Articolo 3 della Legge 24 luglio 1959, n. 693
Articolo 2Articolo 4
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22 settembre 1959
Art. 3.
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di cinque milioni in ragione d'anno, a partire dal secondo semestre dell'esercizio finanziario 1958-59 e fino al 31 dicembre 1961.
Entrata in vigore il 22 settembre 1959