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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 01/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2080/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 2080 dell'anno 2023, introdotta da:
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'Avv. RAVAGLIA LORENZO e domicilio eletto presso lo CP_2 studio del difensore.
ATTORE
CONTRO
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. GHITTONI BEATRICE e domicilio eletto presso CP_4 lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
In via Principale:
- Accertare e dichiarare, che la società convenuta detiene senza titolo la gru 45t CP_5 tg. MI0S0515 di proprietà della società CP_1
Di conseguenza:
− Accertare e dichiarare il diritto della società attrice ad ottenere la restituzione della gru
Corradini 45t tg. MI0S0515, con conseguente condanna in tal senso della società convenuta
− Nel merito: accertare e dichiarare inadempiente con riferimento agli interventi di CP_3 riparazione eseguiti sul cambio della gru di cui è causa, e p. 1 − Per l'effetto, condannare ovvero il soggetto ritenuto di giustizia a pagare CP_3
a a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento le CP_1 seguenti somme:
• €. 9.576,68 quale corrispettivo pagato da a per la riparazione del mezzo CP_1 CP_3
• € 792,25 quali spese sopportate per il cambio dell'olio
• € 122.903,20 quale danno subito del fermo tecnico, per le ragioni meglio sopra specifiche, oltre ad ogni somma ritenuta necessaria per la messa in opera della gru e la riparazione del mezzo, alle ulteriori spese accessorie, come meglio verrà precisato e dimostrato nel prosieguo del giudizio, o quella maggiore o minore somma dovesse risultare accertata, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo pagamento.
− In subordine, accertare e dichiarare il diritto della società attrice al risarcimento del danno subito, come quantificato in atti ed in istruttoria e con riferimento ad ogni somma necessaria per la riparazione del danno causato da parte convenuta ovvero in via equitativa secondo giustizia, con conseguente condanna in tal senso a carico della società convenuta.
− Il tutto con espressa riserva di svolgere ogni ulteriore azione e/o domanda nei confronti della società convenuta dopo la riconsegna della gru Corradini 45t tg. MI0S0515, una volta verificato lo stato attuale di conservazione e manutenzione
Rigettare, per i motivi esposti negli scritti difensivi di parte attrice, ogni contraria domanda, anche riconvenzionale, proposta da parte convenuta in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In via istruttoria e di merito: chiede in primis, previo accoglimento delle istanze di declaratoria di nullità dell'elaborato peritale del CTU Ing. relazione del 07.06.2024 e integrazione del 18.10.2024) già Per_1 formulate (che si intendono integralmente qui riproposte) in atti con specifico riferimento alle note di trattazione scritta depositate in data 07.11.2024 ed ivi meglio articolate per carenza di risposte ai quesiti formulati, violazione del principio del contraddittorio, violazione del principio dispositivo e conclusioni ultra petita rispetto ad alcuni quesiti, disporsi rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio attraverso la nomina di nuovo
CTU. Nella denegata ipotesi in cui il G.I. ritenesse di rigettare le suddette istanze di nullità della relazione redatta dall'Ing. disporsi nuova integrazione di perizia a Per_1 completamento delle indagini mancanti ed in particolare per le questioni rilevate dal GI nel quesito integrativo con contestuale sostituzione del CTU.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova contenuti nella memoria istruttoria di parte attrice che si ritengono sostitutivi di quelli precedentemente formulati: […]
La presente difesa si riserva altresì ulteriori istanze istruttorie nonché di essere abilitata alla prova contraria anche sui capitoli di prova eventualmente dedotti da controparte ed ammessi, con i testi sopra indicati.
p. 2 -Con vittoria di spese e competenze di lite.
PARTE CONVENUTA:
In via preliminare (di rito), disporre il differimento della prima udienza fissata per il giorno 22 dicembre 2023 e rinviare ex art. 269 c.p.c. ad altra udienza successiva onde consentire la chiamata in causa del terzo in garanzia Controparte_6 corrente in Pianezza (TO), via Torino, 14, (C.F. e P. IVA , nel rispetto dei P.IVA_3 termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., al fine di accertare e dichiarare che la società suddetta,
è tenuta manlevare totalmente e/o parzialmente o comunque tenere indenne totalmente e/o parzialmente di quanto da quest'ultima eventualmente dovuto a CP_3 qualsiasi titolo alla società all'esito del presente giudizio nonché delle spese CP_1 di causa ed, eventualmente, condannare la suddetta società.
In via preliminare, accertare e dichiarare parte attrice decaduta dal diritto ad avanzare l'azione di risarcimento danni stante l'intervenuta prescrizione di cui all'art. 1667 c.c.;
In via principale e nel merito, respingere le domande tutte ex adverso avanzate, in quanto infondate in fatto e in diritto oltreché non provate per tutte le ragioni esposte in narrativa.
In via riconvenzionale e nel merito, accertare e dichiarare l'obbligo in capo a di provvedere al ritiro del mezzo CP_1 presso l'officina di e per l'effetto condannarla al ritiro dello stesso. CP_3
Sempre in via riconvenzionale e nel merito, accertare e dichiarare inadempiente con riferimento all'obbligo di ritirare il mezzo CP_1 presso e per l'effetto condannarla a corrispondere una somma, da determinarsi CP_3 in via equitativa, a titolo di risarcimento danni derivati a dal deposito prolungato e CP_3 senza titolo del mezzo per il periodo dal 20 luglio 2022 al 13 ottobre 2023, oltre all'ulteriore somma che dovrà essere calcolata in relazione al successivo periodo fino all'effettivo ritiro del mezzo.
Nel merito e in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice e quindi di riconoscimento di responsabilità per inadempimento contrattuale in capo a , dichiarare il terzo CP_3
generalizzata in atti, Controparte_6
a manlevare e garantire l'odierna convenuta e, per l'effetto, condannare il terzo sopra citato al risarcimento di tutti i danni subiti in favore di e/o al pagamento in suo favore di CP_1 tutte le somme che saranno eventualmente determinate nel corso dell'espletando giudizio.
In via istruttoria, previo rigetto dell'eccezione di nullità formulata da parte attrice con riguardo all'espletata
C.T.U. in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché previo rigetto della relativa richiesta di rinnovazione avendo la stessa (anche per il tramite della relazione integrativa del
18.10.2024) dato piena e puntuale risposta ai quesiti tutti formulati dal G.I.; ammettere,
p. 3 senza inversione alcuna dell'onere della prova, prove per interrogatorio e per testi sulle seguenti circostanze: […]
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi dell'avvocato patrocinante e successive spese occorrende interamente rifusi
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. Il procedimento ha per oggetto le domande avanzate da nei confronti di CP_1
come in epigrafe trascritte. CP_3
A sostegno delle stesse, l'attrice ha dedotto di esser proprietaria di un'autogrù marca modello 45t targata MI0S0515, oggetto di un primo intervento di riparazione (n. CP_5
Ordine 0124115-01 del 12.5.2020, per totali 15.432,56 euro) al cambio, affidato alla convenuta. Tuttavia, a fronte dell'esecuzione della manutenzione concordata (v. fattura n.
0013537 del 22.07.2020 di complessivi € 17.607,03, di cui € 9.576,68 per l'esecuzione dei lavori relativi alla sistemazione del cambio) il mezzo avrebbe manifestato, già dall'immediatezza dell'intervento, ulteriori problematiche, rese evidenti dal consumo e dalla perdita di ingenti quantità di olio dal blocco del cambio.
Sicché, dopo alcuni interventi operati dal personale di nei cantieri dove CP_3
l'automezzo era progressivamente stato collocato e impiegato, il 26.3.2021 l'autogrù sarebbe stata nuovamente trasportata presso l'autofficina convenuta, per un nuovo esame dei malfunzionamenti. Presso l'officina di la gru è rimasta collocata sino al CP_3
27.6.2023, in quanto, nelle more, la società convenuta non sarebbe stata in grado di procedere all'intervento manutentivo richiesto, al fine di ripristinare l'esatto funzionamento del mezzo.
Per questi motivi
, è stata avanzata la richiesta di restituzione del mezzo, in aggiunta alla domanda risarcitoria così articolata: €. 9.576,68 quale corrispettivo pagato da a CP_1
per la riparazione del mezzo;
€ 792,25 quali spese sopportate per il cambio CP_3 dell'olio; € 122.903,20 quale danno subito per il fermo tecnico sopportato.
2. La si è ritualmente costituita in giudizio, con articolate difese e spiegando CP_3 altresì domanda riconvenzionale, nei termini di cui infra.
La convenuta ha dedotto di essere un'officina autorizzata operante nel settore trucks, tanto da aver commissionato, a propria volta, gli interventi richiesti da alla CP_1
e alla ZF Italia s.r.l., in particolare quanto al cambio e alle Controparte_6 componenti del mezzo oggetto di causa.
Ad avviso di , le criticità occorse nel marzo 2020 e nel novembre dello stesso anno CP_3 avrebbero avuto natura diversa: il primo intervento poneva rimedio a un problema di inserimento delle marce (meccanico), mentre la seconda (sollecitata) riparazione avrebbe riguardato il convertitore idraulico (problema, quindi, di natura elettrica).
Secondo quanto allega , quindi, nel luglio 2020 l'automezzo sarebbe stato CP_3 riconsegnato perfettamente funzionante, tanto che la relativa fattura è stata ritualmente p. 4 onorata. A seguito delle prime perdite di olio, – sin dal 26.11.2020 – ha CP_3 rappresentato alla la necessità di portare il mezzo in officina;
tuttavia, l'autogrù CP_1 sarebbe stata utilizzata sino a comprometterne le condizioni.
ha poi ripercorso le interlocuzioni successive al 26.3.2021, dalle quali risulterebbe CP_3 che era stata informata delle problematiche riscontrate sul cambio, dei ritardi, CP_1 dapprima imputabili alla e, poi, alle difficoltà che la stessa ZF aveva rinvenuto, CP_6 mediante i propri tecnici, per trovare soluzione alle criticità emerse. In particolare, ZF avrebbe riferito dapprima di non essere in grado di reperire componenti e soluzioni tecniche per rimediare al problema;
poi, un preventivo è stato elaborato soltanto per l'intervento dell'ingegnere che, all'epoca di costruzione del mezzo, aveva provveduto alla progettazione dello stesso. Tuttavia, non solo non avrebbe accettato tale CP_1 intervento, ma neppure avrebbe accettato di ritirare il proprio mezzo.
Al lume di quanto precede, ha eccepito l'intervenuta decadenza dall'azione CP_3 risarcitoria per difetto di tempestiva denunzia e prescrizione dell'azione; nel merito, ha contestato la sussistenza del presunto inadempimento, sia con riferimento al primo intervento – perché eseguito a regola d'arte – sia con riguardo al secondo (marzo 2021), per avere fatto tutto quanto nelle proprie possibilità per risolvere le problematiche riscontrate alla trasmissione del mezzo. Infine, ha contestato l'an debeatur, anche sotto il profilo probatorio.
In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di al pagamento di una CP_3 CP_1 somma in denaro a titolo di risarcimento del danno dovuto alla custodia e deposito del mezzo presso la propria officina, per ingombro di due postazioni di lavoro che sarebbero rimaste inutilizzabili.
Inoltre, ha richiesto ex art. 269 c.p.c. la chiamata in causa di CP_3 Controparte_6 per essere tenuta indenne da eventuali condanne di carattere risarcitorio.
[...]
3. Con provvedimento ex art. 171-bis c.p.c., il giudice istruttore non ha autorizzato la chiamata del terzo e differito la data di prima udienza.
Le parti hanno scambiato le memorie ex art. 171-ter c.p.c.
In particolare, con la prima memoria, ha contestato l'eccezione di decadenza e CP_1 prescrizione, sul presupposto che la denuncia sarebbe stata effettuata non appena accertato il vizio e, in ogni caso, vi sarebbe stato, da parte di , l'impegno unilaterale CP_3 alla rimozione delle difformità riscontrate, con esclusione dell'onere di denunzia. Nel merito, ha ribadito di aver riscontrato, dopo il primo intervento (quello conclusosi CP_1
a luglio 2020), un peggioramento delle condizioni del mezzo, ripetutamente segnalato.
Quanto all'invocato esonero da responsabilità per impossibilità della prestazione, ne è stata contestata la natura assoluta e oggettiva.
Con le seconde e terze memorie, le parti hanno formulato le richieste di prova.
4. La causa, una volta celebrata la prima udienza, è stata istruita sulla documentazione prodotta dalle parti e mediante il conferimento di incarico peritale al CTU Ing. il Per_1 quale, dopo aver depositato l'elaborato, è stato sentito in udienza il giorno 11.9.2024 ed è
p. 5 stato incaricato di redigere una nota integrativa sulle questioni precisate a verbale l'11.9.2024.
Esaurito l'approfondimento peritale, con ordinanza 11.11.2024 è stata formulata una proposta conciliativa, che la sola convenuta ha accolto.
La causa è stata quindi rimessa in decisione, letti gli scritti conclusionali, all'esito dell'udienza di cui all'art. 189 c.p.c., a sua volta sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
5. Preliminarmente, occorre osservare quanto segue.
5.1. Le istanze di prova orale, così come riproposte dalle parti, sono tutte inammissibili – poiché generiche e volte a demandare ai testi giudizi di natura giuridico/tecnica – e irrilevanti, poiché la causa è stata (come doveva essere, attesa la natura delle domande) istruita sui soli documenti e mediante un approfondimento istruttorio.
5.2. L'eccezione di nullità avanzata dalla difesa attorea, con riferimento alla CTU, è stata formulata in termini confusionari e, poiché si risolve sostanzialmente in una critica dell'attività peritale in ragione degli esiti alla quale l'ausiliario è pervenuto, deve ritenersi infondata. Peraltro, è palese la distorsione concettuale dalla quale muove l'attore, per cui, siccome il CTU non ha confermato l'ipotesi avanzata nell'atto di citazione – vuoi perché non vi erano i presupposti per pronunciarsi, vuoi perché sono state raggiunte evidenze contrarie – allora l'elaborato peritale sarebbe nullo.
L'attività peritale è stata svolta in contraddittorio (come risulta dai verbali prodotti) ed è stata avanzata una proposta conciliativa da parte dell'ausiliario; l'elaborato è completo rispetto a tutti i quesiti, né risultano conclusioni ultronee rispetto alle richieste formulate da questo giudice. Neppure, invero, è stato chiarito per quali ragioni l'attività peritale avrebbe violato il principio dispositivo;
non risulta – né è stata segnalata – l'acquisizione di documenti o altro materiale probatorio da parte dell'ausiliario. Anzi, sono le osservazioni del CTP attoreo ad aver sollecitato l'esame del CTU rispetto a circostanze mai dedotte in giudizio (in particolare alle modalità di svolgimento degli interventi in cantiere dopo il luglio
2020 e alle verifiche delle origini delle perdite di olio).
L'elaborato peritale, come integrato il 18.10.2024 dal CTU, è quindi un più che adeguato, valido e completo supporto sulla cui base pervenire alla decisione.
5.3. Infine, in ordine all'istanza ex art. 269 c.p.c. di parte convenuta, giova confermare quanto osservato con il provvedimento del 16.10.2023, non trattandosi di litisconsorzio necessario;
l'intervento di un terzo soggetto nel giudizio ne avrebbe comportato una significativa e indebita dilatazione, in assenza di una reale doverosità della chiamata.
6. Le domande delle parti relative alla restituzione dell'autogrù, allo stato attuale collocata presso l'officina, sono convergenti, tanto che, in proposito, si potrebbe persino ritenere superflua la pronuncia giudiziale.
Il mezzo è stato chiaramente portato presso l'officina di e dalla stessa è stato CP_3 detenuto perché aveva richiesto un intervento manutentivo al cambio. CP_1
p. 6 non ha mai contestato in alcun modo il diritto di controparte di ottenerne la CP_3 restituzione: riconsegna che, anzi, è stata già offerta dalla stessa appaltatrice (già v. missiva 20.9.2022, doc. 13).
Pertanto, provvederà al ritiro dell'automezzo dall'officine di;
non vi sono CP_1 CP_3 richieste di apposizione di un congruo termine per procedere.
7. Quanto alle domande risarcitorie avanzate da , il Tribunale osserva quanto CP_1 segue.
Preliminarmente, è necessario evidenziare che le prime criticità (che hanno dato luogo all'intervento di cui ai docc.
1-3 att., ultimato nel luglio 2020) e quelle successive (che hanno provocato il ricollocamento della gru in officina dal 26.3.2021) sono tra loro CP_3 riconducibili a problemi autonomi e distinti, così come correttamente aveva eccepito da sin dalla comparsa di costituzione e risposta. CP_3
Già con la comunicazione e-mail del 26.11.2020, prodotta sub doc. 4 , la CP_3 convenuta aveva evidenziato che il nuovo problema, reso evidente dalla perdita dell'olio, era correlato all'impianto elettrico della trasmissione;
inoltre, con doc. 9, – a fronte CP_3 della contestazione di controparte – aveva precisato l'eterogeneità dei due interventi.
Tale circostanza è stata puntualmente confermata dal CTU: a pag. 12 dell'elaborato peritale, l'ausiliario ha precisato che “la perdita di olio riscontrata dall'attore non è collegabile e compatibile con una inesatta esecuzione degli interventi di parte o CP_3 del suo fornitore” e, a pag. 5 della nota integrativa, l'Ing. ha nuovamente ribadito Per_1 che “il surriscaldamento del cambio e la perdita di olio è stata causata da un problema elettrico, quindi non inerente all'intervento di parte di luglio 2020, principalmente CP_3 di natura meccanica”. Nell'esaminare le cause della perdita di olio – e quindi della successiva criticità – il CTU ha ragionevolmente concluso nel senso che “[n]on ci sono elementi per determinare l'esatta causa che ha generato la perdita di olio con conseguente surriscaldamento degli elementi del cambio. Non sono state osservate, nelle ispezioni effettuate, fessurazioni nella scatola del convertitore;
tuttavia, le fessurazioni possono essere presenti e non essere visibili, inoltre, esaminando i preventivi acquisiti dai due fornitori si prevede la sostituzione o lavorazione della scatola o carter. La macchina in questione, comunque, ha lavorato da luglio a novembre, mese dove è stato segnalato il primo inconveniente. Non ci sono elementi quindi per indicare una lavorazione od un intervento non idoneo o non eseguito a regola d'arte di parte ” (pag. 11). CP_3
Tanto premesso, la domanda risarcitoria che ha svolto dev'essere partitamente CP_3 esaminata, con riferimento alle eventuali conseguenze dell'appalto conclusosi con la riconsegna a luglio 2020 e a quelle ulteriori e successive, che, come detto, originano nel novembre 2020.
La distinzione è rilevante, anche ai fini dell'esatta individuazione della disciplina applicabile, in ragione del fatto che, mentre il primo intervento (quello concluso a luglio
2020) si è definito ed è qualificabile alla stregua di un appalto, il secondo è rimasto sospeso e non risulta, sino a ora, che mai sia stato anche solo in parte eseguito. Come evidenziato p. 7 dalla Suprema Corte (v. Cass. 13983/11; 3302/06; 11950/90), con insegnamento del tutto condivisibile, “nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.1453 e 1455 cod. civ., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti. Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera”.
7.1. Rispetto al primo contratto – di cui ai docc. 1-3 –l'eccezione di decadenza avanzata da parte convenuta è fondata.
Infatti, se si assume che il mezzo è stato riconsegnato, dopo la riparazione, il 22.7.2020 e che “già nell'immediatezza del ritiro post – intervento iniziava a perdere ingenti quantità di olio dal blocco del cambio” (così pagg.
2-3 dell'atto di citazione), la denuncia dei vizi – a prestazione contrattuale eseguita – doveva essere effettuata entro 60 giorni (v., in tema,
Cass. 23075/09, per cui le disposizioni in tema di prescrizione e decadenza operano anche in caso di esclusiva domanda risarcitoria). Tuttavia, il primo documento prodotto da dal quale emerge una denuncia risale all'1.12.2020 (v. doc. 6, messaggio e-mail CP_1 di;
né la valutazione muta, a voler ammettere come valida denuncia di Testimone_1 vizi il doc. 11, ossia l'analogo messaggio di el 6.11.2020. Non vi sono Testimone_1 capitoli di prova volti a dimostrare una precedente denuncia.
