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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RG 147 -1/2025 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. unitario n. 147-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto dalla
presso il Tribunale di Torino, in persona del Pubblico Parte_1
Ministero dott.ssa Virginie Tedeschi
- RICORRENTE- nei confronti di
(C.F. ) – in persona del Controparte_1 P.IVA_1 liquidatore con sede legale a AS T.se (To), in Strada Della Controparte_2
Commenda 14/E 14/D, cap 10072, cancellata il 7 agosto 2024, rappresentata e difesa dagli Avv. Gabriele FERRETTI e Avv. Marco FORLENZA
- CONVENUTA–
***
Con ricorso depositato il 12 marzo 2025 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Torino, in persona del Pubblico Ministero dott.ssa Virginie Tedeschi, ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
(C.F. ) – in persona del liquidatore con
[...] P.IVA_1 Controparte_2 sede legale a AS T.se (To), in Strada Della Commenda 14/D/E, cancellata il 7 agosto
2024.
Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati dalla parte ricorrente con deposito presso la Casa Comunale di AS Torinese (TO) il 21 marzo 2025, stante l'impossibilità di notificare a mezzo pec attestata dalla Cancelleria il 19.3.2025 e l'irreperibilità all'indirizzo risultante come ultima sede legale (cfr. notifiche depositate nel fascicolo telematico il 2 aprile 2025). La Procura ricorrente ha provveduto anche alla notifica a mezzo PG (modalità autorizzata con in decreto di fissazione di udienza) al liquidatore il 24 marzo 2025 (cfr. notifiche depositate nel fascicolo telematico il 2 aprile 2025), notifica non richiesta dal CCII né dal giudice relatore e non necessaria, come meglio di dirà oltre.
ha trasmesso l'informativa di cui agli artt. 41 ult. co e 42 CCII, datata 21.3.2025 ed CP_3 inserita nel fascicolo telematico il 24.3.2025, da cui risultano carichi iscritti al ruolo a debito della società convenuta per complessivi euro 1.080.826,55, di cui euro 1.080.570,30 a titolo di “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”, euro 256,25 a titolo di “importi a ruolo non scaduti o in attesa di notifica” ed euro 70,48 “importi oggetto di definizione agevolata”.
si è costituita con la memoria depositata Controparte_1 il 14.4.2025, con cui ha chiesto rigettarsi la domanda, allegando che la società non è operativa a far data dal 2014, è comunque in liquidazione dal 2017 e non è stata cancellata prima (dell'agosto 2024 data della cancellazione) per mero disguido contabile, che non possiede beni di alcun genere, non ha una sede né possiede documenti e i crediti erariali risalenti al 2011 e 2012 indicati nella domanda del Pubblico Ministero sono da ritenere prescritti, non risultando alcuna notifica.
La convenuta ha sostenuto l'assenza dei requisiti per l'accoglimento della domanda, allegando che la società non ha alcun fatturato né ricavo da oltre 10 anni e non risulta provato che l'ammontare dei debiti sia superiore a 500.000 euro “posto che gli unici debiti sarebbero quelli erariali che risalirebbero all'attività della società degli anni 2011-2012”.
Inoltre, ha rilevato che i debiti sarebbero inferiori ad euro 500.000 se si escludesse un singolo atto di accertamento per euro 443.776,23 emesso in data 12.12.2024 che non appare notificato.
In ogni caso, ha eccepito l'assenza di utilità della procedura di liquidazione giudiziale, che sarebbe destinata a chiudersi immediatamente per assenza di attivo.
All'udienza 15.4.2025 il Pubblico Ministero ha osservato, tra il resto, che la società non deposita bilanci a far data dall'anno 2014 e difetta dunque la prova del possesso dei requisiti per essere qualificata come impresa minore ed ha sostenuto che l'utilità dell'aperura della procedura consisterebbe anche nel verificare, alla luce dell'indebitamento erariale e dell'avvenuta cancellazione, come è avvenuta la liquidazione dei beni, tenuto conto che per quanto a conoscenza della Procura la società è stata operativa sino al 2017.
La difesa della convenuta ha dichiarato di non sapere perché i bilanci non sono stati depositati dal 2014, osservando che probabilmente deve attribuirsi all'inattività. Il Pubblico Ministero ha replicato che sino al 2017 l'attività è proseguita e deve ritenersi comprovata dalla cartella esattoriale, che ha riservato di depositare nel fascicolo telematico.
La difesa della convenuta ha dichiarato di non potere indicare con precisione l'anno in cui la società ha cessato l'attività ma che nell'atto è indicato che non è operativa dall'anno 2014
e che avrebbe dovuto essere cancellata almeno dal 2017/2018, ovvero dalla messa in liquidazione della società.
L'udienza è stata rinviata, con autorizzazione alla parte ricorrente al deposito della documentazione ritenuta necessaria, all'esito delle difese. La Procura ha depositato il 22.4.2025 l'avviso di accertamento n. T7G030900478/2024, per l'anno di esercizio 2017, con relativa prova della notifica, nella cui motivazione si indica: che
è stata contestata la mancata dichiarazione di oltre 400.000 euro di rimborsi percepiti da Assicurazioni nell'anno 2017; che nel luglio 2023 la società odierna convenuta, tramite il proprio consulente, ha trasmesso documentazione (fatture emesse da 1 a 231), da cui risultano ricavi per oltre 494.000 euro per il 2017 e fatture ricevute (per circa 185.000 euro), oltre alla stima dei costi per personale (circa 85.000 euro) e spese di energia elettrica (circa
8.000 euro), così che risulta un reddito d'impresa non dichiarato per 216.462 euro ed imposta evasa per 108.874 euro. Oltre sanzioni ed accessori, il totale dovuto è stato quantificato in 443.000,78 euro.
Con memoria depositata il 9.5.2025 ha Controparte_1 allegato l'assenza di produzione della “notifica di schema d'atto con invito alla presentazione nel termine di 60 giorni di osservazioni e controdeduzioni in merito ai rilievi formulati dall'ufficio citata a pagina 19 dell'atto di accertamento”, sostenendo che da ciò derivi “il travolgimento di ogni atto successivo con conseguente cartolare illegittimità dell'atto di accertamento oggetto di produzione che deve essere considerato tanquam non esset”. Inoltre, ha argomentato che “non è stata dimostrata l'effettiva notifica dell'atto di accertamento a valido indirizzo. In effetti se come indicato le fatture richieste sono state consegnate da un professionista o delegato verosimilmente insieme al deposito sarà stata compiuta opportuna elezione di domicilio con conseguente illegittimità della notifica effettuata”; nonchè “la notifica sarebbe stata effettuata non presso la sede della carrozzeria ma presso la residenza del liquidatore ma vi sono due rilievi da operare ovvero: a. se la società era ancora aperta come sostenuto la notifica avrebbe dovuto essere effettuata presso la sede stessa ovvero a mezzo pec elementi che invece non risultano dimostrati;
b. la notifica alla residenza ha dato un esito negativo e pur essendo in corso una verifica anagrafica è stata considerata valida. A tale riguardo la dimostrazione dell'illegittima della notifica consiste proprio nel fatto che invece il presente procedimento di istruzione prefallimentare è stato ritualmente notificato a mani del sig. . Proprio in Parte_2 ragione del fatto che la notifica non è stata ritualmente compiuta certamente l'atto di accertamento appare illegittimo e sarà oggetto di opportuna impugnazione. In ogni caso ad oggi non sussiste un credito cartolare comprovato proprio per la sua irregolare notifica”.
Non vi sarebbe, dunque, la cristallizzazione del debito nei confronti di CP_3
Inoltre, ha ribadito che, poiché l'estratto di ruolo riporta circa 200.000,00 euro di importi di cartelle risalenti agli anni dal 2011 al 2014, che considera prescritte, e l'accertamento contestato è pari ad Euro 443.776,23, il debito appare inferiore a 500.000,00 Euro.
All'udienza 13.5.2025 il Pubblico Ministero si è richiamato alle produzioni in atti ed ha insistito per l'accoglimento della domanda, la convenuta parimenti ha richiamato le difese in atti e si è opposta alla apertura della liquidazione giudiziale.
