Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4490 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 4 febbraio 2025 e vertente tra
TRA
(C.F. ), in persona del Ministro Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, ope legis rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato;
APPELLANTE
E
(P.IVA: - Cod. Fisc.: ), Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 denominazione sociale assunta da ontestualmente succeduta, con efficacia dal Controparte_2
01/01/2025, in tutte le azioni, ragioni, diritti, obblighi e posizioni processuali di
[...]
a seguito di atto di fusione per incorporazione della seconda nella prima a rogito Controparte_3
Notaio di Bologna del 23/12/2024 rep. n. 81492, rappresentata e difesa – in via Persona_1 disgiunta – dagli Avv.ti Filippo Sciuto e Carlo Scofone, in forza di procura in atti;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. Part in qualità di fideiussore della Controparte_3 Parte_3
[... ed in favore del (ora ), conveniva dinnanzi al Tribunale Parte_4 Pt_5 di Roma il al fine di accertare la tardiva Parte_1 escussione della polizza fideiussoria n. 6204100387660 e, conseguentemente, di accertare l'indebito pagamento per € 58.783,12 eseguito dalla in data 6/9/2007 in quanto privo Controparte_3 di giustificazione causale.
Il tribunale, assegnati i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c. ed istruita la causa documentalmente, all'udienza del 24.09.2019 tratteneva la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
§ 1.1 — Il tribunale con la sentenza n. 7426/2020 ha così statuito:
“1) dichiara l'invalidità ed inefficacia dell'escussione della garanzia in oggetto per € 58.738,12 essendo essa estinta per scadenza de termine;
2) condanna il alla restituzione a Parte_1 Controparte_3 della somma di € 58.738,12;
[...]
3) dichiara non dovuti da parte attrice gli interessi per €20.120,83;
4) condanna il al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite liquidate in complessivi euro 7.795,00 di cui euro 786,00 per Controparte_3 spese vive, euro 1.215,00 per la fase di studio, euro 775,00 per la fase introduttiva, euro 3.780,00 per la fase istruttoria e di trattazione, euro 2.025,00 per la fase decisionale oltre spese forfettarie in misura del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il Tribunale – per quanto qui di interesse – ha ritenuto che:
- Con polizza sottoscritta in data 13/11/2001 CI. rilasciava in Parte_3 favore del Ministero convenuto garanzia fideiussoria n. 6204100387660, “per il periodo massimo di
36 mesi dall'erogazione dell'importo garantito”, in relazione all'erogazione anticipata dalla prima quota di contributo concessogli ex l. n. 488/1992 con decreto n. 90823 del 09.04.2001;
- l'erogazione della quota pari a €58.783,12 avveniva in data 25/3/2002;
- con raccomandata prot. n. 2051/488 del 22/3/2005, ricevuta da in data 1/4/2005, la CP_3 banca ON procedeva all'escussione della garanzia;
Par
- con decreto n. 550 del 28/1/2016 interveniva la revoca delle agevolazioni concesse alla
[...]
CP_4
- con lettera prot. n. 382 del 15/4/2016 la banca ON chiedeva a il CP_3 pagamento dell'ulteriore importo di €20.12,83 ancora dovuto a titolo di interessi sulla prima quota di contributo già restituita;
- risultava pacifico tra le parti il fatto che la garanzia prestata a garanzia della volontà di realizzare il programma relativo al finanziamento concesso ex art. 488/92 alla
[...] per € 58.738,12 era incondizionata ed autonoma rispetto alla suddetta obbligazione Parte_6 di restituzione del finanziamento revocato da parte del relativo beneficiario;
- tale funzione e natura del contratto di garanzia, implicava che l'unica disciplina negoziale da considerare era quella derivante da tale contratto (doc. 1 parte attrice) per effetto della quale era onere del , ovvero della banca ON che escute la garanzia, procedervi nel termine di Parte_1 relativa efficacia e con le modalità ivi prescritte;
- la banca ON, con l'atto del 22/3/2005 ricevuto dalla odierna attrice in data 1/4/2005
e, dunque, oltre il termine di scadenza del 25/3/2005, aveva tardivamente escusso la garanzia di cui si tratta;
- per giurisprudenza costante di questo Tribunale, trattandosi di atto recettizio a norma dell'art. 1334 c.c. (Trib. Roma, 2, Sent. n. 11428/2017; Trib. Roma, 2, sent. n. 11940/2018) come del resto emerge chiaramente dall'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione (doc. 1 di parte attrice), a norma del quale “La società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta
e, comunque, non oltre 15 giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione”, la richiesta doveva pervenire alla società garante entro il termine di validità della polizza. Ed infatti, “Nel sistema di concessione delle agevolazioni pubbliche a sostegno degli interventi nel Mezzogiorno d'AL (di cui al d.l. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488), ove la polizza fideiussoria a garanzia della prima rata sia stata stipulata con richiamo espresso alla normativa di settore per una durata di trentasei mesi senza possibilità di proroga, l'assicuratrice è obbligata al pagamento della cauzione del la banca ON, nel rispetto del predetto termine, contesti le inadempienze al precettore delle agevolazioni, senza che sia necessario l'intervento di un formale provvedimento di revoca dell'agevolazione” (S.C. sez. 6 – 3, sent. n. 3980 del 27.02.2015);
- essendo stata escussa la garanzia prestata oltre il termine di validità contrattuale, la stessa era invalida ed inefficace, quindi sussisteva il diritto di parte attrice alla restituzione della soma pagata di
€58.738,12, ogni altra domanda assorbita;
- non erano, conseguentemente, dovuti pure gli interessi richiesti per €20.120,83, in quanto accessori del credito dichiarato insussistente;
- infine, ha ritenuto che le spese di lite andavano poste a carico dell'Amministrazione convenuta soccombente.
§ 2 — Ha proposto appello il contestando la Parte_1 sentenza di primo grado sotto vari profili, in particolare, nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto la natura recettizia dell'atto di escussione della polizza e, conseguentemente, nella parte in cui ha ritenuto tardiva l'escussione della stessa.
L'appellante valorizzando, invece, la natura non recettizia dell'atto ha concluso per la riforma della sentenza impugnata e, quindi, per la tempestività dell'escussione della garanzia, in quanto spedita nel termine di validità prima della scadenza dei trentasei mesi di vigenza del rapporto fideiussorio
(22.3.2005).
Ha resistito la chiedendo in via principale il rigetto Controparte_3 dell'appello, e in ogni caso, richiamando le conclusioni del primo grado, chiedendo di dichiarare che il pagamento per €58.783,12 eseguito dalla in data 06/09/2007 era indebito e privo di CP_3 giustificazione causale, condannando conseguentemente il a restituire la predetta somma oltre Pt_5 interessi legali dalla data del pagamento e sino al soddisfo.
La causa veniva assegnata alla prima sezione, con prima udienza di comparizione fissata per il giorno
23 dicembre 2020.
In data 08 ottobre 2020 la causa veniva rimessa al Presidente della Corte per l'assegnazione della stessa alla sezione tabellarmente competente. In data 12 ottobre 2020 la causa veniva assegnata alla seconda sezione civile dal Presidente della
Corte, la quale dal nominato relatore veniva differita al giorno 29 novembre 2021, sostituita quest'ultima dalla trattazione cartolare e preceduta dalle note autorizzate depositate dalle parti.
In detta udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11 novembre 2024.
La Causa, assegnata solo in data 13 luglio 2023 con provvedimento del Presidente di sezione a questo relatore, veniva differita d'ufficio dalla Cancelleria alla data del 12 novembre 2024.
In data 03 ottobre 2024 detta udienza veniva sostituita dalla trattazione cartolare previa concessione dei termini anticipati alle parti per il deposito di note.
Successivamente, considerato il carico di ruolo dell'udienza del 12 novembre 2024, come sopravvenuto a causa della riassegnazione di fascicoli provenienti da altri ruoli, la causa veniva rinviata all'udienza del 26 novembre 2024 confermando la trattazione scritta con i medesimi termini già assegnati alle parti con il provvedimento del 03 ottobre 2024.
Da ultimo, con provvedimento del 13 novembre 2024, tenuto conto dei criteri di priorità nella definizione degli affari stabiliti per legge e dal programma di gestione e considerato il carico di ruolo dell'udienza del 26 novembre 2024, come sopravvenuto a causa della riassegnazione di fascicoli provenienti da altri ruoli, la causa veniva rinviata all'udienza del 28 gennaio 2025, fermi i termini già concessi per l'udienza del 26 novembre.
Fissata per il giorno 4 febbraio 2025 l'udienza per la decisione con modalità cartolare, in data 27 gennaio 2025 si costituiva (P.IVA: - Cod. Controparte_1 P.IVA_2
Fisc.: ), denominazione sociale assunta da contestualmente P.IVA_3 Controparte_2 succeduta, con efficacia dal 01/01/2025, in tutte le azioni, ragioni, diritti, obblighi e posizioni processuali di a seguito di atto di fusione per incorporazione della Controparte_3 seconda nella prima a rogito Notaio di Bologna del 23/12/2024 rep. n. 81492, Persona_1 riproponendo le difese già svolte dal soggetto ormai incorporato.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – sostituita dalla trattazione cartolare - le parti hanno precisato le conclusioni con gli atti anticipati e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 14 pagine, è articolato in un unico motivo.
§ 3.1 — Col l'unico motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 1362 e ss. nell'interpretazione delle clausole contrattuali e dell'art. 1334 c.c., in quanto erroneamente il
Tribunale ha ritenuto intempestiva l'escussione della polizza fideiussoria effettuata dalla Banca ON (con raccomandata prot. 2051/488 spedita il 22.03.2005 e ricevuta da in CP_3 data 1.4.2005), presupponendo, erroneamente, la natura ricettizia dell'atto di escussione della polizza.
§ 4 — Preliminarmente va respinta l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta appellata relativa all'asserita inammissibilità dell'appello. Va infatti chiarito che il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello a norma dell'art. 348 bis c.p.c. non si risolve né in una valutazione sommaria parificabile a quella identificata con il fumus boni iuris, né in una valutazione a cognizione parziale come quelle relativa ai procedimenti a contraddittorio eventuale.
Deve infatti ritenersi che l'appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato, vale a dire quando non merita neppure che siano ad esso destinate energie del servizio giustizia, sì da sanzionare pertanto l'abuso del processo.
Nel caso di specie, si ritiene che non ricorra alcuna delle ipotesi sopra menzionate avendo l'appellante proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Roma prospettando una diversa interpretazione delle emergenze documentali di causa, nonché dell'interpretazione delle norme applicate, sì da condurre all'affermazione della tempestività dell'escussione della polizza fideiussoria prestata dalla Controparte_3
Non trova accoglimento neppure l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. avanzata da parte appellata nella narrazione della comparsa di costituzione, atteso che l'impugnazione contiene le indicazioni delle parti del provvedimento che intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado.
L'eccezione va pertanto respinta.
Ciò posto, nel merito la Corte intende aderire all'orientamento già adottato da altra sezione di questa
Corte con la sentenza n. 4061/2017 del 16 giugno 2017 in materia di escussione della polizza assicurativa – posto che ai sensi dell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile la motivazione della sentenza di cui all'art. 132 secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi – con conseguente infondatezza del gravame.
Con l'unico motivo di appello il censura la sentenza del Tribunale in quanto avrebbe Parte_1 erroneamente qualificato come “recettizio” ex art. 1334 c.c. l'atto di escussione della polizza fideiussoria per cui è causa: nello specifico la nota raccomandata prot. n. 2051/488 di
– banca ON - del 22.3.2005 (ricevuta dal fideiussore Controparte_5 solo in data 01.04.2005) con cui comunicava che: “con riferimento al progetto in oggetto, Vi comunichiamo che, alla data odierna, non risultano ancora maturate le condizioni che permettono lo svincolo della polizza fidejussoria emessa a garanzia della 1° quota di contributo, erogata all'impresa con valuta 28/03/2002. Pertanto, essendo in scadenza il termine massimo di 36 mesi di efficacia della polizza (cfr. punto 3) con la presente siamo a richiedervi l'escussione della stessa
[…]”.
Nella prospettazione dell'appellante, ai fini della tempestività dell'escussione, avrebbe rilievo il giorno di inoltro della raccomandata e non quello della successiva ricezione, tale dovendo intendersi il richiamo ai “principi generali”.
Tale assunto non può trovare accoglimento.
Innanzitutto, si osserva che a mente dell'art. 1334 c.c.: “gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati”.
La regola dettata per gli atti unilaterali da suddetta norma, come chiarito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione n. 84 del 2000, ha valore di principio generale, ciò è indicativo del fatto che i negozi unilaterali recettizi per produrre effetto devono pervenire a conoscenza dell'altra parte, alla quale la dichiarazione deve essere comunicata o notificata secondo la disciplina dettata dagli artt.
1334 e 1335 c.c.
Si evidenzia, altresì, che “la natura recettizia o meno di un negozio unilaterale non dipende tanto dalla forma eventualmente prescritta dalla legge perché esso sia portato a conoscenza del destinatario, anche se tale indicazione può essere sintomatica, quanto, piuttosto, dalla funzione normativamente conferitagli nell'ambito di un determinato istituto, la quale implichi che il negozio unilaterale, per gli effetti giuridici suoi propri e per le conseguenze che esso è rivolto a produrre in un rapporto interpersonale, debba venire a conoscenza del destinatario”. (Cass. n. 4783 del 1987).
Ad avviso di questa Corte risulta evidente, quindi, l'impossibilità di qualificare l'atto di escussione di una polizza fideiussoria, attesa la sua funzione ontologica e spiegando effetti nei confronti del garante, come atto non recettizio idoneo a produrre i propri effetti giuridici nei confronti dei terzi dal giorno della sua costituzione.
E' pertanto corretta la qualificazione giuridica e la disciplina applicata dal giudice di primo grado, il quale correttamente ha ritenuto che: “tale funzione e natura del contratto di garanzia, fonte del rapporto obbligatorio tra parte opponente e , implicano che l'unica disciplina negoziale Parte_1 che occorre considerare è quella derivante da tale contratto per effetto del quale è onere del
, ovvero della banca ON che escute la garanzia procedervi nel termine di Parte_1 relativa efficacia e con le modalità ivi prescritte”.
A tal proposito, si ritiene opportuno richiamare la disciplina negoziale configurata dalle parti, al fine di evidenziare con chiarezza il periodo di validità determinato della polizza fideiussoria de qua (all.
n. 1 fasc. primo grado): Controparte_3
- Art. 2 “La società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione […]”.
- Art. 3 “la garanzia ha efficacia per il periodo massimo di 36 mesi dall'erogazione dell'importo garantito e sarà svincolata alla data in cui la banca concessionari certifichi, con esito positivo, la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento […]”.
A questa Corte pare evidente, dalla lettura del dato testuale, che con polizza sottoscritta in data 13 novembre 2001 CI. ha rilasciato – tramite la Milano Assicurazioni - in Parte_3 Parte_3 favore del Ministero una garanzia fideiussoria n. 6204100387660, per l'anticipazione della prima quota delle agevolazioni di cui alla legge 19 dicembre 1992 n. 4888, per il periodo massimo di validità di 36 mesi dall'erogazione dell'importo garantito.
Quindi, per espressa disposizione contrattuale, la garanzia prestata con la polizza in causa aveva una validità temporale limitata nel massimo a trentasei mesi.
Tenuto conto del fatto che la quota è stata erogata all'impresa con valuta 28 marzo 2002, il termine di efficacia della stessa polizza scadeva in data 28.3.2005 (cfr. art. 3 C.G.A.) [a tal proposito, per mero scrupolo, si precisa che dai documenti in atti, allegati anche al fascicolo di primo grado, è evidente l'errore materiale in cui è incorso il Tribunale precisando l'erogazione di detta quota alla data del 25 marzo 2002, avvenuta invece – cfr. all. 4 fasc. telematico primo grado Avvocatura dello
Stato digitalizzato – in data 28 marzo 2002].
Risulta poi incontestato in causa come la “nota di escussione” inviata dalla banca ON alla compagnia assicuratrice, sebbene emessa in data il 22 marzo 2005, quindi entro il periodo di validità della garanzia (scadenza 28 marzo 2005), sia stata materialmente ricevuta dalla destinataria solo il 01 aprile 2004 – come dimostrato dal timbro postale “posta arrivata 01 apr: 2005 – vedi allegato 2 fasc. parte appellata), allorché l'obbligo di fornire la copertura assicurativa era ormai estinto dal 28 marzo
2005.
Ebbene, la nota di escussione, da qualificarsi quale atto unilaterale sostanziale recettizio, avrebbe dovuto essere non soltanto inviata, ma anche ricevuta dalla destinataria, onde avere effetto nei confronti della stessa, entro il periodo di efficacia e validità della polizza.
Come ritenuto anche dal Tribunale di Roma con la pronuncia n. 20756 del 2016: “occorre che, prima della scadenza del termine di durata della garanzia, l'atto di escussione sia effettivamente ricevuto dal soggetto obbligato, stante la sua pacifica natura recettizia”.
Del resto, la stessa Corte di Cassazione in un caso comunque conferente con la querelle giudiziaria che ci occupa con l'Ordinanza n. 12706 del 09/05/2024 – che richiama la precedente pronuncia n.
3980 del 2015 posta a fondamento della decisione ivi gravata – ha ritenuto che: “.”Nel sistema di concessione delle agevolazioni pubbliche a sostegno degli interventi nel Mezzogiorno d'AL (di cui al d.l. n. 415 del 1992, convertito nella l. n. 488 del 1992), ove la polizza fideiussoria a garanzia della prima rata sia stata stipulata con richiamo espresso alla normativa di settore per una durata di trentasei mesi senza possibilità di proroga, l'assicuratrice è obbligata al pagamento della cauzione se la banca ON, nel rispetto del predetto termine, contesti le inadempienze al percettore delle agevolazioni, senza che sia necessario l'intervento di un formale provvedimento di revoca dell'agevolazione.”
Dunque, i principi generali del diritto civile richiamati, il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, nonché della giurisprudenza di merito, impongono che l'escussione della garanzia da parte del beneficiario, con un termine di validità definito contrattualmente dai contraenti, avvenga a pena di decadenza entro il termine stesso, decorso il quale, come correttamente ritenuto dal primo giudice, si impone l'affermazione dell'invalidità e l'inefficacia della polizza per intervenuta scadenza del termine di garanzia.
L'appello va dunque rigettato.
§ 5 — Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza integrale dell'appellante. Esse si liquidano, avendo avuto riguardo alla complessità della causa, secondo lo scaglione delle tariffe vigenti di riferimento, tenuto conto dei parametri medi con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Non sussistono né sono stati chiariti dal difensore di parte appellata i presupposti per la maggiorazione del compenso, tenuto conto anche della semplicità delle questioni trattate.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: Corte D'Appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 (€78.904,00)
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €1.911,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00 Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 7426/2020 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna il alla rifusione, in favore di parte Parte_1 appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che si liquidano in € 9.991,00 per onorari, oltre
IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
Il consigliere estensore IL PRESIDENTE