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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 3243/2024 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 21.3.2024, iscritto al n. 2719/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto: impugnativa di diniego di patente, pendente tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Rino Santoro (c.f. ) e Paolo CodiceFiscale_2
Leone (c.f. ), per quanto ancora occorrer possa domiciliati presso la CodiceFiscale_3
Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Controparte_1
appellante e
Controparte_2
in persona del suo direttore p.t., rappresentato e difeso ex lege
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f. ), domiciliata in Via A. P.IVA_1 CP_1
Diaz. N. 11 appellato
Svolgimento del processo e conclusioni
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli, adito da (titolare di patente Parte_1 di guida rilasciata il 21.9.1977 revocatagli dal Prefetto a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 5404/2012, con cui era stato condannato per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n.
309/1990), per la declaratoria di illegittimità del provvedimento di diniego di nulla osta al rilascio di nuova patente di guida, pur essendo trascorsi più di tre anni dalla revoca, rigettava il ricorso.
Affermava il Tribunale che l'art. 120, comma 1, del codice della strada, enucleava situazioni ostative al conseguimento della patente;
che l'attore era stato condannato per il reato previsto dall'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990, per cui il diniego al rilascio della patente era atto dovuto, non sussistendo margini di discrezionalità; che nemmeno risultava avere il beneficiato di un provvedimento di Pt_1
riabilitazione ex art. 178 c.p. né essere stato affidato in prova al servizio sociale con esito positivo;
che il decorso di tre anni previsto dal comma 3 dell'art. 120 c.d.s. per conseguire un nuovo titolo abilitativo rappresentava una condizione aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quelle previste dal comma 1, altrimenti creandosi disparità di trattamento tra chi non era mai stato titolare di patente di guida e chi ne aveva subito la revoca.
Avverso detta sentenza, non notificata, proponeva appello , con atto notificato Parte_1
l'8.6.2024. Con un sostanzialmente unico motivo di impugnazione deduceva che la riabilitazione non era una condizione che si aggiungeva al decorso del termine triennale per ottenere il rilascio del nuovo titolo, dopo la revoca della patente;
decorso il triennio previsto dal comma 3 dell'art. 120 del C.d.S il condannato aveva recuperato i requisiti di integrità morale perduti con la sentenza di condanna e il
Prefetto doveva quindi procedere ad una nuova attività istruttoria, come anche affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3084/2021. Inoltre l'Amministrazione aveva omesso ogni valutazione degli elementi inerenti la situazione del ricorrente, rimettendosi ad una scarna motivazione per relationem, senza svolgere una analisi più approfondita che avrebbe potuto accertare il decorso del termine e l'avvenuta estinzione della condanna penale.
Instava quindi per l'annullamento del provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo, con conseguente ammissione alla prova pratica per il rilascio della patente, con vittoria di spese di lite e distrazione in favore del procuratore.
Si costituiva in giudizio l'appellato, instando per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 2.4.2025, trattata in modalità scritta, il Presidente istruttore riservava la causa alla decisione del collegio, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e la Corte deliberava di emettere la presente sentenza. Motivi della decisione
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
L'art. 120 del Codice della strada, intitolato “Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita” è così formulato:
“1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonchè i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.
3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.”
Ha affermato il Tribunale, alla luce anche della pronuncia n. 152/2021 della Corte
Costituzionale, che il tenore letterale del primo comma dell'art. 120 esclude il carattere discrezionale del provvedimento di diniego, che deve essere adottato in via automatica, in presenza dei presupposti previsti dalla legge (a differenza invece della revoca, che presuppone una valutazione discrezionale); che la gravità del reato e la condotta del reo successiva alla condanna possono assumere rilievo ai fini del conseguimento della riabilitazione, che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida;
che il termine triennale di cui al comma terzo dell'art. 120 rappresentava una condizione aggiuntiva e non sostitutiva dei requisiti morali di cui al primo comma, altrimenti determinandosi un'ingiustificata disparità di trattamento tra chi non è mai stato titolare di patente di guida e chi ne ha subito la revoca.
L'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale sostenendone una errata interpretazione della normativa, in quanto il termine triennale di cui al terzo comma non si aggiunge ai requisiti morali previsti dal primo comma ma è ad esso alternativo: decorso l'arco temporale previsto, indipendentemente dalla riabilitazione, il Prefetto deve compiere una nuova attività istruttoria, all'esito della quale provvedere discrezionalmente, altrimenti venendosi ad evidenziare disparità di trattamento con chi non aveva mai conseguito la patente (che invece poteva richiederla, previa riabilitazione, anche senza dover attendere i tre anni) e con chi non era stato destinatario del provvedimento di revoca entro tre anni (di cui al secondo comma), che potevano continuare a detenerla pur non trovandosi nelle condizioni morali richieste dal primo comma.
Ritiene la Corte che l'appello non sia fondato, condividendosi le affermazioni contenute nella sentenza impugnata. Una interpretazione coordinata e organica dei primi tre commi dell'art. 120 impone di ritenere che il requisito triennale di cui al terzo comma si aggiunga ai requisiti morali di cui al comma primo, e pertanto occorra per il nuovo conseguimento della patente sia il venir meno delle condizioni ostative di cui al primo comma, con il conseguimento della riabilitazione, sia il decorso del termine triennale dalla revoca.
Per il conseguimento di una patente di guida occorre essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 120 comma 1 C.d.S., e tale disposizione non distingue tra coloro che non sono mai stati titolari di patente di guida o coloro invece che ne erano in possesso ma ne hanno subito la revoca. Il possesso di detti requisiti appare imprescindibile per cui è automaticamente escluso il rilascio della patente in caso di presenza delle condizioni ostative indicate, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
La revoca della patente di guida pone il condannato nelle stesse condizioni di chi non è mai stato titolare della stessa, e non a caso il terzo comma dell'art. 120 prevede che l'interessato in tal caso deve “conseguire” una nuova patente di guida, utilizzando lo stesso verbo “conseguire” indicato al primo comma per i soggetti che in precedenza non erano mai stati titolari della patente.
Il terzo comma dell'art. 120 C.d.S. si presenta quindi come norma di chiusura della fattispecie in relazione a coloro ai quali la patente di guida è stata revocata, imponendosi loro il decorso temporale di un triennio prima di poter conseguire una nuova patente di guida, ma senza configurare detto triennio come requisito alternativo a quello previsto dal primo comma, il che avrebbe altrimenti comportato l'abrogazione dei requisiti morali per il conseguimento di una nuova patente da parte dei revocati. Una diversa interpretazione, come quella sostenuta dall'appellante, sarebbe, essa sì, foriera di ingiustificata disparità di trattamento tra chi, avendo commesso determinati reati e non essendo mai stato titolare della patente di guida, avrebbe la necessità di ottenere la riabilitazione, e chi invece ne era già in possesso ma gli era stata revocata, questi ultimi potendo con il solo decorso di un triennio ottenere una nuova patente pur senza essere in possesso dei requisiti morali di cui al comma 1.
D'altronde lo stesso terzo comma dell'art. 120 C.d.S., nel prescrivere che “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni” rinvia di fatto al procedimento necessario per conseguire una nuova patente e quindi anche al comma 1 ed alla insussistenza delle condizioni ostative da esso previste, aggiungendo l'ulteriore elemento temporale.
Non può infine ritenersi incidente su detta valutazione una presunta disparità di trattamento in relazione al disposto del secondo periodo del secondo comma del medesimo art. 120, nella parte in cui si consente a soggetti scampati alla revoca a causa del mancato esercizio della stessa nel termine triennale, di continuare a fruire dell'abilitazione alla guida pur in difetto dei requisiti morali. Nessuna disparità di trattamento è ravvisabile, proprio perché, come affermato dalla Corte Costituzionale
(sentenza n. 99/2020), il provvedimento prefettizio di revoca (e non anche la sussistenza dei requisiti morali) deve ritenersi non più automatico e vincolato ma basato su presupposti di verifica di necessità/opportunità, che quindi ben si possono estrinsecare nel mancato esercizio del potere di revoca nel termine triennale, che si configura quindi come valutazione discrezionale positiva, per il condannato, al mantenimento della patente di guida.
Deve pertanto ritenersi corretta l'interpretazione della normativa da parte del primo giudice, con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m.
147/2022, cause di valore indeterminabile, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione civile, pronunziando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 3243/2024 del Tribunale di Napoli, in contraddittorio con il
[...] [...]
disattesa ogni ulteriore Controparte_3
eccezione, deduzione e istanza, così provvede: l'appello, confermando la sentenza impugnata, e condanna l'appellante alla rifusione CP_4 in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 3.500,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, iva e cpa.
-----Dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dell'appello.
Così deciso in Napoli il 2.4.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo