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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 582/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del Giudice unico, dott. Gilberto Orazio
Rapisarda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 582/2023 R.G., avente ad oggetto: “azione revocatoria ordinaria” promossa da
, (C.F.: col patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Salvatore Bianca e Giorgio Seminara
ATTORE contro
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
Vittorio Romano
e
(C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
Sebastiano De Caro
CONVENUTI
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con atto di citazione del 06/02/2023, citava Parte_1 CP_1
e a comparire dinanzi a questo Tribunale, chiedendo
[...] Parte_2 di dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto di vendita mediante il quale il aveva alienato al il villino di sito in Augusta (SR) in c.da Parte_3 CP_2
Bongiovanni, meglio identificato in atti.
Con separate comparse si costituivano in giudizio e Parte_2 CP_1
, contestando entrambi la domanda di parte attrice.
[...]
1 Con provvedimento del 5/11/2023, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il Giudice si pronunciava sulle richieste istruttorie.
All'udienza del 28/2/2024, il Giudice procedeva all'escussione dei testi di entrambe le parti e, ritenuta all'esito la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13/11/2024, la causa veniva incamerata per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ In diritto.
Passando al merito, l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui accoglimento presuppone il concorso di alcune condizioni, descritte al primo comma dell'art. 2901: 1) la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore; 2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni); 4) il consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore disponente di arrecare col proprio atto un tale pregiudizio (e, inoltre, per i soli atti dispositivi a titolo oneroso, la participatio fraudi del terzo acquirente, ossia la prova della comune conoscenza del terzo del carattere fraudolento della operazione, laddove - ove fosse in buona fede - non sarebbe pregiudicato dall'azione revocatoria, salvo il caso di anteriorità della trascrizione della domanda revocatoria rispetto alla trascrizione dell'atto di acquisto, cfr. art. 2901, comma quarto, c.c.); 5) nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo (col concorso del terzo, in caso di atto a titolo oneroso) al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. animus nocendi).
Alla stregua di tale disposto di legge, la domanda dell'attore è fondata va accolta.
§ Sul credito.
È indubbia l'esistenza della ragione di credito.
Invero, già nel 2008 il Tribunale penale di Siracusa aveva dichiarato colpevole il per il reato di cui gli artt. 81, 640, 61 nn. 7 e 11 c.p. e lo aveva Parte_3 condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita odierna attrice (provvedimento confermato, nella parte relativa alle statuizioni civili, dalla
Corte d'Appello di Catania con sentenza n. 980/2015). Pertanto, con la sentenza n. 2095/2022 emessa in data 02/11/2022, il Tribunale civile di Siracusa, accogliendo la domanda risarcitoria del , provvedeva alla mera Pt_1 quantificazione e liquidazione dei danni - già riconosciuti nelle precedenti sentenze
2 penali degli anni 2008 e 2015 - subiti da quest'ultimo a seguito della realizzazione del reato di truffa perpetrato nei suoi confronti dal Parte_3
Da quanto sopra, risulta agli atti ed è incontestato che l'attore sia titolare di un credito pari ad € 57.326,72 (oltre interessi e rivalutazione) nei confronti del Pt_3 derivante dalla sentenza n. 2095/2022 (emessa nell'ambito del procedimento
[...]
n. 1859/2016 R.G.) con cui il Tribunale di Siracusa ha condannato quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti dal . Pt_1
§ Sull'atto dispositivo.
Anche il secondo requisito, ossia la sussistenza di un atto dispositivo, deve ritenersi sussistente, essendo non contestata (e comunque documentalmente provata) la stipula del contratto di compravendita, rogato in data 10/03/2021 a SC
(atto n. 1065 del Repertorio – n. 971 della Raccolta), mediante il quale il debitore trasferiva la proprietà dell'immobile al fratello (cfr. all. 2 della Parte_3 CP_2 citazione dell'attore e all. 10 della memoria n. 183, comma 6, n. 2 del Pt_1 convenuto Segnatamente, si tratta di atto dispositivo realizzato CP_2 successivamente al sorgere del credito, atteso che il requisito dell'anteriorità del credito va valutato in base al momento in cui il credito stesso sorge e non a quello, eventualmente successivo, del suo accertamento giudiziario (cfr. Cass.
17356/2011; Cass. 2748/2005). Invero, l'atto dispositivo veniva stipulato in data
10/03/2021, quindi successivamente al sorgere della ragione di credito, nella misura in cui già nel 2008, come visto sopra, il Tribunale penale di Siracusa aveva dichiarato colpevole il per il reato di cui gli artt. 81, 640, 61 nn. 7 e 11 Parte_3
c.p. e lo aveva condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita (provvedimento confermato, nella parte relativa alle statuizioni civili, dalla Corte d'Appello di Catania con sentenza n. 980/2015). Pertanto, con la sentenza n. 2095/2022 emessa in data 02/11/2022, il Tribunale civile di Siracusa, accogliendo la domanda risarcitoria del , provvedeva alla mera Pt_1 quantificazione e liquidazione dei danni - già riconosciuti nelle precedenti sentenze penali degli anni 2008 e 2015 - subiti da quest'ultimo a seguito della realizzazione del reato di truffa perpetrato nei suoi confronti dal Parte_3
§ Sul c.d. “eventus damni”.
In relazione al c.d. “eventus damni”, ossia al pregiudizio derivante dall'atto revocando alle ragioni creditorie, è consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui lo stesso “ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del
3 patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito” (Cass. Sez. VI, ord. 18 giugno 2019, n. 16221). L'accertamento del requisito in esame non postula che il giudice valuti il pregiudizio alle ragioni del creditore, “ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore” (Cass. Sez. III, ord. 29 settembre 2021, n. 26310). Ne deriva che è onere del creditore attore dimostrare le variazioni quantitative o qualitative del patrimonio del debitore (che costituisce oggetto della generica garanzia patrimoniale del creditore); di contro, sarà onere del debitore convenuto “provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (da ultimo, Cass. Sez. VI, ord. 18 giugno 2019,
n. 16221). In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che proprio la stipula di una compravendita tra il debitore ed un terzo, comportando di fatto la sostituzione di un immobile col denaro, determina “di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (Cass. Sez. III, sent. 9 febbraio 2012, n. 1896).
Nel caso concreto, l'atto revocando si identifica – come già rilevato – nella compravendita di un immobile per un prezzo di € 210.000,00. Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, pertanto, deve ritenersi soddisfatto l'onere del creditore relativo alla dimostrazione della variazione del patrimonio del debitore.
Deve, altresì, rilevarsi che il ha rappresentato che il villino oggetto dell'atto Pt_1 revocando costituiva, unitamente ad un ulteriore terreno del valore di € 16.000,00 venduto dal nch'esso nell'anno 2021 (cfr. all. 3 della citazione dell'attore Parte_3
), l'unico cespite immobiliare presente nel patrimonio del debitore. Ne Pt_1 consegue che l'atto dispositivo realizzato dal E. oggetto della presente Pt_3 revocatoria non ha prodotto una mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, bensì ha comportato un totale svuotamento di quest'ultimo, ormai privo di beni immobili su cui promuovere l'azione esecutiva. Tale ultima circostanza, allegata dall'attore e non smentita da alcuno dei convenuti, consente di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'attore creditore, mentre impone di considerare non assolto quello gravante sul debitore, il quale – durante il processo
– non ha dimostrato né meramente rappresentato la sussistenza di ulteriori sostanze patrimoniali tali da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
§ Sul requisito soggettivo.
Per quanto concerne il requisito soggettivo, ai fini della revocatoria dell'atto dispositivo oggetto del presente giudizio, trattandosi di atto successivo al sorgere
4 del credito, occorre accertare la sussistenza del c.d. consilium fraudis, ossia la mera consapevolezza del debitore disponente di arrecare col proprio atto un pregiudizio alle ragioni creditorie.
In relazione all'elemento soggettivo in capo al terzo, come già rilevato, l'art. 2901
c.c. distingue a seconda che l'atto dispositivo sia a titolo gratuito od oneroso. Se nella prima ipotesi è sufficiente l'accertamento della consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore, nel caso di atto a titolo oneroso è necessario altresì appurare la sussistenza di tale consapevolezza anche in capo al terzo che ha preso parte all'atto dispositivo.
Nel caso di specie, è non contestata la stipula del contratto di compravendita e, quindi, la natura onerosa dell'atto dispositivo. Nondimeno, mentre i convenuti rilevano che l'intero corrispettivo della vendita è stato sostenuto dall'acquirente in parte mediante bonifico bancario ed in parte mediante accollo del CP_2 mutuo precedentemente contratto dal con la banca, l'attore contesta il Parte_3 versamento del prezzo da parte del postulando che la villa in questione CP_2
“sia stata acquistata verosimilmente senza alcun corrispettivo, ad un prezzo corrispondente alla metà del valore effettivo di mercato mediante accollo del mutuo residuo” (v. pagina 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 di parte attrice).
Orbene, dall'atto notarile della compravendita intervenuta tra i fratelli Pt_3 prodotto in giudizio da entrambe le parti, risulta che il corrispettivo è stato convenuto in € 210.000,00, in tal modo corrisposti: a) € 78.000,00 mediante quattro bonifici bancari (degli importi di € 30.000,00 - € 10.000,00 - € 13.000,00 -
€ 25.000,00) eseguiti nel corso dell'anno 2019; b) € 132.000,00 mediante accollo, da parte dell'acquirente del mutuo stipulato da con CP_2 Parte_3 [...]
Controparte_3
stando alle dichiarazioni di parte convenuta il Notaio rogante
[...] CP_2 avrebbe errato nell'indicare il bonifico di € 13.000,00 poiché tale bonifico veniva stornato in quanto “il conto su cui veniva eseguito risultava con account bloccato” motivo per cui veniva eseguito un nuovo bonifico di € 10.000,00 su libretto estero intestato alla figlia del , come emerso dalla Parte_3 Persona_1 documentazione processuale (v. all.12 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di
. Inoltre, dalla documentazione in atti, risulta un ulteriore bonifico di € CP_2
9.000,00 (eseguito a favore del fratello il 14/11/2019) e, dalle dichiarazioni CP_1 di entrambi i convenuti e dalla testimonianza resa dalla teste di parte convenuta,
, veniva effettuato un versamento in contanti di € 4.000,00 (sempre Testimone_1 eseguito dal nei confronti del , somme tutte (in totale € CP_2 Parte_3
5 13.000,00) che rientrerebbero nell'importo dovuto a titolo di corrispettivo per il trasferimento dell'immobile.
Tuttavia, dai movimenti del conto corrente intestato al prodotti dallo CP_2 stesso in questo giudizio, emerge che solo i bonifici di € 30.000,00 e di € 9.000,00 eseguiti rispettivamente il 29/10/2019 ed il 14/11/2019 recano come causale
“Acconto per immobile Brucoli” (cfr. all. 11 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di mentre gli altri menzionati nell'atto notarile dell'importo di € CP_2
25.000,00, € 13.000,00 ed € 10.000,00, eseguiti rispettivamente in data
08/01/2019, 09/01/2019 e 14/01/2019, recano quale causale “Prestito familiare”
(cfr. all. 12 e 13 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di CP_2
Inoltre, in riferimento all'accollo del mutuo da parte del si rileva che il CP_2
è soggetto obbligato nei confronti della banca mutuante nella misura di Parte_3 un terzo, posto che nel contratto di mutuo risultano quali parti mutuatarie CP_1
e , padre dei due (cfr. all. 1 della memoria
[...] Parte_2 Persona_2 ex art. 183, comma 6, n. 2 di . Ne consegue che il debito residuo in capo CP_2 al relativo al contratto di mutuo di cui sopra, ammonta al più ad € Parte_3
44.000,00, ossia un terzo dei 132.000,00 € oggetto dell'accollo da parte del Pt_4
[...]
alla luce delle circostanze sopra esplicitate e della documentazione agli atti,
[...] il avrebbe versato al fratello quale corrispettivo del CP_2 CP_1 trasferimento della proprietà del bene, una somma di € 83.000,00 (derivante dai bonifici di € 30.000,00 e di € 9.000,00 e dagli € 44.000,00 quale debito residuo derivante dal contratto di mutuo).
Ad ogni modo, nonostante risulti versato dall'acquirente un prezzo inferiore rispetto a quello dichiarato nell'atto di compravendita, resta ferma la natura onerosa dell'atto revocando, sicché occorre accertare anche la consapevolezza - in capo al terzo - del pregiudizio che l'atto stesso avrebbe arrecato alle ragioni creditorie.
Eppure, l'aspetto relativo alla misura del corrispettivo effettivamente versato dal terzo non è trascurabile, atteso che si tratta di elemento rilevante ai fini della valutazione del requisito della c.d. participatio fraudi del terzo.
È orientamento costante in giurisprudenza quello secondo cui la prova dell'elemento soggettivo, in capo al debitore ed al terzo, può essere fornita anche mediante presunzioni - il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito - che possono fondarsi su molteplici elementi, quali rapporti di amicizia o parentela tra debitore e terzo, prezzo di vendita inferiore al valore effettivo del bene, ecc. (cfr. ex multis Cass. civ. 02/11/2023, n. 30486; Cass. 23/5/2008 n. 13404, Cass.
6 27/3/2007 n. 7507; Tribunale di Rovigo, sentenza n. 83/2025 del 06/02/2025).
Laddove l'atto revocando abbia natura onerosa, la giurisprudenza è favorevole al ricorso alle presunzioni semplici anche per fornire la prova non agevole della partecipatio fraudis del terzo (cfr. Cass. Civ. 18\01\2019 n.1286).
Nella fattispecie concreta, la consapevolezza del debitore di recare pregiudizio al creditore si ritiene provata dalla successione cronologica delle vicende personali e negoziali del Segnatamente: a) le condotte aventi rilevanza penale Parte_3 perpetrate da quest'ultimo ai danni del avvenivano nell'anno 2001; b) la Pt_1 sentenza con cui il Tribunale penale di Siracusa riconosceva il colpevole Parte_3 dei reati ascritti - e lo condannava al risarcimento del danno (da liquidarsi in sede civile) a favore del - veniva emessa nell'anno 2008; c) il ricorso mediante il Pt_1 quale il conveniva in giudizio il davanti al Tribunale civile di Pt_1 Parte_3
Siracusa, al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni già riconosciuti in sede penale, veniva depositato nell'anno 2016; d) gli atti di compravendita tramite i quali il procedeva all'alienazione dell'immobile oggetto della Parte_3 presente revocatoria e dell'ulteriore terreno di cui disponeva venivano stipulati nell'anno 2021; e) la sentenza con cui il Tribunale civile di Siracusa condannava il a pagare al la somma di € 57.326,72 (oltre interessi e Parte_3 Pt_1 rivalutazione), a titolo di risarcimento del danno, veniva pronunciata nell'anno
2022.
Dalla successione cronologica dei fatti soprarichiamati, risulta che il – Parte_3
a seguito della realizzazione di condotte truffaldine nei confronti del – veniva Pt_1 condannato in sede penale e, in vista dell'emanazione della sentenza civile di condanna al pagamento delle somme a titolo di risarcimento danni, procedeva all'alienazione di beni che verosimilmente sarebbero stati aggrediti dal Pt_1 mediante procedura esecutiva (non avendo i convenuti indicato ulteriori sostanze patrimoniali in capo al sulle quali il creditore avrebbe potuto Parte_3 soddisfarsi).
Dunque, emerge una particolare consequenzialità tra le vicende personali e negoziali del e del che dimostrano la ragionevole consapevolezza Parte_3 Pt_1 del primo di arrecare un periculum damni alle ragioni creditorie dell'altro.
In relazione all'atteggiamento psicologico del si ritiene sussistente in CP_2 capo allo stesso la c.d. participatio fraudi, ossia la prova della comune conoscenza del terzo del “possibile danno” derivante della operazione (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 27 novembre 2023, n. 32969).
7 In primo luogo, lo stretto rapporto di parentela tra il debitore ed il terzo, essendo gli stessi fratelli, è indice fortemente sintomatico della scientia fraudis. A ciò si aggiungono ulteriori elementi che costituiscono – ad avviso di questo Giudice – elementi presuntivi della participatio fraudi del A. In particolare, è emerso Pt_3 che il corrispettivo effettivamente versato dal terzo acquirente all'alienante/debitore ha una consistenza nettamente inferiore rispetto a quello dichiarato nell'atto di vendita. In secondo luogo, si ritiene inverosimile che il non fosse a conoscenza della vicenda giudiziaria di natura penale e civile CP_2 che aveva coinvolto il fratello, non solo e non tanto perché i fatti si sono svolti in un centro urbano di modeste dimensioni nel quale una simile vicenda avrebbe potuto avere una particolare risonanza, ma soprattutto perché – dalla documentazione in atti – risulta che gli stessi, all'epoca dell'erogazione del mutuo,
e quindi nell'arco temporale tra il compimento della condotta illecita e l'emissione della sentenza civile di condanna al pagamento delle somme al , risiedevano Pt_1 nella stessa abitazione (cfr. all. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di CP_2
Inoltre, nell'ambito del procedimento penale che vedeva imputato il
[...] Parte_3 la Procura della Repubblica disponeva la citazione a comparire – in qualità di testimoni – dei genitori dei fratelli (cfr. all. 5 della memoria ex art. 183, Pt_3 comma 6, n. 2 di parte attrice), sicché è implausibile che il non fosse a CP_2 conoscenza di tale circostanza e, conseguentemente, dei fatti che avevano visto coinvolto il fratello CP_1
In definitiva, appare con ogni ragionevolezza come l'atto dispositivo posto in essere dalle parti convenute sia stato stipulato nella consapevolezza di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie ascrivibili al , in vista di una futura Pt_1 eventuale condanna del Parte_3
Per tutto quanto sopra esposto la domanda è dunque fondata e va integralmente accolta.
§ Sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. In particolare, le spese vanno liquidate secondo la media tra i parametri minimi e medi di cui al D.M. n. 147/2022. Il valore della lite va commisurato all'ammontare del credito per la cui tutela si agisce in revocatoria, che nella fattispecie corrisponde ad € 57.326,72.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 582/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
ACCOGLIE la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
DICHIARA inefficace nei confronti dello stesso l'atto di compravendita a rogito del
10/03/2021 n. 1065 del Repertorio – n. 971 della Raccolta, mediante il quale il convenuto , a mezzo della procuratrice speciale , CP_1 Testimone_1 trasferiva in favore del convenuto la proprietà del bene sito in Parte_2
Comune di Augusta c/da Bongiovanni, descritto in atto ed ivi catastalmente individuato come segue: foglio 33, part.lla 1130, categ. A/7, cl. 2, vani 5, superficie catastale 125, rendita catastale euro 464,81;
CONDANNA i convenuti, in solido, a rimborsare all'attore le spese processuali, che liquida in € 10.577,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Siracusa, 11.3.25
Il Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del Giudice unico, dott. Gilberto Orazio
Rapisarda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 582/2023 R.G., avente ad oggetto: “azione revocatoria ordinaria” promossa da
, (C.F.: col patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Salvatore Bianca e Giorgio Seminara
ATTORE contro
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
Vittorio Romano
e
(C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
Sebastiano De Caro
CONVENUTI
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con atto di citazione del 06/02/2023, citava Parte_1 CP_1
e a comparire dinanzi a questo Tribunale, chiedendo
[...] Parte_2 di dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto di vendita mediante il quale il aveva alienato al il villino di sito in Augusta (SR) in c.da Parte_3 CP_2
Bongiovanni, meglio identificato in atti.
Con separate comparse si costituivano in giudizio e Parte_2 CP_1
, contestando entrambi la domanda di parte attrice.
[...]
1 Con provvedimento del 5/11/2023, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il Giudice si pronunciava sulle richieste istruttorie.
All'udienza del 28/2/2024, il Giudice procedeva all'escussione dei testi di entrambe le parti e, ritenuta all'esito la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13/11/2024, la causa veniva incamerata per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ In diritto.
Passando al merito, l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui accoglimento presuppone il concorso di alcune condizioni, descritte al primo comma dell'art. 2901: 1) la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore; 2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni); 4) il consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore disponente di arrecare col proprio atto un tale pregiudizio (e, inoltre, per i soli atti dispositivi a titolo oneroso, la participatio fraudi del terzo acquirente, ossia la prova della comune conoscenza del terzo del carattere fraudolento della operazione, laddove - ove fosse in buona fede - non sarebbe pregiudicato dall'azione revocatoria, salvo il caso di anteriorità della trascrizione della domanda revocatoria rispetto alla trascrizione dell'atto di acquisto, cfr. art. 2901, comma quarto, c.c.); 5) nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo (col concorso del terzo, in caso di atto a titolo oneroso) al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. animus nocendi).
Alla stregua di tale disposto di legge, la domanda dell'attore è fondata va accolta.
§ Sul credito.
È indubbia l'esistenza della ragione di credito.
Invero, già nel 2008 il Tribunale penale di Siracusa aveva dichiarato colpevole il per il reato di cui gli artt. 81, 640, 61 nn. 7 e 11 c.p. e lo aveva Parte_3 condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita odierna attrice (provvedimento confermato, nella parte relativa alle statuizioni civili, dalla
Corte d'Appello di Catania con sentenza n. 980/2015). Pertanto, con la sentenza n. 2095/2022 emessa in data 02/11/2022, il Tribunale civile di Siracusa, accogliendo la domanda risarcitoria del , provvedeva alla mera Pt_1 quantificazione e liquidazione dei danni - già riconosciuti nelle precedenti sentenze
2 penali degli anni 2008 e 2015 - subiti da quest'ultimo a seguito della realizzazione del reato di truffa perpetrato nei suoi confronti dal Parte_3
Da quanto sopra, risulta agli atti ed è incontestato che l'attore sia titolare di un credito pari ad € 57.326,72 (oltre interessi e rivalutazione) nei confronti del Pt_3 derivante dalla sentenza n. 2095/2022 (emessa nell'ambito del procedimento
[...]
n. 1859/2016 R.G.) con cui il Tribunale di Siracusa ha condannato quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti dal . Pt_1
§ Sull'atto dispositivo.
Anche il secondo requisito, ossia la sussistenza di un atto dispositivo, deve ritenersi sussistente, essendo non contestata (e comunque documentalmente provata) la stipula del contratto di compravendita, rogato in data 10/03/2021 a SC
(atto n. 1065 del Repertorio – n. 971 della Raccolta), mediante il quale il debitore trasferiva la proprietà dell'immobile al fratello (cfr. all. 2 della Parte_3 CP_2 citazione dell'attore e all. 10 della memoria n. 183, comma 6, n. 2 del Pt_1 convenuto Segnatamente, si tratta di atto dispositivo realizzato CP_2 successivamente al sorgere del credito, atteso che il requisito dell'anteriorità del credito va valutato in base al momento in cui il credito stesso sorge e non a quello, eventualmente successivo, del suo accertamento giudiziario (cfr. Cass.
17356/2011; Cass. 2748/2005). Invero, l'atto dispositivo veniva stipulato in data
10/03/2021, quindi successivamente al sorgere della ragione di credito, nella misura in cui già nel 2008, come visto sopra, il Tribunale penale di Siracusa aveva dichiarato colpevole il per il reato di cui gli artt. 81, 640, 61 nn. 7 e 11 Parte_3
c.p. e lo aveva condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita (provvedimento confermato, nella parte relativa alle statuizioni civili, dalla Corte d'Appello di Catania con sentenza n. 980/2015). Pertanto, con la sentenza n. 2095/2022 emessa in data 02/11/2022, il Tribunale civile di Siracusa, accogliendo la domanda risarcitoria del , provvedeva alla mera Pt_1 quantificazione e liquidazione dei danni - già riconosciuti nelle precedenti sentenze penali degli anni 2008 e 2015 - subiti da quest'ultimo a seguito della realizzazione del reato di truffa perpetrato nei suoi confronti dal Parte_3
§ Sul c.d. “eventus damni”.
In relazione al c.d. “eventus damni”, ossia al pregiudizio derivante dall'atto revocando alle ragioni creditorie, è consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui lo stesso “ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del
3 patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito” (Cass. Sez. VI, ord. 18 giugno 2019, n. 16221). L'accertamento del requisito in esame non postula che il giudice valuti il pregiudizio alle ragioni del creditore, “ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore” (Cass. Sez. III, ord. 29 settembre 2021, n. 26310). Ne deriva che è onere del creditore attore dimostrare le variazioni quantitative o qualitative del patrimonio del debitore (che costituisce oggetto della generica garanzia patrimoniale del creditore); di contro, sarà onere del debitore convenuto “provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (da ultimo, Cass. Sez. VI, ord. 18 giugno 2019,
n. 16221). In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che proprio la stipula di una compravendita tra il debitore ed un terzo, comportando di fatto la sostituzione di un immobile col denaro, determina “di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (Cass. Sez. III, sent. 9 febbraio 2012, n. 1896).
Nel caso concreto, l'atto revocando si identifica – come già rilevato – nella compravendita di un immobile per un prezzo di € 210.000,00. Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, pertanto, deve ritenersi soddisfatto l'onere del creditore relativo alla dimostrazione della variazione del patrimonio del debitore.
Deve, altresì, rilevarsi che il ha rappresentato che il villino oggetto dell'atto Pt_1 revocando costituiva, unitamente ad un ulteriore terreno del valore di € 16.000,00 venduto dal nch'esso nell'anno 2021 (cfr. all. 3 della citazione dell'attore Parte_3
), l'unico cespite immobiliare presente nel patrimonio del debitore. Ne Pt_1 consegue che l'atto dispositivo realizzato dal E. oggetto della presente Pt_3 revocatoria non ha prodotto una mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, bensì ha comportato un totale svuotamento di quest'ultimo, ormai privo di beni immobili su cui promuovere l'azione esecutiva. Tale ultima circostanza, allegata dall'attore e non smentita da alcuno dei convenuti, consente di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'attore creditore, mentre impone di considerare non assolto quello gravante sul debitore, il quale – durante il processo
– non ha dimostrato né meramente rappresentato la sussistenza di ulteriori sostanze patrimoniali tali da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
§ Sul requisito soggettivo.
Per quanto concerne il requisito soggettivo, ai fini della revocatoria dell'atto dispositivo oggetto del presente giudizio, trattandosi di atto successivo al sorgere
4 del credito, occorre accertare la sussistenza del c.d. consilium fraudis, ossia la mera consapevolezza del debitore disponente di arrecare col proprio atto un pregiudizio alle ragioni creditorie.
In relazione all'elemento soggettivo in capo al terzo, come già rilevato, l'art. 2901
c.c. distingue a seconda che l'atto dispositivo sia a titolo gratuito od oneroso. Se nella prima ipotesi è sufficiente l'accertamento della consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore, nel caso di atto a titolo oneroso è necessario altresì appurare la sussistenza di tale consapevolezza anche in capo al terzo che ha preso parte all'atto dispositivo.
Nel caso di specie, è non contestata la stipula del contratto di compravendita e, quindi, la natura onerosa dell'atto dispositivo. Nondimeno, mentre i convenuti rilevano che l'intero corrispettivo della vendita è stato sostenuto dall'acquirente in parte mediante bonifico bancario ed in parte mediante accollo del CP_2 mutuo precedentemente contratto dal con la banca, l'attore contesta il Parte_3 versamento del prezzo da parte del postulando che la villa in questione CP_2
“sia stata acquistata verosimilmente senza alcun corrispettivo, ad un prezzo corrispondente alla metà del valore effettivo di mercato mediante accollo del mutuo residuo” (v. pagina 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 di parte attrice).
Orbene, dall'atto notarile della compravendita intervenuta tra i fratelli Pt_3 prodotto in giudizio da entrambe le parti, risulta che il corrispettivo è stato convenuto in € 210.000,00, in tal modo corrisposti: a) € 78.000,00 mediante quattro bonifici bancari (degli importi di € 30.000,00 - € 10.000,00 - € 13.000,00 -
€ 25.000,00) eseguiti nel corso dell'anno 2019; b) € 132.000,00 mediante accollo, da parte dell'acquirente del mutuo stipulato da con CP_2 Parte_3 [...]
Controparte_3
stando alle dichiarazioni di parte convenuta il Notaio rogante
[...] CP_2 avrebbe errato nell'indicare il bonifico di € 13.000,00 poiché tale bonifico veniva stornato in quanto “il conto su cui veniva eseguito risultava con account bloccato” motivo per cui veniva eseguito un nuovo bonifico di € 10.000,00 su libretto estero intestato alla figlia del , come emerso dalla Parte_3 Persona_1 documentazione processuale (v. all.12 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di
. Inoltre, dalla documentazione in atti, risulta un ulteriore bonifico di € CP_2
9.000,00 (eseguito a favore del fratello il 14/11/2019) e, dalle dichiarazioni CP_1 di entrambi i convenuti e dalla testimonianza resa dalla teste di parte convenuta,
, veniva effettuato un versamento in contanti di € 4.000,00 (sempre Testimone_1 eseguito dal nei confronti del , somme tutte (in totale € CP_2 Parte_3
5 13.000,00) che rientrerebbero nell'importo dovuto a titolo di corrispettivo per il trasferimento dell'immobile.
Tuttavia, dai movimenti del conto corrente intestato al prodotti dallo CP_2 stesso in questo giudizio, emerge che solo i bonifici di € 30.000,00 e di € 9.000,00 eseguiti rispettivamente il 29/10/2019 ed il 14/11/2019 recano come causale
“Acconto per immobile Brucoli” (cfr. all. 11 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di mentre gli altri menzionati nell'atto notarile dell'importo di € CP_2
25.000,00, € 13.000,00 ed € 10.000,00, eseguiti rispettivamente in data
08/01/2019, 09/01/2019 e 14/01/2019, recano quale causale “Prestito familiare”
(cfr. all. 12 e 13 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di CP_2
Inoltre, in riferimento all'accollo del mutuo da parte del si rileva che il CP_2
è soggetto obbligato nei confronti della banca mutuante nella misura di Parte_3 un terzo, posto che nel contratto di mutuo risultano quali parti mutuatarie CP_1
e , padre dei due (cfr. all. 1 della memoria
[...] Parte_2 Persona_2 ex art. 183, comma 6, n. 2 di . Ne consegue che il debito residuo in capo CP_2 al relativo al contratto di mutuo di cui sopra, ammonta al più ad € Parte_3
44.000,00, ossia un terzo dei 132.000,00 € oggetto dell'accollo da parte del Pt_4
[...]
alla luce delle circostanze sopra esplicitate e della documentazione agli atti,
[...] il avrebbe versato al fratello quale corrispettivo del CP_2 CP_1 trasferimento della proprietà del bene, una somma di € 83.000,00 (derivante dai bonifici di € 30.000,00 e di € 9.000,00 e dagli € 44.000,00 quale debito residuo derivante dal contratto di mutuo).
Ad ogni modo, nonostante risulti versato dall'acquirente un prezzo inferiore rispetto a quello dichiarato nell'atto di compravendita, resta ferma la natura onerosa dell'atto revocando, sicché occorre accertare anche la consapevolezza - in capo al terzo - del pregiudizio che l'atto stesso avrebbe arrecato alle ragioni creditorie.
Eppure, l'aspetto relativo alla misura del corrispettivo effettivamente versato dal terzo non è trascurabile, atteso che si tratta di elemento rilevante ai fini della valutazione del requisito della c.d. participatio fraudi del terzo.
È orientamento costante in giurisprudenza quello secondo cui la prova dell'elemento soggettivo, in capo al debitore ed al terzo, può essere fornita anche mediante presunzioni - il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito - che possono fondarsi su molteplici elementi, quali rapporti di amicizia o parentela tra debitore e terzo, prezzo di vendita inferiore al valore effettivo del bene, ecc. (cfr. ex multis Cass. civ. 02/11/2023, n. 30486; Cass. 23/5/2008 n. 13404, Cass.
6 27/3/2007 n. 7507; Tribunale di Rovigo, sentenza n. 83/2025 del 06/02/2025).
Laddove l'atto revocando abbia natura onerosa, la giurisprudenza è favorevole al ricorso alle presunzioni semplici anche per fornire la prova non agevole della partecipatio fraudis del terzo (cfr. Cass. Civ. 18\01\2019 n.1286).
Nella fattispecie concreta, la consapevolezza del debitore di recare pregiudizio al creditore si ritiene provata dalla successione cronologica delle vicende personali e negoziali del Segnatamente: a) le condotte aventi rilevanza penale Parte_3 perpetrate da quest'ultimo ai danni del avvenivano nell'anno 2001; b) la Pt_1 sentenza con cui il Tribunale penale di Siracusa riconosceva il colpevole Parte_3 dei reati ascritti - e lo condannava al risarcimento del danno (da liquidarsi in sede civile) a favore del - veniva emessa nell'anno 2008; c) il ricorso mediante il Pt_1 quale il conveniva in giudizio il davanti al Tribunale civile di Pt_1 Parte_3
Siracusa, al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni già riconosciuti in sede penale, veniva depositato nell'anno 2016; d) gli atti di compravendita tramite i quali il procedeva all'alienazione dell'immobile oggetto della Parte_3 presente revocatoria e dell'ulteriore terreno di cui disponeva venivano stipulati nell'anno 2021; e) la sentenza con cui il Tribunale civile di Siracusa condannava il a pagare al la somma di € 57.326,72 (oltre interessi e Parte_3 Pt_1 rivalutazione), a titolo di risarcimento del danno, veniva pronunciata nell'anno
2022.
Dalla successione cronologica dei fatti soprarichiamati, risulta che il – Parte_3
a seguito della realizzazione di condotte truffaldine nei confronti del – veniva Pt_1 condannato in sede penale e, in vista dell'emanazione della sentenza civile di condanna al pagamento delle somme a titolo di risarcimento danni, procedeva all'alienazione di beni che verosimilmente sarebbero stati aggrediti dal Pt_1 mediante procedura esecutiva (non avendo i convenuti indicato ulteriori sostanze patrimoniali in capo al sulle quali il creditore avrebbe potuto Parte_3 soddisfarsi).
Dunque, emerge una particolare consequenzialità tra le vicende personali e negoziali del e del che dimostrano la ragionevole consapevolezza Parte_3 Pt_1 del primo di arrecare un periculum damni alle ragioni creditorie dell'altro.
In relazione all'atteggiamento psicologico del si ritiene sussistente in CP_2 capo allo stesso la c.d. participatio fraudi, ossia la prova della comune conoscenza del terzo del “possibile danno” derivante della operazione (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 27 novembre 2023, n. 32969).
7 In primo luogo, lo stretto rapporto di parentela tra il debitore ed il terzo, essendo gli stessi fratelli, è indice fortemente sintomatico della scientia fraudis. A ciò si aggiungono ulteriori elementi che costituiscono – ad avviso di questo Giudice – elementi presuntivi della participatio fraudi del A. In particolare, è emerso Pt_3 che il corrispettivo effettivamente versato dal terzo acquirente all'alienante/debitore ha una consistenza nettamente inferiore rispetto a quello dichiarato nell'atto di vendita. In secondo luogo, si ritiene inverosimile che il non fosse a conoscenza della vicenda giudiziaria di natura penale e civile CP_2 che aveva coinvolto il fratello, non solo e non tanto perché i fatti si sono svolti in un centro urbano di modeste dimensioni nel quale una simile vicenda avrebbe potuto avere una particolare risonanza, ma soprattutto perché – dalla documentazione in atti – risulta che gli stessi, all'epoca dell'erogazione del mutuo,
e quindi nell'arco temporale tra il compimento della condotta illecita e l'emissione della sentenza civile di condanna al pagamento delle somme al , risiedevano Pt_1 nella stessa abitazione (cfr. all. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di CP_2
Inoltre, nell'ambito del procedimento penale che vedeva imputato il
[...] Parte_3 la Procura della Repubblica disponeva la citazione a comparire – in qualità di testimoni – dei genitori dei fratelli (cfr. all. 5 della memoria ex art. 183, Pt_3 comma 6, n. 2 di parte attrice), sicché è implausibile che il non fosse a CP_2 conoscenza di tale circostanza e, conseguentemente, dei fatti che avevano visto coinvolto il fratello CP_1
In definitiva, appare con ogni ragionevolezza come l'atto dispositivo posto in essere dalle parti convenute sia stato stipulato nella consapevolezza di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie ascrivibili al , in vista di una futura Pt_1 eventuale condanna del Parte_3
Per tutto quanto sopra esposto la domanda è dunque fondata e va integralmente accolta.
§ Sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. In particolare, le spese vanno liquidate secondo la media tra i parametri minimi e medi di cui al D.M. n. 147/2022. Il valore della lite va commisurato all'ammontare del credito per la cui tutela si agisce in revocatoria, che nella fattispecie corrisponde ad € 57.326,72.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 582/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
ACCOGLIE la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
DICHIARA inefficace nei confronti dello stesso l'atto di compravendita a rogito del
10/03/2021 n. 1065 del Repertorio – n. 971 della Raccolta, mediante il quale il convenuto , a mezzo della procuratrice speciale , CP_1 Testimone_1 trasferiva in favore del convenuto la proprietà del bene sito in Parte_2
Comune di Augusta c/da Bongiovanni, descritto in atto ed ivi catastalmente individuato come segue: foglio 33, part.lla 1130, categ. A/7, cl. 2, vani 5, superficie catastale 125, rendita catastale euro 464,81;
CONDANNA i convenuti, in solido, a rimborsare all'attore le spese processuali, che liquida in € 10.577,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Siracusa, 11.3.25
Il Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda
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