Articolo 26 della Legge 28 luglio 2016, n. 154
Articolo 25Articolo 27
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25 agosto 2016
Art. 26. Etichettatura e confezionamento 1. I prodotti di cui al presente capo sono soggetti alle disposizioni stabilite dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.
2. I prodotti di cui al presente capo sono confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto di cui all'articolo 25, comma 1.
I suddetti prodotti, salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 25, comma 1, qualora non vengano confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.
Entrata in vigore il 25 agosto 2016