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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/07/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1266/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai IGnori magistrati:
Dott.ssa Anna Ghedini Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
Riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1266/2025 R.G. promosso con ricorso in data 3 giugno 2025 da parte di:
nata a [...] [...] e residente in [...]
Roma, 18, C.F. C.F._1
e nato a [...] il [...] e residente in [...]
18, C.F. C.F._2 entrambi difesi e rappresentati, in virtù di delega in atti, dall'Avv. Gloria Persanti del Foro di Ferrara,
C.F. , PEC. ed elettivamente C.F._3 Email_1 domiciliati presso lo studio di quest'ultima, sito in Porto Garibaldi di Comacchio (FE), Viale Nino
Bonnet n. 5
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) accertato che il IG. trasferirà altrove la propria residenza cedendo le quote di sua CP_2 proprietà della casa coniugale alla IG.ra che le acquisterà, la casa famigliare viene Controparte_1 assegnata alla moglie, che permarrà nella casa coniugale sita in NT (FE) via Trattati di Roma,
18, congiuntamente ai figli;
3) affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con collocazione e residenza Per_1 Per_2 presso la madre;
4) il padre avrà la facoltà di tenere con sé i figli quando desideri previo accordo con la madre e compatibilmente con le eIGenze e le necessità dei minori ovvero, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità: - a settimane alterne, dal lunedì pomeriggio dopo la scuola ovvero le rispettive attività ricreative/sportive al mercoledì mattina quando li accompagnerà a scuola e dal venerdì al termine delle rispettive attività sportive e/o ricreative al lunedì mattina, allorquando li accompagnerà
a scuola;
- nel corso della settimana in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre, dal mercoledì al termine della scuola ovvero delle rispettive attività sportive o ricreative al venerdì mattina, allorquando si occuperà di accompagnare i figli a scuola;
5) i genitori, nel corso delle vacanze natalizie e pasquali, si atterranno alle modalità di frequentazione indicate al precedente punto 4), salve le seguenti precisazioni: i genitori avranno cura di alternarsi, in modo tale che chi non trascorre il giorno di Natale con i figli abbia la possibilità di passare con loro la Vigilia o il giorno di Santo Stefano ed alternandosi altresì in modo che chi non passa il Natale con i figli possa festeggiare con loro il giorno di Pasqua;
altrettanto avranno cura di alternarsi per i compleanni dei figli, salvo diversi accordi tra i genitori;
6) quanto alle ferie e/o trasferte di qualsivoglia natura fuori residenza, i coniugi dovranno reciprocamente comunicarsi con congruo preavviso il periodo, la durata, il luogo ed il relativo recapito telefonico ove, di volta in volta, si recheranno con i figli minori, tenendo conto dei rispettivi periodi di ferie, degli impegni di lavoro di ciascuno e degli impegni dei minori, così come dovranno rendersi telefonicamente reperibili nei giorni e nei periodi di visita/pernottamento/viaggio insieme ai figli;
7) i coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra i figli e le rispettive famiglie di origine.
I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
8) in considerazione dell'affido condiviso paritario con collocamento alternato, i coniugi provvederanno al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva permanenza con l'eccezione delle spese straordinarie che graveranno sui genitori in parti uguali e, ove dette spese fossero anticipate per intero da una sola delle parti, la stessa avrà diritto di pretenderne il rimborso dall'altra, secondo la percentuale di cui sopra e dietro esibizione della dovuta e necessaria documentazione. In particolare le parti concordano di applicare il Protocollo in uso al Tribunale di Ferrara come di seguito
2 meglio indicato: saranno da dividersi in ragione del 50% tra le parti, le seguenti spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse dei figli: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
3) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
3) corsi di specializzazione;
4) gite scolastiche con pernottamento;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di Euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà
a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby sitter;
2) campi estivi. Ogni spesa ulteriore, non necessaria, dovrà essere concordata tra i genitori e ripartita tra gli stessi in ugual misura tra loro. In mancanza di accordo ciascun coniuge potrà però decidere di affrontarla autonomamente, senza diritto a richiedere al genitore dissenziente alcun rimborso;
Le spese di cui al precedente punto, previa presentazione dei relativi giustificativi, dovranno essere rimborsate al genitore che le ha affrontate entro il giorno 10 del mese successivo all'esborso;
9) i IGg.ri e convengono che l'Assegno Unico venga versato sul c.c. cointestato agli CP_1 Pt_1 stessi, ovvero c.c. n. 9432485 Banca Centro Emilia, filiale San Giuseppe, che verrà utilizzato unicamente per le spese relative ai minori;
10) i genitori prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio e al rinnovo della carta d'identità dei figli;
11) quale patto essenziale del presente accordo di separazione/divorzio, il IGnor si CP_2 impegna a cedere alla coniuge, che accetta, ad ogni effetto previsto dalla legge, la propria quota della casa coniugale sita in NT (FE) Via Trattati di Roma, 18, con le seguenti modalità: la IG.ra
, anche in esecuzione di quanto precede, provvederà personalmente a pagare le Controparte_1 restanti rate del mutuo gravante sull'immobile ad oggi cointestato con il IG. con ogni CP_2
3 conseguente accollo della quota di metà del residuo finanziamento;
la medesima si obbliga altresì a richiedere all'Istituto creditore la liberazione dal vincolo di solidarietà passiva per il IG. , CP_2 ponendo in essere ogni attività a lei consentita per procurargli liberazione laddove ciò non comporti prestazione di ulteriori garanzie, e comunque con obbligazione di mezzi ma non di risultato. Il trasferimento del diritto di proprietà sulla quota avverrà con atto notarile solo successivamente all'omologazione della sentenza di separazione. La IG.ra accetterà ed acquisterà CP_1 assumendosene ogni spesa di rogito, come sin da ora si impegna ad acquistare, quanto segue: • le ragioni di 2/10 del IG. della piena proprietà dell'immobile sito in Comune di NT CP_2
(FE), Via Trattati di Roma, 18 piano T- 1, noto alle parti e censito al Catasto Fabbricati del Comune di NT (FE), al foglio n. 16, mappali n. 1202, sub 1; Cat. A/7, Cl. 3, vani 6,5, R.C. € 402,84, superficie totale 154 mq, totale escluse aree scoperte: 151 mq, (come acquistato in forza dell'atto di compravendita a rogito del Notaio Dott. del 21.05.2021 Rep. 6984, registrato a Rovigo Persona_3 il 26.05.2021 al n. 3120 serie 1T e trascritto a Ferrara il 26.05.2021 Reg. Gen. 9354 Reg. Part. 7009);
12) il trasferimento sarà formalizzato con separato atto notarile in esenzione di imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali giusta l'art.19 della Legge 74/87 pubblicata in G.U. l'11 marzo 1987
n.58 e la sentenza della Corte Costituzionale n.154 del 10 maggio 1999 n.154, pubblicata in G.U. il
19 maggio 1999 al n.20, richiamata pure la sentenza della Cassazione n.3110/2016 del 17 febbraio
2016;
13) l'atto notarile di trasferimento avverrà senza corrispettivo in danaro o altro rispetto a quanto infra, trovando causa esclusivamente nella separazione/divorzio dei coniugi ed in esecuzione del provvedimento per cui è ricorso;
le sottoscritte parti ricorrenti dichiarano, assumendosene ogni relativa responsabilità, che il qui convenuto trasferimento di quota immobiliare si è reso necessario per addivenire all'accordo di separazione/divorzio tra i coniugi talché Parte_2 senza accordo su detto trasferimento non si sarebbe addivenuti al presente accordo;
14) l'arredo dell'abitazione familiare rimarrà in uso alla IG.ra , e diverrà di sua esclusiva CP_1 proprietà alla sottoscrizione dell'atto pubblico di cessione della quota di comproprietà indivisa in adempimento dell'obbligazione qui assunta;
15) la IG.ra , anche in esecuzione di quanto precede, provvederà personalmente a pagare le CP_1 restanti rate del finanziamento n. 110024407, originariamente cointestato con il IG. con ogni CP_2 conseguente accollo della quota di metà del residuo finanziamento;
