Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 24/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1164/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n.1164/2025, promossa con ricorso depositato il 04.03.2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. ta Chiara Gasparini,
e
2) PA nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Andrea Gaetano Mondini
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in BO (VA) in data 29 giugno 2013 (anno 2013 atto n. 5 parte 2 serie A )
□ senza figli
□X con le seguenti figlie minorenni:
, nata il [...] Parte_3
nata il [...] Parte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04.03.2025 richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1)-le figlie minori vengono affidate ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre mentre la di loro residenza anagrafica rimarrà in BO via Pascoli n.165
1
2)-la casa familiare sita in BO via Pascoli n.165, seppure di proprietà della sola NO , continuerà ad essere abitata dal sig. sino a quando le Parte_1 PA figlie non saranno maggiorenni ed economicamente autosufficienti e per tale godimento la NO non avrà nulla a pretendere dal sig. che si farà carico Parte_1 PA delle spese di ordinaria manutenzione dell'immobile e delle relative utenze;
nell'ipotesi in cui il sig. dovesse risposarsi o avere una nuova relazione stabile il predetto, ove PA volesse permanere nell'immobile di proprietà della NO , verserà alla medesima Pt_1 NO un canone di locazione di €. 500,00 mensili e si farà carico delle spese Parte_1 di ordinaria manutenzione dell'immobile e delle relative utenze;
Le parti si danno, altresì, atto che nel momento in cui ed lasceranno la casa Pt_3 Pt_4 coniugale il sig. si impegna a rilasciarla a propria volta entro 6 mesi e la NO PA
, una volta rilasciata la casa, verserà al sig. la somma Parte_1 PA concordemente pattuita di €.60.000,00 (sessantamila/00) quale restituzione della quota parte di mutuo dal medesimo pagata;
con il predetto versamento il sig. null'altro avrà PA da pretendere dalla NO per qualsivoglia altra ragione;
a fronte di tale Parte_1 rinuncia la NO rinuncia a qualsivoglia pretesa relativamente all'autovettura Parte_1 allo stato intestata al sig. sebbene acquistata con danaro comune;
PA
3)-il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie compatibilmente con gli PA impegni di studio ed extrascolastici delle minori:
3a: due giorni la settimana, tendenzialmente nei giorni in cui la madre sarà al lavoro il pomeriggio, mentre quando la stessa sarà di riposo tali giorni saranno il martedì
e il mercoledì; in detti giorni il padre preleverà le figlie alle 17,30 dalla casa dei nonni paterni quando la NO farà il secondo o il terzo turno ovvero presso Pt_1
l'abitazione materna quando quest'ultima sarà di riposo;
in entrambi i casi il padre accompagnerà le figlie a scuola la mattina successiva;
3b: a week end alterni dal venerdì dalle ore 17,30 prendendole dalla casa dei nonni paterni quando la NO farà il secondo o il terzo turno ovvero presso Pt_1
l'abitazione materna quando quest'ultima sarà di riposo;
in entrambi i casi sino al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola;
I coniugi si danno atto che, in ragione della professione di infermiera svolta dalla NO
[...]
, il calendario dei giorni infrasettimanale e dei week end verrà stabilito di mese in Parte_1 mese;
3c: durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal primo giorno di vacanza sino al 30 dicembre alle ore 21 e dal 30 dicembre alle ore 21 sino all'ultimo giorno di vacanza quando le riporterà presso la madre.
2 Si precisa che ed trascorreranno il 24 dicembre con il genitore con cui non Pt_3 Pt_4 passeranno il Natale al fine di consentire lo scambio degli auguri e dei doni.
Per le vacanze natalizie 2025/2026 ed passeranno il primo periodo con la Pt_3 Pt_4 madre ed il secondo con il padre. Ove la NO dovesse essere di turno il pomeriggio Pt_1 di Natale il padre potrà prendere le figlie alle ore 13,30 e le riporterà alle 22,00 presso la madre.
