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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/04/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Oggetto: lesione personale
- sinistro stradale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 794 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da:
Parte_1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ferraro
-attore -
nei confronti di:
Parte_2 con sede secondaria in Italia a Milano, via Tiziano n. 32, - con rappresentanza gestione sinistri per l'Italia presso Multiserass S.r.l., codice fiscale e partita IVA n. in P.IVA_1 persona del procuratore ad litem Dott. rappresentata e difesa, Parte_3 anche disgiuntamente, dagli avv.ti Erika Villanova del Foro di Milano e avv. Yasmine Laachir del Foro di Trento e, in qualità di socie dello con sede in Trento, Controparte_1 via degli Orbi n. 6 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Santo Spagnolo;
CONVENUTA
E di: in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, viale Luca Controparte_2
Gaurico 187;
, domiciliato in Ravanusa in via Martiri XVI Marzo n. 10; Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e per ivi sentirli CP_4 Controparte_2 Controparte_3
1 condannare in solido al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati nella misura di €
189.853,19, detratto l'acconto già ricevuto, in conseguenza del sinistro occorso in Ravanusa in data 31.10.2017 nella via S. Croce, intersezione con Via Tripoli.
Esponeva in particolare l'attore che mentre si trovava alla guida del ciclomotore Malaguti di proprietà di entrava in collisione con l'autovettura Citroen Picasso, tg. Controparte_5
FJ225ZW di proprietà della società con sede in Roma, condotta da Controparte_2
e assicurata con polizza che procedendo lungo la via Tripoli, Controparte_3 Pt_2 giunto all'altezza della via Santa Croce non osservava il segnale di stop.
Ritenendo l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro deduceva di CP_3 aver trattenuto la somma di € 100.000,00 corrisposta dalla nella fase CP_4 stragiudiziale solo a titolo di acconto sul maggior danno patito.
La si costituiva allegando la concorrente responsabilità del nella CP_4 Pt_1 causazione del sinistro per aver tenuto una velocità non adeguata.
Chiedeva quindi al Tribunale in via principale, di accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale del sig. e la congruità dell'offerta di € 108.000,00 formulata (di cui € Pt_1
8.000,00 per spese legali), e, per l'effetto, rigettare ogni ulteriore domanda attorea;
in via subordinata contenere il risarcimento dovuto in base alle responsabilità accertate nel corso del giudizio.
e sebbene ritualmente evocati in Controparte_2 Controparte_3 giudizio non si costituivano e se ne deve pertanto dichiarare la contumacia.
Il procedimento, istruito a mezzo di produzioni documentali, una prova testimoniale e consulenza tecnica medico legale veniva posto in decisione previa assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c.
***
Sull'an
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo la dinamica del sinistro può essere innanzitutto ricostruita dalla Relazione di Servizio della Polizia Municipale del
Comune di Ravanusa intervenuta che, dando atto della presenza di un segnale di STOP sulla via Tripoli percorsa dall'autovettura Citroen in direzione via San Vito, riferisce dell'avvenuto impatto con il ciclomotore condotto dal all'altezza dell'incrocio tra via Tripoli e via Pt_1
Santa Croce.
Dall'intervento della Polizia Municipale si evince ulteriormente che al conducente dell'autovettura veniva contestata la violazione dell'art. 145 commi 5 e 10 del C.d.S. per inosservanza del segnale di STOP;
al conducente del motociclo veniva contestata la violazione dell'art. 145 commi 1 e 10 per imprudenza all'intersezione.
2 Non è poi specificamente contestato dalla convenuta compagnia assicuratrice che il veicolo condotto dal convenuto si sia immesso nel flusso della circolazione senza rispettare l'obbligo di precedenza dal quale era onerato.
Al riguardo secondo la S.C., il giudice che ha accertato la colpa di uno dei conducenti non può esimersi dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza
(Cass., sez. III, 15-12-2000, n. 15847; Cass., sez. III, 18-12-1998, n. 12692).
