TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/03/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 228/2024 del R.G. Lavoro, avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Mazzei;
Parte_1
OPPONENTE
C O N T R O
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Anzalone;
Controparte_1
OPPOSTA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.1.2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 869/2023 emesso, con provvisoria esecuzione, dal Tribunale di
Salerno, in funzione di giudice del lavoro, il 13.12.2023, con il quale veniva ingiunto in favore di il pagamento della complessiva somma di € 10.055,60, al lordo delle Controparte_1 ritenute di legge, a titolo di retribuzioni maturate nel corso dei rapporti di lavoro tra essi intercorsi negli anni 2019-2020-2021.
L' opponente preliminarmente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per mancata osservanza dell'art. 414 c.p.c. e l'omesso esperimento della mediazione di cui al d.lgs. 28/2010.
Nel merito contestava la debenza delle somme richieste con decreto ingiuntivo eccependone il pagamento in contanti così come emergente dalle buste paga contestualmente consegnate con cadenza mensile alla lavoratrice e da quest'ultima sottoscritte. Tanto premesso, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria delle spese di lite, da distrarsi, e condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Si costituiva tempestivamente la parte opposta che contestava le deduzioni attoree e chiedeva il rigetto della opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e condanna della opponente al pagamento delle spese, da distrarsi, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, disattesa la istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed espletata la istruttoria orale richiesta dalla parte opponente, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza e motivazione contestuale.
È anzitutto infondata la eccezione di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo in quanto, come emerge dall'esame dell'atto, esso contiene una sufficiente esposizione delle ragioni di fatto e diritto richieste ai fini della validità dall'art. 414 c.p.c..
Vi è poi da evidenziare che la materia oggetto di causa (spettanze retributive da rapporto di lavoro subordinato) non rientra tra quelle per cui la legge vigente (art. 5 d.lgs 28/2010) prevede la mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità dell'azione.
È poi infondata la eccezione di nullità del decreto ingiuntivo in quanto asseritamente emesso al di fuori delle condizioni previste dall'art. 633 e ss. c.p.c.
Ed invero, costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (Cass. 13429/2000).
Nel caso di specie l'importo richiesto con il monitorio è quanto risultante dalle buste paga relative agli anni 2019-2021 rilasciate dal datore di lavoro sicchè non vi è dubbio della sussistenza di una prova scritta del credito che legittimava ai sensi dell'art. 633 c.p.c. la emissione del decreto ingiuntivo.
Nel merito l'opposizione è infondata per le ragioni di cui alla presente motivazione.
Premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui parte opposta, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è attore in senso sostanziale si osserva che, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza del rapporto di lavoro, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dal datore (opponente) nei cui confronti è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto (opponente), sia quelli in ordine ai quali il convenuto medesimo (opponente) nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., n. 761/2002). Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Nel caso di specie la odierna parte opposta, premesso il rapporto di lavoro alle dipendenze di dall'anno 2011 all'anno 2021, ha chiesto, mediante ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo, il pagamento delle voci retributive risultanti dalle buste paga relative agli anni 2019-
2021.
La parte opponente non ha specificamente contestato né l'esistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata nelle mensilità richieste oggetto di decreto ingiuntivo (rapporto peraltro documentato dalle buste paga e dall'estratto contributivo in atti) né la quantificazione dei crediti effettuata dalla in monitorio ma ne ha eccepito il pagamento mediante la Parte_1 corresponsione mensile in contanti contestualmente alla corresponsione alla lavoratrice delle buste paga asseritamente da quest'ultima sottoscritte.
In ordine alla quantificazione degli importi va comunque detto che le buste paga, consistendo in documentazione proveniente dal datore di lavoro, hanno nei confronti di quest'ultimo un valore di confessione di quanto dovuto al lavoratore a titolo di retribuzione per la attività lavorativa svolta, potendo, viceversa, il lavoratore –come avvenuto nella specie- dedurre di non aver effettivamente ricevuto le somme indicate nella predetta documentazione.
Ancora, poi, in ordine alla valenza probatoria delle buste paga, va rammentato che, come affermato dalla Corte di Cassazione “Le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta”, costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte, fermo restando che l'accettazione senza riserve della liquidazione da parte di quest'ultimo al momento della risoluzione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti dell'intenzione di accettare l'atto risolutivo, significato negoziale"(così Cass. n.13150/2016) e che
“neanche la consegna al lavoratore della busta paga, ossia del prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, ai sensi dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4, prova l'avvenuto pagamento, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata;
e l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti (Cass.n.1150/1994, Cass. n.7310/2001, Cass. 29367/2018). Ciò posto nella specie la parte opponente non ha fornito, a fondamento della eccezione di pagamento, una prova documentale della stessa mediante la produzione di buste paga sottoscritte
(per quietanza) dalla lavoratrice ma ha chiesto di fornire la prova del pagamento mediante prova testimoniale (e interrogatorio formale) volta a dimostrare il pagamento in favore della Parte_1 di tutti gli emolumenti richiesti con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Sotto tale profilo è noto che l'art. 2721 c.c., coordinato con l'art. 2726 cod. civ., nell'escludere al comma primo la prova per testimoni circa l'esistenza del contratto o il pagamento del debito, al comma 2 precisa “tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto delle qualità delle parti della natura del contratto e di ogni circostanza”. È altresì noto che, come affermato dalla Corte di Cassazione, “L'art. 421, secondo comma, prima parte, cod. proc. civ., nell'attribuire al giudice del lavoro la responsabilità e il potere di ammettere d'ufficio ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal cod. civ., si riferisce non ai requisiti di forma previsti dal cod. civ. per alcuni tipi di contratti (sia "ad substantiam" che "ad probationem"), ma ai limiti fissati da detto codice alla prova testimoniale, in via generale, negli artt. 2721, 2722 e 2723 cod. civ. (cfr. Cass. 17333/2005).
Anche recentemente la Corte di Cassazione ha affermato che, sulla scorta di quanto già ritenuto dalla Corte costituzionale (sent. n. 568 del 1989), “l'ammontare della retribuzione può essere provato con ogni mezzo (cfr. Cass. n. 983 del 2016; Cass. n. 14416 del 2019) e che nelle controversie assoggettate al rito del lavoro sono ammesse tutte le prove, ad eccezione del giuramento decisorio, che il giudice - secondo un potere discrezionale esercitabile anche d'ufficio, ex art. 421 c.p.c. - ritenga rilevanti ai fini della definizione della controversia, anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 2721, 2722, 2723 cod. civ., nonché, in tema di simulazione, dall'art. 1417 dello stesso codice (cfr. Cass. n. 11926 del 2004; Cass. n. 17614 del 2009); -Cass. 32860/2023.
In virtù di tali principi la opponente è stata ammessa alla prova, mediante testimoni ed interrogatorio formale, del dedotto pagamento della retribuzione prova che, tuttavia, all'esito della istruttoria orale non è stata fornita. La ricorrente, sottoposta ad interrogatorio formale, ha confermato di aver ricevuto per gli anni 2019-2021 solo gli acconti indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo (e già decurtati dalla complessiva richiesta di pagamento avanzata con monitorio) mentre il teste escusso, , ha del tutto negato la circostanza dedotta in Testimone_1 opposizione ovvero di aver corrisposto mensilmente alla lavoratrice le buste paga raccogliendone la sottoscrizione. Il teste ha del pari negato di aver corrisposto la retribuzione alla . Parte_1
In virtù di tali considerazioni, non avendo la parte opponente fornito la prova del pagamento degli emolumenti oggetto del decreto ingiuntivo –emolumenti di cui non ha contestato la sussistenza dei fatti costitutivi, che comunque risultano anche documentalmente provati dalla documentazione in atti- deve concludersi per la infondatezza della opposizione con conseguente rigetto della stessa e conferma del decreto ingiuntivo n. 869/2023 (già dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.)
Le spese di lite (ferme quelle liquidate in sede di procedimento monitorio) sono poste a carico dell'opponente, secondo il principio della soccombenza, e liquidate come da dispositivo, con distrazione. Non ricorrono i presupposti per la invocata condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 869/2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna la parte opponente al pagamento delle spese del giudizio di opposizione che liquida complessivamente in € 1.886,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Anzalone.
Così deciso in Salerno, il 26.3.2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 228/2024 del R.G. Lavoro, avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Mazzei;
Parte_1
OPPONENTE
C O N T R O
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Anzalone;
Controparte_1
OPPOSTA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.1.2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 869/2023 emesso, con provvisoria esecuzione, dal Tribunale di
Salerno, in funzione di giudice del lavoro, il 13.12.2023, con il quale veniva ingiunto in favore di il pagamento della complessiva somma di € 10.055,60, al lordo delle Controparte_1 ritenute di legge, a titolo di retribuzioni maturate nel corso dei rapporti di lavoro tra essi intercorsi negli anni 2019-2020-2021.
L' opponente preliminarmente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per mancata osservanza dell'art. 414 c.p.c. e l'omesso esperimento della mediazione di cui al d.lgs. 28/2010.
Nel merito contestava la debenza delle somme richieste con decreto ingiuntivo eccependone il pagamento in contanti così come emergente dalle buste paga contestualmente consegnate con cadenza mensile alla lavoratrice e da quest'ultima sottoscritte. Tanto premesso, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria delle spese di lite, da distrarsi, e condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Si costituiva tempestivamente la parte opposta che contestava le deduzioni attoree e chiedeva il rigetto della opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e condanna della opponente al pagamento delle spese, da distrarsi, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, disattesa la istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed espletata la istruttoria orale richiesta dalla parte opponente, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza e motivazione contestuale.
È anzitutto infondata la eccezione di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo in quanto, come emerge dall'esame dell'atto, esso contiene una sufficiente esposizione delle ragioni di fatto e diritto richieste ai fini della validità dall'art. 414 c.p.c..
Vi è poi da evidenziare che la materia oggetto di causa (spettanze retributive da rapporto di lavoro subordinato) non rientra tra quelle per cui la legge vigente (art. 5 d.lgs 28/2010) prevede la mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità dell'azione.
È poi infondata la eccezione di nullità del decreto ingiuntivo in quanto asseritamente emesso al di fuori delle condizioni previste dall'art. 633 e ss. c.p.c.
Ed invero, costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (Cass. 13429/2000).
Nel caso di specie l'importo richiesto con il monitorio è quanto risultante dalle buste paga relative agli anni 2019-2021 rilasciate dal datore di lavoro sicchè non vi è dubbio della sussistenza di una prova scritta del credito che legittimava ai sensi dell'art. 633 c.p.c. la emissione del decreto ingiuntivo.
Nel merito l'opposizione è infondata per le ragioni di cui alla presente motivazione.
Premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui parte opposta, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è attore in senso sostanziale si osserva che, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza del rapporto di lavoro, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dal datore (opponente) nei cui confronti è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto (opponente), sia quelli in ordine ai quali il convenuto medesimo (opponente) nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., n. 761/2002). Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Nel caso di specie la odierna parte opposta, premesso il rapporto di lavoro alle dipendenze di dall'anno 2011 all'anno 2021, ha chiesto, mediante ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo, il pagamento delle voci retributive risultanti dalle buste paga relative agli anni 2019-
2021.
La parte opponente non ha specificamente contestato né l'esistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata nelle mensilità richieste oggetto di decreto ingiuntivo (rapporto peraltro documentato dalle buste paga e dall'estratto contributivo in atti) né la quantificazione dei crediti effettuata dalla in monitorio ma ne ha eccepito il pagamento mediante la Parte_1 corresponsione mensile in contanti contestualmente alla corresponsione alla lavoratrice delle buste paga asseritamente da quest'ultima sottoscritte.
In ordine alla quantificazione degli importi va comunque detto che le buste paga, consistendo in documentazione proveniente dal datore di lavoro, hanno nei confronti di quest'ultimo un valore di confessione di quanto dovuto al lavoratore a titolo di retribuzione per la attività lavorativa svolta, potendo, viceversa, il lavoratore –come avvenuto nella specie- dedurre di non aver effettivamente ricevuto le somme indicate nella predetta documentazione.
Ancora, poi, in ordine alla valenza probatoria delle buste paga, va rammentato che, come affermato dalla Corte di Cassazione “Le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta”, costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte, fermo restando che l'accettazione senza riserve della liquidazione da parte di quest'ultimo al momento della risoluzione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti dell'intenzione di accettare l'atto risolutivo, significato negoziale"(così Cass. n.13150/2016) e che
“neanche la consegna al lavoratore della busta paga, ossia del prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, ai sensi dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4, prova l'avvenuto pagamento, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata;
e l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti (Cass.n.1150/1994, Cass. n.7310/2001, Cass. 29367/2018). Ciò posto nella specie la parte opponente non ha fornito, a fondamento della eccezione di pagamento, una prova documentale della stessa mediante la produzione di buste paga sottoscritte
(per quietanza) dalla lavoratrice ma ha chiesto di fornire la prova del pagamento mediante prova testimoniale (e interrogatorio formale) volta a dimostrare il pagamento in favore della Parte_1 di tutti gli emolumenti richiesti con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Sotto tale profilo è noto che l'art. 2721 c.c., coordinato con l'art. 2726 cod. civ., nell'escludere al comma primo la prova per testimoni circa l'esistenza del contratto o il pagamento del debito, al comma 2 precisa “tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto delle qualità delle parti della natura del contratto e di ogni circostanza”. È altresì noto che, come affermato dalla Corte di Cassazione, “L'art. 421, secondo comma, prima parte, cod. proc. civ., nell'attribuire al giudice del lavoro la responsabilità e il potere di ammettere d'ufficio ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal cod. civ., si riferisce non ai requisiti di forma previsti dal cod. civ. per alcuni tipi di contratti (sia "ad substantiam" che "ad probationem"), ma ai limiti fissati da detto codice alla prova testimoniale, in via generale, negli artt. 2721, 2722 e 2723 cod. civ. (cfr. Cass. 17333/2005).
Anche recentemente la Corte di Cassazione ha affermato che, sulla scorta di quanto già ritenuto dalla Corte costituzionale (sent. n. 568 del 1989), “l'ammontare della retribuzione può essere provato con ogni mezzo (cfr. Cass. n. 983 del 2016; Cass. n. 14416 del 2019) e che nelle controversie assoggettate al rito del lavoro sono ammesse tutte le prove, ad eccezione del giuramento decisorio, che il giudice - secondo un potere discrezionale esercitabile anche d'ufficio, ex art. 421 c.p.c. - ritenga rilevanti ai fini della definizione della controversia, anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 2721, 2722, 2723 cod. civ., nonché, in tema di simulazione, dall'art. 1417 dello stesso codice (cfr. Cass. n. 11926 del 2004; Cass. n. 17614 del 2009); -Cass. 32860/2023.
In virtù di tali principi la opponente è stata ammessa alla prova, mediante testimoni ed interrogatorio formale, del dedotto pagamento della retribuzione prova che, tuttavia, all'esito della istruttoria orale non è stata fornita. La ricorrente, sottoposta ad interrogatorio formale, ha confermato di aver ricevuto per gli anni 2019-2021 solo gli acconti indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo (e già decurtati dalla complessiva richiesta di pagamento avanzata con monitorio) mentre il teste escusso, , ha del tutto negato la circostanza dedotta in Testimone_1 opposizione ovvero di aver corrisposto mensilmente alla lavoratrice le buste paga raccogliendone la sottoscrizione. Il teste ha del pari negato di aver corrisposto la retribuzione alla . Parte_1
In virtù di tali considerazioni, non avendo la parte opponente fornito la prova del pagamento degli emolumenti oggetto del decreto ingiuntivo –emolumenti di cui non ha contestato la sussistenza dei fatti costitutivi, che comunque risultano anche documentalmente provati dalla documentazione in atti- deve concludersi per la infondatezza della opposizione con conseguente rigetto della stessa e conferma del decreto ingiuntivo n. 869/2023 (già dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.)
Le spese di lite (ferme quelle liquidate in sede di procedimento monitorio) sono poste a carico dell'opponente, secondo il principio della soccombenza, e liquidate come da dispositivo, con distrazione. Non ricorrono i presupposti per la invocata condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 869/2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna la parte opponente al pagamento delle spese del giudizio di opposizione che liquida complessivamente in € 1.886,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Anzalone.
Così deciso in Salerno, il 26.3.2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Francesca D'Antonio