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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/11/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Anna Maria Rossi Presidente
- dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
- dott. Maurizio Miranda Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti;
- dato atto che è stato ritualmente comunicato alle parti il decreto con il quale si è disposto lo svolgimento dell'udienza di discussione del 14 novembre 2025 con le modalità cartolari;
- dato atto che sono state depositate dalle parti costituite le note d'udienza nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c.;
- sentito il Relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 706/2025 promossa da:
(C.F. ) con l'Avvocato BERTONCINI ANGELO con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in VIA MELCHIORRE GIOIA 14 29121 PIACENZA
APPELLANTE/I contro
(C.F. ) con l'Avvocato SANTI DAVID, con domicilio CP_1 C.F._2 eletto in VIA SAN MARCO, 22 PIACENZA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi in questa sede richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 Con atto di citazione notificato in data 6/2/2024 proponeva avanti il Tribunale di Piacenza Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo nr. 913 del 13/12/2023 – 2378/2023 R.G. emesso a seguito di ricorso monitorio proposto da per ottenere il pagamento delle somme dovute in forza di un CP_1
contratto di locazione stipulato con il sig. AM AT in relazione al quale l'opponente aveva prestato garanzia fidejussoria.
A fondamento della domanda deduceva la carenza di prova dell'inadempimento del debitore principale nonché la decadenza della garanzia per decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.
La causa veniva assunta al nr. 179/2024 del Ruolo Generale del Tribunale di Piacenza.
Si costituiva l'opposto instando per il rigetto dell'opposizione. CP_1
Con Sentenza nr. 801/2024 il Tribunale rigettava l'opposizione con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite.
Avverso detta Sentenza proponeva appello proponendo un unico articolato motivo di Parte_1
appello.
Si costituiva l'appello instando per il rigetto del gravame. CP_1
La causa veniva dunque trattenuta in decisione all'Udienza del 14 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Afferma l'appellante di essere stato escusso quale fidejussore del debitore principale ed a seguito di asserito inadempimento di questi agli obblighi derivanti da un contratto di locazione stipulato con l'appellato.
Riferiva dunque che il aveva avviato procedimento di sfratto per morosità che veniva convalidato CP_1
dal Tribunale di Piacenza in data 29.11.2022 e che il predetto appellato, ottenuta la restituzione dell'immobile a seguito di esecuzione dello sfratto del 5/7/2023, depositava in data 27/11/2023 ricorso con richiesta di ingiunzione di pagamento
contro
AM AT e per i canoni scaduti Parte_1
pagina 2 di 4 sino alla convalida nonché le indennità di occupazione successive e le spese del procedimento di sfratto.
L'appellante censura la Sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di decadenza della garanzia per il decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c. ritenendo che il fideiussore ha garantito non solo per i canoni ma anche per le somme dovute a titolo di indennità di occupazione e solo con il rilascio dell'immobile era possibile determinare precisamente il quantum garantito con la conseguenza che solo da tale momento aveva cominciato a decorrere il termine di sei mesi previsto dall'art.1957 cod. civ.
Riferisce inoltre che il locatore aveva richiesto l'ingiunzione di pagamento nell'atto di intimazione di sfratto e vi aveva poi rinunciato in sede di convalida, non ottenendo così quel provvedimento che gli avrebbe consentito di agire nei confronti del debitore principale.
Afferma dunque che se la fideiussione riguarda obbligazioni aventi scadenze periodiche, il dies a quo agli effetti dell'art. 1957 c.c. è quello entro il quale debbono essere eseguite le singole prestazioni e non già quello che segna l'estinzione dell'intero rapporto.
Le ragioni dell'appellante non possono essere condivise.
Si deve evidenziare che il contratto di locazione al quale afferisce l'obbligazione fidejussoria contempla un canone di locazione annuo il cui pagamento è previsto in rate mensili.
Considerata la decorrenza del contratto alla data del 26/8/2021 l'obbligazione relativa al pagamento della singola annualità avrà scadenza alla data del 26/8 di ogni anno.
Risulta dal contratto che l'appellato ha assunto l'obbligo di garanzia per il pagamento del canone di locazione nonché per il pagamento di tutti gli oneri accessori, interessi o penalità nel caso di ritardato pagamento ed indennità di occupazione ed eventuale risarcimento dei danni procurati all'immobile sia nel caso di rescissione del contratto di affitto stesso e sia nel caso di riconsegna dell'immobile.
pagina 3 di 4 La predetta previsione conduce ad affermare che nel caso di specie l'obbligo di garanzia assunto dall'
appellante non sia stato correlato alla scadenza dell'obbligazione relativa ai soli e singoli ratei di canone bensì all'integrale soddisfacimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.
Ciò in quanto la garanzia deve intendersi prestata in relazione all'integrale adempimento del conduttore nei confronti del locatore e tale circostanza comporta che l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall' art. 1957 c.c. (Cass. 26906/23).
Appare pertanto corretto, a conferma dell'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale, ritenere che l'unicità dell'obbligazione comporta che il debito deve considerarsi scaduto avendo riguardo al maturare dell'indennità di occupazione posta a carico del debitore principale fino al rilascio dell'immobile, data a decorrere dalla quale il termine di cui all'art. 1957 c.c. comincia a decorrere.
L'appello deve dunque essere respinto e l'appellante condannato alla refusione delle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto da Pt_1
avverso la Sentenza del Tribunale di Piacenza nr. 801/2024.
[...]
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellato, spese che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre rimborso forfetario nonché IVA e CNPAA come per legge.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso a Bologna nella Camera di Consiglio del 14 settembre 2025.
Il Presidente dott. Anna Maria Rossi L'estensore Avv. Maurizio Miranda
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