In particolare, è stato affermato che l'accertata inosservanza del diritto di precedenza commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass., sez.
III, 05-05-2000, n. 5671).
Ciò premesso si osserva come nel caso di specie sia mancata del tutto la prova della condotta tenuta dall'attore negli attimi immediatamente precedenti l'impatto.
Inattendibile e inconferente è, al riguardo, la deposizione dell'unico teste escusso.
Inattendibile in quanto appare sommamente non plausibile che una persona la quale assista ad un sinistro stradale, per di più legata da un vincolo di parentela con l'attore (lo zio), non riferisca agli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto la dinamica del sinistro. Anzi, costituisce una nozione di fatto rientrante nella comune esperienza quella secondo cui le forze dell'ordine chiamate ad intervenire in conseguenza di un sinistro stradale raccolgano, innanzitutto, sommarie informazioni dalle persone presenti, sicché è quanto meno sospetto che nella specie ciò non sia accaduto.
La suddetta deposizione, comunque, è anche inconferente, in quanto il teste non ha riferito alcunché in ordine alla condotta tenuta dall'attore prima dell'impatto, e quindi non consente di stabilire se davvero il abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro;
tale Pt_1 circostanza impedisce di ritenere superata, da parte dell'attore, la presunzione di corresponsabilità posta anche a suo carico dell'art. 2054, comma 2, c.c..
Secondo l'orientamento assolutamente unanime della giurisprudenza, infatti, la materia della precedenza in crocevia è assoggettata alla regola della massima prudenza (art. 145
c.d.s.), con ciò intendendosi che nei crocevia, e in tutti i casi in cui si pongano questioni di precedenza, debba adoperarsi un grado elevatissimo di cautela ed avvedutezza affinché non vi siano collisioni tra veicoli.
Ciò comporta che anche il conducente favorito dalla precedenza nell'approssimarsi ad un crocevia, e massimamente quando ha scorto altra autovettura il cui conducente mostra di non volere accordare la dovuta precedenza, non può fare affidamento esclusivo sul proprio diritto, ma deve impegnare lo stesso crocevia con la massima prudenza e moderare la velocità, al
3 fine di prevenire possibili eventi dannosi cui la condotta dell'altro utente della strada potrebbe dar luogo a responsabilità nella causazione del sinistro.
Alla luce di quanto espresso, tenendo conto che l'attore non ha dato prova di aver adeguato la propria velocità alle condizioni dei luoghi (centro abitato) va dunque ascritto al medesimo un concorso di colpa nella misura del 25% per non aver tenuto una condotta di massima prudenza, per non aver rallentato la velocità in prossimità dell'incrocio così da non essere in grado di evitare l'ostacolo o anche di arrestarsi o, quantomeno, contenere al minimo le conseguenze (Un ulteriore elemento di prova si ricava dalla contestata violazione dell'art. 145 commi 1 e 10 per imprudenza all'intersezione, annullata dal G.d.P per mero vizio formale senza alcun approfondimento nel merito).
Sul quantum
Ciò detto, venendo al quantum, la c.t.u. medico legale disposta nel corso del giudizio ha consentito di evidenziare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'incidente stradale occorso all'attore e le lesioni accertate nelle immediatezze del sinistro presso il P.O.
“ “ di Canicattì ed ai successivi accertamenti;
il c.t.u. ha dunque riscontrato: Persona_1 un danno biologico temporaneo assoluto di 60 giorni (comprendente i giorni di ricovero ospedaliero e di divieto di carico sull'arto inferiore sinistro); un danno biologico temporaneo parziale di 45 giorni al 75%; di 30 giorni al 50%; di 30 giorni al 25% (correlato al periodo di progressivo recupero funzionale fino alla stabilizzazione clinica delle lesioni con postumi permanenti).
Per quanto attiene al danno biologico permanente, in seguito all'incidente stradale occorso l'attore ha riportato “esiti di splenectomia per via laparotomica;
esiti algo-disfunzionali di frattura biossea polso sinistro;
esiti algo-disfunzionali di frattura biossea gamba sinistra sottoposta ad intervento di riduzione e sintesi con placca e viti alla tibia;
esiti dolorosi di frattura scomposta della parete laterale del seno mascellare e della parete laterale dell'orbita di sinistra;
pregiudizio estetico da esiti cicatriziali in soggetto minorenne di sesso maschile”; il ctu ha valutato il danno biologico permanente nella misura del 30%.
Considerata la tipologia delle lesioni riportate ed i trattamenti già effettuati all'epoca dei fatti, ha ritenuto che gli attuali postumi non possono essere suscettibili di miglioramento a seguito di ulteriori trattamenti.
Sono state ritenute congrue le spese mediche allegate agli atti per un totale di €
1.612,77.
Le conclusioni del c.t.u. – non oggetto di contestazione delle parti -, suffragate da serie e logiche motivazioni, vengono senz'altro condivise per giungere alla decisione sul quantum debeatur.
4 Per la liquidazione del danno ci si può riferire alla Tabella Unica Nazionale, in vigore dal
5.3.2025, introdotta con la L 4 agosto 2017, n. 124, con l'art. 1, comma 17, per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (oltre i 9 punti di invalidità) basata su criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero le tabelle del Tribunale di Milano che negli ultimi anni la Cassazione aveva indicato come riferimento a livello nazionale (sentenze: 12408/2011 e 3802/2015).
Nella quantificazione va tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (15 anni) e della percentuale del danno biologico indicato nella relazione peritale (che tiene conto altresì del danno estetico), delle spese mediche ritenute congrue e del danno biologico temporaneo;
si opera, altresì, l'incremento per sofferenza (che può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale desumibile dalla significativa percentuale di danno biologico); non si opera nessuna personalizzazione in ragione del fatto sono stati minimamente dedotti dalla parte altri elementi valutabili a tal fine, né vi è specifica allegazione di una eventuale
“cenestesi lavorativa” (ovvero maggiore usura nello svolgimento dell'allegata professione di
“operatore del benessere- acconciatore”).
Tenuto conto di quanto sopra, ne deriva il seguente risultato:
Danno biologico permanente (€ 5.108,55 x 30 x 0,93) € 142.528,60
Danno morale nel valore minimo (€ 1.772,67 x 30 x 0,93) € 49.457,43
A) Danno permanente complessivo (€ 206.436,59 x 0,93): € 191.986,03
Invalidità temporanea totale per 60 giorni: € 3.314,40
Invalidità temporanea al 75% per 45 giorni: € 1.864,35
Invalidità temporanea al 50% per 30 giorni: € 828,60
Invalidità temporanea al 25% per 30 giorni: € 414,30
B) Danno temporaneo totale: € 6.421,65
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 198.407,68
Spese mediche: € 1.612,77
C) Totale spese: € 1.612,77
TOTALE GENERALE (A + B + C): € 200.020,45
Tenendo conto del concorso dell'attore nei termini precisati (25%) il quantum complessivamente dovuto è pari a € 150.015,34.
5 E' incontestato che la Compagnia assicuratrice convenuta ha bonificato all'attore in data
15.7.2019 l'importo per sorte capitale di € 100.000,00 (oltre ad € 8000,00 per spese legali) accettata sia pur a titolo di acconto sul maggior danno.
Secondo i noti arresti giurisprudenziali la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 9950 del 20/04/2017).
In applicazione dei criteri appena enunciati, sia l'importo complessivo del danno liquidabile in favore dell'attore quantificato in valuta corrente (€ 150.015,34), sia quello versato dalla compagnia assicuratrice convenuta (€ 100.000,00) devono essere quindi devalutati alla data dell'illecito (31.10.2017), rispettivamente con decorrenza dalla data della presente sentenza e da quella in cui risulta versato l'assegno (15.7.2019) e quindi sottratti l'uno all'altro: operazione che, nella fattispecie determina, il seguente risultato €. 26.469,20 (€ 124.701,03-
€ 98.231,83).