Pertanto, entro i 60 giorni dal 22.7.2020 nessuna denuncia – a fronte di un problema che si asserisce essersi manifestato nell'immediatezza – è mai stata fatta.
La tesi attorea per cui avrebbe accettato di rimuovere i vizi dell'opera, con CP_3 conseguente esclusione dei termini decadenziali e di prescrizione propri della garanzia in tema d'appalto, non coglie nel segno, per due ordini di motivi.
Il primo attiene al fatto che non è stato riscontrato, rispetto all'intervento concluso nel luglio
2020, alcun effettivo vizio, tant'è che le criticità successive sono state ascritte a problematiche di natura e origine differenti.
Il secondo, inoltre, si desume dalla lettura del messaggio e-mail a firma di
[...] inviato il 26.11.2020 a in cui si specifica l'origine elettrica del Tes_2 Parte_1 problema e l'invito a portare il mezzo in officina in ragione di quanto riscontrato in un intervento in cantiere. Da tale messaggio certo non si desume alcuna assunzione di obblighi a rimuovere eventuali vizi emersi.
Al lume di quanto precede, quindi, per qualsiasi vizio che fosse riconducibile al già esaminato primo intervento (vizio che, comunque, è da escludere nel merito), l'attore è
p. 8 incorso nella decadenza di cui all'art. 1667 c.c., con conseguente rigetto di ogni domanda risarcitoria conseguente alla prima riparazione.
7.2. Quanto al secondo intervento – quello che, allo stato, risulta irrealizzato e che è stato compiutamente individuato soltanto all'esito dell'interlocuzione con la ZF (preventivo
10.8.2022, doc. 12 conv.) – si osservi quanto segue.
In proposito, si applicano le ordinarie disposizioni in punto di responsabilità da inadempimento delle obbligazioni, anche in punto di ripartizione dell'onus probandi (Cass.
826/15; U. 13533/01) e, in particolare, di impossibilità sopravvenuta dell'adempimento, espressamente evocata dalla convenuta.
Pur non essendo disponibile, per il secondo guasto – che ha originato il fermo dal
26.3.2021 in poi –, un preventivo di riparazione o altra documentazione contrattuale, dagli scritti delle parti e dal corredo probatorio offerto risulta chiaramente che a era CP_3 stato affidato l'incarico di ripristinare il corretto funzionamento dell'autogrù; incombente che, a propria volta, ha scelto di affidare ad altra impresa del settore, dotata di CP_3 specifiche competenze (la De.Fra). Quest'ultima, tuttavia, non sarebbe stata in grado di definire e realizzare l'intervento necessario al ripristino dell'autogrù, riconsegnata a nel febbraio 2022. Soltanto con l'intervento di ZF è stato poi possibile, tra agosto CP_3
e settembre 2022, stilare un preventivo di intervento;
tuttavia, come precisamente allegato dalla convenuta (e non contestato da ), l'attrice non ha poi inteso dare seguito alla CP_1 riparazione così come prospettata, limitandosi a richiedere, previo esame in contraddittorio, la riconsegna a sé dell'autogrù stessa.
Nella fattispecie in esame, quindi, non può ravvisarsi – in favore di – un CP_3 impedimento obiettivo ed assoluto che non poteva essere rimosso, tale quindi da integrare gli elementi costitutivi propri dell'art. 1256 c.c.; peraltro, nella misura in cui aveva CP_3 accettato di procedere all'intervento riparativo, ha assunto l'obbligazione di garantire un risultato conforme alle necessità rappresentate dall'appaltante.
Tuttavia, la domanda risarcitoria di non può essere accolta: essa è infatti sorretta CP_1 da allegazioni estremamente generiche – non essendo neppure precisato se il ristoro dovrebbe porre rimedio alla necessità di rinvenire, sul mercato, analogo automezzo o a minori guadagni conseguiti da terzi clienti – ed è sfornita di prova, la cui carenza emerge con nitore ancor maggiore rispetto al deficit assertivo.
Non vi è in atti alcun documento da cui desumere quali siano stati gli elementi di danno a detrimento di (p.e., copie di contratti stipulati per noleggiare analogo mezzo, o CP_1 perizie di parte volte a stimare il danno), anche solo per orientare il potere liquidativo del giudicante.
In sostanza, si è limitata a evocare un risarcimento in ragione del mero fatto CP_1 dell'indisponibilità del mezzo;
ma, secondo il consolidato e condivisibile insegnamento
(Cass. 32946/24), “il danno da fermo tecnico di veicolo non è in re ipsa, ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo p. 9 sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo”.
La domanda risarcitoria, anche per le voci correlate alle seconde criticità emerse rispetto alla trasmissione, dev'essere quindi rigettata, non potendosi nemmeno postulare un interesse a una mera pronuncia che accerti la sussistenza dell'inadempimento.
7.3. In via riconvenzionale, ha domandato il ristoro per il nocumento patito, CP_3 consistente nell'aver subito l'occupazione di due postazioni di lavoro presso la propria officina, ove l'autogrù è rimasta ricoverata.
Tale domanda non può essere accolta.
Anche in questo caso, valgono le considerazioni svolte in precedenza, per la domanda di
, in punto di genericità delle allegazioni e difetto di prova. si è limitata a CP_1 CP_3 dolersi dell'occupazione di una porzione dei propri spazi a causa della perdurante permanenza dell'autogrù presso la propria sede;
tuttavia, nessun elemento ai fini della comprensione della consistenza del danno e della sua stima in termini economici è stato offerto (p.e., volume occupato, commesse rinunciate a causa della presenza della gru, ecc…).
Né a tale carenza è possibile supplire mediante l'intervento del giudicante ex art. 1226
c.c., che, come noto, può essere invocato in caso di certezza dell'an.
La domanda riconvenzionale è dunque meritevole di rigetto.
8. L'esito del giudizio vede le parti reciprocamente soccombenti – di fatto, sulle contrapposte domande volte alla riconsegna del mezzo, neppure c'è un vero e proprio contrasto reciproco – sicché le spese di lite possono essere compensate integralmente.
Le spese di CTU gravano per il 50% su ciascuna delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 2080 dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCERTA il diritto di di ottenere la restituzione dell'autogrù 45t CP_1 CP_5 tg. MI0S0515 e ORDINA che la stessa provveda al ritiro dal luogo ove è custodita presso
CP_3
2) RIGETTA ogni altra reciproca domanda;
3) COMPENSA integralmente le spese del giudizio;
4) PONE le spese della C.t.u. esperita, come liquidate con decreto del 24.6.2024, a carico solidale delle parti, ciascuna per il 50%.
Sentenza depositata a Lodi il giorno 31/03/2025
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
p. 10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 2080 dell'anno 2023, introdotta da:
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'Avv. RAVAGLIA LORENZO e domicilio eletto presso lo CP_2 studio del difensore.
ATTORE
CONTRO
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. GHITTONI BEATRICE e domicilio eletto presso CP_4 lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
In via Principale:
- Accertare e dichiarare, che la società convenuta detiene senza titolo la gru 45t CP_5 tg. MI0S0515 di proprietà della società CP_1
Di conseguenza:
− Accertare e dichiarare il diritto della società attrice ad ottenere la restituzione della gru
Corradini 45t tg. MI0S0515, con conseguente condanna in tal senso della società convenuta
− Nel merito: accertare e dichiarare inadempiente con riferimento agli interventi di CP_3 riparazione eseguiti sul cambio della gru di cui è causa, e p. 1 − Per l'effetto, condannare ovvero il soggetto ritenuto di giustizia a pagare CP_3
a a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento le CP_1 seguenti somme:
• €. 9.576,68 quale corrispettivo pagato da a per la riparazione del mezzo CP_1 CP_3
• € 792,25 quali spese sopportate per il cambio dell'olio
• € 122.903,20 quale danno subito del fermo tecnico, per le ragioni meglio sopra specifiche, oltre ad ogni somma ritenuta necessaria per la messa in opera della gru e la riparazione del mezzo, alle ulteriori spese accessorie, come meglio verrà precisato e dimostrato nel prosieguo del giudizio, o quella maggiore o minore somma dovesse risultare accertata, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo pagamento.
− In subordine, accertare e dichiarare il diritto della società attrice al risarcimento del danno subito, come quantificato in atti ed in istruttoria e con riferimento ad ogni somma necessaria per la riparazione del danno causato da parte convenuta ovvero in via equitativa secondo giustizia, con conseguente condanna in tal senso a carico della società convenuta.
− Il tutto con espressa riserva di svolgere ogni ulteriore azione e/o domanda nei confronti della società convenuta dopo la riconsegna della gru Corradini 45t tg. MI0S0515, una volta verificato lo stato attuale di conservazione e manutenzione
Rigettare, per i motivi esposti negli scritti difensivi di parte attrice, ogni contraria domanda, anche riconvenzionale, proposta da parte convenuta in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In via istruttoria e di merito: chiede in primis, previo accoglimento delle istanze di declaratoria di nullità dell'elaborato peritale del CTU Ing. relazione del 07.06.2024 e integrazione del 18.10.2024) già Per_1 formulate (che si intendono integralmente qui riproposte) in atti con specifico riferimento alle note di trattazione scritta depositate in data 07.11.2024 ed ivi meglio articolate per carenza di risposte ai quesiti formulati, violazione del principio del contraddittorio, violazione del principio dispositivo e conclusioni ultra petita rispetto ad alcuni quesiti, disporsi rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio attraverso la nomina di nuovo
CTU. Nella denegata ipotesi in cui il G.I. ritenesse di rigettare le suddette istanze di nullità della relazione redatta dall'Ing. disporsi nuova integrazione di perizia a Per_1 completamento delle indagini mancanti ed in particolare per le questioni rilevate dal GI nel quesito integrativo con contestuale sostituzione del CTU.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova contenuti nella memoria istruttoria di parte attrice che si ritengono sostitutivi di quelli precedentemente formulati: […]
La presente difesa si riserva altresì ulteriori istanze istruttorie nonché di essere abilitata alla prova contraria anche sui capitoli di prova eventualmente dedotti da controparte ed ammessi, con i testi sopra indicati.
p. 2 -Con vittoria di spese e competenze di lite.
PARTE CONVENUTA:
In via preliminare (di rito), disporre il differimento della prima udienza fissata per il giorno 22 dicembre 2023 e rinviare ex art. 269 c.p.c. ad altra udienza successiva onde consentire la chiamata in causa del terzo in garanzia Controparte_6 corrente in Pianezza (TO), via Torino, 14, (C.F. e P. IVA , nel rispetto dei P.IVA_3 termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., al fine di accertare e dichiarare che la società suddetta,
è tenuta manlevare totalmente e/o parzialmente o comunque tenere indenne totalmente e/o parzialmente di quanto da quest'ultima eventualmente dovuto a CP_3 qualsiasi titolo alla società all'esito del presente giudizio nonché delle spese CP_1 di causa ed, eventualmente, condannare la suddetta società.
In via preliminare, accertare e dichiarare parte attrice decaduta dal diritto ad avanzare l'azione di risarcimento danni stante l'intervenuta prescrizione di cui all'art. 1667 c.c.;
In via principale e nel merito, respingere le domande tutte ex adverso avanzate, in quanto infondate in fatto e in diritto oltreché non provate per tutte le ragioni esposte in narrativa.
In via riconvenzionale e nel merito, accertare e dichiarare l'obbligo in capo a di provvedere al ritiro del mezzo CP_1 presso l'officina di e per l'effetto condannarla al ritiro dello stesso. CP_3
Sempre in via riconvenzionale e nel merito, accertare e dichiarare inadempiente con riferimento all'obbligo di ritirare il mezzo CP_1 presso e per l'effetto condannarla a corrispondere una somma, da determinarsi CP_3 in via equitativa, a titolo di risarcimento danni derivati a dal deposito prolungato e CP_3 senza titolo del mezzo per il periodo dal 20 luglio 2022 al 13 ottobre 2023, oltre all'ulteriore somma che dovrà essere calcolata in relazione al successivo periodo fino all'effettivo ritiro del mezzo.
Nel merito e in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice e quindi di riconoscimento di responsabilità per inadempimento contrattuale in capo a , dichiarare il terzo CP_3
generalizzata in atti, Controparte_6
a manlevare e garantire l'odierna convenuta e, per l'effetto, condannare il terzo sopra citato al risarcimento di tutti i danni subiti in favore di e/o al pagamento in suo favore di CP_1 tutte le somme che saranno eventualmente determinate nel corso dell'espletando giudizio.
In via istruttoria, previo rigetto dell'eccezione di nullità formulata da parte attrice con riguardo all'espletata
C.T.U. in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché previo rigetto della relativa richiesta di rinnovazione avendo la stessa (anche per il tramite della relazione integrativa del
18.10.2024) dato piena e puntuale risposta ai quesiti tutti formulati dal G.I.; ammettere,
p. 3 senza inversione alcuna dell'onere della prova, prove per interrogatorio e per testi sulle seguenti circostanze: […]
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi dell'avvocato patrocinante e successive spese occorrende interamente rifusi
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. Il procedimento ha per oggetto le domande avanzate da nei confronti di CP_1
come in epigrafe trascritte. CP_3
A sostegno delle stesse, l'attrice ha dedotto di esser proprietaria di un'autogrù marca modello 45t targata MI0S0515, oggetto di un primo intervento di riparazione (n. CP_5
Ordine 0124115-01 del 12.5.2020, per totali 15.432,56 euro) al cambio, affidato alla convenuta. Tuttavia, a fronte dell'esecuzione della manutenzione concordata (v. fattura n.
