Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 28679 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. dott. ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 08/08/2024 e vertente
TRA
) , nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. PICCININO JOELLE ROSANNA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. INTRA MARTINA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con Con comunicazione all'Ufficio PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 13/9/2024
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI DI DIVORZIO
EX ART. 473 BIS 15 C.P.C. preso atto del fatto, pacifico e non contestato, che dal luglio Per_1
2024 non è più collocato presso la madre e che quest'ultima non lo vede e non lo tiene più con sé, disporre la cessazione, con decorrenza dal 1° luglio 2024, dell'obbligo a carico del padre, previsto al punto 14 della sentenza n. 982/2020 pubblicata il 05.02.2020, di versare alla madre un assegno mensile di € 900,00, rivalutabile in base agli ISTAT dal novembre 2018 su base novembre 2017 a titolo di contributo al mantenimento del figlio stesso.
Disporre che il padre sia tenuto a contribuire al mantenimento di maggiorenne, iscritta Per_2
dalla madre alla facoltà di Scienze dei beni culturali, nonostante il parere contrario del padre, con un assegno mensile di € 900,00, rivalutabile in base gli ISTAT dal novembre 2018 su base novembre
2017, di cui € 300,00 da corrispondersi direttamente alla figlia ed il residuo alla madre.
Inibire alla madre, con decorrenza dal 1° luglio 2024, l'incasso di qualsiasi indennità percepita per e condannare la stessa a versare al padre quanto indebitamente percepito a titolo di pensione Per_1
di invalidità di , maggiorato di rivalutazione e interessi dal dì dei singoli incassi all'effettiva Per_1
restituzione.
EX ART. 473 BIS 29 C.P.C.: disporre a carico della madre, con decorrenza dal luglio 2024 l'obbligo di contribuire al mantenimento di con un assegno mensile non inferiore ad € 250,00, Per_1
rivalutabile in base agli indici ISTAT costo vita con decorrenza dal luglio 2025 su base luglio 2024, da versare al padre entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente che lo stesso andrà ad indicare, oltre al 50% delle spese di educazione approvate dall'Ente affidatario.
RESPINGERE le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate per i motivi dedotti in narrativa.
IN VIA ISTRUTTORIA: Respingere tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate in quanto le entrate del ricorrente sono ampiamente comprovate dalle dichiarazioni dei redditi agli atti.
Precisazione delle conclusioni parte resistente:
Dare atto che il minore vive stabilmente a Milano presso la nonna paterna, acquisiti se del caso il parere dell'Ente affidatario, del Servizio Sociale incaricato, della NPI di Torino e di Milano, disporre in merito alla residenza, al miglior collocamento di e a tutti gli interventi ritenuti Persona_3
necessari nell'interesse del minore;
2. Disporre da parte del signor la corresponsione a favore della madre della somma Parte_2
mensile ritenuta di giustizia – a titolo di assegno perequativo per il mantenimento di a Per_1
decorrere dalla ripresa delle visite della mamma al figlio;
3. Disporre a carico del sig. la corresponsione a favore della madre della somma di Parte_2
euro 2.000,00 – o della diversa somma ritenuta di giustizia – a titolo di mantenimento mensile di a decorrere dal mese di settembre 2024 oltre al pagamento del 100% delle spese mediche Per_2
straordinarie non coperte dal SSN nonché del 100% delle spese scolastiche nonché extrascolastiche secondo quanto previsto dal Protocollo vigente;
importi tutti da versarsi alla signora al 5 di CP_1
ogni mese a mezzo bonifico bancario, con rivalutazione ISTAT a far fata dal settembre 2024.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 08/08/2024 , premesso di aver divorziato Parte_1
da con sentenza del Tribunale di Milano n. 982/2020 ha chiesto a questo Controparte_1
Tribunale di modificare le condizioni economiche di predetta sentenza come da conclusioni.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 13/9/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 4/2/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha invitato i procuratori delle parti a precisare le proprie conclusioni, invitandoli alla discussione orale della causa.
Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 26/02/2025
Osservato in diritto
Parte ricorrente è onerato - per sentenza di divorzio - di assegno di euro 1.800,00 (da intendersi euro
900,00 per figlio), come rivalutato da novembre 2018, per il mantenimento indiretto della prole.
Questa determinazione partiva dall'assunto che il padre fosse stabilmente all'estero e vedesse i – collocati dalla madre – solo nei periodi di vacanza. Il figlio minore della coppia è affidato all'Ente territoriale e pende giudizio presso il tribunale per i minorenni. Va premesso che, nel giudizio di modifica, il tribunale può solo considerare le sopravvenienze fattuali intervenute successivamente alla pronuncia.
La sopravvenienza allegata dal padre, del tutto pacifica, consta del cambio di collocamento del minore. Il padre, attualmente, vive a Torino. , prima collocato dalla madre, è stato trasferito Per_1
dal padre. La madre vede in modo estremamente limitato, secondo quanto stabilito dal Per_1
predetto tribunale per i minorenni. Fa presente il tribunale che il fatto, allegato dalla resistente, per cui passerebbe la maggior parte del tempo dai nonni e non dal padre è del tutto irrilevante. Per_1
Ciò che rileva è che la madre non ha più presso di sé il minore. Quindi, l'assegno che il padre versava alla madre per non può essere mantenuto. Per_1
Parte resistente chiede, in riconvenzionale, un incremento dell'assegno per la figlia maggiorenne. La domanda non è fondata. In primo luogo, la presente pronuncia non può costituire “fatto nuovo” che legittima la richiesta di modifica delle condizioni preesistenti. Il fatto nuovo deve preesistere alla domanda di modifica e deve consistere in una variazione delle condizioni economico-patrimoniali e/o di affido. In secondo luogo la resistente, la quale lamenta incapacità reddituale, è in grado di svolgere attività lavorativa. La capacità lavorativa della signora era già stata posta, dal tribunale, a fondamento del diniego dell'assegno di mantenimento in sede di separazione. Nella successiva sentenza di divorzio veniva ancora evidenziata la necessità che la signora si attivasse per reperire lavoro. Ella vive solo ed esclusivamente con i contributi che i padri di e di (figlia Per_2 Per_4
nata da altra successiva relazione) le versano per il mantenimento della prole. Questo stato di cose non può non essere considerato frutto anche di una precisa scelta della signora. I problemi psicologici di che è una ragazza di ventuno anni iscritta all'università, non possono giustificare alcuna Per_2
inerzia.
Per contro, non può essere accolta la domanda del ricorrente di porre un assegno a carico della madre per il mantenimento di . Le condizioni economiche attuali, di cui – come detto – la signora è Per_1
pure responsabile, rendono in ogni caso impraticabile questa eventualità.
Tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 982/2020 così decide:
1) REVOCA l'assegno di euro 900,00, come attualmente rivalutato, posto a carico del padre per il mantenimento indiretto di , con decorrenza da agosto 2024; Per_1
2) CONFERMA nel resto per quanto di ragione;
3) DICHIARA compensate le spese di lite;
Manda per comunicazione alle parti
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26/02/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Anna Cattaneo