la medesima si obbliga altresì a richiedere all'Istituto creditore la liberazione dal vincolo di solidarietà passiva per il IG. , CP_2 ponendo in essere ogni attività a lei consentita per procurargli liberazione laddove ciò non comporti prestazione di ulteriori garanzie, e comunque con obbligazione di mezzi ma non di risultato;
16) il IG. anche in esecuzione di quanto precede, provvederà personalmente a pagare le CP_2 restanti rate del finanziamento Prestipay, originariamente cointestato con la IG.ra , con ogni CP_1
4 conseguente accollo della quota di metà del residuo finanziamento;
il medesimo si obbliga altresì a richiedere all'Istituto creditore la liberazione dal vincolo di solidarietà passiva per la IG.ra CP_1
, ponendo in essere ogni attività a lui consentita per procurarle liberazione laddove ciò non
[...] comporti prestazione di ulteriori garanzie, e comunque con obbligazione di mezzi ma non di risultato;
17) l'autovettura Opel Astra tg. FT705AG, di proprietà della IG.ra è attualmente Controparte_1 in uso al IG. , che si impegna ad effettuare il passaggio di proprietà sostenendone i CP_2 relativi costi;
18) l'autovettura Volkswagen T- Roc tg FJ637ND, intestata al IG. è in uso alla IG.ra CP_2
, che si impegna ad effettuare il passaggio di proprietà della predetta autovettura, CP_1 intestandosela e sostenendo i relativi costi;
19) nulla dovranno versarsi i coniugi a titolo di mantenimento, avendo gli stessi idonea capacità reddituale ed essendo comunque economicamente indipendenti;
20) i ricorrenti si atterranno alle suindicate condizioni sin dal deposito del presente atto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino all'11 luglio 2025.
In data 23 giugno 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
5 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Controparte_1
22.10.1986 e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a CP_2
NT (FE) il 3 giugno 2017 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di
NT: Atto n. 2 Parte II Serie A Anno 2017).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai IGnori magistrati:
Dott.ssa Anna Ghedini Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
Riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1266/2025 R.G. promosso con ricorso in data 3 giugno 2025 da parte di:
nata a [...] [...] e residente in [...]
Roma, 18, C.F. C.F._1
e nato a [...] il [...] e residente in [...]
18, C.F. C.F._2 entrambi difesi e rappresentati, in virtù di delega in atti, dall'Avv. Gloria Persanti del Foro di Ferrara,
C.F. , PEC. ed elettivamente C.F._3 Email_1 domiciliati presso lo studio di quest'ultima, sito in Porto Garibaldi di Comacchio (FE), Viale Nino
Bonnet n. 5
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) accertato che il IG. trasferirà altrove la propria residenza cedendo le quote di sua CP_2 proprietà della casa coniugale alla IG.ra che le acquisterà, la casa famigliare viene Controparte_1 assegnata alla moglie, che permarrà nella casa coniugale sita in NT (FE) via Trattati di Roma,
18, congiuntamente ai figli;
3) affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con collocazione e residenza Per_1 Per_2 presso la madre;
4) il padre avrà la facoltà di tenere con sé i figli quando desideri previo accordo con la madre e compatibilmente con le eIGenze e le necessità dei minori ovvero, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità: - a settimane alterne, dal lunedì pomeriggio dopo la scuola ovvero le rispettive attività ricreative/sportive al mercoledì mattina quando li accompagnerà a scuola e dal venerdì al termine delle rispettive attività sportive e/o ricreative al lunedì mattina, allorquando li accompagnerà
a scuola;
- nel corso della settimana in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre, dal mercoledì al termine della scuola ovvero delle rispettive attività sportive o ricreative al venerdì mattina, allorquando si occuperà di accompagnare i figli a scuola;
5) i genitori, nel corso delle vacanze natalizie e pasquali, si atterranno alle modalità di frequentazione indicate al precedente punto 4), salve le seguenti precisazioni: i genitori avranno cura di alternarsi, in modo tale che chi non trascorre il giorno di Natale con i figli abbia la possibilità di passare con loro la Vigilia o il giorno di Santo Stefano ed alternandosi altresì in modo che chi non passa il Natale con i figli possa festeggiare con loro il giorno di Pasqua;
altrettanto avranno cura di alternarsi per i compleanni dei figli, salvo diversi accordi tra i genitori;
6) quanto alle ferie e/o trasferte di qualsivoglia natura fuori residenza, i coniugi dovranno reciprocamente comunicarsi con congruo preavviso il periodo, la durata, il luogo ed il relativo recapito telefonico ove, di volta in volta, si recheranno con i figli minori, tenendo conto dei rispettivi periodi di ferie, degli impegni di lavoro di ciascuno e degli impegni dei minori, così come dovranno rendersi telefonicamente reperibili nei giorni e nei periodi di visita/pernottamento/viaggio insieme ai figli;
7) i coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra i figli e le rispettive famiglie di origine.
I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
8) in considerazione dell'affido condiviso paritario con collocamento alternato, i coniugi provvederanno al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva permanenza con l'eccezione delle spese straordinarie che graveranno sui genitori in parti uguali e, ove dette spese fossero anticipate per intero da una sola delle parti, la stessa avrà diritto di pretenderne il rimborso dall'altra, secondo la percentuale di cui sopra e dietro esibizione della dovuta e necessaria documentazione. In particolare le parti concordano di applicare il Protocollo in uso al Tribunale di Ferrara come di seguito
2 meglio indicato: saranno da dividersi in ragione del 50% tra le parti, le seguenti spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse dei figli: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
3) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
3) corsi di specializzazione;
4) gite scolastiche con pernottamento;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di Euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà
a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby sitter;
2) campi estivi. Ogni spesa ulteriore, non necessaria, dovrà essere concordata tra i genitori e ripartita tra gli stessi in ugual misura tra loro. In mancanza di accordo ciascun coniuge potrà però decidere di affrontarla autonomamente, senza diritto a richiedere al genitore dissenziente alcun rimborso;
Le spese di cui al precedente punto, previa presentazione dei relativi giustificativi, dovranno essere rimborsate al genitore che le ha affrontate entro il giorno 10 del mese successivo all'esborso;
9) i IGg.ri e convengono che l'Assegno Unico venga versato sul c.c. cointestato agli CP_1 Pt_1 stessi, ovvero c.c. n. 9432485 Banca Centro Emilia, filiale San Giuseppe, che verrà utilizzato unicamente per le spese relative ai minori;
10) i genitori prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio e al rinnovo della carta d'identità dei figli;
11) quale patto essenziale del presente accordo di separazione/divorzio, il IGnor si CP_2 impegna a cedere alla coniuge, che accetta, ad ogni effetto previsto dalla legge, la propria quota della casa coniugale sita in NT (FE) Via Trattati di Roma, 18, con le seguenti modalità: la IG.ra
, anche in esecuzione di quanto precede, provvederà personalmente a pagare le Controparte_1 restanti rate del mutuo gravante sull'immobile ad oggi cointestato con il IG. con ogni CP_2
3 conseguente accollo della quota di metà del residuo finanziamento;
la medesima si obbliga altresì a richiedere all'Istituto creditore la liberazione dal vincolo di solidarietà passiva per il IG. , CP_2 ponendo in essere ogni attività a lei consentita per procurargli liberazione laddove ciò non comporti prestazione di ulteriori garanzie, e comunque con obbligazione di mezzi ma non di risultato. Il trasferimento del diritto di proprietà sulla quota avverrà con atto notarile solo successivamente all'omologazione della sentenza di separazione. La IG.ra accetterà ed acquisterà CP_1 assumendosene ogni spesa di rogito, come sin da ora si impegna ad acquistare, quanto segue: • le ragioni di 2/10 del IG. della piena proprietà dell'immobile sito in Comune di NT CP_2
(FE), Via Trattati di Roma, 18 piano T- 1, noto alle parti e censito al Catasto Fabbricati del Comune di NT (FE), al foglio n. 16, mappali n. 1202, sub 1; Cat. A/7, Cl. 3, vani 6,5, R.C. € 402,84, superficie totale 154 mq, totale escluse aree scoperte: 151 mq, (come acquistato in forza dell'atto di compravendita a rogito del Notaio Dott. del 21.05.2021 Rep. 6984, registrato a Rovigo Persona_3 il 26.05.2021 al n. 3120 serie 1T e trascritto a Ferrara il 26.05.2021 Reg. Gen. 9354 Reg. Part. 7009);
12) il trasferimento sarà formalizzato con separato atto notarile in esenzione di imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali giusta l'art.19 della Legge 74/87 pubblicata in G.U. l'11 marzo 1987
n.58 e la sentenza della Corte Costituzionale n.154 del 10 maggio 1999 n.154, pubblicata in G.U. il
19 maggio 1999 al n.20, richiamata pure la sentenza della Cassazione n.3110/2016 del 17 febbraio
2016;
13) l'atto notarile di trasferimento avverrà senza corrispettivo in danaro o altro rispetto a quanto infra, trovando causa esclusivamente nella separazione/divorzio dei coniugi ed in esecuzione del provvedimento per cui è ricorso;
le sottoscritte parti ricorrenti dichiarano, assumendosene ogni relativa responsabilità, che il qui convenuto trasferimento di quota immobiliare si è reso necessario per addivenire all'accordo di separazione/divorzio tra i coniugi talché Parte_2 senza accordo su detto trasferimento non si sarebbe addivenuti al presente accordo;
14) l'arredo dell'abitazione familiare rimarrà in uso alla IG.ra , e diverrà di sua esclusiva CP_1 proprietà alla sottoscrizione dell'atto pubblico di cessione della quota di comproprietà indivisa in adempimento dell'obbligazione qui assunta;
15) la IG.ra , anche in esecuzione di quanto precede, provvederà personalmente a pagare le CP_1 restanti rate del finanziamento n. 110024407, originariamente cointestato con il IG. con ogni CP_2 conseguente accollo della quota di metà del residuo finanziamento;
la medesima si obbliga altresì a richiedere all'Istituto creditore la liberazione dal vincolo di solidarietà passiva per il IG. , CP_2 ponendo in essere ogni attività a lei consentita per procurargli liberazione laddove ciò non comporti prestazione di ulteriori garanzie, e comunque con obbligazione di mezzi ma non di risultato;
16) il IG. anche in esecuzione di quanto precede, provvederà personalmente a pagare le CP_2 restanti rate del finanziamento Prestipay, originariamente cointestato con la IG.ra , con ogni CP_1
4 conseguente accollo della quota di metà del residuo finanziamento;
il medesimo si obbliga altresì a richiedere all'Istituto creditore la liberazione dal vincolo di solidarietà passiva per la IG.ra CP_1
, ponendo in essere ogni attività a lui consentita per procurarle liberazione laddove ciò non
[...] comporti prestazione di ulteriori garanzie, e comunque con obbligazione di mezzi ma non di risultato;
17) l'autovettura Opel Astra tg. FT705AG, di proprietà della IG.ra è attualmente Controparte_1 in uso al IG. , che si impegna ad effettuare il passaggio di proprietà sostenendone i CP_2 relativi costi;
18) l'autovettura Volkswagen T- Roc tg FJ637ND, intestata al IG. è in uso alla IG.ra CP_2
, che si impegna ad effettuare il passaggio di proprietà della predetta autovettura, CP_1 intestandosela e sostenendo i relativi costi;
19) nulla dovranno versarsi i coniugi a titolo di mantenimento, avendo gli stessi idonea capacità reddituale ed essendo comunque economicamente indipendenti;
20) i ricorrenti si atterranno alle suindicate condizioni sin dal deposito del presente atto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino all'11 luglio 2025.
In data 23 giugno 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
5 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Controparte_1
22.10.1986 e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a CP_2
NT (FE) il 3 giugno 2017 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di
NT: Atto n. 2 Parte II Serie A Anno 2017).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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