Il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione del Pubblico Ministero ricorrente ai sensi dell'art. 38 co 1
CCII;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è a AS T.se (To), in Strada Della Commenda 14/D/E, (cfr. visura camerale del 19.3.2025 in atti);
3 - risulta cancellata dal Registro Controparte_1 delle Imprese il 7 agosto 2024 e, dunque, non è decorso un anno da tale momento. Occorre evidenziare in relazione alle difese della convenuta, che l'art. 33 CCII prevede al co 1 che la liquidazione giudiziale possa essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore e al co 2 specifica che per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e che è obbligo dell'imprenditore infatti mantenere attivo l'indirizzo pec per un anno da tale momento. Dunque, rispetto al periodo temporale prescritto dalla norma citata non occorre indagare circa l'anno in cui la società è divenuta inattiva, indicato nell'atto di costituzione della società nel 2014;
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate e si è costituita. Appare opportuno evidenziare che la notifica alla società deve ritenersi perfezionata con le modalità di cui all'art. 40 co 8 CCII (presso la Casa Comunale di AS Torinese il 21 marzo 2025, stante l'impossibilità di notificare a mezzo pec attestata dalla Cancelleria il 19.3.2025 e l'irreperibilità all'indirizzo risultante come ultima sede legale -cfr. notifiche depositate nel fascicolo telematico il 2 aprile 2025). La Procura ricorrente ha provveduto anche alla notifica a mezzo PG (modalità autorizzata con in decreto di fissazione di udienza) al liquidatore il 24 marzo 2025 (cfr. notifiche depositate nel fascicolo telematico il 2 aprile 2025) ma tale notifica appare ultronea e non necessaria, in quanto la notifica alla società cancellata nell'anno deve essere effettuata nelle modalità previste dall'art. 40 CCII, in relazione a cui l'art. 33 citato prevede l'obbligo di mantenere la pec attiva per un anno dalla cancellazione, cui consegue la notifica alla sede legale e in caso di irreperibilità a tale indirizzo presso la Casa Comunale;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata, in liquidazione, avente quale oggetto sociale risultante dalla visura camerale l'attività di autocarrozzeria e autoriparazioni in genere);
- non può ritenersi che la convenuta abbia fornito la prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
In via generale, mette conto osservare che la giurisprudenza relativa alla legge fallimentare in relazione alla prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma
2, l.fall., che appare applicabile analogicamente alla prova dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, ha chiarito che i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi (Cass. 2019, n. 24138). Inoltre, nella valutazione della documentazione offerta al fine di provare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, legge fall. per l'esenzione dal fallimento, non rileva la provenienza dei documenti dall'impresa interessata, quanto piuttosto la rappresentazione storica dei fatti e dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, così che rilievo cruciale assume il punto rappresentato dalla valutazione dell'attendibilità ex art. 116 c.p.c. del materiale disponibile, del grado di fedeltà del dato rappresentatovi con l'effettiva realtà dell'impresa che viene considerata (Cass. 2019, n. 6991).
4 Nella fattispecie in esame, a fronte dal mancato deposito dei bilanci dopo il 2013, la società convenuta non li ha redatti né depositati tardivamente e non ha indicato una ragione valida per tali omissioni, avendo dichiarato che l'attività sarebbe cessata di fatto nel 2014 e che la ragione della mancata redazione dei bilanci dipenderebbe da ciò, circostanza smentita dal contenuto dell'avviso di accertamento prodotto il 22.4.2025 dalla Procura, da cui risulta che nel 2017 sono stati percepiti soldi da assicurazioni per centinaia di migliaia di euro, senza che tale specifica circostanza sia stata contestata dalla società in quella sede, avendo anzi prodotto all'amministrazione in sede di accertamento le fatture emesse e ricevute, così comprovando l'attività. Inoltre, la convenuta non ha prodotto documentazione da cui possa ritenersi provato il possesso congiunto dei requisiti esonerativi, avendo anzi affermato nella memoria di costituzione di non avere documenti. Neppure risulta alcuna dichiarazione fiscale nell'ultimo triennio (informativa inserita nel fascicolo telematico il 21.3.2025). Vi è dunque un quadro probatorio del tutto carente, assenti i bilanci dell'ultimo decennio e le dichiarazioni fiscali almeno dell'ultimo triennio e l' allegazione relativa alla cessazione dell'attività nel 2014 appare smentita dalle stesse fatture emesse e ricevute dalla società nel 2017 e prodotte in sede di accertamento.
Inoltre, può ritenersi superata la soglia di cui all'art. 2 co 1 lett. d) n. 3, potendosi ritenere provati debiti per oltre 500.000 euro. Occorre considerare, infatti, che ha certificato CP_3 che l'importo dei carichi iscritti al ruolo è pari ad euro 1.080.826,55, di cui euro 1.080.570,30 a titolo di “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”, euro 256,25 a titolo di “importi a ruolo non scaduti o in attesa di notifica” ed euro 70,48 “importi oggetto di definizione agevolata”. La convenuta ha eccepito la prescrizione per i debiti ultradecennali, quantificati in 200.000,00 euro circa
(memoria 9.5.2025) e in ordine a tale eccezione, non essendo l'Agenzia delle Entrate parte di questo procedimento non è possibile verificare se vi siano stati atti interruttivi della prescrizione o quantomeno non appare necessario esercitare poteri officiosi volti a verificare tale aspetto in quanto non necessario. Vi sono, infatti, circa 436.000 euro non contestati che devono essere sommati alle somme oggetto dell'accertamento relativo all'anno 2017 pari ad euro 443.776,23. In relazione a tale accertamento la convenuta ha sostenuto l'esistenza di vizi formali di notifica dello schema d'atto e dell'atto di accertamento, ma non ha contestato nella sostanza che per tale annualità siano state percepite dalle assicurazioni le somme indicate nell'atto (oltre 494.00 euro) e non ha contestato di aver partecipato al procedimento di accertamento producendo le fatture emesse e ricevute relative al periodo.
Al fine di ritenere provato il superamento della soglia di euro 500.000 non occorre un titolo esecutivo, l'esposizione debitoria risulta dall'avviso di accertamento e dai contenuti dello stesso, come si è detto, emerge la partecipazione di al Controparte_1 procedimento accertativo e, dunque, il fatto che l'avviso possa essere eventualmente impugnato per vizi di notifica, come prospettato dalla convenuta, non toglie che il Tribunale possa valutare incidentalmente l'esposizione debitoria, al fine di verificare il possesso dei requisiti per la qualifica di impresa minore. Nel caso di specie gli elementi portati, attinenti a soli vizi di notifica, a prescindere dalla fondatezza degli stessi, riguardano unicamente contestazioni formali e non di sostanza sulla debenza. Pertanto, potendo ritenersi provata una esposizione debitoria di oltre 500.000 euro (436.000 euro non contestati, oltre
443.776,23 oggetto dell'accertamento relativo all'anno 2017), l'impresa è assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
5 - è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
La sussistenza di insolvenza, trattandosi di società in liquidazione, appaiono applicabili i principi enunciati dalla Suprema Corte nella vigenza della l.f., in base ai quali “la valutazione del giudice, ai fini del giudizio sulla sussistenza dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali” (Cass. Ord., 18/12/2017, n. 30297). Infatti, “l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 5 l.fall., nei casi di società in liquidazione, si fonda sulla ratio del principio della c.d. insolvenza “statica”, che trova fondamento nella modifica dell'oggetto sociale che si verifica nella società in stato di scioglimento e di liquidazione (il cui oggetto esclusivo diviene quello di dismettere il patrimonio sociale per la soddisfazione dei creditori, con distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci)” (Cass. n. 12156/2024 che richiama ex multis, Cass. 32280/2022). Nella fattispecie, la società è cancellata dal registro delle imprese dall'agosto 2024 ed ha dichiarato di non aver beni, così che non constano elementi di attivo che consentano la soddisfazione dei debiti, che sono non contestati per almeno 300.000 euro;
- non è previsto quale requisito per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale la certezza di utilità della procedura per i creditori, a differenza della liquidazione controllata proposta dal debitore persona fisica (art. 268 co 2 ult. periodo), così che non occorre esaminare tale eccezione sollevata dalla convenuta;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito di anche solo per la parte non contestata. CP_3
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F. ) – in persona del liquidatore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 con sede legale a AS T.se (To), in Strada Della Commenda 14/E 14/D, cap
[...]
10072, cancellata il 7 agosto 2024;
; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta Persona_1 allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
6 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 7 ottobre 2025 alle ore 15:15 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine
7 assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 15.5.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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