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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 18/12/2024, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
n° 475/2021 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro pendente tra
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Semproni, che la Parte_1 rappresenta e difende unitamente e congiuntamente all'avv. Antonio Di Giandomenico, in forza di procura alle liti in atti;
-ricorrente -
e
, in persona del titolare Controparte_1 Controparte_1 elettivamente domiciliata in Lanciano (CH), alla Via Monte Grappa n.13, presso lo studio dell'avv.
Fausto Troilo, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Lucio Di Biase, in forza di procura alle liti in atti;
- resistente - avente ad oggetto: differenze retributive e risarcimento danni.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicata, premesso:
-di aver lavorato per la ditta resistente in ragione di apposito contratto a tempo indeterminato part time dal 24.03.2017 al 29.04.2021 (data delle dimissioni per giusta causa) con mansioni di aiuto cuoca ed inquadramento al V livello del CCNL Pubblici Esercizi;
-che la prestazione lavorativa veniva resa presso il ristorante in via Selva Piana a Controparte_1
Casoli; -che sebbene la contrattazione individuale prevedesse un orario giornaliero di 3 ore per 6 giorni alla settimana, ella lavorava per 6 ore al giorno per 6 giorni a settimana rispettando il seguente orario dalle 18.00 alle 24.00;
- di essere entrata in maternità obbligatoria nel mese di dicembre 2019 ed in maternità facoltativa nel mese di agosto 2020 fino al 31.03.2021;
-di aver ricevuto da marzo 2017 ad ottobre 2019 la retribuzione fissa in contanti di €. 800,00 mensili per dodici mensilità senza mensilità aggiuntive, pur previste dagli artt. 183 e 184 del CCNL applicato;
-di non aver percepito la retribuzione per i mesi di novembre 2019 e di aprile 2021, né il TFR e le altre spettanze di fine rapporto;
-di aver percepito per il periodo di maternità soltanto le somme previste a carico dell' e non CP_2
anche quelle a carico del datore di lavoro;
-di aver diritto alla corresponsione della complessiva somma di €. 29.228,21, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al soddisfo;
-che l'erogazione di una consistente parte della retribuzione in nero ha comportato una serie di conseguenze di non scarso rilievo, tra cui la sensibile decurtazione della indennità NASPI che la lavoratrice sta percependo;
ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di:
“In via principale accertare e dichiarare la sussistenza del credito descritto e per l'effetto condannare P.I. ), Via Selva Controparte_1 P.IVA_1
Piana 72/A a Casoli (CH) CH), in persona del titolare dell' omonima ditta all'immediato pagamento della somma di euro 29.228,21 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al soddisfo, a titolo di lavoro supplementare, retribuzioni non pagate, mensilità aggiuntive non corrisposte, spettanze di fine rapporto e TFR non erogati, come da conteggi depositati.
Sempre in via principale Accertare e dichiarare che, in conseguenza delle condotte descritte ovvero dell'indicazione di inferiori somme retributive nei cedolini paga del la ricorrente la Sig.ra ha subito un danno consistente nell'omesso versamento di contributi previdenziali Parte_1 ed assistenziali ed in considerazione dell'impossibilità al momento del deposito del ricorso di quantificare compiutamente il danno descritto, emetter e condanna generica della Società resistente con quantificazione dell'importo del danno da accertarsi in separata sede;
Ancora in via principale in considerazione delle descritte discrasie tra cedolini paga e retribuzione corrisposta accertare e dichiarare che la lavoratrice avrebbe avuto diritto all'indennità Naspi di importo pari ad euro 657,67 per i primi tre mesi con le riduzioni per i mesi successivi e, per
l'effetto pronunciare sul punto apposita condanna generica al pagamento del danno conseguente alla minore indennità che verrà percepita all'esito dei pagamenti con quantificazione al momento dell'avvenuta erogazione totale dell'indennità stessa;
Con condanna della società convenuta al pagamento delle spese, onorari e competenze di lite ex art. 93 c pc.”.
Si è costituita in giudizio la resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi, disposta l'acquisizione di conteggi alternativi e concesso il termine per il deposito di note conclusionali è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
A causa del blocco dei sistemi civili in data 17.12.2024, per come comunicato a mezzo mail al
Tribunale di Lanciano dal quila, non è stato possibile depositare nella data di Controparte_3
ieri la presente sentenza.
Indi la causa viene decisa come da sentenza in data odierna.
Motivi della decisione
Occorre premettere che con le note conclusionali depositate in data 16.05.2024 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare espressamente alla seguente domanda: “Sempre in via principale:
Accertare e dichiarare che, in conseguenza delle condotte descritte – ovvero dell'indicazione di inferiori somme retributive nei cedolini paga della ricorrente – la Sig.ra ha subito Parte_1 un danno consistente nell'omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali ed, in considerazione dell'impossibilità al momento del deposito del ricorso di quantificare compiutamente il danno descritto, emettere condanna generica della Società resistente con quantificazione dell'importo del danno da accertarsi in separata sede”.
A tal fine deve rammentarsi che la rinuncia a singoli capi della domanda rientra tra i poteri del difensore e, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio di cui all'art. 306 c.p.c., non richiede l'adozione di forme particolari o sacramentali, non necessita di accettazione della controparte, estingue l'azione e determina la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 8387/1999,
Cass. n. 19946/2004; Cass. n. 23749/2011; Cass. civ. n. 21848/2013).
In caso di rinuncia a singoli capi della domanda le spese giudiziarie vanno liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. Cass., 10/4/1998, n. 3734).
Passando, dunque, alla disamina delle ulteriori domande proposte e non rinunciate si precisa quanto segue.
La ricorrente agisce in giudizio al fine di sentir accertare e dichiarare che il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta si è concretamente svolto, sin dalla data di sua instaurazione del 24.03.2017 e fino alla data delle dimissioni del 29.04.2021, in disparte la sua qualificazione formale come rapporto part time articolato su 18 ore settimanali, come rapporto con orario di lavoro di 36 ore settimanali dalle 18.00 alle 24.00.
Le deduzioni di parte ricorrente hanno trovato solo parziale riscontro nella dichiarazione resa dalla teste , soggetto particolarmente attendibile, in quanto ha prestato la propria attività Testimone_1
lavorativa alle dipendenze della società resistente, come cameriera e barista, dalla sua apertura nell'ottobre 2015 fino alla sua chiusura.
In particolare, la teste ha così dichiarato in risposta al capitolo 3 del ricorso: “ADR sub 3) “Ho visto la ricorrente lavorare presso la resistente dal martedì alla domenica tutti i giorni. Ricordo che la ricorrente arrivava circa un'ora dopo il mio arrivo che era alle 18.00 poi andava via circa un'ora prima della chiusura che facevo io avendo le chiavi intorno alla mezzanotte, preciso che la ricorrente non si occupava di pulire la sala che era un mio compito prima della chiusura. Non so dire se oltre all'aiuto cuoco la ricorrente all'occorrenza facesse anche da cuoca”.
Per l'effetto va accertato e dichiarato che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta sin dal 24.03.2017 con orario part time di 4 ore giornaliere per 6 giorni alla settimana, dalle 19.00 alle 23.00, e la società va condannata al pagamento in suo favore delle differenze retributive tra quanto le è stato corrisposto e quanto le spettava in base al CCNL applicato, considerando l'orario di lavoro effettivamente svolto.
La ricorrente ha, inoltre, dedotto di non aver percepito la retribuzione per i mesi di novembre 2019
e di aprile 2021, né il TFR e le altre spettanze di fine rapporto e di aver percepito per il periodo di maternità soltanto le somme previste a carico dell' e non anche quelle a carico del datore di CP_2
lavoro.
A fronte di tali deduzioni la società resistente, sulla quale gravava il relativo onere, non si è neppure offerta di dimostrare di aver eseguito esattamente la prestazione dovuta, per cui la relativa domanda deve trovare integrale accoglimento.
Quanto alla liquidazione delle differenze retributive riconosciute devono porsi alla base della decisione i conteggi analitici aggiornati depositati in data 27.09.2024 dalla difesa di parte ricorrente, su richiesta del giudicante, che le quantificano nella somma complessiva di €. 26.064,34, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, alla quale andrà aggiunto il cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo, in quanto non adeguatamente contestati dalla resistente. CP_4
Non conducono, infatti, a conclusioni diverse le osservazioni critiche della difesa di parte resistente depositate con nota del 06.11.2024.
Infine, deve trovare accoglimento altresì la domanda di condanna generica della società resistente al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per effetto della decurtazione della indennità NASPI che la lavoratrice ha percepito in ragione della erogazione in nero di una parte della retribuzione mensile e della conseguenziale discrasia esistente tra l'importo dichiarato nei cedolini paga e la retribuzione concretamente corrisposta.
Invero, sulla base dell'art. 4 del Decreto legislativo n. 22 del 04.03.2015 la NASPI dev'essere rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali ricevuta dal lavoratore negli ultimi quattro anni che va divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. Se il prodotto è inferiore ad €. 1.227,55 al lavoratore spetta un'indennità Naspi pari al 75%, mentre se è superiore il prodotto va incrementato del 25% fino ad un massimo consentito di €. 1.335,40, poi ridotto dei coefficienti di legge dal quarto mese in poi.
In questa sede può pronunciarsi, come peraltro espressamente richiesto dalla difesa di parte ricorrente, solo una condanna generica, essendo possibile quantificare il danno complessivamente subito solo all'esito dell'avvenuta erogazione totale dell'indennità stessa.
Le spese del presente giudizio, liquidate avuto riguardo ai valori minimi del quarto scaglione delle tabelle allegate al D.M. 147/2022, in ragione del valore indeterminato della controversia, sono poste a carico della società resistente sulla base del criterio di soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accerta e dichiara che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta sin dal
24.03.2017 con orario part time di 4 ore giornaliere per 6 giorni alla settimana;
-condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad €.
26.064,34, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, alla quale andrà aggiunto il cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
-condanna la società resistente al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per effetto della decurtazione della indennità NASPI che la lavoratrice ha percepito in ragione dell'erogazione in nero di una parte della retribuzione mensile e della conseguenziale discrasia esistente tra l'importo dichiarato nei cedolini paga e la retribuzione concretante corrisposta;
-condanna la società resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in
€. 4.628,5 per compensi, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso il 18.12.2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro pendente tra
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Semproni, che la Parte_1 rappresenta e difende unitamente e congiuntamente all'avv. Antonio Di Giandomenico, in forza di procura alle liti in atti;
-ricorrente -
e
, in persona del titolare Controparte_1 Controparte_1 elettivamente domiciliata in Lanciano (CH), alla Via Monte Grappa n.13, presso lo studio dell'avv.
Fausto Troilo, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Lucio Di Biase, in forza di procura alle liti in atti;
- resistente - avente ad oggetto: differenze retributive e risarcimento danni.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicata, premesso:
-di aver lavorato per la ditta resistente in ragione di apposito contratto a tempo indeterminato part time dal 24.03.2017 al 29.04.2021 (data delle dimissioni per giusta causa) con mansioni di aiuto cuoca ed inquadramento al V livello del CCNL Pubblici Esercizi;
-che la prestazione lavorativa veniva resa presso il ristorante in via Selva Piana a Controparte_1
Casoli; -che sebbene la contrattazione individuale prevedesse un orario giornaliero di 3 ore per 6 giorni alla settimana, ella lavorava per 6 ore al giorno per 6 giorni a settimana rispettando il seguente orario dalle 18.00 alle 24.00;
- di essere entrata in maternità obbligatoria nel mese di dicembre 2019 ed in maternità facoltativa nel mese di agosto 2020 fino al 31.03.2021;
-di aver ricevuto da marzo 2017 ad ottobre 2019 la retribuzione fissa in contanti di €. 800,00 mensili per dodici mensilità senza mensilità aggiuntive, pur previste dagli artt. 183 e 184 del CCNL applicato;
-di non aver percepito la retribuzione per i mesi di novembre 2019 e di aprile 2021, né il TFR e le altre spettanze di fine rapporto;
-di aver percepito per il periodo di maternità soltanto le somme previste a carico dell' e non CP_2
anche quelle a carico del datore di lavoro;
-di aver diritto alla corresponsione della complessiva somma di €. 29.228,21, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al soddisfo;
-che l'erogazione di una consistente parte della retribuzione in nero ha comportato una serie di conseguenze di non scarso rilievo, tra cui la sensibile decurtazione della indennità NASPI che la lavoratrice sta percependo;
ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di:
“In via principale accertare e dichiarare la sussistenza del credito descritto e per l'effetto condannare P.I. ), Via Selva Controparte_1 P.IVA_1
Piana 72/A a Casoli (CH) CH), in persona del titolare dell' omonima ditta all'immediato pagamento della somma di euro 29.228,21 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al soddisfo, a titolo di lavoro supplementare, retribuzioni non pagate, mensilità aggiuntive non corrisposte, spettanze di fine rapporto e TFR non erogati, come da conteggi depositati.
Sempre in via principale Accertare e dichiarare che, in conseguenza delle condotte descritte ovvero dell'indicazione di inferiori somme retributive nei cedolini paga del la ricorrente la Sig.ra ha subito un danno consistente nell'omesso versamento di contributi previdenziali Parte_1 ed assistenziali ed in considerazione dell'impossibilità al momento del deposito del ricorso di quantificare compiutamente il danno descritto, emetter e condanna generica della Società resistente con quantificazione dell'importo del danno da accertarsi in separata sede;
Ancora in via principale in considerazione delle descritte discrasie tra cedolini paga e retribuzione corrisposta accertare e dichiarare che la lavoratrice avrebbe avuto diritto all'indennità Naspi di importo pari ad euro 657,67 per i primi tre mesi con le riduzioni per i mesi successivi e, per
l'effetto pronunciare sul punto apposita condanna generica al pagamento del danno conseguente alla minore indennità che verrà percepita all'esito dei pagamenti con quantificazione al momento dell'avvenuta erogazione totale dell'indennità stessa;
Con condanna della società convenuta al pagamento delle spese, onorari e competenze di lite ex art. 93 c pc.”.
Si è costituita in giudizio la resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi, disposta l'acquisizione di conteggi alternativi e concesso il termine per il deposito di note conclusionali è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
A causa del blocco dei sistemi civili in data 17.12.2024, per come comunicato a mezzo mail al
Tribunale di Lanciano dal quila, non è stato possibile depositare nella data di Controparte_3
ieri la presente sentenza.
Indi la causa viene decisa come da sentenza in data odierna.
Motivi della decisione
Occorre premettere che con le note conclusionali depositate in data 16.05.2024 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare espressamente alla seguente domanda: “Sempre in via principale:
Accertare e dichiarare che, in conseguenza delle condotte descritte – ovvero dell'indicazione di inferiori somme retributive nei cedolini paga della ricorrente – la Sig.ra ha subito Parte_1 un danno consistente nell'omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali ed, in considerazione dell'impossibilità al momento del deposito del ricorso di quantificare compiutamente il danno descritto, emettere condanna generica della Società resistente con quantificazione dell'importo del danno da accertarsi in separata sede”.
A tal fine deve rammentarsi che la rinuncia a singoli capi della domanda rientra tra i poteri del difensore e, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio di cui all'art. 306 c.p.c., non richiede l'adozione di forme particolari o sacramentali, non necessita di accettazione della controparte, estingue l'azione e determina la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 8387/1999,
Cass. n. 19946/2004; Cass. n. 23749/2011; Cass. civ. n. 21848/2013).
In caso di rinuncia a singoli capi della domanda le spese giudiziarie vanno liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. Cass., 10/4/1998, n. 3734).
Passando, dunque, alla disamina delle ulteriori domande proposte e non rinunciate si precisa quanto segue.
La ricorrente agisce in giudizio al fine di sentir accertare e dichiarare che il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta si è concretamente svolto, sin dalla data di sua instaurazione del 24.03.2017 e fino alla data delle dimissioni del 29.04.2021, in disparte la sua qualificazione formale come rapporto part time articolato su 18 ore settimanali, come rapporto con orario di lavoro di 36 ore settimanali dalle 18.00 alle 24.00.
Le deduzioni di parte ricorrente hanno trovato solo parziale riscontro nella dichiarazione resa dalla teste , soggetto particolarmente attendibile, in quanto ha prestato la propria attività Testimone_1
lavorativa alle dipendenze della società resistente, come cameriera e barista, dalla sua apertura nell'ottobre 2015 fino alla sua chiusura.
In particolare, la teste ha così dichiarato in risposta al capitolo 3 del ricorso: “ADR sub 3) “Ho visto la ricorrente lavorare presso la resistente dal martedì alla domenica tutti i giorni. Ricordo che la ricorrente arrivava circa un'ora dopo il mio arrivo che era alle 18.00 poi andava via circa un'ora prima della chiusura che facevo io avendo le chiavi intorno alla mezzanotte, preciso che la ricorrente non si occupava di pulire la sala che era un mio compito prima della chiusura. Non so dire se oltre all'aiuto cuoco la ricorrente all'occorrenza facesse anche da cuoca”.
Per l'effetto va accertato e dichiarato che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta sin dal 24.03.2017 con orario part time di 4 ore giornaliere per 6 giorni alla settimana, dalle 19.00 alle 23.00, e la società va condannata al pagamento in suo favore delle differenze retributive tra quanto le è stato corrisposto e quanto le spettava in base al CCNL applicato, considerando l'orario di lavoro effettivamente svolto.
La ricorrente ha, inoltre, dedotto di non aver percepito la retribuzione per i mesi di novembre 2019
e di aprile 2021, né il TFR e le altre spettanze di fine rapporto e di aver percepito per il periodo di maternità soltanto le somme previste a carico dell' e non anche quelle a carico del datore di CP_2
lavoro.
A fronte di tali deduzioni la società resistente, sulla quale gravava il relativo onere, non si è neppure offerta di dimostrare di aver eseguito esattamente la prestazione dovuta, per cui la relativa domanda deve trovare integrale accoglimento.
Quanto alla liquidazione delle differenze retributive riconosciute devono porsi alla base della decisione i conteggi analitici aggiornati depositati in data 27.09.2024 dalla difesa di parte ricorrente, su richiesta del giudicante, che le quantificano nella somma complessiva di €. 26.064,34, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, alla quale andrà aggiunto il cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo, in quanto non adeguatamente contestati dalla resistente. CP_4
Non conducono, infatti, a conclusioni diverse le osservazioni critiche della difesa di parte resistente depositate con nota del 06.11.2024.
Infine, deve trovare accoglimento altresì la domanda di condanna generica della società resistente al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per effetto della decurtazione della indennità NASPI che la lavoratrice ha percepito in ragione della erogazione in nero di una parte della retribuzione mensile e della conseguenziale discrasia esistente tra l'importo dichiarato nei cedolini paga e la retribuzione concretamente corrisposta.
Invero, sulla base dell'art. 4 del Decreto legislativo n. 22 del 04.03.2015 la NASPI dev'essere rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali ricevuta dal lavoratore negli ultimi quattro anni che va divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. Se il prodotto è inferiore ad €. 1.227,55 al lavoratore spetta un'indennità Naspi pari al 75%, mentre se è superiore il prodotto va incrementato del 25% fino ad un massimo consentito di €. 1.335,40, poi ridotto dei coefficienti di legge dal quarto mese in poi.
In questa sede può pronunciarsi, come peraltro espressamente richiesto dalla difesa di parte ricorrente, solo una condanna generica, essendo possibile quantificare il danno complessivamente subito solo all'esito dell'avvenuta erogazione totale dell'indennità stessa.
Le spese del presente giudizio, liquidate avuto riguardo ai valori minimi del quarto scaglione delle tabelle allegate al D.M. 147/2022, in ragione del valore indeterminato della controversia, sono poste a carico della società resistente sulla base del criterio di soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accerta e dichiara che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta sin dal
24.03.2017 con orario part time di 4 ore giornaliere per 6 giorni alla settimana;
-condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad €.
26.064,34, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, alla quale andrà aggiunto il cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
-condanna la società resistente al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per effetto della decurtazione della indennità NASPI che la lavoratrice ha percepito in ragione dell'erogazione in nero di una parte della retribuzione mensile e della conseguenziale discrasia esistente tra l'importo dichiarato nei cedolini paga e la retribuzione concretante corrisposta;
-condanna la società resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in
€. 4.628,5 per compensi, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso il 18.12.2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -