Art. 29.
A modifica di quanto disposto dal primo comma dell'art. 33 della legge 25 luglio 1941, n. 934. per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e relativamente alle retribuzioni decorrenti dal 1 gennaio 1950 in poi, la pensione e' liquidata in base alle retribuzioni ed agli altri assegni soggetti a contributo di cui al secondo comma dell'art. 22 della citata legge n. 934.
Nei casi di cessazione dal servizio di cui al comma precedente, per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, ai fini della determinazione delle quote di pensioni teoriche relativo ad ogni aumento o diminuzione della retribuzione conseguito durante il servizio rispetto alla retribuzione iniziale, di cui al punto 2 delle norme per l'applicazione della tabella A) allegata alla citata legge 25 luglio 1941, n. 934 e della tabella A) allegata alla legge 6 febbraio 1941, n. 176 , il periodo utile dalla data di variazione della retribuzione fino alla data della cessazione del rapporto di servizio, da computarsi in anni interi trascurando le frazioni non superiori ai sei mesi, e' calcolato con metodo diretto, anziche' - come previsto dal predetto punto 2 - per differenza tra il servizio complessivo e quello gia' prestato al momento della variazione della retribuzione.
A modifica di quanto disposto dal primo comma dell'art. 33 della legge 25 luglio 1941, n. 934. per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e relativamente alle retribuzioni decorrenti dal 1 gennaio 1950 in poi, la pensione e' liquidata in base alle retribuzioni ed agli altri assegni soggetti a contributo di cui al secondo comma dell'art. 22 della citata legge n. 934.
Nei casi di cessazione dal servizio di cui al comma precedente, per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, ai fini della determinazione delle quote di pensioni teoriche relativo ad ogni aumento o diminuzione della retribuzione conseguito durante il servizio rispetto alla retribuzione iniziale, di cui al punto 2 delle norme per l'applicazione della tabella A) allegata alla citata legge 25 luglio 1941, n. 934 e della tabella A) allegata alla legge 6 febbraio 1941, n. 176 , il periodo utile dalla data di variazione della retribuzione fino alla data della cessazione del rapporto di servizio, da computarsi in anni interi trascurando le frazioni non superiori ai sei mesi, e' calcolato con metodo diretto, anziche' - come previsto dal predetto punto 2 - per differenza tra il servizio complessivo e quello gia' prestato al momento della variazione della retribuzione.