3d: durante le vacanze estive 3 settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 10 di maggio;
per le vacanze 2025 i coniugi hanno già concordato che ed Pt_3 passeranno con il padre il periodo dal 6 luglio al 13 luglio e dal 3 agosto al 17 Pt_4 agosto;
il periodo di agosto sarà trascorso nella casa in montagna dove la NO Pt_1 si recherà nel pomeriggio del 17 agosto e vi rimarrà con le figlie sino al 30 agosto per poi andare con le medesima in altra località non ancora decisa sino al 7 settembre. Il 23 agosto – giorno del compleanno di – il padre raggiungerà le figlie per trascorrere Pt_4 la giornata con le stesse e la NO . Pt_1
3e: vacanze di Pasqua e ogni altro ponte ad anni alterni;
per le vacanze 2025 (che saranno dal 17 aprile al 27 aprile) i coniugi hanno già concordato che ed Pt_3 Pt_4 trascorreranno con il padre il 19,20 e 21 aprile sino alle 20,30 e da tale momento al 27 staranno con la madre. Il 24 aprile – giorno del compleanno di – staranno tutti e Pt_3 quattro insieme per festeggiare il compleanno della minore.
4)-il signor si impegna ad accompagnare le figlie e ad andarle a PA riprendere nelle varie attività extrascolastiche di natura prevalentemente sportiva anche nei giorni di competenza materna quando la madre non potrà adempiervi;
5)-i signori e , in considerazione del collocamento Parte_1 PA delle figlie e dell'impegno di ciascuno nell'accompagnare le figlie alle varie attività extra scolastiche che le medesime svolgono, concordano che ciascuno provvederà al mantenimento diretto per il tempo di permanenza delle stesse presso ciascuno di loro;
le spese straordinarie, come da protocollo della Corte di Appello di Milano da intendersi qui integralmente richiamato, saranno suddivise al 50% fra i genitori e colui che le avrà anticipate avrà il diritto di vedersele rimborsate pro quota dall'altro genitore entro 30 giorni dalla richiesta che sarà accompagnata da idonea documentazione fiscale intestata alle minori stesse;
i coniugi concordano altresì che l'assegno unico continuerà ad essere interamente percepito dalla madre;
6)-la NO si impegna a trasferire – entro 20 giorni dal deposito Parte_1 del presente ricorso - la propria residenza in Gerenzano, ove per altro già da tempo vive con le figlie e il sig. ; PA
7)-il sig. si obbliga a far ritorno nella propria residenza in BO entro PA
20 giorni dal deposito del presente ricorso;
8)-il sig. , nello stesso termine di cui al capitolo sub 7 che precede, si PA obbliga a volturare a proprio nome tutte le utenze relative alla casa coniugale;
9)-i signori e , quando hanno con sé ed Parte_1 PA Pt_3
si obbligano a comunicare all'altro genitore il proprio recapito, anche telefonico, e a Pt_4
3 mettere a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in località che comportino un allontanamento dalla residenza per più giorni.
Ciascun genitore potrà comunicare telefonicamente con le figlie tutti i giorni nella fascia oraria che va dalle 20,00 alle 21,00. Entrambi i genitori, durante la permanenza di ed Pt_3 Pt_4 presso di loro, consentiranno alle figlie di contattare telefonicamente l'altro genitore anche fuori dagli orari anzidetti ogni qualvolta le stesse ne sentiranno la necessità e/o il bisogno.
10)-gli istanti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per le figlie minori.
11)-i signori e concordano che il conto corrente Parte_1 PA
n. 611 acceso presso la Banca Popolare di Milano filiale di Gerenzano cointestato fra di loro verrà chiuso entro quaranta giorni dalla firma del presente ricorso e le somme ivi depositate verranno suddivise in parti eguali fra di loro.
12)-i signori e , salvo quanto indicato al punto Parte_1 PA sub 2 e 11 che precedono, dichiarano di aver sistemato ogni altra questione patrimoniale e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro in merito a quanto sopra menzionato.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di US RS , Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 29.06.2013 in BO (VA), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BO (anno 2013, atto n. in data 29 giugno 2013 (anno 2013 atto n. 5 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in US RS nella Camera di Consiglio del 24.3.2025
Il Presidente Relatore
Dott. Miro Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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