0013537 del 22.07.2020 di complessivi € 17.607,03, di cui € 9.576,68 per l'esecuzione dei lavori relativi alla sistemazione del cambio) il mezzo avrebbe manifestato, già dall'immediatezza dell'intervento, ulteriori problematiche, rese evidenti dal consumo e dalla perdita di ingenti quantità di olio dal blocco del cambio.
Sicché, dopo alcuni interventi operati dal personale di nei cantieri dove CP_3
l'automezzo era progressivamente stato collocato e impiegato, il 26.3.2021 l'autogrù sarebbe stata nuovamente trasportata presso l'autofficina convenuta, per un nuovo esame dei malfunzionamenti. Presso l'officina di la gru è rimasta collocata sino al CP_3
27.6.2023, in quanto, nelle more, la società convenuta non sarebbe stata in grado di procedere all'intervento manutentivo richiesto, al fine di ripristinare l'esatto funzionamento del mezzo.
Per questi motivi
, è stata avanzata la richiesta di restituzione del mezzo, in aggiunta alla domanda risarcitoria così articolata: €. 9.576,68 quale corrispettivo pagato da a CP_1
per la riparazione del mezzo;
€ 792,25 quali spese sopportate per il cambio CP_3 dell'olio; € 122.903,20 quale danno subito per il fermo tecnico sopportato.
2. La si è ritualmente costituita in giudizio, con articolate difese e spiegando CP_3 altresì domanda riconvenzionale, nei termini di cui infra.
La convenuta ha dedotto di essere un'officina autorizzata operante nel settore trucks, tanto da aver commissionato, a propria volta, gli interventi richiesti da alla CP_1
e alla ZF Italia s.r.l., in particolare quanto al cambio e alle Controparte_6 componenti del mezzo oggetto di causa.
Ad avviso di , le criticità occorse nel marzo 2020 e nel novembre dello stesso anno CP_3 avrebbero avuto natura diversa: il primo intervento poneva rimedio a un problema di inserimento delle marce (meccanico), mentre la seconda (sollecitata) riparazione avrebbe riguardato il convertitore idraulico (problema, quindi, di natura elettrica).
Secondo quanto allega , quindi, nel luglio 2020 l'automezzo sarebbe stato CP_3 riconsegnato perfettamente funzionante, tanto che la relativa fattura è stata ritualmente p. 4 onorata. A seguito delle prime perdite di olio, – sin dal 26.11.2020 – ha CP_3 rappresentato alla la necessità di portare il mezzo in officina;
tuttavia, l'autogrù CP_1 sarebbe stata utilizzata sino a comprometterne le condizioni.
ha poi ripercorso le interlocuzioni successive al 26.3.2021, dalle quali risulterebbe CP_3 che era stata informata delle problematiche riscontrate sul cambio, dei ritardi, CP_1 dapprima imputabili alla e, poi, alle difficoltà che la stessa ZF aveva rinvenuto, CP_6 mediante i propri tecnici, per trovare soluzione alle criticità emerse. In particolare, ZF avrebbe riferito dapprima di non essere in grado di reperire componenti e soluzioni tecniche per rimediare al problema;
poi, un preventivo è stato elaborato soltanto per l'intervento dell'ingegnere che, all'epoca di costruzione del mezzo, aveva provveduto alla progettazione dello stesso. Tuttavia, non solo non avrebbe accettato tale CP_1 intervento, ma neppure avrebbe accettato di ritirare il proprio mezzo.
Al lume di quanto precede, ha eccepito l'intervenuta decadenza dall'azione CP_3 risarcitoria per difetto di tempestiva denunzia e prescrizione dell'azione; nel merito, ha contestato la sussistenza del presunto inadempimento, sia con riferimento al primo intervento – perché eseguito a regola d'arte – sia con riguardo al secondo (marzo 2021), per avere fatto tutto quanto nelle proprie possibilità per risolvere le problematiche riscontrate alla trasmissione del mezzo. Infine, ha contestato l'an debeatur, anche sotto il profilo probatorio.
In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di al pagamento di una CP_3 CP_1 somma in denaro a titolo di risarcimento del danno dovuto alla custodia e deposito del mezzo presso la propria officina, per ingombro di due postazioni di lavoro che sarebbero rimaste inutilizzabili.
Inoltre, ha richiesto ex art. 269 c.p.c. la chiamata in causa di CP_3 Controparte_6 per essere tenuta indenne da eventuali condanne di carattere risarcitorio.
[...]
3. Con provvedimento ex art. 171-bis c.p.c., il giudice istruttore non ha autorizzato la chiamata del terzo e differito la data di prima udienza.
Le parti hanno scambiato le memorie ex art. 171-ter c.p.c.
In particolare, con la prima memoria, ha contestato l'eccezione di decadenza e CP_1 prescrizione, sul presupposto che la denuncia sarebbe stata effettuata non appena accertato il vizio e, in ogni caso, vi sarebbe stato, da parte di , l'impegno unilaterale CP_3 alla rimozione delle difformità riscontrate, con esclusione dell'onere di denunzia. Nel merito, ha ribadito di aver riscontrato, dopo il primo intervento (quello conclusosi CP_1
a luglio 2020), un peggioramento delle condizioni del mezzo, ripetutamente segnalato.
Quanto all'invocato esonero da responsabilità per impossibilità della prestazione, ne è stata contestata la natura assoluta e oggettiva.
Con le seconde e terze memorie, le parti hanno formulato le richieste di prova.
4. La causa, una volta celebrata la prima udienza, è stata istruita sulla documentazione prodotta dalle parti e mediante il conferimento di incarico peritale al CTU Ing. il Per_1 quale, dopo aver depositato l'elaborato, è stato sentito in udienza il giorno 11.9.2024 ed è
p. 5 stato incaricato di redigere una nota integrativa sulle questioni precisate a verbale l'11.9.2024.
Esaurito l'approfondimento peritale, con ordinanza 11.11.2024 è stata formulata una proposta conciliativa, che la sola convenuta ha accolto.
La causa è stata quindi rimessa in decisione, letti gli scritti conclusionali, all'esito dell'udienza di cui all'art. 189 c.p.c., a sua volta sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
5. Preliminarmente, occorre osservare quanto segue.
5.1. Le istanze di prova orale, così come riproposte dalle parti, sono tutte inammissibili – poiché generiche e volte a demandare ai testi giudizi di natura giuridico/tecnica – e irrilevanti, poiché la causa è stata (come doveva essere, attesa la natura delle domande) istruita sui soli documenti e mediante un approfondimento istruttorio.
5.2. L'eccezione di nullità avanzata dalla difesa attorea, con riferimento alla CTU, è stata formulata in termini confusionari e, poiché si risolve sostanzialmente in una critica dell'attività peritale in ragione degli esiti alla quale l'ausiliario è pervenuto, deve ritenersi infondata. Peraltro, è palese la distorsione concettuale dalla quale muove l'attore, per cui, siccome il CTU non ha confermato l'ipotesi avanzata nell'atto di citazione – vuoi perché non vi erano i presupposti per pronunciarsi, vuoi perché sono state raggiunte evidenze contrarie – allora l'elaborato peritale sarebbe nullo.
L'attività peritale è stata svolta in contraddittorio (come risulta dai verbali prodotti) ed è stata avanzata una proposta conciliativa da parte dell'ausiliario; l'elaborato è completo rispetto a tutti i quesiti, né risultano conclusioni ultronee rispetto alle richieste formulate da questo giudice. Neppure, invero, è stato chiarito per quali ragioni l'attività peritale avrebbe violato il principio dispositivo;
non risulta – né è stata segnalata – l'acquisizione di documenti o altro materiale probatorio da parte dell'ausiliario. Anzi, sono le osservazioni del CTP attoreo ad aver sollecitato l'esame del CTU rispetto a circostanze mai dedotte in giudizio (in particolare alle modalità di svolgimento degli interventi in cantiere dopo il luglio
2020 e alle verifiche delle origini delle perdite di olio).
L'elaborato peritale, come integrato il 18.10.2024 dal CTU, è quindi un più che adeguato, valido e completo supporto sulla cui base pervenire alla decisione.
5.3. Infine, in ordine all'istanza ex art. 269 c.p.c. di parte convenuta, giova confermare quanto osservato con il provvedimento del 16.10.2023, non trattandosi di litisconsorzio necessario;
l'intervento di un terzo soggetto nel giudizio ne avrebbe comportato una significativa e indebita dilatazione, in assenza di una reale doverosità della chiamata.
6. Le domande delle parti relative alla restituzione dell'autogrù, allo stato attuale collocata presso l'officina, sono convergenti, tanto che, in proposito, si potrebbe persino ritenere superflua la pronuncia giudiziale.
Il mezzo è stato chiaramente portato presso l'officina di e dalla stessa è stato CP_3 detenuto perché aveva richiesto un intervento manutentivo al cambio. CP_1
p. 6 non ha mai contestato in alcun modo il diritto di controparte di ottenerne la CP_3 restituzione: riconsegna che, anzi, è stata già offerta dalla stessa appaltatrice (già v. missiva 20.9.2022, doc. 13).
Pertanto, provvederà al ritiro dell'automezzo dall'officine di;
non vi sono CP_1 CP_3 richieste di apposizione di un congruo termine per procedere.
7. Quanto alle domande risarcitorie avanzate da , il Tribunale osserva quanto CP_1 segue.
Preliminarmente, è necessario evidenziare che le prime criticità (che hanno dato luogo all'intervento di cui ai docc.
1-3 att., ultimato nel luglio 2020) e quelle successive (che hanno provocato il ricollocamento della gru in officina dal 26.3.2021) sono tra loro CP_3 riconducibili a problemi autonomi e distinti, così come correttamente aveva eccepito da sin dalla comparsa di costituzione e risposta. CP_3
Già con la comunicazione e-mail del 26.11.2020, prodotta sub doc. 4 , la CP_3 convenuta aveva evidenziato che il nuovo problema, reso evidente dalla perdita dell'olio, era correlato all'impianto elettrico della trasmissione;
inoltre, con doc. 9, – a fronte CP_3 della contestazione di controparte – aveva precisato l'eterogeneità dei due interventi.
Tale circostanza è stata puntualmente confermata dal CTU: a pag. 12 dell'elaborato peritale, l'ausiliario ha precisato che “la perdita di olio riscontrata dall'attore non è collegabile e compatibile con una inesatta esecuzione degli interventi di parte o CP_3 del suo fornitore” e, a pag. 5 della nota integrativa, l'Ing. ha nuovamente ribadito Per_1 che “il surriscaldamento del cambio e la perdita di olio è stata causata da un problema elettrico, quindi non inerente all'intervento di parte di luglio 2020, principalmente CP_3 di natura meccanica”. Nell'esaminare le cause della perdita di olio – e quindi della successiva criticità – il CTU ha ragionevolmente concluso nel senso che “[n]on ci sono elementi per determinare l'esatta causa che ha generato la perdita di olio con conseguente surriscaldamento degli elementi del cambio. Non sono state osservate, nelle ispezioni effettuate, fessurazioni nella scatola del convertitore;
tuttavia, le fessurazioni possono essere presenti e non essere visibili, inoltre, esaminando i preventivi acquisiti dai due fornitori si prevede la sostituzione o lavorazione della scatola o carter. La macchina in questione, comunque, ha lavorato da luglio a novembre, mese dove è stato segnalato il primo inconveniente. Non ci sono elementi quindi per indicare una lavorazione od un intervento non idoneo o non eseguito a regola d'arte di parte ” (pag. 11). CP_3
Tanto premesso, la domanda risarcitoria che ha svolto dev'essere partitamente CP_3 esaminata, con riferimento alle eventuali conseguenze dell'appalto conclusosi con la riconsegna a luglio 2020 e a quelle ulteriori e successive, che, come detto, originano nel novembre 2020.
La distinzione è rilevante, anche ai fini dell'esatta individuazione della disciplina applicabile, in ragione del fatto che, mentre il primo intervento (quello concluso a luglio
2020) si è definito ed è qualificabile alla stregua di un appalto, il secondo è rimasto sospeso e non risulta, sino a ora, che mai sia stato anche solo in parte eseguito. Come evidenziato p. 7 dalla Suprema Corte (v. Cass. 13983/11; 3302/06; 11950/90), con insegnamento del tutto condivisibile, “nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.1453 e 1455 cod. civ., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti. Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera”.
7.1. Rispetto al primo contratto – di cui ai docc. 1-3 –l'eccezione di decadenza avanzata da parte convenuta è fondata.
Infatti, se si assume che il mezzo è stato riconsegnato, dopo la riparazione, il 22.7.2020 e che “già nell'immediatezza del ritiro post – intervento iniziava a perdere ingenti quantità di olio dal blocco del cambio” (così pagg.
2-3 dell'atto di citazione), la denuncia dei vizi – a prestazione contrattuale eseguita – doveva essere effettuata entro 60 giorni (v., in tema,
Cass. 23075/09, per cui le disposizioni in tema di prescrizione e decadenza operano anche in caso di esclusiva domanda risarcitoria). Tuttavia, il primo documento prodotto da dal quale emerge una denuncia risale all'1.12.2020 (v. doc. 6, messaggio e-mail CP_1 di;
né la valutazione muta, a voler ammettere come valida denuncia di Testimone_1 vizi il doc. 11, ossia l'analogo messaggio di el 6.11.2020. Non vi sono Testimone_1 capitoli di prova volti a dimostrare una precedente denuncia.
Pertanto, entro i 60 giorni dal 22.7.2020 nessuna denuncia – a fronte di un problema che si asserisce essersi manifestato nell'immediatezza – è mai stata fatta.
La tesi attorea per cui avrebbe accettato di rimuovere i vizi dell'opera, con CP_3 conseguente esclusione dei termini decadenziali e di prescrizione propri della garanzia in tema d'appalto, non coglie nel segno, per due ordini di motivi.
Il primo attiene al fatto che non è stato riscontrato, rispetto all'intervento concluso nel luglio
2020, alcun effettivo vizio, tant'è che le criticità successive sono state ascritte a problematiche di natura e origine differenti.
Il secondo, inoltre, si desume dalla lettura del messaggio e-mail a firma di
[...] inviato il 26.11.2020 a in cui si specifica l'origine elettrica del Tes_2 Parte_1 problema e l'invito a portare il mezzo in officina in ragione di quanto riscontrato in un intervento in cantiere. Da tale messaggio certo non si desume alcuna assunzione di obblighi a rimuovere eventuali vizi emersi.
Al lume di quanto precede, quindi, per qualsiasi vizio che fosse riconducibile al già esaminato primo intervento (vizio che, comunque, è da escludere nel merito), l'attore è
p. 8 incorso nella decadenza di cui all'art. 1667 c.c., con conseguente rigetto di ogni domanda risarcitoria conseguente alla prima riparazione.
7.2. Quanto al secondo intervento – quello che, allo stato, risulta irrealizzato e che è stato compiutamente individuato soltanto all'esito dell'interlocuzione con la ZF (preventivo
10.8.2022, doc. 12 conv.) – si osservi quanto segue.
In proposito, si applicano le ordinarie disposizioni in punto di responsabilità da inadempimento delle obbligazioni, anche in punto di ripartizione dell'onus probandi (Cass.
826/15; U. 13533/01) e, in particolare, di impossibilità sopravvenuta dell'adempimento, espressamente evocata dalla convenuta.
Pur non essendo disponibile, per il secondo guasto – che ha originato il fermo dal
26.3.2021 in poi –, un preventivo di riparazione o altra documentazione contrattuale, dagli scritti delle parti e dal corredo probatorio offerto risulta chiaramente che a era CP_3 stato affidato l'incarico di ripristinare il corretto funzionamento dell'autogrù; incombente che, a propria volta, ha scelto di affidare ad altra impresa del settore, dotata di CP_3 specifiche competenze (la De.Fra). Quest'ultima, tuttavia, non sarebbe stata in grado di definire e realizzare l'intervento necessario al ripristino dell'autogrù, riconsegnata a nel febbraio 2022. Soltanto con l'intervento di ZF è stato poi possibile, tra agosto CP_3
e settembre 2022, stilare un preventivo di intervento;
tuttavia, come precisamente allegato dalla convenuta (e non contestato da ), l'attrice non ha poi inteso dare seguito alla CP_1 riparazione così come prospettata, limitandosi a richiedere, previo esame in contraddittorio, la riconsegna a sé dell'autogrù stessa.
Nella fattispecie in esame, quindi, non può ravvisarsi – in favore di – un CP_3 impedimento obiettivo ed assoluto che non poteva essere rimosso, tale quindi da integrare gli elementi costitutivi propri dell'art. 1256 c.c.; peraltro, nella misura in cui aveva CP_3 accettato di procedere all'intervento riparativo, ha assunto l'obbligazione di garantire un risultato conforme alle necessità rappresentate dall'appaltante.
Tuttavia, la domanda risarcitoria di non può essere accolta: essa è infatti sorretta CP_1 da allegazioni estremamente generiche – non essendo neppure precisato se il ristoro dovrebbe porre rimedio alla necessità di rinvenire, sul mercato, analogo automezzo o a minori guadagni conseguiti da terzi clienti – ed è sfornita di prova, la cui carenza emerge con nitore ancor maggiore rispetto al deficit assertivo.
Non vi è in atti alcun documento da cui desumere quali siano stati gli elementi di danno a detrimento di (p.e., copie di contratti stipulati per noleggiare analogo mezzo, o CP_1 perizie di parte volte a stimare il danno), anche solo per orientare il potere liquidativo del giudicante.
In sostanza, si è limitata a evocare un risarcimento in ragione del mero fatto CP_1 dell'indisponibilità del mezzo;
ma, secondo il consolidato e condivisibile insegnamento
(Cass. 32946/24), “il danno da fermo tecnico di veicolo non è in re ipsa, ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo p. 9 sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo”.
La domanda risarcitoria, anche per le voci correlate alle seconde criticità emerse rispetto alla trasmissione, dev'essere quindi rigettata, non potendosi nemmeno postulare un interesse a una mera pronuncia che accerti la sussistenza dell'inadempimento.
7.3. In via riconvenzionale, ha domandato il ristoro per il nocumento patito, CP_3 consistente nell'aver subito l'occupazione di due postazioni di lavoro presso la propria officina, ove l'autogrù è rimasta ricoverata.
Tale domanda non può essere accolta.
Anche in questo caso, valgono le considerazioni svolte in precedenza, per la domanda di
, in punto di genericità delle allegazioni e difetto di prova. si è limitata a CP_1 CP_3 dolersi dell'occupazione di una porzione dei propri spazi a causa della perdurante permanenza dell'autogrù presso la propria sede;
tuttavia, nessun elemento ai fini della comprensione della consistenza del danno e della sua stima in termini economici è stato offerto (p.e., volume occupato, commesse rinunciate a causa della presenza della gru, ecc…).
Né a tale carenza è possibile supplire mediante l'intervento del giudicante ex art. 1226
c.c., che, come noto, può essere invocato in caso di certezza dell'an.
La domanda riconvenzionale è dunque meritevole di rigetto.
8. L'esito del giudizio vede le parti reciprocamente soccombenti – di fatto, sulle contrapposte domande volte alla riconsegna del mezzo, neppure c'è un vero e proprio contrasto reciproco – sicché le spese di lite possono essere compensate integralmente.
Le spese di CTU gravano per il 50% su ciascuna delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 2080 dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCERTA il diritto di di ottenere la restituzione dell'autogrù 45t CP_1 CP_5 tg. MI0S0515 e ORDINA che la stessa provveda al ritiro dal luogo ove è custodita presso
CP_3
2) RIGETTA ogni altra reciproca domanda;
3) COMPENSA integralmente le spese del giudizio;
4) PONE le spese della C.t.u. esperita, come liquidate con decreto del 24.6.2024, a carico solidale delle parti, ciascuna per il 50%.
Sentenza depositata a Lodi il giorno 31/03/2025
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
p. 10