Art. 3.
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di cinque milioni in ragione d'anno, a partire dal secondo semestre dell'esercizio finanziario 1958-59 e fino al 31 dicembre 1961.
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di cinque milioni in ragione d'anno, a partire dal secondo semestre dell'esercizio finanziario 1958-59 e fino al 31 dicembre 1961.