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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/05/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 15.5.2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4929 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Lo Presti Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Balzico n. 33;
- RICORRENTE -
E
1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Maione presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Solimena n. 93;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.9.2024 esponeva che Parte_1
in data 11.9.2024 le veniva notificata l'intimazione di pagamento n.
10020249010464948000 al quale sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - due avvisi di addebito relativi all'omesso versamento dei contributi per il periodo dal 2009 al 2013 (precisamente, CP_1
l'avviso di addebito n. 40020140007154634000 notificato il 19.1.2015 e l'avviso di addebito n. 40020150002065388000 notificato il 26.11.2015).
Eccepiva la duplicazione dei titoli atteso che i due avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento qui impugnata già sarebbero stati oggetto di impugnazione. Invero, la richiesta di pagamento dei suddetti avvisi di addebito sarebbe stata già avanzata, in precedenza, con la intimazione di pagamento n. 10020229002650255000 notificata in data 16.6.2022 e avverso la stessa sarebbe stata già proposta opposizione con ricorso introduttivo del giudizio
R.G. n. 455/2022 presso il competente Tribunale di Salerno già deciso con sentenza n. 375/2024 del 23.2.2024. Chiedeva, pertanto, l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della predetta intimazione di pagamento e degli avvisi in essi menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
rappresentando che effettivamente gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento sarebbero già stati impugnati e l'opposizione sarebbe stata decisa con sentenza n. 375/2024 del 23.2.2024 favorevole agli Enti resistenti.
Si costituiva in giudizio anche l' sostenendo, Controparte_2
invece, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni Pt_1
che si vengono qui ad indicare.
Invero, dall'esame dei documenti allegati risulta che gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta sono stati già oggetto di impugnazione.
Invero, la richiesta di pagamento dei suddetti avvisi di addebito è stata già
avanzata dall' con l'intimazione di Controparte_2
pagamento n. 10020229002650255000 notificata in data 16.6.2022 ed avverso la stessa la ha già proposto opposizione depositando presso il Pt_1 Tribunale di Salerno-Sezione Lavoro ricorso introduttivo del giudizio RG n.
455/2022. Tale ricorso è stato anche già deciso con sentenza n. 375/2024 del
23.2.2024 di rigetto per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, poi impugnata dalla ricorrente dinnanzi alla Corte di Appello di Salerno.
Pendendo giudizio di appello, la notifica nelle sue more di altra intimazione di pagamento con gli stessi atti presupposti si pone come un'inammissibile duplicazione della pretesa contributiva. A diverse conclusioni si sarebbe potuti pervenire soltanto al più laddove la prima intimazione di pagamento fosse stata annullata per vizi di notifica ma - lo si ripete - non è questo il caso di specie.
Il ricorso proposto non può che essere, allora, accolto.
Non si ritiene, però, che sussistano i presupposti per la condanna per lite temeraria richiesta dalla non essendo emersa la malafede o la colpa Pt_1
grave di parte resistente che sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda e non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Quanto alle spese di lite, queste possono essere integralmente compensate tra la e l' , poiché l'estinzione del credito non appare addebitabile Pt_1 CP_1
a detto istituto, mentre per quanto concerne il rapporto processuale tra la ricorrente e l' stante l'accoglimento del Controparte_2
ricorso, esse vanno poste a carico di quest'ultima. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m.
55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (€ 30.643,96). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risolventesi nel prendere atto della violazione del divieto di duplicazione della pretesa contributiva impone di attenersi ai valori minimi e non a quelli medi così
come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4929 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell' e dell' Parte_1 CP_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così Controparte_2
provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 10020249010464948000 nella sola parte in cui richiama quali atti ad essa sottesi gli avvisi di addebito n. 40020140007154634000 e n.
40020150002065388000;
2) condanna l' al pagamento in favore della Controparte_2
delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.291,00 oltre rimborso Pt_1
spese generali nella misura del 15% nonché IVA e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
3) compensa le spese di lite tra la e l . Pt_1 CP_1 Salerno, 15.5.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 15.5.2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4929 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Lo Presti Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Balzico n. 33;
- RICORRENTE -
E
1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Maione presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Solimena n. 93;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.9.2024 esponeva che Parte_1
in data 11.9.2024 le veniva notificata l'intimazione di pagamento n.
10020249010464948000 al quale sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - due avvisi di addebito relativi all'omesso versamento dei contributi per il periodo dal 2009 al 2013 (precisamente, CP_1
l'avviso di addebito n. 40020140007154634000 notificato il 19.1.2015 e l'avviso di addebito n. 40020150002065388000 notificato il 26.11.2015).
Eccepiva la duplicazione dei titoli atteso che i due avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento qui impugnata già sarebbero stati oggetto di impugnazione. Invero, la richiesta di pagamento dei suddetti avvisi di addebito sarebbe stata già avanzata, in precedenza, con la intimazione di pagamento n. 10020229002650255000 notificata in data 16.6.2022 e avverso la stessa sarebbe stata già proposta opposizione con ricorso introduttivo del giudizio
R.G. n. 455/2022 presso il competente Tribunale di Salerno già deciso con sentenza n. 375/2024 del 23.2.2024. Chiedeva, pertanto, l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della predetta intimazione di pagamento e degli avvisi in essi menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
rappresentando che effettivamente gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento sarebbero già stati impugnati e l'opposizione sarebbe stata decisa con sentenza n. 375/2024 del 23.2.2024 favorevole agli Enti resistenti.
Si costituiva in giudizio anche l' sostenendo, Controparte_2
invece, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni Pt_1
che si vengono qui ad indicare.
Invero, dall'esame dei documenti allegati risulta che gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta sono stati già oggetto di impugnazione.
Invero, la richiesta di pagamento dei suddetti avvisi di addebito è stata già
avanzata dall' con l'intimazione di Controparte_2
pagamento n. 10020229002650255000 notificata in data 16.6.2022 ed avverso la stessa la ha già proposto opposizione depositando presso il Pt_1 Tribunale di Salerno-Sezione Lavoro ricorso introduttivo del giudizio RG n.
455/2022. Tale ricorso è stato anche già deciso con sentenza n. 375/2024 del
23.2.2024 di rigetto per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, poi impugnata dalla ricorrente dinnanzi alla Corte di Appello di Salerno.
Pendendo giudizio di appello, la notifica nelle sue more di altra intimazione di pagamento con gli stessi atti presupposti si pone come un'inammissibile duplicazione della pretesa contributiva. A diverse conclusioni si sarebbe potuti pervenire soltanto al più laddove la prima intimazione di pagamento fosse stata annullata per vizi di notifica ma - lo si ripete - non è questo il caso di specie.
Il ricorso proposto non può che essere, allora, accolto.
Non si ritiene, però, che sussistano i presupposti per la condanna per lite temeraria richiesta dalla non essendo emersa la malafede o la colpa Pt_1
grave di parte resistente che sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda e non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Quanto alle spese di lite, queste possono essere integralmente compensate tra la e l' , poiché l'estinzione del credito non appare addebitabile Pt_1 CP_1
a detto istituto, mentre per quanto concerne il rapporto processuale tra la ricorrente e l' stante l'accoglimento del Controparte_2
ricorso, esse vanno poste a carico di quest'ultima. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m.
55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (€ 30.643,96). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risolventesi nel prendere atto della violazione del divieto di duplicazione della pretesa contributiva impone di attenersi ai valori minimi e non a quelli medi così
come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4929 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell' e dell' Parte_1 CP_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così Controparte_2
provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 10020249010464948000 nella sola parte in cui richiama quali atti ad essa sottesi gli avvisi di addebito n. 40020140007154634000 e n.
40020150002065388000;
2) condanna l' al pagamento in favore della Controparte_2
delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.291,00 oltre rimborso Pt_1
spese generali nella misura del 15% nonché IVA e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
3) compensa le spese di lite tra la e l . Pt_1 CP_1 Salerno, 15.5.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro