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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/06/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
riunito in camera di conSIlio e composto dai SI.ri Magistrati:
1. Dott. Pietro Viola -Presidente
2. Dott.ssa Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Dott. Mariano Carella -Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 96 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
(nato a [...] il [...]), rappresentato e difeso, per procura in calce al Parte_1 ricorso introduttivo, dall'avv. Raffaele SARACINO del Foro di Bari, presso il cui studio sito in
Modugno (BA), è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
E
(nato a [...] il [...]), rappresentata e difesa, per procura Controparte_1 in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Maria Rosa Crocitti del Foro di Reggio Calabria, presso il cui studio, sito in Taurianova alla Via Pentolai n. 17;
-resistente -
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1.- Con ricorso depositato in via telematica in data 28/01/2025, e successivamente notificato con il pedissequo decreto di fissazione udienza, – premesso di aver contratto, il Parte_1
06.06.2015 a Varapodio, matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello stato civile di quel
Comune all'anno 2015, atto n. 3, parte II serie A;
che dall'unione matrimoniale sono nate due figlie: (Polistena, 12.04.2016), e (Monza, 16.12.2022); che, a seguito di profonde Persona_1 Persona_2 crisi ed irrisolte incomprensioni interne è venuta meno l'affectio coniugalis ed è, perciò, intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che ciò ha portato all'instaurazione di un procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa del 05.04.2023 reso nel procedimento
RG 1103/2023 dalla quarta Sezione Civile del Tribunale di Monza;
che esso ricorrente ha sempre ottemperato ai propri obblighi giuridici, contenuti nell'accordo di separazione reso nel procedimento di separazione, nonostante le oggettive difficolta legate alla distanza geografica con le proprie figlie;
che oggi esso ricorrente convive more uxorio con la SI.ra , e dall'unione è nata la Parte_2 minore (n. 15.10.2024); che, peraltro, è cambiata anche la capacità reddituale di Persona_3 esso ricorrente, il quale è dipendente a tempo indeterminato della Ergadia Società Cooperativa, sita in Casamassima (BA), e percepisce una retribuzione mensile pari ad euro 1.300,00, oltre indennità straordinarie;
che, in ragione delle sopravvenute nuove circostanze, vi è stato un SInificativo decremento nella capacità reddituale dell'obbligato e, pertanto, l'assegno di mantenimento in favore delle due figlie va rideterminato;
che, ad oggi, i coniugi hanno continuato a vivere separati e, perciò,
è interesse del SI. ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la Pt_1 SI.ra . CP_1
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto:
- in via preliminare, emettersi sentenza non definitiva sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- nel merito, dichiarare che nessun assegno divorzile spetta alla resistente per insussistenza dei presupposti ex lege;
inoltre, ridurre l'assegno di mantenimento versato dal SI. in Pt_1 favore delle figlie minori in euro 400,00 mensili, confermando nel resto le condizioni e le modalità di visita paterne per come indicate nel decreto di omologa del Tribunale di Monza sopra indicato.
1.2.- Con comparsa di costituzione, depositata in data 03/04/2025, ha Controparte_1 precisato di avere, all'epoca, optato per il procedimento di separazione consensuale, nonostante gli atteggiamenti violenti, fisici e psichici, del marito, per concludere rapidamente la controversia coniugale;
ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, ma si è opposta alla richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie minori e ha avanzato domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore.
Inoltre, ha rappresentato che il ricorrente, a far data dal trasferimento delle minori in Taurianova con la madre, ha dimostrato sempre più una mancanza di attenzioni nei confronti delle figlie, sia dal punto di vista della presenza personale, che sotto il profilo economico, essendo incorso spesso in ritardi nei pagamenti dovuti e non avendo restituito le somme ricavate dalla vendita della casa coniugale, che dovevano essere investite per come al punto 2) dell'accordo di separazione.
Tutto ciò premesso, la resistente ha chiesto, in via preliminare:
i) disporsi, anche con provvedimento inaudita altera parte, che la presentazione alle piccole e , da parte del padre, della nuova famiglia di questi venga Per_1 Per_2 effettuata con le dovute cautele e gradualità, avvalendosi anche, se del caso, dell'ausilio di esperti in materia di mediazione familiare;
ii) svincolare, la SI.ra dall'obbligo di richiedere il consenso al SI. per CP_1 Pt_1
l'effettuazione delle sedute terapeutiche riguardanti presso psicologa dell'età Per_1 infantile, disponendo che la resistente possa decidere autonomamente in tal senso;
- nel merito:
i) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ii) confermarsi l'assegno di mantenimento in favore delle due figlie minori pari ad €
600,00 mensili complessivi (€ 300,00 per ciascuna), oltre rivalutazione ISTAT, con contestuale statuizione sulla misura delle spese straordinarie per la prole, da versarsi entro e non oltre il 15 di ogni mese;
iii) disporsi un assegno divorzile in favore della SI.ra nella Controparte_1 misura di € 200,00, o in quella differente che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT;
iv) di seguito, anche previa CTU atta a valutare il pregiudizio reale (o futuro) patito dalla minore a causa degli atteggiamenti paterni, emettere eventualmente un Persona_1 provvedimento ablativo, sospensivo o limitativo della responsabilità genitoriale ex artt. 330, 333 e 336 c.c. nei confronti del padre o, in subordine, disporre nuove modalità del diritto di visita nell'interesse delle bambine
1.3.- Fallito il tentativo di conciliazione all'udienza del 27/05/2025, sentite personalmente le parti, il difensore di parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza parziale sullo status, riportandosi nel resto al ricorso. Il procuratore di parte resistente non si è opposto alla sentenza parziale, insistendo in tutte le domande, eccezioni e difese proposte nella memoria istruttoria. Demandati ai Servizi Sociali gli accertamenti ed i percorsi di sostegno in favore delle minori, e confermate le condizioni della separazione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status.
2.- In ordine alla pronuncia sullo status, osserva il Collegio che il ricorrente ha ritualmente prodotto l'estratto per riassunto degli atti di matrimonio, sottoscritto dall'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Varapodio, dal quale risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario il 06.06.2015, trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune all'anno 2001, atto n. 3, parte II serie A, nonché la decreto di omologa del 05.04.2023 reso nel procedimento RG 1103/2023 dalla quarta Sezione Civile del Tribunale di Monza, con il quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
Ciò posto, ritiene il Collegio sussistente la condizione di cui all'art. 3, 2° comma della lettera B) del n. 2, della legge n. 898/70, nel testo come modificato dalla legge n. 74/87, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ed essendo eventualmente onere della parte che propone l'eccezione fornirne la dimostrazione in giudizio.
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti il 06/06/2015 a Varapodio, trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune all'anno 2015, atto n. 3, parte II serie A.
Per la regolamentazione degli ulteriori aspetti, ed in conformità alla richiesta delle parti, la causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti ed il rappresentante del P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da , con ricorso depositato Parte_1 in Cancelleria il 28/01/2025, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in il 06/06/2015 a Varapodio, trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune all'anno 2001, atto n. 3, parte II serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle prescritte annotazioni;
- Rimette la causa sul ruolo dell'istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni, come da separata ordinanza.
Così deciso in Palmi, nella camera di conSIlio del 30/06/2025.
Il giudice est. Il Presidente
Maria Teresa Gentile Piero Viola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
riunito in camera di conSIlio e composto dai SI.ri Magistrati:
1. Dott. Pietro Viola -Presidente
2. Dott.ssa Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Dott. Mariano Carella -Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 96 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
(nato a [...] il [...]), rappresentato e difeso, per procura in calce al Parte_1 ricorso introduttivo, dall'avv. Raffaele SARACINO del Foro di Bari, presso il cui studio sito in
Modugno (BA), è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
E
(nato a [...] il [...]), rappresentata e difesa, per procura Controparte_1 in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Maria Rosa Crocitti del Foro di Reggio Calabria, presso il cui studio, sito in Taurianova alla Via Pentolai n. 17;
-resistente -
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1.- Con ricorso depositato in via telematica in data 28/01/2025, e successivamente notificato con il pedissequo decreto di fissazione udienza, – premesso di aver contratto, il Parte_1
06.06.2015 a Varapodio, matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello stato civile di quel
Comune all'anno 2015, atto n. 3, parte II serie A;
che dall'unione matrimoniale sono nate due figlie: (Polistena, 12.04.2016), e (Monza, 16.12.2022); che, a seguito di profonde Persona_1 Persona_2 crisi ed irrisolte incomprensioni interne è venuta meno l'affectio coniugalis ed è, perciò, intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che ciò ha portato all'instaurazione di un procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa del 05.04.2023 reso nel procedimento
RG 1103/2023 dalla quarta Sezione Civile del Tribunale di Monza;
che esso ricorrente ha sempre ottemperato ai propri obblighi giuridici, contenuti nell'accordo di separazione reso nel procedimento di separazione, nonostante le oggettive difficolta legate alla distanza geografica con le proprie figlie;
che oggi esso ricorrente convive more uxorio con la SI.ra , e dall'unione è nata la Parte_2 minore (n. 15.10.2024); che, peraltro, è cambiata anche la capacità reddituale di Persona_3 esso ricorrente, il quale è dipendente a tempo indeterminato della Ergadia Società Cooperativa, sita in Casamassima (BA), e percepisce una retribuzione mensile pari ad euro 1.300,00, oltre indennità straordinarie;
che, in ragione delle sopravvenute nuove circostanze, vi è stato un SInificativo decremento nella capacità reddituale dell'obbligato e, pertanto, l'assegno di mantenimento in favore delle due figlie va rideterminato;
che, ad oggi, i coniugi hanno continuato a vivere separati e, perciò,
è interesse del SI. ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la Pt_1 SI.ra . CP_1
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto:
- in via preliminare, emettersi sentenza non definitiva sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- nel merito, dichiarare che nessun assegno divorzile spetta alla resistente per insussistenza dei presupposti ex lege;
inoltre, ridurre l'assegno di mantenimento versato dal SI. in Pt_1 favore delle figlie minori in euro 400,00 mensili, confermando nel resto le condizioni e le modalità di visita paterne per come indicate nel decreto di omologa del Tribunale di Monza sopra indicato.
1.2.- Con comparsa di costituzione, depositata in data 03/04/2025, ha Controparte_1 precisato di avere, all'epoca, optato per il procedimento di separazione consensuale, nonostante gli atteggiamenti violenti, fisici e psichici, del marito, per concludere rapidamente la controversia coniugale;
ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, ma si è opposta alla richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie minori e ha avanzato domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore.
Inoltre, ha rappresentato che il ricorrente, a far data dal trasferimento delle minori in Taurianova con la madre, ha dimostrato sempre più una mancanza di attenzioni nei confronti delle figlie, sia dal punto di vista della presenza personale, che sotto il profilo economico, essendo incorso spesso in ritardi nei pagamenti dovuti e non avendo restituito le somme ricavate dalla vendita della casa coniugale, che dovevano essere investite per come al punto 2) dell'accordo di separazione.
Tutto ciò premesso, la resistente ha chiesto, in via preliminare:
i) disporsi, anche con provvedimento inaudita altera parte, che la presentazione alle piccole e , da parte del padre, della nuova famiglia di questi venga Per_1 Per_2 effettuata con le dovute cautele e gradualità, avvalendosi anche, se del caso, dell'ausilio di esperti in materia di mediazione familiare;
ii) svincolare, la SI.ra dall'obbligo di richiedere il consenso al SI. per CP_1 Pt_1
l'effettuazione delle sedute terapeutiche riguardanti presso psicologa dell'età Per_1 infantile, disponendo che la resistente possa decidere autonomamente in tal senso;
- nel merito:
i) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ii) confermarsi l'assegno di mantenimento in favore delle due figlie minori pari ad €
600,00 mensili complessivi (€ 300,00 per ciascuna), oltre rivalutazione ISTAT, con contestuale statuizione sulla misura delle spese straordinarie per la prole, da versarsi entro e non oltre il 15 di ogni mese;
iii) disporsi un assegno divorzile in favore della SI.ra nella Controparte_1 misura di € 200,00, o in quella differente che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT;
iv) di seguito, anche previa CTU atta a valutare il pregiudizio reale (o futuro) patito dalla minore a causa degli atteggiamenti paterni, emettere eventualmente un Persona_1 provvedimento ablativo, sospensivo o limitativo della responsabilità genitoriale ex artt. 330, 333 e 336 c.c. nei confronti del padre o, in subordine, disporre nuove modalità del diritto di visita nell'interesse delle bambine
1.3.- Fallito il tentativo di conciliazione all'udienza del 27/05/2025, sentite personalmente le parti, il difensore di parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza parziale sullo status, riportandosi nel resto al ricorso. Il procuratore di parte resistente non si è opposto alla sentenza parziale, insistendo in tutte le domande, eccezioni e difese proposte nella memoria istruttoria. Demandati ai Servizi Sociali gli accertamenti ed i percorsi di sostegno in favore delle minori, e confermate le condizioni della separazione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status.
2.- In ordine alla pronuncia sullo status, osserva il Collegio che il ricorrente ha ritualmente prodotto l'estratto per riassunto degli atti di matrimonio, sottoscritto dall'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Varapodio, dal quale risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario il 06.06.2015, trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune all'anno 2001, atto n. 3, parte II serie A, nonché la decreto di omologa del 05.04.2023 reso nel procedimento RG 1103/2023 dalla quarta Sezione Civile del Tribunale di Monza, con il quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
Ciò posto, ritiene il Collegio sussistente la condizione di cui all'art. 3, 2° comma della lettera B) del n. 2, della legge n. 898/70, nel testo come modificato dalla legge n. 74/87, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ed essendo eventualmente onere della parte che propone l'eccezione fornirne la dimostrazione in giudizio.
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti il 06/06/2015 a Varapodio, trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune all'anno 2015, atto n. 3, parte II serie A.
Per la regolamentazione degli ulteriori aspetti, ed in conformità alla richiesta delle parti, la causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti ed il rappresentante del P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da , con ricorso depositato Parte_1 in Cancelleria il 28/01/2025, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in il 06/06/2015 a Varapodio, trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune all'anno 2001, atto n. 3, parte II serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle prescritte annotazioni;
- Rimette la causa sul ruolo dell'istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni, come da separata ordinanza.
Così deciso in Palmi, nella camera di conSIlio del 30/06/2025.
Il giudice est. Il Presidente
Maria Teresa Gentile Piero Viola