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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1863 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa
da
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Ronchetti;
attrice contro
; TR
convenuta contumace
OGGETTO: VENDITA DI COSE MOBILI.
CONCLUSIONI:
Per Parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo intestato Tribunale, ogni contraria istanza, deduzione, domanda, eccezione e
conclusione disattesa, condannare la convenuta al pagamento
in favore di parte attrice della somma di €. 327.328,84
ovvero di quella diversa che risulterà all'esito
dell'istruttoria oltre interessi legali (art. 1284 c.c., D.
LGS. 231/2002) dal dovuto al saldo. Con la condanna, comunque, di parte convenuta al pagamento delle spese e
compensi del presente procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
ha convenuto in giudizio Pt_1 TR
, chiedendo che il Tribunale adito condannasse la
[...]
società convenuta al pagamento, in favore della società
attrice, della somma di euro 327.328,84, quale credito derivante dalla fornitura di attrezzature e vari arredi da supermercato.
1.1 A fondamento dell'azione proposta, parte attrice allegava le fatture inerenti a tali rapporti di vendita,
rappresentando che pur avendo TR
riconosciuto il proprio debito per iscritto, non provvedeva ad effettuare alcun pagamento in adempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti.
1.2. Con decreto ex art. 171 – bis, c. 3, c.p.c., datato
10.9.2024, il Tribunale dichiarava la contumacia di
Controparte_2
Con ordinanza del 24.9.2024 il Tribunale,
[...]
ricorrendo i presupposti di cui all'art. 281-decies,
c.p.c., disponeva la conversione del rito in quello semplificato di cui al Capo III quater del Titolo I del
Libro II del c.p.c.
1.4. All'udienza del 19.3.2025, esaurita la discussione orale della causa, il Tribunale riservava il deposito della
Pag. 2 di 7 sentenza nei termini di cui all'art. 281-sexies, c. 3,
c.p.c.
***
2. La domanda è fondata e va accolta per le ragioni qui di seguito rappresentate.
3. Nelle more del giudizio, con ricorso datato
27.11.2025 e proposto ex art. 19 del C.C.I.I. dinanzi al
Tribunale di Napoli, la società convenuta ha presentato istanza per ottenere la conferma delle misure protettive già pubblicate nel registro delle imprese e richieste nei confronti di tutti i creditori, ai sensi degli artt. 18 e
20 C.C.I.I. (cfr. all. a della nota di deposito documenti del 14.3.2025).
Nel suddetto procedimento, la società convenuta ha depositato un elenco contenente i dati relativi ai propri creditori, con indicazione dei rispettivi crediti (cfr.
all. b della nota di deposito documenti del 14.3.2025). In
particolare, e per quanto qui d'interesse, in tale elenco risulta inserita la posizione creditoria della società
attrice, quantificata nella somma di euro 327.328,84;
somma, peraltro, coincidente con quella oggetto della domanda di adempimento formulata in questo giudizio dalla società attrice.
Quanto all'attitudine probatoria di tali documenti,
l'Avv. Rocchetti ha attestato, ai sensi dell'art. 196
octies disp. att. c.p.c., che i documenti allegati alla
Pag. 3 di 7 nota di deposito del 14.3.2025 sono conformi ai corrispondenti documenti informatici presenti nel fascicolo da cui sono stati estratti (Tribunale Napoli Nord - VG
4633/2024). In virtù di tale attestazione, i documenti in questione, estratti nel procedimento partenopeo e prodotti qui in copia, hanno la stessa efficacia probatoria degli atti che riproducono.
Tale documentazione costituisce confessione stragiudiziale del credito vantato dall'odierna società
attrice. Tenuto anche conto delle prove di cui al seguente paragrafo, alla luce di tale confessione può dirsi raggiunta la prova del credito vantato dalla società
attrice per cui è causa.
4. Il credito vantato dalla società attrice trova altresì conforto nelle fatture elettroniche emesse e nei documenti di trasporto dei beni oggetto di fornitura,
alcuni dei quali sottoscritti da un addetto della società
convenuta, nonché nell'estratto autentico del registro IVA
vendite della società attrice, nel quale sono compresi i crediti oggetto di causa, recante l'attestazione notarile che tale libro è debitamente numerato a norma di legge e regolarmente tenuto.
Ulteriore, assorbente, evidenza probatoria si rinviene nello scambio di missive intercorse tra le parti.
A fronte di una prima diffida di pagamento del
17.1.2025, con Pec dello stesso giorno la società convenuta
Pag. 4 di 7 si riconosceva debitrice per la somma di euro 100.000,00,
chiedendo l'emissione di note di credito per l'importo di euro 216.228,84 euro. La società convenuta giustificava tale circostanza non con la mancata consegna della merce oggetto del presente credito ovvero con l'errata indicazione del prezzo convenuto, bensì in ragione di non meglio determinati danni subiti in conseguenza delle medesime forniture. Tale concetto viene ribadito nella pec del 18.1.2025, dove si legge “Egregio Avvocato noi
respingiamo decisamente l'importo dalla Isa richiesto
poiché è inverosimile avanzare una richiesta del genere
dopo tutti gli ingenti danni che abbiamo subito. (…)
Restiamo in attesa delle note di credito dell'importo di
euro 216.228,84 fermo restando il nostro dovuto di euro
100.0000”.
Dallo scambio di pec si evince come effettivamente la società attrice, alla data del 18.1.2025, aveva consegnato beni (peraltro in parte documentati con DDT sottoscritti dalla società convenuta) per un importo complessivo di euro
316.228,84 e che la società convenuta non riconosceva dovuta tale somma, nella sua interezza, per i danni che sono derivati dalla fornitura medesima. Danni, tuttavia,
che la contumacia della società convenuta ha impedito di accertare, sicché, ammessi la fornitura e gli importi esposti, non può che riconoscersi il credito vantato dalla società attrice, in difetto di possibilità di compensare lo
Pag. 5 di 7 stesso con un controcredito risarcitorio, non azionato in giudizio.
5. Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta contumace, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate con riferimento alle prime tre fasi (con esclusione di quella decisionale) non la massima riduzione in ragione della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 1863 del 2024 sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 TR
così provvede:
- Condanna al pagamento, TR
in favore di della somma di euro 327.328,84 Parte_1
oltre interessi di cui al D. Lgs n. 231 del 2002 dal
17.1.2025 al saldo;
- condanna al pagamento, TR
in favore di delle spese di lite, pari ad euro Parte_1
4.608,00 per compenso professionale, euro 1.241,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Perugia, il 21.3.2025 Il Giudice dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 6 di 7 Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1863 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa
da
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Ronchetti;
attrice contro
; TR
convenuta contumace
OGGETTO: VENDITA DI COSE MOBILI.
CONCLUSIONI:
Per Parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo intestato Tribunale, ogni contraria istanza, deduzione, domanda, eccezione e
conclusione disattesa, condannare la convenuta al pagamento
in favore di parte attrice della somma di €. 327.328,84
ovvero di quella diversa che risulterà all'esito
dell'istruttoria oltre interessi legali (art. 1284 c.c., D.
LGS. 231/2002) dal dovuto al saldo. Con la condanna, comunque, di parte convenuta al pagamento delle spese e
compensi del presente procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
ha convenuto in giudizio Pt_1 TR
, chiedendo che il Tribunale adito condannasse la
[...]
società convenuta al pagamento, in favore della società
attrice, della somma di euro 327.328,84, quale credito derivante dalla fornitura di attrezzature e vari arredi da supermercato.
1.1 A fondamento dell'azione proposta, parte attrice allegava le fatture inerenti a tali rapporti di vendita,
rappresentando che pur avendo TR
riconosciuto il proprio debito per iscritto, non provvedeva ad effettuare alcun pagamento in adempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti.
1.2. Con decreto ex art. 171 – bis, c. 3, c.p.c., datato
10.9.2024, il Tribunale dichiarava la contumacia di
Controparte_2
Con ordinanza del 24.9.2024 il Tribunale,
[...]
ricorrendo i presupposti di cui all'art. 281-decies,
c.p.c., disponeva la conversione del rito in quello semplificato di cui al Capo III quater del Titolo I del
Libro II del c.p.c.
1.4. All'udienza del 19.3.2025, esaurita la discussione orale della causa, il Tribunale riservava il deposito della
Pag. 2 di 7 sentenza nei termini di cui all'art. 281-sexies, c. 3,
c.p.c.
***
2. La domanda è fondata e va accolta per le ragioni qui di seguito rappresentate.
3. Nelle more del giudizio, con ricorso datato
27.11.2025 e proposto ex art. 19 del C.C.I.I. dinanzi al
Tribunale di Napoli, la società convenuta ha presentato istanza per ottenere la conferma delle misure protettive già pubblicate nel registro delle imprese e richieste nei confronti di tutti i creditori, ai sensi degli artt. 18 e
20 C.C.I.I. (cfr. all. a della nota di deposito documenti del 14.3.2025).
Nel suddetto procedimento, la società convenuta ha depositato un elenco contenente i dati relativi ai propri creditori, con indicazione dei rispettivi crediti (cfr.
all. b della nota di deposito documenti del 14.3.2025). In
particolare, e per quanto qui d'interesse, in tale elenco risulta inserita la posizione creditoria della società
attrice, quantificata nella somma di euro 327.328,84;
somma, peraltro, coincidente con quella oggetto della domanda di adempimento formulata in questo giudizio dalla società attrice.
Quanto all'attitudine probatoria di tali documenti,
l'Avv. Rocchetti ha attestato, ai sensi dell'art. 196
octies disp. att. c.p.c., che i documenti allegati alla
Pag. 3 di 7 nota di deposito del 14.3.2025 sono conformi ai corrispondenti documenti informatici presenti nel fascicolo da cui sono stati estratti (Tribunale Napoli Nord - VG
4633/2024). In virtù di tale attestazione, i documenti in questione, estratti nel procedimento partenopeo e prodotti qui in copia, hanno la stessa efficacia probatoria degli atti che riproducono.
Tale documentazione costituisce confessione stragiudiziale del credito vantato dall'odierna società
attrice. Tenuto anche conto delle prove di cui al seguente paragrafo, alla luce di tale confessione può dirsi raggiunta la prova del credito vantato dalla società
attrice per cui è causa.
4. Il credito vantato dalla società attrice trova altresì conforto nelle fatture elettroniche emesse e nei documenti di trasporto dei beni oggetto di fornitura,
alcuni dei quali sottoscritti da un addetto della società
convenuta, nonché nell'estratto autentico del registro IVA
vendite della società attrice, nel quale sono compresi i crediti oggetto di causa, recante l'attestazione notarile che tale libro è debitamente numerato a norma di legge e regolarmente tenuto.
Ulteriore, assorbente, evidenza probatoria si rinviene nello scambio di missive intercorse tra le parti.
A fronte di una prima diffida di pagamento del
17.1.2025, con Pec dello stesso giorno la società convenuta
Pag. 4 di 7 si riconosceva debitrice per la somma di euro 100.000,00,
chiedendo l'emissione di note di credito per l'importo di euro 216.228,84 euro. La società convenuta giustificava tale circostanza non con la mancata consegna della merce oggetto del presente credito ovvero con l'errata indicazione del prezzo convenuto, bensì in ragione di non meglio determinati danni subiti in conseguenza delle medesime forniture. Tale concetto viene ribadito nella pec del 18.1.2025, dove si legge “Egregio Avvocato noi
respingiamo decisamente l'importo dalla Isa richiesto
poiché è inverosimile avanzare una richiesta del genere
dopo tutti gli ingenti danni che abbiamo subito. (…)
Restiamo in attesa delle note di credito dell'importo di
euro 216.228,84 fermo restando il nostro dovuto di euro
100.0000”.
Dallo scambio di pec si evince come effettivamente la società attrice, alla data del 18.1.2025, aveva consegnato beni (peraltro in parte documentati con DDT sottoscritti dalla società convenuta) per un importo complessivo di euro
316.228,84 e che la società convenuta non riconosceva dovuta tale somma, nella sua interezza, per i danni che sono derivati dalla fornitura medesima. Danni, tuttavia,
che la contumacia della società convenuta ha impedito di accertare, sicché, ammessi la fornitura e gli importi esposti, non può che riconoscersi il credito vantato dalla società attrice, in difetto di possibilità di compensare lo
Pag. 5 di 7 stesso con un controcredito risarcitorio, non azionato in giudizio.
5. Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta contumace, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate con riferimento alle prime tre fasi (con esclusione di quella decisionale) non la massima riduzione in ragione della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 1863 del 2024 sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 TR
così provvede:
- Condanna al pagamento, TR
in favore di della somma di euro 327.328,84 Parte_1
oltre interessi di cui al D. Lgs n. 231 del 2002 dal
17.1.2025 al saldo;
- condanna al pagamento, TR
in favore di delle spese di lite, pari ad euro Parte_1
4.608,00 per compenso professionale, euro 1.241,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Perugia, il 21.3.2025 Il Giudice dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
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