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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 4237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4237 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 28.10.2025 sono presenti l'Avv. Tarantino, anche in sostituzione dell'avv.
Canfarotta, per parte attrice e l'avv. Esposito per il convenuto, i quali discutono la controversia e precisano le conclusioni, insistendo nelle domande e difese spiegate e riportandosi alle note conclusive trasmesse.
L'Avv. Tarantino contesta, in particolare, le risultanze della ctu, non avendo il consulente tenuto conto dei dvd allegati alla produzione attorea, che la stessa non ha neppure ritirato presso la cancelleria al fine di visionarli;
rappresenta, altresì, che il Ctu non ha tenuto in considerazione il certificato medico del dr. del 22.11.2013, nonostante la giurisprudenza consenta il Persona_1
deposito e l'accettazione da parte del Ctu di documentazione nuova, a condizione che non siano documenti che era onere delle parti depositare per provare la fondatezza della domanda.
Eccepisce, infine, la violazione da parte del Ctu del principio del “più probabile che non”.
L'avv. Esposito si riporta sia agli scritti difensivi del precedente procuratore del sia ai CP_1
propri e ritiene non raggiunta la prova sul nesso di causalità; segnala qualche incongruenza nella prova testimoniale.
Per il resto, contesta le conclusioni depositate da controparte e, in particolare, ritiene completa la ctu e si oppone alla nuova produzione documentale (certificato medico) in quanto fuori termine.
In subordine, chiede l'applicazione del concorso di colpa.
È presente, ai fini della pratica forense, il dr. Persona_2
IL G.O.P.
Dopo camera di consiglio, provvede come di seguito, ad ore 14.57.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, all'esito della discussione orale, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6919 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv.ti Antonino Tarantino e Anna Maria Canfarotta) Parte_1 attore
E
in persona del Sindaco pro-tempore, (Avv. Giovanni Davide Esposito) Controparte_2
convenuto
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- Rigetta le domande spiegate da con atto di citazione del 13.05.2022 nei Parte_1
confronti del in persona del Sindaco pro-tempore; Controparte_2
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite e pone definitivamente a carico dell'attore le spese dell'espletata ctu, liquidate come da decreto in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE agisce in giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni sofferti in conseguenza di Parte_1
un sinistro asseritamente verificatosi in data 20.10.2013, alle ore 21.00 circa, allorquando, mentre percorreva a piedi la via Savona di Carini, giunto all'altezza del civico n. 12, rovinava al suolo a causa di un dissesto presente sulla carreggiata, riportando lesioni personali.
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire, in diritto, che la fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, di cui essi sono proprietari e custodi. Con riferimento alle strade comunali, circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Invero, ove la strada su cui avviene il sinistro sia collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, deve presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria, e ciò in quanto la localizzazione in centro della strada appare indice di una maggiore possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP_1
medesimo, essendo il perimetro del centro urbano dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che, essendo - direttamente o indirettamente - sottoposti ad attività di vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di un CP_1
effettivo controllo della zona.
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, gli esiti istruttori hanno confermato la prospettazione dei fatti descritta nell'atto di citazione, in quanto è risultato in concreto accertato che alle ore 21.00 del 20.10.2013, mentre a piedi percorreva la via Savona di
Carini, pervenuto all'altezza del civico 12, è incappato in un dissesto presente sul Parte_1
manto della carreggiata.
In tal senso informano, infatti, le dichiarazioni rese, all'udienza del 12.12.2023, dal teste Tes_1
, che, premettendo di non conoscere l'attore se non di vista e di avere assistito al fatto, in
[...]
quanto al momento dello stesso “mi trovavo in via Savona e passeggiavo con il mio cane a distanza di circa 5 metri dall'attore”, camminando dietro di lui, ha confermato di avere visto l'attore che
“inciampava in una buca, che si trovava sulla strada vicino al marciapiede”.
Nel dettaglio, il testimone oculare ha riferito che il dissesto in cui l'attore è incappato consisteva in
“uno scavo che attraversava la strada costeggiando il marciapiede in senso parallelo allo stesso”; ancor più incisivamente, il ha ribadito che “io e l'attore stavamo camminando sulla strada, Tes_1
che è a doppio senso di circolazione, anche se è un po' stretta”.
Lo stato dei luoghi è stato, infine, riconosciuto in sede di escussione dal teste nelle riproduzioni fotografiche prodotte dall'attore ed esibitegli.
Le circostanze narrate dal testimone oculare assumono rilievo sul piano della valutazione relativa al nesso eziologico, perché dimostrano l'astratta idoneità della condizione in cui si trovava il tratto di strada ove è avvenuto il sinistro a provocare la caduta dei fruitori, che si accingevano a transitarvi sopra.
L'elemento della contestualità temporale tra il passaggio del sulla strada danneggiata e la Pt_1
sua perdita di equilibrio e quello della contestualità spaziale tra il dissesto e il punto in cui egli fu rinvenuto completano l'accertamento attinente al nesso di causalità, fondando la convinzione che siffatta perdita di equilibrio fu, in concreto, provocata dalla suddetta condizione di quel tratto del manto della via Savona.
Nondimeno, dovendosi indagare anche sull'incidenza causale del comportamento dell'attore- danneggiato nella produzione dell'evento dannoso al fine di verificare se egli sia del tutto esente da responsabilità ovvero abbia concorso, anche in parte, alla determinazione dell'evento, non può non rilevarsi che l'insidia, alla cui presenza l'attore imputa l'evento dannoso occorsogli, fosse tutt'altro che imprevedibile e inevitabile: tanto si desume dall'attività istruttoria acquisita in corso di causa.
Ed invero, il complesso delle dichiarazioni del teste offre una prospettazione, che non supporta la tesi dell'attore in punto di carenza di responsabilità dello stesso.
Le affermazioni del testimone oculare, nel loro complesso valutate, anzi descrivono un quadro del tutto contrario al principio di autotutela incombente su ogni utente della strada, che impone un attento utilizzo del bene demaniale nella stessa misura in cui obbliga a porre attenzione al traffico veicolare e agli altri pedoni.
Nel dettaglio, è emersa una molteplicità di circostanze, che induce alla convinzione che il Pt_1
gravato da un onere di attenzione nell'uso del bene pubblico, aveva la possibilità, facendo uso di una maggiore attenzione, di evitare il dissesto in cui è invece incappato.
Invero, dalla prova orale e dai dati documentali acquisiti e, comunque, dalla rappresentazione dello stesso attore, è emerso che il dissesto a causa del quale il si è abbattuto al suolo si trovava Pt_1
sulla strada: siffatta circostanza è stata riferita dal teste e si ricava dalle fotografie in atti, nelle quali quest'ultimo ha riconosciuto i luoghi e dalle quali si evince indubitabilmente che, al momento del fatto, l'attore stava camminando sulla strada, proprio su un lungo scavo che costeggiava il marciapiede e al di sotto di esso.
In buona sostanza, il danneggiato, pur avendo a disposizione il marciapiede, riservato proprio al transito dei pedoni, ha consapevolmente scelto di percorrere la carreggiata. D'altra parte, non è emerso in alcun modo che il marciapiede fosse, al momento della caduta, occupato da autoveicoli ovvero da altri pedoni, che impedissero al di percorrerlo;
peraltro, Pt_1
le sue condizioni erano ottimali, essendo esso – come si vede nelle riproduzioni fotografiche – sufficientemente integro da consentire un transito in sicurezza ai pedoni.
Non può sfuggire, ancora, che la strada su cui insisteva lo scavo era “a doppio senso di circolazione, anche se un po' stretta”: sembra, dunque, che l'attore, piuttosto che percorrere il marciapiede libero da ostacoli e in condizioni ottimali, abbia scelto di transitare sulla strada, affrontando il rischio di collisioni con gli autoveicoli, che si trovassero a percorrere quel tratto.
Ancor più discutibile appare la condotta dell'attore, laddove si ragioni sul fatto che la strada fosse sufficientemente illuminata, tale da consentirgli di rilevare la presenza dello scavo che si trovava sotto il marciapiede: sul punto, il teste ha dichiarato che “penso che la strada fosse illuminata… si trattava del corso principale, sul quale si affacciano dei palazzi, che suppongo facessero luce”.
Ora, benché il si sia espresso in termini probabilistici, non può non opinarsi che le Tes_1
condizioni dell'illuminazione della carreggiata dovessero essere abbastanza buone, sol considerata la luce che certamente gli edifici, che si affacciavano sulla strada (peraltro, il corso principale della città), propagavano.
Anche sotto il profilo dei danni riportati, la rappresentazione dell'attore non ha ricevuto decisivo avallo.
A detta del lo stesso avrebbe riportato a seguito del sinistro “esiti di trauma contusivo- Pt_1
distorsivo ginocchio dx con frattura del corpo-corno del menisco posteriore del menisco mediale”.
Ebbene, il Ctu nominato in corso di causa anche al fine di accertare la sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto e le lesioni ha concluso nel senso di ritenere che “non si evince nesso di causa tra la documentata lesione (all'RMN del 25-3-2014 meniscopatia mediale) al ginocchio destro e
l'incidente stradale per cui è causa”.
In conclusione, gli elementi accertati inducono a negare il risarcimento all'attore e a respingere la domanda in questa sede dallo stesso avanzata.
In ordine al governo delle spese di lite, comunque accertati l'evento, il danno riportato e la presenza di un dissesto tale sulla carreggiata da costituire senza dubbio alcuno pericolo per gli utenti della stessa – la cui responsabilità non può che gravare sul custode delle strade cittadine –, si CP_1
reputano sussistenti giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti, vanno poste definitivamente a carico dell'attore, che le ha anticipate.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 28 ottobre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina
Canfarotta, per parte attrice e l'avv. Esposito per il convenuto, i quali discutono la controversia e precisano le conclusioni, insistendo nelle domande e difese spiegate e riportandosi alle note conclusive trasmesse.
L'Avv. Tarantino contesta, in particolare, le risultanze della ctu, non avendo il consulente tenuto conto dei dvd allegati alla produzione attorea, che la stessa non ha neppure ritirato presso la cancelleria al fine di visionarli;
rappresenta, altresì, che il Ctu non ha tenuto in considerazione il certificato medico del dr. del 22.11.2013, nonostante la giurisprudenza consenta il Persona_1
deposito e l'accettazione da parte del Ctu di documentazione nuova, a condizione che non siano documenti che era onere delle parti depositare per provare la fondatezza della domanda.
Eccepisce, infine, la violazione da parte del Ctu del principio del “più probabile che non”.
L'avv. Esposito si riporta sia agli scritti difensivi del precedente procuratore del sia ai CP_1
propri e ritiene non raggiunta la prova sul nesso di causalità; segnala qualche incongruenza nella prova testimoniale.
Per il resto, contesta le conclusioni depositate da controparte e, in particolare, ritiene completa la ctu e si oppone alla nuova produzione documentale (certificato medico) in quanto fuori termine.
In subordine, chiede l'applicazione del concorso di colpa.
È presente, ai fini della pratica forense, il dr. Persona_2
IL G.O.P.
Dopo camera di consiglio, provvede come di seguito, ad ore 14.57.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, all'esito della discussione orale, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6919 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv.ti Antonino Tarantino e Anna Maria Canfarotta) Parte_1 attore
E
in persona del Sindaco pro-tempore, (Avv. Giovanni Davide Esposito) Controparte_2
convenuto
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- Rigetta le domande spiegate da con atto di citazione del 13.05.2022 nei Parte_1
confronti del in persona del Sindaco pro-tempore; Controparte_2
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite e pone definitivamente a carico dell'attore le spese dell'espletata ctu, liquidate come da decreto in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE agisce in giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni sofferti in conseguenza di Parte_1
un sinistro asseritamente verificatosi in data 20.10.2013, alle ore 21.00 circa, allorquando, mentre percorreva a piedi la via Savona di Carini, giunto all'altezza del civico n. 12, rovinava al suolo a causa di un dissesto presente sulla carreggiata, riportando lesioni personali.
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire, in diritto, che la fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, di cui essi sono proprietari e custodi. Con riferimento alle strade comunali, circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Invero, ove la strada su cui avviene il sinistro sia collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, deve presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria, e ciò in quanto la localizzazione in centro della strada appare indice di una maggiore possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP_1
medesimo, essendo il perimetro del centro urbano dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che, essendo - direttamente o indirettamente - sottoposti ad attività di vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di un CP_1
effettivo controllo della zona.
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, gli esiti istruttori hanno confermato la prospettazione dei fatti descritta nell'atto di citazione, in quanto è risultato in concreto accertato che alle ore 21.00 del 20.10.2013, mentre a piedi percorreva la via Savona di
Carini, pervenuto all'altezza del civico 12, è incappato in un dissesto presente sul Parte_1
manto della carreggiata.
In tal senso informano, infatti, le dichiarazioni rese, all'udienza del 12.12.2023, dal teste Tes_1
, che, premettendo di non conoscere l'attore se non di vista e di avere assistito al fatto, in
[...]
quanto al momento dello stesso “mi trovavo in via Savona e passeggiavo con il mio cane a distanza di circa 5 metri dall'attore”, camminando dietro di lui, ha confermato di avere visto l'attore che
“inciampava in una buca, che si trovava sulla strada vicino al marciapiede”.
Nel dettaglio, il testimone oculare ha riferito che il dissesto in cui l'attore è incappato consisteva in
“uno scavo che attraversava la strada costeggiando il marciapiede in senso parallelo allo stesso”; ancor più incisivamente, il ha ribadito che “io e l'attore stavamo camminando sulla strada, Tes_1
che è a doppio senso di circolazione, anche se è un po' stretta”.
Lo stato dei luoghi è stato, infine, riconosciuto in sede di escussione dal teste nelle riproduzioni fotografiche prodotte dall'attore ed esibitegli.
Le circostanze narrate dal testimone oculare assumono rilievo sul piano della valutazione relativa al nesso eziologico, perché dimostrano l'astratta idoneità della condizione in cui si trovava il tratto di strada ove è avvenuto il sinistro a provocare la caduta dei fruitori, che si accingevano a transitarvi sopra.
L'elemento della contestualità temporale tra il passaggio del sulla strada danneggiata e la Pt_1
sua perdita di equilibrio e quello della contestualità spaziale tra il dissesto e il punto in cui egli fu rinvenuto completano l'accertamento attinente al nesso di causalità, fondando la convinzione che siffatta perdita di equilibrio fu, in concreto, provocata dalla suddetta condizione di quel tratto del manto della via Savona.
Nondimeno, dovendosi indagare anche sull'incidenza causale del comportamento dell'attore- danneggiato nella produzione dell'evento dannoso al fine di verificare se egli sia del tutto esente da responsabilità ovvero abbia concorso, anche in parte, alla determinazione dell'evento, non può non rilevarsi che l'insidia, alla cui presenza l'attore imputa l'evento dannoso occorsogli, fosse tutt'altro che imprevedibile e inevitabile: tanto si desume dall'attività istruttoria acquisita in corso di causa.
Ed invero, il complesso delle dichiarazioni del teste offre una prospettazione, che non supporta la tesi dell'attore in punto di carenza di responsabilità dello stesso.
Le affermazioni del testimone oculare, nel loro complesso valutate, anzi descrivono un quadro del tutto contrario al principio di autotutela incombente su ogni utente della strada, che impone un attento utilizzo del bene demaniale nella stessa misura in cui obbliga a porre attenzione al traffico veicolare e agli altri pedoni.
Nel dettaglio, è emersa una molteplicità di circostanze, che induce alla convinzione che il Pt_1
gravato da un onere di attenzione nell'uso del bene pubblico, aveva la possibilità, facendo uso di una maggiore attenzione, di evitare il dissesto in cui è invece incappato.
Invero, dalla prova orale e dai dati documentali acquisiti e, comunque, dalla rappresentazione dello stesso attore, è emerso che il dissesto a causa del quale il si è abbattuto al suolo si trovava Pt_1
sulla strada: siffatta circostanza è stata riferita dal teste e si ricava dalle fotografie in atti, nelle quali quest'ultimo ha riconosciuto i luoghi e dalle quali si evince indubitabilmente che, al momento del fatto, l'attore stava camminando sulla strada, proprio su un lungo scavo che costeggiava il marciapiede e al di sotto di esso.
In buona sostanza, il danneggiato, pur avendo a disposizione il marciapiede, riservato proprio al transito dei pedoni, ha consapevolmente scelto di percorrere la carreggiata. D'altra parte, non è emerso in alcun modo che il marciapiede fosse, al momento della caduta, occupato da autoveicoli ovvero da altri pedoni, che impedissero al di percorrerlo;
peraltro, Pt_1
le sue condizioni erano ottimali, essendo esso – come si vede nelle riproduzioni fotografiche – sufficientemente integro da consentire un transito in sicurezza ai pedoni.
Non può sfuggire, ancora, che la strada su cui insisteva lo scavo era “a doppio senso di circolazione, anche se un po' stretta”: sembra, dunque, che l'attore, piuttosto che percorrere il marciapiede libero da ostacoli e in condizioni ottimali, abbia scelto di transitare sulla strada, affrontando il rischio di collisioni con gli autoveicoli, che si trovassero a percorrere quel tratto.
Ancor più discutibile appare la condotta dell'attore, laddove si ragioni sul fatto che la strada fosse sufficientemente illuminata, tale da consentirgli di rilevare la presenza dello scavo che si trovava sotto il marciapiede: sul punto, il teste ha dichiarato che “penso che la strada fosse illuminata… si trattava del corso principale, sul quale si affacciano dei palazzi, che suppongo facessero luce”.
Ora, benché il si sia espresso in termini probabilistici, non può non opinarsi che le Tes_1
condizioni dell'illuminazione della carreggiata dovessero essere abbastanza buone, sol considerata la luce che certamente gli edifici, che si affacciavano sulla strada (peraltro, il corso principale della città), propagavano.
Anche sotto il profilo dei danni riportati, la rappresentazione dell'attore non ha ricevuto decisivo avallo.
A detta del lo stesso avrebbe riportato a seguito del sinistro “esiti di trauma contusivo- Pt_1
distorsivo ginocchio dx con frattura del corpo-corno del menisco posteriore del menisco mediale”.
Ebbene, il Ctu nominato in corso di causa anche al fine di accertare la sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto e le lesioni ha concluso nel senso di ritenere che “non si evince nesso di causa tra la documentata lesione (all'RMN del 25-3-2014 meniscopatia mediale) al ginocchio destro e
l'incidente stradale per cui è causa”.
In conclusione, gli elementi accertati inducono a negare il risarcimento all'attore e a respingere la domanda in questa sede dallo stesso avanzata.
In ordine al governo delle spese di lite, comunque accertati l'evento, il danno riportato e la presenza di un dissesto tale sulla carreggiata da costituire senza dubbio alcuno pericolo per gli utenti della stessa – la cui responsabilità non può che gravare sul custode delle strade cittadine –, si CP_1
reputano sussistenti giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti, vanno poste definitivamente a carico dell'attore, che le ha anticipate.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 28 ottobre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina