Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/06/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Presidente Dott. Giorgio Latti
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 195 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...], CF. C.F. 1 residente in Parte 1
Decimoputzu Via Ugo La Malfa 52, elettivamente domiciliata in Iglesias, nella Via XX Settembre
27, presso e nello studio dell'Avv. Alessandra Ferrara, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ricorrente contro
nato a [...], il [...], residente in [...], Corso XXV Aprile, n. CP 1
76, CF. C.F. 2 elettivamente domiciliato in Elmas (Ca), presso lo studio dell'Avv.
Sebora Serrao, che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al presente atti;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: Si chiede la cessazione degli effetti civili del matrimonio 66
fra i signori e la conferma dei provvedimenti provvisori ed urgenti adottati dal Tribunale e ciò a parziale modifica delle richieste di cui al ricorso introduttivo, con compensazione di spese del giudizio, il rigetto delle avverse pretese di cui al ricorso."
Nell'interesse di parte resistente: "Voglia il Tribunale A dito disattesa ogni contraria istanza:
in via principale
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) confermare l'affidamento dei figli minori Per_1, Per_2 Per 3 e Per 4 congiuntamente ad entrambi i genitori, dai quali riceveranno cure, educazione ed istruzione, manterranno con ciascuno di essi rapporti equilibrati e conserveranno con ciascun ramo parentale paterno e materno rapporti significativi:
3) confermare l'assegnazione della ex casa familiare sita in Decimoputzu, via Ugo La Malfa 42,
alla sig.ra Parte 1 che ivi vi risiederà insieme ai figli Per_1, Per 2 Per 4 e Per 3
4) prevedere in capo al sig. CP_1 il versamento di € 300,00 (trecento//00) per il mantenimento dei figli entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente tra le parti;
Sul sig CP 1 continuerá inoltre a gravare l'obbligo di continuare a versare il residuo del finanziamento assunto in corso di matrimonio per le necessitá della famiglia,
in ratei di € 550,00 (settecentosessanta//00) mensili, per il rimborso del prestito chiesto,
nell'esclusivo interesse dei sigg.ri Parte 1 e CP 1 per gli arredi e le necessità della ex "
casa familiare, e formalmente intestato a nome di Controparte_2 e Parte 2 5) Il sig. CP 1 potrà vedere e tenere con se i figli minori Per 4 e Per 3 ogni martedí e venerdí sera, eventualmente con pernottamento, oppure ogni volta che vorrà e potrà, salvi gli
Part impegni scolastici e non, dei minori e comunque previo accordo con la sig.ra e comunque non meno di due volte a settimana e a weekend alternati;
6) Il sig CP 1 concorderá direttamente con Per 1 e Per 2 i termini e i modi della loro
frequentazione, nel rispetto dei reciproci impegni scolastici, lavorativi e non;
7) Quanto alle festività verranno ripartite in tal modo: i minori trascorreranno con il padre, e alternativamente con la madre, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, la vigilia di Natale con pernottamento o il giorno di Natale, il giorno della befana o il giorno di Ferragosto, la notte di San
Silvestro con pernottamento o il 1° gennaio. Ulteriori festività (2 giugno, 1° novembre, dicembre)
verranno trascorse dai minori con alternanza annuale con ogni genitore, salvi sempre differenti accordi tra i genitori;
8) I minori trascorreranno inoltre il giorno del compleanno dei genitori con ognuno di essi dalle ore
17.00 con pernottamento, nonché il giorno della festa del papà/mamma con ognuno di essi dalle ore
16.00 alle 21.00.
9) Durante le vacanze estive ogni genitore terrà i minori con sé due settimane, anche non consecutive, dalle 9:00 del lunedì alle 21:00 della successiva domenica, da concordarsi anno per anno tra le parti entro il mese di giugno. Durante tale periodo sarà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore, ma lo stesso potrà intrattenere contatti telefonici;
10) I minori trascorreranno altresì una settimana consecutiva con entrambi i genitori durante il periodo delle vacanze natalizie, nonché tre giorni durante le vacanze pasquali, da concordarsi almeno due settimane prima.
11) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
****
Con ricorso depositato in data 13.01.2024, Parte 1 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori e l'assegnazione della casa familiare per dimorarvi con i minori, la determinazione di un assegno di mantenimento non inferiore ad euro 150,00 a figlio e la regolamentazione del diritto di visita (per i figli minori Per 3 e Per 4 con le modalità già previste nella omologa, mentre per le figlie gemelle Per_1 e Per 2 secondo la loro volontà compatibilmente con i loro impegni scolastici e di svago, senza una calendarizzazione specifica).
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio il giorno 07.10.2017 in Decimoputzu;
che dalla loro unione sentimentale erano già nate prima del matrimonio le gemelle Per_1 e il 07.07.2009 e che nel corso del Persona 5
matrimonio sono nati i gemelli Per_3 e Per 4 (il 14.07.2017); che cessata la comunione materiale e spirituale, i coniugi addivenivano ad una separazione consensualizzata nel corso del giudizio;
che nella predetta separazione è stato concordato l'affidamento condiviso dei figli minorenni, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre anche ai fini anagrafici, l'
assegnazione della casa coniugale alla madre con regolamentazione del diritto di visita ( il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà e quantomeno due pomeriggi alla settimana, salvo diverso accordo e gli impegni lavorativi di entrambe le parti, da individuarsi a titolo indicativo nel martedì e nel venerdì pomeriggio, anche con pernottamento, nelle principali festività secondo un criterio di alternanza); l'obbligo a carico del di contribuire al mantenimento dei CP 1
figli corrispondendo l'importo di euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della prole e l'obbligo dello stesso di continuare a corrispondere i ratei mensili dei prestiti contratti nell'interesse della famiglia;
che la somma concordata per il mantenimento dei figli è insufficiente a sopperire alle loro esigenze;
che le figlie Per 2 ed Per_1, adolescenti,
frequentano la prima classe degli istituti superiori ( Per_2 è all'alberghiero ed Per 1 al Per_6 a
Pirri) e i gemelli più piccoli frequentano la prima elementare;
che le figlie adolescenti, non hanno rapporti significativi con il padre, mentre i gemelli trascorrono con lui del tempo nel rispetto delle condizioni indicate in sentenza;
che il resistente ha un passato da tossicodipendente e dopo la separazione ha posto in essere una condotta minacciosa e persecutoria nei suoi confronti, per la quale è stata sporta formale querela e lo stesso è stato rinviato a giudizio per il reato di stalking.
Per quanto concerne la condizione reddituale delle parti, la ricorrente ha dedotto di essere stata assunta nel novembre 2023 come banconiera con un contratto part time a tempo determinato nel locale "Antico Cafè" in Decimoputzu e di percepire una retribuzione lorda mensile di euro
1.300,00; di non possedere beni immobili e di essere gravata da oneri abitativi per un esborso mensile pari ad euro 440,00.
Per quanto concerne la condizione reddituale del resistente ha allegato che lo stesso era titolare di un autolavaggio che ha venduto e di non essere a conoscenza della sua attuale dimora e condizione lavorativa.
****
CP 1 si è costituito nonCon memoria di costituzione depositata in data 1.07.2024,
opponendosi alla pronuncia del divorzio, all'affido condiviso dei figli e all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, ma domandando che il contributo del mantenimento sia determinato nella misura di euro 300,00 (trecento//00), oltre al 50% delle spese straordinarie, con obbligo a suo carico di contribuire a versare il residuo del finanziamento assunto in corso di matrimonio per le necessita' della famiglia, in ratei di euro 760,00 (settecentosessanta//00) mensili. Ha domandato,
inoltre, la regolamentazione del diritto di visita ( poter vedere e tenere con se i figli minori
Per 4 e Per 3 ogni martedí e venerdí sera, eventualmente con pernottamento, oppure ogni volta che vorrà e potrà, salvi gli impegni scolastici e non, dei minori e comunque previo accordo
Part con la sig.ra e comunque non meno di due volte a settimana e a weekend alternati;
concordare direttamente con Per_1 e Per_2 i termini e i modi della loro frequentazione, nel rispetto dei reciproci impegni scolastici, lavorativi e non. Quanto alle festività verranno ripartite in tal modo: i minori trascorreranno con il padre, e alternativamente con la madre, il giorno di Pasqua o il Lunedì
dell'Angelo, la vigilia di Natale con pernottamento o il giorno di Natale, il giorno della befana o il giorno di Ferragosto, la notte di San Silvestro con pernottamento o il 1° gennaio. Ulteriori festività
(2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) verranno trascorse dai minori con alternanza annuale con ogni genitore, salvi sempre differenti accordi tra i genitori;
9) I minori trascorreranno inoltre il giorno del compleanno dei genitori con ognuno di essi dalle ore 17.00 con pernottamento, nonché il giorno della festa del papà/mamma con ognuno di essi dalle ore 16.00 alle 21.00. 10) Durante le vacanze estive ogni genitore terrà i minori con sé due settimane, anche non consecutive, dalle 9:00 del lunedì alle 21:00 della successiva domenica, da concordarsi anno per anno tra le parti entro il mese di giugno. Durante tale periodo sarà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore, ma lo stesso potrà
intrattenere contatti telefonici;
i minori trascorreranno altresì una settimana consecutiva con entrambi i genitori durante il periodo delle vacanze natalizie, nonché tre giorni durante le vacanze pasquali, da concordarsi almeno due settimane prima.)
Il resistente ha rappresentato di essere privo di occupazione da diversi anni e di impegnarsi ad eseguire dei lavoretti saltuari al fine di gestire i propri impegni economici nei confronti dei figli;
di dimorare presso l'abitazione della madre che lo aiuta ad adempiere ai propri obblighi economici;
che l'attività di autolavaggio è stata chiusa a dicembre 2022; di essere, inoltre, gravato dal pagamento della rata mensile di euro 760,00 (settecentosessanta//00) mensili relativa ad un finanziamento contratto nel corso del matrimonio per esigenze familiari;
che la ricorrente gode in via esclusiva di ogni bene acquistato in costanza di matrimonio;
che non vi è stata alcuna condanna per il reato contestato e non si fa riferimento ad al alcun comportamento censurabile quale PADRE
dei minori;
che il trascorso di tossicodipendenza è stato superato dopo la conclusione del percorso di recupero;
che la definizione della veridicità delle accuse mosse dalla ricorrente saranno definite in sede penale e che non sussiste alcun pericolo per i minori.
******
All'udienza di comparizione del 12.07.2024 si è proceduto all'audizione delle parti. Il ricorrente ha confermato il contenuto del ricorso e ha, altresì, dichiarato: “Siamo separati di fatto dal dicembre 2021 e poi a seguito di omologa del 8.7.2022. Dall'unione sono nate prima del matrimonio le gemelle Per_1 e Per 2 il 7.9.2009 e successivamente i gemelli Per_3 e
Per_4 il 14.7.2017. In sede di separazione è stato previsto l'affido condiviso con collocazione presso di me a Decimoputzu nella via Ugo La Malfa 52 che costituiva la casa coniugale. Si tratta di una casa comunale a me assegnata già da prima del matrimonio. Il padre poteva vedere i figli quando lo volesse ma almeno per due pomeriggi la settimana e nei festivi. In realtà facciamo un fine settimana a testa ma solo con riferimento ai gemelli in quanto le ragazze vedono il padre solo quando lo decidono loro. È stato stabilito il mantenimento in euro 350,00 perché lui stava aprendo un'attività che poi non è andata bene. Io lavoro part time in una caffetteria a Decimoputzu dal novembre 2023. Percepisco euro 750/800,00 mensili. Lui versa delle somme quando ritiene.
Quest'anno ha versato somme variabili e mai euro 350,00 e non versa spese extra. Sono aiutata da mia madre anche nella conduzione dei figli nel senso che li tiene e li accompagna a scuola. Le
ragazze hanno concluso il primo anno delle superiori una a Monserrato all'Alberghiera e l'altra al
Per 6 di Pirri. Sono state promosse. I bambini hanno frequentato la prima elementare a
Decimoputzu. Le ragazze utilizzano i mezzi pubblici per andare a scuola. Lui nonostante la misura cautelare ed il procedimento in corso per stalking continua a inviarmi messaggi minatori a porre in essere atti persecutori. Lui lavora in nero. Mi dice che svolge tre lavori. Vende prodotti alimentari.
Prima era rappresentante per bar e negozi appoggiandosi a una ditta."
Il resistente ha, invece, affermato: “Confermo il contenuto della comparsa. Attualmente vivo a casa di mia madre a Villasor nel Corso XXV Aprile 76. Svolgo lavori non regolarizzati in edilizia e come ambulante. Sto cercando di fami una casetta in campagna. Ho dei debiti da saldare. Vedo con una certa regolarità i gemelli. Mentre le ragazze le vedo poco perché passano il loro tempo con il cellulare su Tik Tok. Manteniamo contatti con videochiamate. I conflitti con la mia ex moglie sono legati alle questioni economiche. Lo Stalking per il quale sono sotto processo non sussiste o meglio sono stato io stesso vittima di minacce e insulti da parte sua. Sto pagando le rate per l'acquisto di arredi e in generale per la casa ex coniugale. Mi sono assunto l'onere di continuare a pagare tali rate e perciò è stabilito l'assegno di euro 350,00 in accordo. Tengo i bambini due fine settimana al mese e anche due giorni la settimana. Compro per loro e anche per le ragazze abbigliamento, scarpe, pago le gite il campus e anche lo sport. Do alle grandi dei soldi per gli svaghi. Posso versare la somma massimo di euro 250,00; lei continuerà a prendere l'assegno unico. Continuerò a versare le rate. Lei
lavoro anche in nero nell'organizzazione di piccoli eventi per compleanni battesimi e matrimonio con una serie di strumenti acquistati da me durante il matrimonio."
All'esito dell'udienza il Giudice ha disposto l'audizione delle figlie delle parti.
All'udienza del 10.09.2024 si è proceduto all'audizione delle figlie delle parti Per_1 e Per 5
[...] che hanno affermato: "viviamo con mamma e i fratellini (anche loro gemelli) di 7 anni, a
Decimoputzu. Per 1 frequenta la seconda classe del Per_6 a Cagliari Pirri e Per 2 il Per 7
di Monserrato. A casa con mamma va tutto bene. Abbiamo normali rapporti con i coetanei. Con
nostro padre ci vediamo molto poco e praticamente di sentiamo solo per telefono e attraverso messaggi. Lui abita a Villasor non lontano da Decimoputzu. Con nostro padre rimane un buon rapporto anche se a distanza. In futuro risolti i problemi tra mamma e papà potremmo incrementare i rapporti con lui in accordo con lo stesso."
La ricorrente, presente personalmente, ha affermato che il padre tiene con sé i minori a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle 17.00 fino alla domenica pomeriggio alle 18,00.
Durante la settimana li prende senza giorni precisi quando è libero dal lavoro e in accordo tra noi anche con pernotto. Ha riferito, altresì, di lavorare presso una caffetteria di Decimoputzu con lo stipendio di circa euro 750,00 mensili e di percepire l'assegno unico di euro 1000,00 per tutti i figli e di pagare euro 215 euro per una finanziaria per l'acquisto di una vettura.
Il resistente ha, invece, affermato di lavorare in nero quale ambulante venditore di pesci “Quando
sono andato via dalla casa coniugale avevo due rate una di euro 225,00, e una di euro 170,00. Part Attualmente sto saldando due rate di 225,00.. Potrei versare euro 300,00 mensili per i figli. La
accetterebbe euro 400,00"
Con ordinanza resa in data 16.09.2024, il Giudice in via provvisoria e urgente ha disposto l'affido condiviso dei figli minori con collocazione presso l'abitazione materna;
quanto alla frequentazione tra padre e figli ha disposto la conferma degli accordi informali tra le parti per i minori Per 3 e
Per 4 che il padre potrà il CP 1 tenere con sè, a settimane alterne, dal venerdì alle ore 17 circa Partquando è libero alla domenica alle ore 18,00, mentre durante la settimana, in accordo con la dal lavoro, durante il periodo estivo e le principale festività, il padre potrà tenerli con sé secondo le
Per modalità stabilite in sede di separazione;
con riferimento alle figlie e Per 2 tenuto conto
della loro età e di quanto riferito in udienza, il giudice ha disposto che il padre potrà incontrarle e tenerle con sé in accordo con le stesse tenendo conto dei loro impegni scolastici e ricreativi.
Quanto al mantenimento, ha disposto, l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento delle figlie con l'importo mensile di euro 350,00.
Il giudice, inoltre, non essendo state dedotte prove costituende ha rimesso la causa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art.473 bis 28 per il deposito di note scritte, memorie conclusionali e repliche.
******
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 13.01.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta. Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt 1
[...] e CP 1
Venendo ora ai provvedimenti da adottare nell'interesse della prole deve rilevarsi che parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di affidamento esclusivo, domandando la conferma dei provvedimenti provisori e urgenti resi con l'ordinanza del 16.09.2024.
Al riguardo ritiene il Collegio di confermare, non sussistendo condizioni ostative, l'affidamento condiviso dei figli minori come concordemente richiesto da entrambi i genitori nelle comparse conclusionali e disposto con l'ordinanza del 16.09.2024.
I minori predetti secondo concorde volontà delle parti devono essere domiciliati presso l'abitazione materna, ivi stabilendo il loro domicilio prevalente nonché la residenza anagrafica.
In riferimento, quindi, a modalità e tempi di permanenza dei predetti minori presso il padre deve confermarsi quanto disposto in sede di provvedimenti provvisori per le figlie Per_1 e Per 2 (
prossime al compimento dei sedici anni di età). Anche per quanto riguarda i gemelli Per 3 e Per 4 nati nel 2017 deve confermarsi che il padre potrà tenere con sé i minori Per_4 e
Per 3 ogni martedí e venerdí sera, eventualmente con pernottamento, oppure ogni volta che vorrà
Part e potrà, salvi gli impegni scolastici e non, dei minori e comunque previo accordo con la sig.ra
Quanto alle festività i minori trascorreranno con il padre, e alternativamente con la madre, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, la vigilia di Natale con pernottamento o il giorno di Natale, il giorno della befana o il giorno di Ferragosto, la notte di San Silvestro con pernottamento o il 1°
gennaio. Ulteriori festività (2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) verranno trascorse dai minori con alternanza annuale con ogni genitore, salvi sempre differenti accordi tra i genitori;
I minori trascorreranno inoltre il giorno del compleanno dei genitori con ognuno di essi dalle ore 17.00 con pernottamento, nonché il giorno della festa del papà/mamma con ognuno di essi dalle ore 16.00 alle 21.00. Durante le vacanze estive ogni genitore terrà i minori con sé due settimane, anche non consecutive, dalle 9:00 del lunedì alle 21:00 della successiva domenica, da concordarsi anno per anno tra le parti entro il mese di giugno. I minori trascorreranno altresì una settimana consecutiva con entrambi i genitori durante il periodo delle vacanze natalizie, nonché tre giorni durante le vacanze pasquali, da concordarsi almeno due settimane prima.
Deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente per ivi convivere con i figli minori.
*****
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici deve premettersi che con ordinanza presidenziale è stato posto a carico del CP_1 l'obbligo di corrispondere l'importo di euro 350,00
per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie
In tale sede si era tenuto conto dell'attività di venditore di pesci prestata dal resistente ( che non ha peraltro indicato gli introiti derivanti da tale attività) e dell'attività prestata in regime di part-time dalla ricorrente presso una caffetteria con un introito di euro 750,00 mensili.
I redditi delle parti risultavano in tale sede gravati, per quanto concerne il resistente, da una rata di euro 250,00, mentre quelli della ricorrente da oneri abitativi (euro 400,00 mensili a titolo di canone di locazione), e dal pagamento di una rata mensile di euro 215,00 relativa ad una finanziaria.
Tanto esposto, ritiene, dunque, il Collegio che considerato che la situazione reddituale e lavorativa delle parti risulta invariata, l'importo da porsi a carico del CP_1 a titolo di mantenimento dei figli minori debba essere confermato in euro 350,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
******
Le spese di lite devo essere conpensate nella misura dei 2/3, mentre 1/3 deve essere posto carico del resistente per la soccombenza relativa all'importo del mantenimento dei figli e andrà rimborsata
Part all'erario in quanto la è ammessa al patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pula il 29.09.2007 tra
,nata a [...] il [...] e nato a [...], il Parte 1 CP 1
10/01/1982, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Pula,
anno 2007, parte II serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune;
dispone l'affido condiviso dei figli minori Persona_9 Persona 5 Persona 10 e
Controparte_2 con collocazione anche ai fini anagrafici presso il domicilio materno;
assegna la casa coniugale alla ricorrente;
pone a carico del sig. CP_1 l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori
Part corrispondendo l'importo mensile di euro 350,00 alla sig. entro il 5 di ogni mese,
somma da rivalutare annualmente in misura agli indici ISTAT di variazione del costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie;
acompensa tra le parti le spese di lite nella misura dei 2/3 e condanna CP_1
rimborsare le spese di lite che si liquidano in euro 1333,00, oltre iva e cpa come per legge nella misura di 1/3 all'erario in quanto la ricorrente è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato.
Così deciso in Cagliari in data 28.5.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giorgio Latti Dott. Mario Farina