Tenendo conto anche degli accessori di legge medio tempore maturati sull'originaria sorte capitale devalutata alla data dell'illecito fino alla data dell'acconto versato e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto per quanto indicato al punto c), pari a € 3.191,02
(rivalutazione + interessi sull'intero capitale) nonché € 7.773,30 (quale rivalutazione + interessi sulla somma residua), emerge un ulteriore credito risarcitorio in favore di parte attrice di € 37.433,52 ( 26.469,20 + € 3.191,02 + € 7.773,30)
Conclusioni
Tale somma costituisce, quindi, quanto ancora dovuto all'attore in conseguenza dell'illecito.
Al versamento di tale importo vanno pertanto condannati i convenuti in solido, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
La liquidazione delle spese di lite – per la quale si rimanda al dispositivo – viene effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 modificato dal D.M. 37/2018 (fino ad € 52.000,00- valore tra minimi e medi) tenendo conto che ai sensi dell'art. 5, comma 1 del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002.
6 Vengono infine definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido, le spese per la c.t.u. medico legale già liquidata con separato decreto.
p.q.m.
Il Tribunale di Agrigento definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e nella contumacia di Parte_1 CP_4 Controparte_2
e di , ogni altra istanza ed eccezione disattesa, in
[...] Controparte_3 parziale accoglimento della domanda, così provvede:
ACCERTA e DICHIARA la corresponsabilità dell'attore, nella misura del 25%, nella causazione del sinistro occorso;
per l'effetto CONDANNA i convenuti, tutti in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore dell'importo già all'attualità, di € 37.433,52, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo, quale residua somma ancora dovuta, già valutato il concorso di colpa e decurtato l'acconto ricevuto, per l'integrale ristoro del danno;
CONDANNA i convenuti in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4500,00 per compensi professionali ed in €
545,00 per esborsi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore avv.
Antonio Ferraro che si è dichiarato antistatario in atti;
PONE definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese per la ctu medico legale liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Agrigento il 19 aprile 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
7
- sinistro stradale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 794 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da:
Parte_1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ferraro
-attore -
nei confronti di:
Parte_2 con sede secondaria in Italia a Milano, via Tiziano n. 32, - con rappresentanza gestione sinistri per l'Italia presso Multiserass S.r.l., codice fiscale e partita IVA n. in P.IVA_1 persona del procuratore ad litem Dott. rappresentata e difesa, Parte_3 anche disgiuntamente, dagli avv.ti Erika Villanova del Foro di Milano e avv. Yasmine Laachir del Foro di Trento e, in qualità di socie dello con sede in Trento, Controparte_1 via degli Orbi n. 6 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Santo Spagnolo;
CONVENUTA
E di: in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, viale Luca Controparte_2
Gaurico 187;
, domiciliato in Ravanusa in via Martiri XVI Marzo n. 10; Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e per ivi sentirli CP_4 Controparte_2 Controparte_3
1 condannare in solido al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati nella misura di €
189.853,19, detratto l'acconto già ricevuto, in conseguenza del sinistro occorso in Ravanusa in data 31.10.2017 nella via S. Croce, intersezione con Via Tripoli.
Esponeva in particolare l'attore che mentre si trovava alla guida del ciclomotore Malaguti di proprietà di entrava in collisione con l'autovettura Citroen Picasso, tg. Controparte_5
FJ225ZW di proprietà della società con sede in Roma, condotta da Controparte_2
e assicurata con polizza che procedendo lungo la via Tripoli, Controparte_3 Pt_2 giunto all'altezza della via Santa Croce non osservava il segnale di stop.
Ritenendo l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro deduceva di CP_3 aver trattenuto la somma di € 100.000,00 corrisposta dalla nella fase CP_4 stragiudiziale solo a titolo di acconto sul maggior danno patito.
La si costituiva allegando la concorrente responsabilità del nella CP_4 Pt_1 causazione del sinistro per aver tenuto una velocità non adeguata.
Chiedeva quindi al Tribunale in via principale, di accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale del sig. e la congruità dell'offerta di € 108.000,00 formulata (di cui € Pt_1
8.000,00 per spese legali), e, per l'effetto, rigettare ogni ulteriore domanda attorea;
in via subordinata contenere il risarcimento dovuto in base alle responsabilità accertate nel corso del giudizio.
e sebbene ritualmente evocati in Controparte_2 Controparte_3 giudizio non si costituivano e se ne deve pertanto dichiarare la contumacia.
Il procedimento, istruito a mezzo di produzioni documentali, una prova testimoniale e consulenza tecnica medico legale veniva posto in decisione previa assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c.
***
Sull'an
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo la dinamica del sinistro può essere innanzitutto ricostruita dalla Relazione di Servizio della Polizia Municipale del
Comune di Ravanusa intervenuta che, dando atto della presenza di un segnale di STOP sulla via Tripoli percorsa dall'autovettura Citroen in direzione via San Vito, riferisce dell'avvenuto impatto con il ciclomotore condotto dal all'altezza dell'incrocio tra via Tripoli e via Pt_1
Santa Croce.
Dall'intervento della Polizia Municipale si evince ulteriormente che al conducente dell'autovettura veniva contestata la violazione dell'art. 145 commi 5 e 10 del C.d.S. per inosservanza del segnale di STOP;
al conducente del motociclo veniva contestata la violazione dell'art. 145 commi 1 e 10 per imprudenza all'intersezione.
2 Non è poi specificamente contestato dalla convenuta compagnia assicuratrice che il veicolo condotto dal convenuto si sia immesso nel flusso della circolazione senza rispettare l'obbligo di precedenza dal quale era onerato.
Al riguardo secondo la S.C., il giudice che ha accertato la colpa di uno dei conducenti non può esimersi dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza
(Cass., sez. III, 15-12-2000, n. 15847; Cass., sez. III, 18-12-1998, n. 12692).
In particolare, è stato affermato che l'accertata inosservanza del diritto di precedenza commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass., sez.
III, 05-05-2000, n. 5671).
Ciò premesso si osserva come nel caso di specie sia mancata del tutto la prova della condotta tenuta dall'attore negli attimi immediatamente precedenti l'impatto.
Inattendibile e inconferente è, al riguardo, la deposizione dell'unico teste escusso.
Inattendibile in quanto appare sommamente non plausibile che una persona la quale assista ad un sinistro stradale, per di più legata da un vincolo di parentela con l'attore (lo zio), non riferisca agli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto la dinamica del sinistro. Anzi, costituisce una nozione di fatto rientrante nella comune esperienza quella secondo cui le forze dell'ordine chiamate ad intervenire in conseguenza di un sinistro stradale raccolgano, innanzitutto, sommarie informazioni dalle persone presenti, sicché è quanto meno sospetto che nella specie ciò non sia accaduto.
La suddetta deposizione, comunque, è anche inconferente, in quanto il teste non ha riferito alcunché in ordine alla condotta tenuta dall'attore prima dell'impatto, e quindi non consente di stabilire se davvero il abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro;
tale Pt_1 circostanza impedisce di ritenere superata, da parte dell'attore, la presunzione di corresponsabilità posta anche a suo carico dell'art. 2054, comma 2, c.c..
Secondo l'orientamento assolutamente unanime della giurisprudenza, infatti, la materia della precedenza in crocevia è assoggettata alla regola della massima prudenza (art. 145
c.d.s.), con ciò intendendosi che nei crocevia, e in tutti i casi in cui si pongano questioni di precedenza, debba adoperarsi un grado elevatissimo di cautela ed avvedutezza affinché non vi siano collisioni tra veicoli.
Ciò comporta che anche il conducente favorito dalla precedenza nell'approssimarsi ad un crocevia, e massimamente quando ha scorto altra autovettura il cui conducente mostra di non volere accordare la dovuta precedenza, non può fare affidamento esclusivo sul proprio diritto, ma deve impegnare lo stesso crocevia con la massima prudenza e moderare la velocità, al
3 fine di prevenire possibili eventi dannosi cui la condotta dell'altro utente della strada potrebbe dar luogo a responsabilità nella causazione del sinistro.
Alla luce di quanto espresso, tenendo conto che l'attore non ha dato prova di aver adeguato la propria velocità alle condizioni dei luoghi (centro abitato) va dunque ascritto al medesimo un concorso di colpa nella misura del 25% per non aver tenuto una condotta di massima prudenza, per non aver rallentato la velocità in prossimità dell'incrocio così da non essere in grado di evitare l'ostacolo o anche di arrestarsi o, quantomeno, contenere al minimo le conseguenze (Un ulteriore elemento di prova si ricava dalla contestata violazione dell'art. 145 commi 1 e 10 per imprudenza all'intersezione, annullata dal G.d.P per mero vizio formale senza alcun approfondimento nel merito).
Sul quantum
Ciò detto, venendo al quantum, la c.t.u. medico legale disposta nel corso del giudizio ha consentito di evidenziare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'incidente stradale occorso all'attore e le lesioni accertate nelle immediatezze del sinistro presso il P.O.
“ “ di Canicattì ed ai successivi accertamenti;
il c.t.u. ha dunque riscontrato: Persona_1 un danno biologico temporaneo assoluto di 60 giorni (comprendente i giorni di ricovero ospedaliero e di divieto di carico sull'arto inferiore sinistro); un danno biologico temporaneo parziale di 45 giorni al 75%; di 30 giorni al 50%; di 30 giorni al 25% (correlato al periodo di progressivo recupero funzionale fino alla stabilizzazione clinica delle lesioni con postumi permanenti).
Per quanto attiene al danno biologico permanente, in seguito all'incidente stradale occorso l'attore ha riportato “esiti di splenectomia per via laparotomica;
esiti algo-disfunzionali di frattura biossea polso sinistro;
esiti algo-disfunzionali di frattura biossea gamba sinistra sottoposta ad intervento di riduzione e sintesi con placca e viti alla tibia;
esiti dolorosi di frattura scomposta della parete laterale del seno mascellare e della parete laterale dell'orbita di sinistra;
pregiudizio estetico da esiti cicatriziali in soggetto minorenne di sesso maschile”; il ctu ha valutato il danno biologico permanente nella misura del 30%.
Considerata la tipologia delle lesioni riportate ed i trattamenti già effettuati all'epoca dei fatti, ha ritenuto che gli attuali postumi non possono essere suscettibili di miglioramento a seguito di ulteriori trattamenti.
Sono state ritenute congrue le spese mediche allegate agli atti per un totale di €
1.612,77.
Le conclusioni del c.t.u. – non oggetto di contestazione delle parti -, suffragate da serie e logiche motivazioni, vengono senz'altro condivise per giungere alla decisione sul quantum debeatur.
4 Per la liquidazione del danno ci si può riferire alla Tabella Unica Nazionale, in vigore dal
5.3.2025, introdotta con la L 4 agosto 2017, n. 124, con l'art. 1, comma 17, per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (oltre i 9 punti di invalidità) basata su criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero le tabelle del Tribunale di Milano che negli ultimi anni la Cassazione aveva indicato come riferimento a livello nazionale (sentenze: 12408/2011 e 3802/2015).
Nella quantificazione va tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (15 anni) e della percentuale del danno biologico indicato nella relazione peritale (che tiene conto altresì del danno estetico), delle spese mediche ritenute congrue e del danno biologico temporaneo;
si opera, altresì, l'incremento per sofferenza (che può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale desumibile dalla significativa percentuale di danno biologico); non si opera nessuna personalizzazione in ragione del fatto sono stati minimamente dedotti dalla parte altri elementi valutabili a tal fine, né vi è specifica allegazione di una eventuale
“cenestesi lavorativa” (ovvero maggiore usura nello svolgimento dell'allegata professione di
“operatore del benessere- acconciatore”).
Tenuto conto di quanto sopra, ne deriva il seguente risultato:
Danno biologico permanente (€ 5.108,55 x 30 x 0,93) € 142.528,60
Danno morale nel valore minimo (€ 1.772,67 x 30 x 0,93) € 49.457,43
A) Danno permanente complessivo (€ 206.436,59 x 0,93): € 191.986,03
Invalidità temporanea totale per 60 giorni: € 3.314,40
Invalidità temporanea al 75% per 45 giorni: € 1.864,35
Invalidità temporanea al 50% per 30 giorni: € 828,60
Invalidità temporanea al 25% per 30 giorni: € 414,30
B) Danno temporaneo totale: € 6.421,65
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 198.407,68
Spese mediche: € 1.612,77
C) Totale spese: € 1.612,77
TOTALE GENERALE (A + B + C): € 200.020,45
Tenendo conto del concorso dell'attore nei termini precisati (25%) il quantum complessivamente dovuto è pari a € 150.015,34.
5 E' incontestato che la Compagnia assicuratrice convenuta ha bonificato all'attore in data
15.7.2019 l'importo per sorte capitale di € 100.000,00 (oltre ad € 8000,00 per spese legali) accettata sia pur a titolo di acconto sul maggior danno.
Secondo i noti arresti giurisprudenziali la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 9950 del 20/04/2017).
In applicazione dei criteri appena enunciati, sia l'importo complessivo del danno liquidabile in favore dell'attore quantificato in valuta corrente (€ 150.015,34), sia quello versato dalla compagnia assicuratrice convenuta (€ 100.000,00) devono essere quindi devalutati alla data dell'illecito (31.10.2017), rispettivamente con decorrenza dalla data della presente sentenza e da quella in cui risulta versato l'assegno (15.7.2019) e quindi sottratti l'uno all'altro: operazione che, nella fattispecie determina, il seguente risultato €. 26.469,20 (€ 124.701,03-
€ 98.231,83).
Tenendo conto anche degli accessori di legge medio tempore maturati sull'originaria sorte capitale devalutata alla data dell'illecito fino alla data dell'acconto versato e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto per quanto indicato al punto c), pari a € 3.191,02
(rivalutazione + interessi sull'intero capitale) nonché € 7.773,30 (quale rivalutazione + interessi sulla somma residua), emerge un ulteriore credito risarcitorio in favore di parte attrice di € 37.433,52 ( 26.469,20 + € 3.191,02 + € 7.773,30)
Conclusioni
Tale somma costituisce, quindi, quanto ancora dovuto all'attore in conseguenza dell'illecito.
Al versamento di tale importo vanno pertanto condannati i convenuti in solido, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
La liquidazione delle spese di lite – per la quale si rimanda al dispositivo – viene effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 modificato dal D.M. 37/2018 (fino ad € 52.000,00- valore tra minimi e medi) tenendo conto che ai sensi dell'art. 5, comma 1 del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002.
6 Vengono infine definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido, le spese per la c.t.u. medico legale già liquidata con separato decreto.
p.q.m.
Il Tribunale di Agrigento definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e nella contumacia di Parte_1 CP_4 Controparte_2
e di , ogni altra istanza ed eccezione disattesa, in
[...] Controparte_3 parziale accoglimento della domanda, così provvede:
ACCERTA e DICHIARA la corresponsabilità dell'attore, nella misura del 25%, nella causazione del sinistro occorso;
per l'effetto CONDANNA i convenuti, tutti in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore dell'importo già all'attualità, di € 37.433,52, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo, quale residua somma ancora dovuta, già valutato il concorso di colpa e decurtato l'acconto ricevuto, per l'integrale ristoro del danno;
CONDANNA i convenuti in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4500,00 per compensi professionali ed in €
545,00 per esborsi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore avv.
Antonio Ferraro che si è dichiarato antistatario in atti;
PONE definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese per la ctu medico legale liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Agrigento il 19 aprile 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
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