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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 445 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2016 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Mario Luciano, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Grazzanise alla via E. Lauro n. 32;
ATTORE
E
e , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, Controparte_1 Controparte_2 dall'avv. Guido Fiorillo, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Camigliano alla via Ten.
G. Fiorillo n. 15;
CONVENUTI
NONCHE'
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Gennaro Controparte_3
Di Rienzo e Giuseppe Piccolo, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio del secondo in
San Cipriano d'Aversa alla via Giovan Battista Vico n. 47;
CONVENUTO
NONCHE'
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Luca Matano, presso il CP_4
cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla via Turati n. 19;
1 TERZO CHIAMATO
CONCUSIONI
Come da verbale di udienza del 5.4.2023
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio Parte_1 CP_1
, e , chiedendo al Tribunale di dichiarare
[...] Controparte_2 Controparte_3 nullo l'atto notarile del 19.7.2012, rep. 16158 e racc. 23577, per Notaio , con il quale CP_4
e hanno venduto a l'intera Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
proprietà di due fabbricati rurali siti in Cancello ed Arnone, identificati in catasto al foglio 34, particella 32 e 5011, oltre la quota di 2/3 su aia, pozzo, abbeveratoio e parchitello, giardino, stallone e piccolo porcile, siti in Cancello ed Arnone, località “Polledrara di sotto”, identificai in catasto al foglio 34, particelle 7, 5012 e 11, deducendo di essere comproprietario per 1/7 delle particelle 5011
e 5012 e comproprietario per 1/15 delle particelle 7 e 20.
L'attore ha, inoltre, chiesto al Tribunale adito di condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti.
Si sono costituiti i convenuti e , chiedendo il rigetto della Controparte_1 Controparte_2
domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Si è costituito il convenuto , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto Controparte_3
infondata in fatto ed in diritto, e proponendo domanda di garanzia e di restituzione del prezzo pagato nei confronti dei venditori e . Inoltre, il convenuto Controparte_1 Controparte_2
ha chiesto di chiamare in causa il notaio , proponendo nei Controparte_3 CP_4
suoi confronti domanda di risarcimento del danno per responsabilità professionale.
Autorizza la chiamata, si è costituito il Notaio , chiedendo il rigetto della domanda CP_4
principale e della domanda di responsabilità proposta nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
La causa, istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
21.10.2024, sulle conclusioni rassegnate, è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2 Preliminarmente occorre ribadire l'inammissibilità della prova orale articolata dall'attore nella seconda memoria istruttoria, tendente all'accertamento dell'acquisto a titolo di usucapione dei beni rivendicati nel presente giudizio.
Invero, sebbene, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, appartenendo la proprietà alla categoria dei diritti "autodeterminati", l'allegazione, nel corso del giudizio di rivendicazione, di un titolo diverso (nella specie usucapione) rispetto a quello (nella specie contratto) posto inizialmente
a fondamento della domanda costituisce soltanto un'integrazione delle difese sul piano probatorio, integrazione non configurabile come domanda nuova, né come rinuncia alla valutazione del diverso titolo dedotto in precedenza, nel caso di specie, l'attore ha fatto riferimento all'acquisto a titolo di usucapione unicamente nella seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6,
c.p.c. e non anche nella prima memoria e, quindi, gli era preclusa l'allegazione di fatti diversi.
Ciò detto, al fine di accertare la fondatezza della domanda proposta dall'attore, occorre verificare se i beni oggetto del contratto di compravendita impugnato sono di comproprietà per la quota indicata anche dell'attore.
In primo luogo, occorre rilevare che all'attore con atto di donazione e divisione del 9.9.1989 per
Notaio relativamente all'eredità del padre , vengono Persona_1 Persona_2
attribuite, per ciò che interessa nel presente giudizio, la quota di 1/7 della particella 5 del foglio 34 e la quota di 1/15 della particella 7 del foglio 34.
Partendo dalla particella 5 va evidenziato che quota della stessa è pervenuta al padre dell'odierno attore in virtù dell'atto di cessione del 3.11.1949 per Notaio con il quale lo Persona_3
stesso ha acquistato dai fratelli , e una quota CP_5 Per_4 Per_5 Per_6 CP_6 CP_2
della Masseria in Cancello ed Arnone, identificata al foglio 34, particelle 9 e 5 e CP_1
precisamente il dietro stallone a quello ovest coi due porcili in prosieguo.
A parte la circostanza che in tale atto non è precisata la misura della quota della particella 5 trasferita a , va rilevato che la circostanza che una certa quota della particella Persona_2
5 era di proprietà di ed ora del figlio , odierno attore, non Persona_2 Parte_1 incide sull'atto di compravendita impugnato.
Invero, anche il dante causa dei convenuti, , fratello del dante causa dell'attore, Persona_7
con un altro atto per Notaio stipulato sempre in data 3.11.1949, teso alla Persona_3
divisione del compendio ereditario di , ha ricevuto, tra le altre cose, una quota Controparte_1
3 della particella 5, trasferita poi per successione ai figli e , Controparte_1 Controparte_2
odierni convenuti.
Prima dell'atto di compravendita impugnato nel presente giudizio, questi ultimi hanno provveduto al frazionamento della particella 5 nelle particelle 5011 e 5012 e solo la particella 5011 è stata interamente venduta con l'atto di compravendita impugnato.
Ebbene, la particella 5011 coincide proprio con la quota della particella 5 attribuita a Persona_7
, padre degli odierni convenuti, descritta come due terzi del suppenno ubicato ad ovest
[...]
della masseria, e non con la quota attribuita a , descritta come dietro stallone Persona_2
con i due porcili in prosieguo.
Ciò risulta confermato dalla circostanza che nell'atto di compravendita impugnato lo stallone ed il porcile vengono richiamati nei beni venduti solo per la quota di 2/3 e non per intero, coincidenti con la particella 5012, unitamente al pozzo, all'aia e all'abbeveratoio, al parchitello e al giardino coincidenti con le particelle 7 e 11.
Inoltre, la circostanza che la particella 5011, derivante dal frazionamento della particella 5, identifica proprio i beni attribuiti al dante causa del convenuto è stata confermata anche dalla relazione peritale del CTU nominato, arch. , che questo giudice fa propria in quanto Persona_8
adeguatamente argomentata ed immune da vizi logici e tecnica.
In particolare, il CTU ha precisato che, dalle risultanze delle ricerche eseguite, è possibile ipotizzare che la parte della masseria ricevuta da in virtù dell'atto denominato CP_1 Persona_2
fogli nuziali del 02/02/1927, risulta attualmente censita al Catasto come segue: il terreno descritto alla lettera C nei fogli nuziali, di ettari 01.63.25, ad oggi è parte di un terreno individuato al Catasto
Terreni al foglio 34, p.lle 19, 5001, 5002, 5003 (ex p.lla 19 all'impianto); la casa colonica
(fabbricato rurale) descritta alla lettera D nei fogli nuziali è individuata ad oggi al Catasto Fabbricati al Foglio 34, p.lle 32, 5013 (ex p.lla 9 all'impianto); il pozzo con abbeveratoio, menzionato nei fogli matrimoniali, ricade attualmente sul terreno individuato al Catasto Terreni, foglio 34, p.lla
5012 (parte della ex p.lla 5 all'impianto), così come, probabilmente, anche l'aia e il terreno di recinto.
Relativamente alla quota attribuita al dante causa dei convenuti il CTU ha, di conseguenza, concluso che l'attuale particella 5011, fabbricato rurale, facente parte della ex particella 5, fa parte del compendio di immobili ricadenti tra quelli della prima quota del compendio dei beni immobili oggetto di divisione con atto di cessione di diritti e divisione per notaio di Persona_3
4 Grazzanise del 03/11/1942 rep. n. 3331-1770, attribuita a fu , detratta Persona_7 CP_1 la quota ceduta a fu in virtù dell'atto di compravendita per notaio Persona_2 CP_1
di Grazzanise del 03/11/1942 rep. 3330 - 1769. Persona_3
Pertanto, la particella 5011, unica interamente venduta con l'atto di compravendita impugnato, era effettivamente in piena proprietà dei convenuti e, quindi, poteva essere dagli stessi interamente venduta.
Anche relativamente alla particella 5012 e alla particella 7 l'atto di compravendita impugnato non incide sulla quota di comproprietà dell'attore, atteso che tali particelle sono state vendute unicamente per la quota di 2/3 e l'attore reclama la proprietà per la quota di 1/7 della prima e di
1/15 della seconda, quote, quindi, non intaccate dall'atto di compravendita in questione, a prescindere dalla corretta attribuzione ai convenuti della quota di 2/3 delle dette particelle.
Per quanto detto, la domanda proposta dagli attori va rigettata, con conseguente assorbimento delle domande proposte dal convenuto . Controparte_3
Le spese di lite, in considerazione della peculiarità della controversia, della difficile interpretazione dei titoli di provenienza e della natura della decisione, vengono interamente compensate tra le parti.
Le spese della CTU, già liquidate, vengono poste definitivamente a carico dell'attore, in considerazione delle risultanze della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
a) rigetta la domanda proposta dall'attore;
b) compensa interamente le spese di lite tra le parti;
c) pone le spese della CTU definitivamente a carico dell'attore.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 10.1.2025
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 445 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2016 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Mario Luciano, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Grazzanise alla via E. Lauro n. 32;
ATTORE
E
e , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, Controparte_1 Controparte_2 dall'avv. Guido Fiorillo, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Camigliano alla via Ten.
G. Fiorillo n. 15;
CONVENUTI
NONCHE'
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Gennaro Controparte_3
Di Rienzo e Giuseppe Piccolo, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio del secondo in
San Cipriano d'Aversa alla via Giovan Battista Vico n. 47;
CONVENUTO
NONCHE'
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Luca Matano, presso il CP_4
cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla via Turati n. 19;
1 TERZO CHIAMATO
CONCUSIONI
Come da verbale di udienza del 5.4.2023
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio Parte_1 CP_1
, e , chiedendo al Tribunale di dichiarare
[...] Controparte_2 Controparte_3 nullo l'atto notarile del 19.7.2012, rep. 16158 e racc. 23577, per Notaio , con il quale CP_4
e hanno venduto a l'intera Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
proprietà di due fabbricati rurali siti in Cancello ed Arnone, identificati in catasto al foglio 34, particella 32 e 5011, oltre la quota di 2/3 su aia, pozzo, abbeveratoio e parchitello, giardino, stallone e piccolo porcile, siti in Cancello ed Arnone, località “Polledrara di sotto”, identificai in catasto al foglio 34, particelle 7, 5012 e 11, deducendo di essere comproprietario per 1/7 delle particelle 5011
e 5012 e comproprietario per 1/15 delle particelle 7 e 20.
L'attore ha, inoltre, chiesto al Tribunale adito di condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti.
Si sono costituiti i convenuti e , chiedendo il rigetto della Controparte_1 Controparte_2
domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Si è costituito il convenuto , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto Controparte_3
infondata in fatto ed in diritto, e proponendo domanda di garanzia e di restituzione del prezzo pagato nei confronti dei venditori e . Inoltre, il convenuto Controparte_1 Controparte_2
ha chiesto di chiamare in causa il notaio , proponendo nei Controparte_3 CP_4
suoi confronti domanda di risarcimento del danno per responsabilità professionale.
Autorizza la chiamata, si è costituito il Notaio , chiedendo il rigetto della domanda CP_4
principale e della domanda di responsabilità proposta nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
La causa, istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
21.10.2024, sulle conclusioni rassegnate, è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2 Preliminarmente occorre ribadire l'inammissibilità della prova orale articolata dall'attore nella seconda memoria istruttoria, tendente all'accertamento dell'acquisto a titolo di usucapione dei beni rivendicati nel presente giudizio.
Invero, sebbene, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, appartenendo la proprietà alla categoria dei diritti "autodeterminati", l'allegazione, nel corso del giudizio di rivendicazione, di un titolo diverso (nella specie usucapione) rispetto a quello (nella specie contratto) posto inizialmente
a fondamento della domanda costituisce soltanto un'integrazione delle difese sul piano probatorio, integrazione non configurabile come domanda nuova, né come rinuncia alla valutazione del diverso titolo dedotto in precedenza, nel caso di specie, l'attore ha fatto riferimento all'acquisto a titolo di usucapione unicamente nella seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6,
c.p.c. e non anche nella prima memoria e, quindi, gli era preclusa l'allegazione di fatti diversi.
Ciò detto, al fine di accertare la fondatezza della domanda proposta dall'attore, occorre verificare se i beni oggetto del contratto di compravendita impugnato sono di comproprietà per la quota indicata anche dell'attore.
In primo luogo, occorre rilevare che all'attore con atto di donazione e divisione del 9.9.1989 per
Notaio relativamente all'eredità del padre , vengono Persona_1 Persona_2
attribuite, per ciò che interessa nel presente giudizio, la quota di 1/7 della particella 5 del foglio 34 e la quota di 1/15 della particella 7 del foglio 34.
Partendo dalla particella 5 va evidenziato che quota della stessa è pervenuta al padre dell'odierno attore in virtù dell'atto di cessione del 3.11.1949 per Notaio con il quale lo Persona_3
stesso ha acquistato dai fratelli , e una quota CP_5 Per_4 Per_5 Per_6 CP_6 CP_2
della Masseria in Cancello ed Arnone, identificata al foglio 34, particelle 9 e 5 e CP_1
precisamente il dietro stallone a quello ovest coi due porcili in prosieguo.
A parte la circostanza che in tale atto non è precisata la misura della quota della particella 5 trasferita a , va rilevato che la circostanza che una certa quota della particella Persona_2
5 era di proprietà di ed ora del figlio , odierno attore, non Persona_2 Parte_1 incide sull'atto di compravendita impugnato.
Invero, anche il dante causa dei convenuti, , fratello del dante causa dell'attore, Persona_7
con un altro atto per Notaio stipulato sempre in data 3.11.1949, teso alla Persona_3
divisione del compendio ereditario di , ha ricevuto, tra le altre cose, una quota Controparte_1
3 della particella 5, trasferita poi per successione ai figli e , Controparte_1 Controparte_2
odierni convenuti.
Prima dell'atto di compravendita impugnato nel presente giudizio, questi ultimi hanno provveduto al frazionamento della particella 5 nelle particelle 5011 e 5012 e solo la particella 5011 è stata interamente venduta con l'atto di compravendita impugnato.
Ebbene, la particella 5011 coincide proprio con la quota della particella 5 attribuita a Persona_7
, padre degli odierni convenuti, descritta come due terzi del suppenno ubicato ad ovest
[...]
della masseria, e non con la quota attribuita a , descritta come dietro stallone Persona_2
con i due porcili in prosieguo.
Ciò risulta confermato dalla circostanza che nell'atto di compravendita impugnato lo stallone ed il porcile vengono richiamati nei beni venduti solo per la quota di 2/3 e non per intero, coincidenti con la particella 5012, unitamente al pozzo, all'aia e all'abbeveratoio, al parchitello e al giardino coincidenti con le particelle 7 e 11.
Inoltre, la circostanza che la particella 5011, derivante dal frazionamento della particella 5, identifica proprio i beni attribuiti al dante causa del convenuto è stata confermata anche dalla relazione peritale del CTU nominato, arch. , che questo giudice fa propria in quanto Persona_8
adeguatamente argomentata ed immune da vizi logici e tecnica.
In particolare, il CTU ha precisato che, dalle risultanze delle ricerche eseguite, è possibile ipotizzare che la parte della masseria ricevuta da in virtù dell'atto denominato CP_1 Persona_2
fogli nuziali del 02/02/1927, risulta attualmente censita al Catasto come segue: il terreno descritto alla lettera C nei fogli nuziali, di ettari 01.63.25, ad oggi è parte di un terreno individuato al Catasto
Terreni al foglio 34, p.lle 19, 5001, 5002, 5003 (ex p.lla 19 all'impianto); la casa colonica
(fabbricato rurale) descritta alla lettera D nei fogli nuziali è individuata ad oggi al Catasto Fabbricati al Foglio 34, p.lle 32, 5013 (ex p.lla 9 all'impianto); il pozzo con abbeveratoio, menzionato nei fogli matrimoniali, ricade attualmente sul terreno individuato al Catasto Terreni, foglio 34, p.lla
5012 (parte della ex p.lla 5 all'impianto), così come, probabilmente, anche l'aia e il terreno di recinto.
Relativamente alla quota attribuita al dante causa dei convenuti il CTU ha, di conseguenza, concluso che l'attuale particella 5011, fabbricato rurale, facente parte della ex particella 5, fa parte del compendio di immobili ricadenti tra quelli della prima quota del compendio dei beni immobili oggetto di divisione con atto di cessione di diritti e divisione per notaio di Persona_3
4 Grazzanise del 03/11/1942 rep. n. 3331-1770, attribuita a fu , detratta Persona_7 CP_1 la quota ceduta a fu in virtù dell'atto di compravendita per notaio Persona_2 CP_1
di Grazzanise del 03/11/1942 rep. 3330 - 1769. Persona_3
Pertanto, la particella 5011, unica interamente venduta con l'atto di compravendita impugnato, era effettivamente in piena proprietà dei convenuti e, quindi, poteva essere dagli stessi interamente venduta.
Anche relativamente alla particella 5012 e alla particella 7 l'atto di compravendita impugnato non incide sulla quota di comproprietà dell'attore, atteso che tali particelle sono state vendute unicamente per la quota di 2/3 e l'attore reclama la proprietà per la quota di 1/7 della prima e di
1/15 della seconda, quote, quindi, non intaccate dall'atto di compravendita in questione, a prescindere dalla corretta attribuzione ai convenuti della quota di 2/3 delle dette particelle.
Per quanto detto, la domanda proposta dagli attori va rigettata, con conseguente assorbimento delle domande proposte dal convenuto . Controparte_3
Le spese di lite, in considerazione della peculiarità della controversia, della difficile interpretazione dei titoli di provenienza e della natura della decisione, vengono interamente compensate tra le parti.
Le spese della CTU, già liquidate, vengono poste definitivamente a carico dell'attore, in considerazione delle risultanze della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
a) rigetta la domanda proposta dall'attore;
b) compensa interamente le spese di lite tra le parti;
c) pone le spese della CTU definitivamente a carico dell'attore.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 10.1.2025
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