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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2024, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7758/2023 del Registro Generale e promossa da
, Parte_1 con gli avv.ti RINALDI GIOVANNI, ZAMPIERI NICOLA, MICELI WALTER e GANCI FABIO
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario avv. TANZARELLA ROSA Controparte_1
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 28/05/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La ricorrente ha chiesto: - previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre
2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2018/19,
2019/20, 2020/21, 2021/22 o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla Controparte_1 corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di € 2.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 condannarsi il al riconoscimento di tale somma a titolo CP_1 di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c. Cont Il ha chiesto: - rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- dichiarare, comunque,
l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Sulla questione è intervenuta la Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto a norma dell'art. 363-bis c.p.c.:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Applicando tali principi nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste ai precedenti punti 1)
e 2), in quanto la ricorrente ha ricevuto incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2019/20-2020/21-2021/22; la domanda deve essere invece rigettata in relazione all'anno scolastico 2018/19, in quanto risultano solo supplenze brevi e saltuarie.
Non vi è prova che, al momento della pronuncia, la ricorrente sia fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze e, anzi, dagli atti risulta che è stata immessa in ruolo a decorrere dal 01.09.2022.
Ne consegue il diritto della ricorrente all'adempimento in forma specifica, “mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame” (Cass. 29961/23, par. 16.3), oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attuazione.
L'eccezione di prescrizione è infondata, in quanto il termine di cinque anni iniziava a decorrere dal 30.09.2019 (data di conferimento del primo incarico di supplenza) e non è ancora trascorso.
Il parziale rigetto del ricorso e la novità della pronuncia posta a base della decisione giustificano la compensazione delle spese.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data Cont 10/07/2023 da nei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/20-2020/21-2021/22 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015; per l'effetto, condanna il resistente all'attribuzione in suo favore della Carta Docente, CP_1 per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione.
2. Rigetta il ricorso per l'anno scolastico 2018/19.
3. Spese compensate.
Lecce, lì 29/05/2024
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7758/2023 del Registro Generale e promossa da
, Parte_1 con gli avv.ti RINALDI GIOVANNI, ZAMPIERI NICOLA, MICELI WALTER e GANCI FABIO
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario avv. TANZARELLA ROSA Controparte_1
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 28/05/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La ricorrente ha chiesto: - previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre
2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2018/19,
2019/20, 2020/21, 2021/22 o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla Controparte_1 corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di € 2.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 condannarsi il al riconoscimento di tale somma a titolo CP_1 di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c. Cont Il ha chiesto: - rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- dichiarare, comunque,
l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Sulla questione è intervenuta la Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto a norma dell'art. 363-bis c.p.c.:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Applicando tali principi nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste ai precedenti punti 1)
e 2), in quanto la ricorrente ha ricevuto incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2019/20-2020/21-2021/22; la domanda deve essere invece rigettata in relazione all'anno scolastico 2018/19, in quanto risultano solo supplenze brevi e saltuarie.
Non vi è prova che, al momento della pronuncia, la ricorrente sia fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze e, anzi, dagli atti risulta che è stata immessa in ruolo a decorrere dal 01.09.2022.
Ne consegue il diritto della ricorrente all'adempimento in forma specifica, “mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame” (Cass. 29961/23, par. 16.3), oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attuazione.
L'eccezione di prescrizione è infondata, in quanto il termine di cinque anni iniziava a decorrere dal 30.09.2019 (data di conferimento del primo incarico di supplenza) e non è ancora trascorso.
Il parziale rigetto del ricorso e la novità della pronuncia posta a base della decisione giustificano la compensazione delle spese.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data Cont 10/07/2023 da nei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/20-2020/21-2021/22 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015; per l'effetto, condanna il resistente all'attribuzione in suo favore della Carta Docente, CP_1 per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione.
2. Rigetta il ricorso per l'anno scolastico 2018/19.
3. Spese compensate.
Lecce, lì 29/05/2024
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo