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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/04/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 21528/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 21528/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Corso Vittorio Emanuele II, 200 Torino presso lo studio dell'avv. BONOMI EUGENIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Parte_1 Parte_2
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 14/09/2024 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...] c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento del figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori, Persona_2
GNi e , i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di Parte_1 Parte_2
ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il figlio minore avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Torino, via Parma n. Persona_2
63 scala A, con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della Persona_2
residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso.
ASSEGNA la casa familiare sita in Torino, via Parma n. 63, scala A, con ogni arredo e pertinenza, alla IG . Parte_1
DISPONE che i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlio avranno luogo come segue: a) il GN trascorrerà con il figlio minore , weekend alternati, Parte_2 Persona_2 andando a prendere presso l'abitazione materna il venerdì pomeriggio dopo scuola e Per_1
riaccompagnandolo presso la madre entro le ore 18 della domenica;
b) per quel che concerne le festività di Natale e Pasqua, negli anni pari trascorrerà il Natale con la mamma e la Pasqua col Per_1
papà, con inversione negli anni dispari;
c) quanto alle vacanze estive, da concordarsi comunque preventivamente fra i genitori entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, trascorrerà le prime Per_1
due settimane di luglio al mare in Toscana con la madre ed i nonni materni, la terza settimana di luglio sempre al mare in Toscana con i nonni materni, mentre trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive dal 2025; d) i genitori, in ogni caso, potranno sempre concordare variazioni rispetto a quanto indicato ai precedenti punti a), b) e c) purché con preavviso scritto di almeno una settimana.
DISPONE che il GN provveda al mantenimento del figlio minore , Parte_2 Persona_2 in via indiretta, mediante versamento alla IG , dell'importo di € 300,00 Parte_1
(trecento) mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG il cui codice IBAN Parte_1
è noto al GN . La somma (fissata con decorrenza dal deposito del presente ricorso) Parte_2
è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, purché l'indice sia positivo.
DISPONE che il GN provveda altresì al pagamento del 50% delle spese mediche Parte_2 non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse del figlio minore , purché tali spese vengano previamente concordate e documentate, Persona_2
richiamandosi sul punto quanto previsto dal Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Torino, che si allega (sub doc. n. 9 al presente ricorso) e che è da intendersi integralmente richiamato.
PRENDE ATTO che l'Assegno Unico venga percepito dalla IG nella misura Parte_1 del 100%; il GN presta all'uopo sin d'ora esplicito consenso. Parte_2
PRENDE ATTO che i genitori prestano sin d'ora reciproco consenso autorizzativo al rilascio del passaporto ed al rinnovo dei documenti del figlio minore.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 21528/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Corso Vittorio Emanuele II, 200 Torino presso lo studio dell'avv. BONOMI EUGENIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Parte_1 Parte_2
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 14/09/2024 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...] c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento del figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori, Persona_2
GNi e , i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di Parte_1 Parte_2
ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il figlio minore avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Torino, via Parma n. Persona_2
63 scala A, con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della Persona_2
residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso.
ASSEGNA la casa familiare sita in Torino, via Parma n. 63, scala A, con ogni arredo e pertinenza, alla IG . Parte_1
DISPONE che i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlio avranno luogo come segue: a) il GN trascorrerà con il figlio minore , weekend alternati, Parte_2 Persona_2 andando a prendere presso l'abitazione materna il venerdì pomeriggio dopo scuola e Per_1
riaccompagnandolo presso la madre entro le ore 18 della domenica;
b) per quel che concerne le festività di Natale e Pasqua, negli anni pari trascorrerà il Natale con la mamma e la Pasqua col Per_1
papà, con inversione negli anni dispari;
c) quanto alle vacanze estive, da concordarsi comunque preventivamente fra i genitori entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, trascorrerà le prime Per_1
due settimane di luglio al mare in Toscana con la madre ed i nonni materni, la terza settimana di luglio sempre al mare in Toscana con i nonni materni, mentre trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive dal 2025; d) i genitori, in ogni caso, potranno sempre concordare variazioni rispetto a quanto indicato ai precedenti punti a), b) e c) purché con preavviso scritto di almeno una settimana.
DISPONE che il GN provveda al mantenimento del figlio minore , Parte_2 Persona_2 in via indiretta, mediante versamento alla IG , dell'importo di € 300,00 Parte_1
(trecento) mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG il cui codice IBAN Parte_1
è noto al GN . La somma (fissata con decorrenza dal deposito del presente ricorso) Parte_2
è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, purché l'indice sia positivo.
DISPONE che il GN provveda altresì al pagamento del 50% delle spese mediche Parte_2 non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse del figlio minore , purché tali spese vengano previamente concordate e documentate, Persona_2
richiamandosi sul punto quanto previsto dal Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Torino, che si allega (sub doc. n. 9 al presente ricorso) e che è da intendersi integralmente richiamato.
PRENDE ATTO che l'Assegno Unico venga percepito dalla IG nella misura Parte_1 del 100%; il GN presta all'uopo sin d'ora esplicito consenso. Parte_2
PRENDE ATTO che i genitori prestano sin d'ora reciproco consenso autorizzativo al rilascio del passaporto ed al rinnovo dei documenti del figlio minore.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.