Articolo 3 della Legge 27 dicembre 1977, n. 987
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 gennaio 1978
Art. 3.
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 691 , con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 440 , e con il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 , e' apportata la seguente integrazione:
"Art. 17. - Al secondo comma, e' aggiunto il seguente periodo:
"Il termine del 30 novembre 1977 non si applica alle persone fisiche che presentano la dichiarazione annuale dei redditi o il certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro presso gli uffici delle imposte dirette nei cui distretti rientrano i comuni indicati negli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 , convertito, con modificazioni; nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 "".
Entrata in vigore il 25 gennaio 1978