Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Sent. n. ………….
R.G .3112/2023
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice Onorario di Pace Dott. Domenico Dente Gattola ha emesso la seguente sentenza
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto
Tra
EC CH CF: [...]rapp.to e difeso dall'avv.to Francesco Gargiulo presso il cui studio in Castellammare di Stabia al Corso Alcide De Gasperi n. 16,; elegge domicilio, giusta procura in atti;
Attore
E
SO.G.E.T. S.p.A., in persona l. rapp.te p.t. , c.f. 01807790686 rapp.ta e difesa dall'avv.to Aida Giannattasio presso il cuo studio in Salerno alla Via F.lli De Mattia n°6 elegge domicilio,giusta procura in atti
Convenuto
Nonché
Comune di Castellammare di Stabia C.F. 82.000.270.635), in persona l. rapp.te p.t. , rapp.ta e difesa dall'avvocatura municipale e nello
Castellammare di Stabia
CONCLUSIONI
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Oggetto della presente opposizione è l'intimazione di pagamento l'intimazione di pagamento n.ro 0003793 notificata all'istante in data 15.02.2023 per l'importo di € 21.900,44, di cui è ente creditore il
Comune di Castellammare di Stabia avverso cui la sig.ra EC spiegava opposizione attraverso il proprio procuratore avv.to
Francesco Gargiulo.
In ogni caso si rinvia , espressamente anche ai verbali e agli atti di causa
, che si hanno per integralmente ripetuti e trascritti in questa sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, alla luce delle risultanze istruttorie e all'esito dell'andamento della vicenda processuale risulta essere meritevole dell'accoglimento per i motivi che si vanno ad illustrare in seguito . In ogni caso in via preliminare si deve rilevare la regolare instaurazione del contradditorio e del resto le parti convenute si sono costituite in giudizio.
La questione tenuto conto dello svolgimento della vicenda processuale e visto quanto emerso all'esito dell'istruttoria espletata , appare di pronta e sollecita soluzione e ben avrebbe potuto essere definita tra le parti in via bonaria senza ricorrere all'autorità giudiziaria con aggravio di costi per entrambe e dilatazione dei tempi di definizione della vicenda. Tanto è vero che atteso il carattere documentale della controversia ai fini accertamento della verità processuale non è stato necessario ricorrere all'articolazione di alcun mezzo istruttorio che avrebbero solo allungato i tempi di definizione della vicenda con inevitabile aggravio di costi a carico delle parti. Nel merito in via preliminare ed assolutamente assorbente si osserva come in capo a Soget si configuri una carenza di legittimazione del potere di accertamento e di riscossione che di conseguenza rende superflua ed ininfluente ogni valutazione circa le ulteriori argomentazioni sollevate dalle parti.
Difatti dalla documentazione in atti si evidenzia come alla data di notifica ingiunzione di pagamento il 15.2.2023 il termine quinquennale della convenzione vigente tra la Soget e il comune di Castellammare di Stabia risulti essere spirato poiché scaduto il 26.5.2021.
Pertanto ne deriva la fondatezza eccezione sollevata di carenza di legittimazione in capo alla Soget quindi meritevole dell'accoglimento.
Del resto né il Comune di Castellammare di Stabia né tanto meno Soget hanno prodotto documentazione che comprovi il potere di quest'ultima di procedere al recupero coattivo delle somme dovute.
A supporto di ciò si evidenzia copiosa giurisprudenza Cfr su tutte Corte di
Giustizia Tributaria di Napoli Sentenza n.10472/2022 secondo cui è necessario provare in ogni caso la legittimazione a procedere al recupero dei tributi vantati.
Laddove sarebbe stato onere delle parti convenute provvedere a giustificare la propria legittimazione ed in ogni caso la fondatezza dell'eccezione sollevata dall'odierna attrice risulta essere documentalmente provata.
Vale a dire si rinviene in atti documentazione che evidenzia lo spirare della concessione e nel contempo non si rinvengono atti di proroga e nemmeno atti che comprovino implicitamente la circostanza.
In ogni caso è da respingere l'assunto dell'ente Comune secondo cui un mero atto dirigenziale possa prorogare la concessione in essere con Soget. Laddove infatti solo una proroga da parte del Consiglio Comunale avrebbe avuto l'effetto di sanare ogni possibile carenza sul punto.
Viene quindi da sé che non vi sussistano i presupposti per affrontare la questione sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria poiché la carenza in capo all'ente esattore della legittimazione non consente di poter entrare nel merito.
Del resto viene contestato il diritto ad avviare azione esecutiva a mezzo dell'intimazione opposta e quindi la pronunzia deve essere circoscritta a tale ambito.
Tali conclusioni risultano essere come evidenziato in precedenza assolutamente pregnanti e per la loro incidenza devono essere esaminate in via preliminare anche rispetto alla competenza dell'autorità adita.
Questo perché ci si riferisce a una questione di legittimità il cui esame è
assolutamente pregiudiziale nella valutazione dei fatti di causa ( Cfr sul punto
Tribunale di Torre Annunziata Sentenza n.2935/2023 e ancora Cassazione
civile , sez. III, 22 febbraio 2002, n. 2588).
Aspetto questo come evidenziato assolutamente prevalente ed assorbente rispetto anche all'eventuale incompetenza a favore del Giudice Tributario poiché viene contestato il diritto di procedere all'esecuzione.
Quanto evidenziato sino a questo momento comporta che la domanda attorea deve essere accolta poiché fondata senza entrare nel merito delle ulteriori argomentazioni sollevate dalle parti poiché come ribadito più volte assolutamente assorbente.
Argomentazioni che senza entrare nel merito alla luce della documentata carenza in capo a Soget sono da ritenersi superflue ed ininfluenti. Solo con riferimento all'istanza di riunione avanzata dalla convenuta Soget riunione con il fascicolo n. Rg 3158/2023 si reputa opportuno precisare che questa è da rigettarsi.
Nello specifico infatti risultano essere differenti gli opponenti , ciascuno titolare di una propria legittimazione attiva e quindi pienamente legittimato a far valere le proprie istanze.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come segue in sede di dispositivo e devono essere poste a carico di entrambe le parti convenute in solido tra loro ovvero del Comune di Castellammare di Stabia e di Soget alla luce delle risultanze istruttorie e dell'andamento della vicenda processuale.
Riguardo il cui governo, questo giudice ritiene di dover aderire al principio adottato anche da altri giudicanti , secondo cui queste sono da determinarsi in base al decreto del Ministero della Giustizia n. 10.03.2014 n.55 pubblicato su gazzetta ufficiale del 1.4.2014 Tab. A tenuto del novellato art. 91 c.p.c. e comprensive delle spese generali ex art. 2 comma 2° citato Decreto e vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa a favore di parte attrice con attribuzione al procuratore antistatario.
PQM
Il G.U. dott. Domenico Dente Gattola , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da EC CH nei confronti comune di
Castellammare di Stabia in p.l. rapp.te p.t e SO.G.E.T. S.p.A., in persona l. rapp.te p.t.. , provvede come di seguito :
1 Accoglie la domanda perché fondata in fatto ed in diritto e per effetto dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n.ro 0003793 notificata all'istante in data 15.02.2023 per l'importo di € 21.900,44;
2.Condanna in solido tra loro il comune di Castellammare di Stabia in p.l. rapp.te p.t e SO.G.E.T. S.p.A., in persona l. rapp.te p.t. al pagamento delle spese di lite che si quantificano in € 3661,00 di cui € 264,00 per spese vive ed 3397,00 per onorari oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avvocato Francesco Gargiulo cui sono da aggiungere spese di registrazione dell'emessa sentenza nell'importo dovuto.
Così deciso in Torre Annunziata
Lì data del deposito 10.01.2025
Dott.Domenico Dente Gattola