP_1
2022 e 2023, attestano entrate lorde di complessivi € 24-25.000, pari a circa 21.000 netti, corrispondenti a 1700-
1800 mensili circa, non va nemmeno omesso di considerare (anche in via presuntiva) la presumibile buona capacità lavorativa anche della ricorrente (che ha 46 anni), la quale inoltre percepisce l'intero Assegno Unico pari ad € 189,20.
Tenuto quindi conto del mutato rapporto tra rispettive capacità lavorative e contributive dei genitori, oltre che degli obiettivi bisogni del figlio, nonché visti i tempi di frequentazione del minore (ridotti ad oggi quelli paterni), si ritiene di rideterminare in via temporanea a carico del un assegno mensile di € 400,00, quale contributo CP_1 per il mantenimento del figlio (fermo per il periodo precedente l'importo già stabilito di € 350,00), oltre ISTAT;
salve la ripartizione al 50% delle spese straordinarie come da locale Protocollo del Tribunale di Trieste e l'attribuzione dell'assegno unico per l'intero alla madre.
Infine, la mancata opposizione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, conformemente alle richieste della stessa ricorrente.
P.Q.M.
a modifica del decreto del 22.02.2023 emesso nel procedimento n. RVG 3931/2022, punti 2 e 4, dispone che: - Per_ la settimana in cui il padre non avrà durante il fine settimana, il minore starà con lo stesso dal giovedì al termine della scuola e ne verrà riaccompagnato a scuola il venerdì mattina;
nulla osta a che il bambino segua un percorso psicologico di supporto. - Fino a quando la madre non reperirà un'occupazione che le consenta di avere uno stipendio di almeno 1000 euro netti mensili, il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio minore con la somma mensile di € 400,00-, da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese mediante bonifico sul conto corrente intestato alla madre e rivalutato ISTAT.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Trieste, 7/02/25
Il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 4 di 4
Sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna L. FANELLI - Presidente rel.
2) dott.ssa Sabrina CICERO - Giudice
3) dott.ssa Filomena PICCIRILLO - Giudice nel procedimento promosso, con ricorso depositato in data 51/07/24 ed iscritto al n. 3419/24 R.V.G., da
, con avv. G. BRIDDA, nei confronti di , contumace;
Parte_1 CP_1 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
esaminati atti e documenti, visti gli artt. 473 bis 29 e 473 bis 22 ultimo comma c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA ha adito questo Tribunale, esponendo in fatto quanto segue: - come rappresentato con Parte_1 precedente ricorso depositato in data 22.11.22 ex artt. 737 c.p.c., 337-bis e 337-ter c.c., dall'unione di fatto con il Per_ sig. era nato, in data 24.01.2017, il figlio minore e, stante la rottura del rapporto con il padre, CP_1 si rendeva necessario e opportuno regolamentare le modalità di affidamento del figlio, nonché l'entità del relativo contributo al mantenimento;
il Collegio accoglieva le richieste della sig.ra in quanto Pt_1 corrispondenti alla situazione di fatto, peraltro confermata dallo stesso , non costituitosi in giudizio ma CP_1 comparso personalmente nell'udienza del 14.2.23; in particolare, venivano recepite le seguenti condizioni: “
1. affidare , nato a [...], il [...]1 in via condivisa ad entrambi i genitori con sua residenza e Persona_2 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita in Trieste, via Del Lavareto, n. 62/022; 2. disciplinare, salvo diverso accordo tra i genitori, il diritto di visita padre / figlio con le seguenti modalità: - a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al termine della scuola fino al lunedì mattina (con pernotti) quando il padre lo riaccompagnerà a scuola. In caso di sospensione delle lezioni (a titolo esemplificativo per vacanze e/o sciopero) il padre ritirerà il bambino a casa della madre entro le ore 15:45 il venerdì e lo riaccompagnerà a casa della stessa il lunedì mattina entro le ore 7:45; - la settimana in cui il padre non avrà Per_
durante il fine settimana, il minore starà con lo stesso dal giovedì al termine della scuola e lo riaccompagnerà a casa della madre il sabato mattina entro le ore 11.00 (con pernotti); - durante le vacanze Per_ estive trascorrerà con il padre due settimane non consecutive tra loro. L'individuazione delle giornate spetterà a ciascun genitore ad anni alterni ed andrà comunicata con modalità scritta all'altro genitore entro il
30/04 di ogni anno in modo da poterne organizzare l'eventuale iscrizione ai centri estivi. Per l'estate 2023 la scelta spetterà alla madre. Laddove il genitore che ha priorità di scelta non la eserciti nei termini stabiliti, questa spetterà all'altro genitore che a sua volta dovrà comunicarla all'altro entro il 15/15 successivo. Il
pagina 1 di 4 genitore che non ha comunicato all'altro per sua inerzia la scelta, avrà facoltà di individuare le proprie settimane/giornate in quelle residuali rispetto al genitore che l'avrà effettuata, senza che ciò inverta il diritto di Per_ scelta per l'anno successivo;
- trascorrerà le vacanze natalizie alternativamente: dal 24.12-al 30.12 con un genitore e dal 1.1. al 6.1. con l'altro (giornate comprensive di pernotti). Con la precisazione che per l'anno 2022 Per_ Per_ la settimana dal 24.12. al 30.12 la trascorrerà con la mamma;
- trascorrerà le vacanze pasquali
secondo le seguenti modalità: Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alternati con ciascun genitore (con pernotto). Per l'anno 2023 il minore trascorrerà la Pasqua con la madre;
3. il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno preferibilmente con entrambi i genitori;
laddove ciò non fosse possibile, lo trascorrerà un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro con la precisazione che all'altro genitore sarà comunque riconosciuta la possibilità di trascorrere con il figlio almeno due ore in tale giornata. Il giorno del compleanno dei genitori, il minore lo potrà trascorrere con il genitore che festeggia il compleanno;
4. porre a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore la somma mensile di € 350,00. Tale somma verrà versata entro il giorno 15 di ciascun mese mediante bonifico sul conto corrente intestato alla Per_ madre e rivalutato ISTAT;
5. disporre in favore della sig.ra l'assegno unico per il figlio minore per Pt_1 intero;
6. porre le spese straordinarie per il figlio minore secondo il Protocollo adottato dall'intestato Tribunale nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
7. disporre che i genitori si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio sia per loro che per il minore". Per_ La ricorrente ha quindi dedotto che ha iniziato la prima elementare nel settembre 2023; nel corso dell'anno scolastico, ha manifestato alcune difficoltà nell'adattarsi al regime di affidamento in corso, poco conciliabile con la necessità di svolgere i compiti assegnati per il fine settimana;
alcune volte, dopo il fine settimana di spettanza paterna, il bambino si è presentato a scuola con i compiti non fatti o svolti dal padre, altre volte invece egli non aveva il materiale scolastico dimenticato a casa del padre;
in considerazione di ciò, i genitori concordavano nel fine settimana di spettanza materna (coincidente normalmente dal sabato in tarda mattinata verso le h. 11) una minor permanenza del minore presso il padre, con un fine settimana materno coincidente con quello del padre, Per_ anticipato dal venerdì pomeriggio dopo scuola. Al contempo ha espresso il proprio malessere nei confronti di alcune esternazioni paterne alla presenza della nuova compagna, percepite come denigratorie nei confronti della madre, sicché quest'ultima invitava il sig. a limitare gli incontri tra il bambino e la nuova CP_1 compagna. Gli stessi insegnanti, peraltro, segnalavano un'accentuata sensibilità del minore, presente da subito dopo le vacanze di Natale, tanto che il bimbo si metteva a piangere senza motivo. La sig.ra quindi, tramite Pt_1 il suo difensore, invitava nel febbraio 2024 il sig. a rivedere le condizioni di affidamento, anche in via CP_1 consensuale, senza però ottenere riscontro, ed anzi venendo di fatto diffidata dal . Il minore, seguito da un CP_1 pediatra, non sta bene, manifestando episodi di enuresi notturna, nonché la presenza di una tosse secca e stizzosa, definita come un tic nervoso o sintomatico di uno stato d'ansia; vi è quindi la necessità di avviare il minore ad un percorso psicologico, che si rivelerebbe utile a comprenderne i profondi bisogni ed aiutare il bambino, nonché i genitori stessi, ad abituarsi alla separazione.
pagina 2 di 4 La ricorrente ha altresì esposto di avere nel novembre 2023 perso, per la scadenza del contratto, il lavoro part time come “letturista” per conto di una società che lavorava in appalto per il Gruppo Hera e si è rioccupata a tempo determinato per tre mesi, solo in data 17.6.24; un tanto determinandole anche maggiori difficoltà economiche nel contribuire ai bisogni materiali del figlio. Anche al riguardo, il aveva invitato la moglie a CP_1 desistere da richieste economiche.
Inoltre, la ha lamentato alcuni comportamenti negligenti del padre, segno di una scarsa, se non nulla, Pt_1 attenzione nei confronti del figlio, oltre ad un disinteresse per le sue attività sportive.
La ricorrente ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, previa ove occorra, la necessaria istruttoria, sentite le parti, e assunti, anche in virtù dei poteri officiosi, i mezzi istruttori più opportuni:
“disporre, a modifica delle condizioni di cui al punto n. 2 e 2 secondo capoverso de Decreto di accoglimento n. cronol. 798/2023 del 22.02.2023 emesso nel procedimento n. RG VG 3931/2022, che
22. disciplinare, salvo diverso accordo tra i genitori e valutate comunque le necessità del minore, il diritto di visita padre / figlio con le seguenti modalità, Per_ punto 2, - la settimana in cui il padre non avrà durante il fine settimana, il minore starà con lo stesso dal giovedì al termine della scuola e lo riaccompagnerà a scuola il venerdì mattina;
nonché a modifica della condizione di cui al punto n.
4. fino a quando la madre non reperirà un'occupazione che le consenta di avere uno stipendio di almeno 1200 euro netti mensili, porre a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore la somma mensile di € 450,00-. Tale somma verrà versata entro il giorno 15 di ciascun mese mediante bonifico sul conto corrente intestato alla madre e rivalutato
ISTAT;
Con vittoria di spese, oltre I.V.A. e C.P.A. in caso di opposizione”.
Il non si è costituito in giudizio e all'udienza dinanzi al Giudice delegato è comparsa la sola CP_1 Pt_1
Il Giudice ha concesso termine alla ricorrente per fare accesso all'Agenzia delle Entrate ed acquisire le dichiarazioni dei redditi relativi alle ultime tre annualità del resistente.
Infine, la causa è stata rimessa alla decisione al Collegio. Per_ Ciò premesso, per ciò che attiene alla gestione del figlio minore meritano accoglimento le richieste della ricorrente, le cui argomentazioni qui esposte appaiono credibili, ragionevoli e coerenti, tali da giustificare l'invocata modifica, congrua e rispettosa degli interessi del minore, trattandosi comunque di riduzione dei tempi paterni di portata modesta e non tale da incidere in modo apprezzabile sul bene della bigenitorialità; ciò, anche alla luce della totale inerzia difensiva del resistente, che invero nulla ha osservato od eccepito al riguardo, benché ritualmente notiziato. Fermo ovviamente l'affido condiviso ad entrambi i genitori.
Nulla osta inoltre - ed anzi si auspica e perciò si autorizza la madre a procedervi anche autonomamente - a che il bambino segua un percorso psicologico di supporto, tramite struttura pubblica, ovvero. se vi sia accordo, presso uno psicologo privato.
pagina 3 di 4 Può accogliersi altresì la richiesta di aumento del mantenimento ordinario in favore del minore, sia perché le condizioni economiche della sig.ra sono peggiorate – in quanto ora priva di stabile occupazione – sia in Pt_1 virtù dei qui modificati tempi di permanenza del figlio con la madre.
Peraltro, mentre i C.U. del sig. acquisiti presso l'Agenzia delle Entrate, relativi agli anni di imposta 2021, CP_1
2022 e 2023, attestano entrate lorde di complessivi € 24-25.000, pari a circa 21.000 netti, corrispondenti a 1700-
1800 mensili circa, non va nemmeno omesso di considerare (anche in via presuntiva) la presumibile buona capacità lavorativa anche della ricorrente (che ha 46 anni), la quale inoltre percepisce l'intero Assegno Unico pari ad € 189,20.
Tenuto quindi conto del mutato rapporto tra rispettive capacità lavorative e contributive dei genitori, oltre che degli obiettivi bisogni del figlio, nonché visti i tempi di frequentazione del minore (ridotti ad oggi quelli paterni), si ritiene di rideterminare in via temporanea a carico del un assegno mensile di € 400,00, quale contributo CP_1 per il mantenimento del figlio (fermo per il periodo precedente l'importo già stabilito di € 350,00), oltre ISTAT;
salve la ripartizione al 50% delle spese straordinarie come da locale Protocollo del Tribunale di Trieste e l'attribuzione dell'assegno unico per l'intero alla madre.
Infine, la mancata opposizione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, conformemente alle richieste della stessa ricorrente.
P.Q.M.
a modifica del decreto del 22.02.2023 emesso nel procedimento n. RVG 3931/2022, punti 2 e 4, dispone che: - Per_ la settimana in cui il padre non avrà durante il fine settimana, il minore starà con lo stesso dal giovedì al termine della scuola e ne verrà riaccompagnato a scuola il venerdì mattina;
nulla osta a che il bambino segua un percorso psicologico di supporto. - Fino a quando la madre non reperirà un'occupazione che le consenta di avere uno stipendio di almeno 1000 euro netti mensili, il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio minore con la somma mensile di € 400,00-, da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese mediante bonifico sul conto corrente intestato alla madre e rivalutato ISTAT.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Trieste, 7/02/25
Il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
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