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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente rel. est.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile n. 34/2023 R.G. promossa da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
OGGETTO: (C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Parte_3 C.F._2
vendita di cose mobili CLAUDIO VINCETTI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIA
GRAMSCI N. 24 REGGIO EMILIA
APPELLANTI
contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIAMBERTO
pagina 1 di 12 D'AMATO ed elettivamente domiciliata in VIA CARLO ZIMA 2/4 BRESCIA
presso lo studio dell'avv. CLAUDIO CAMBEDDA
APPELLATA
e contro
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avv. VITTORIO MINERVINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA MORETTO 67 BRESCIA
APPELLATA
e contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, in qualità di procuratrice generale di CP_4
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'avv. RENATO SARDI ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, prima sezione civile,
pubblicata in data 05.12.2022 con il n. 2957/2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
otteneva dal Tribunale di Brescia un decreto ingiuntivo Controparte_1
verso e quest'ultima quale fideiussore, Parte_1 Parte_4
dell'importo di € 31.122,82 oltre interessi e spese. L'ingiungente aveva dedotto pagina 2 di 12 di essere subentrata a nel contratto di leasing finanziario Controparte_5
concluso con ed avente ad oggetto l'auto Land Rover tg ZA853ZA, Parte_1
di cui era stato denunciato il furto e il cui rischio era stato assicurato dall'utilizzatore con in favore di Parte_1 Controparte_6
essa ingiungente, come previsto nel contratto di leasing;
che poiché la compagnia si era rifiutata di corrisponderle l'indennizzo, essa si era rivolta agli ingiunti avvalendosi di altra clausola contrattuale.
e nel promuovere tempestiva opposizione, Parte_1 Parte_4
deducevano la nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso in assenza di una prova scritta del credito, non rilevando l'estratto conto prodotto dalla ricorrente;
contestavano l'eccessività e la genericità dell'importo azionato ed evidenziavano che, ai sensi dell'art. 13 del contratto di leasing, la società
concedente avrebbe dovuto rivolgersi direttamente alla Controparte_1
compagnia di con la quale aveva Controparte_2 Parte_1
assicurato il veicolo, con appendice di vincolo in favore della concedente, anche contro il furto;
chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa
[...]
al fine di essere dalla stessa integralmente manlevati di Controparte_6
quanto eventualmente tenuti a pagare in favore della concedente
[...]
[...]
costituendosi, chiedeva, in principalità, la conferma Controparte_1
del decreto ingiuntivo, assumendo che l'importo azionato per effetto della perdita del veicolo era stato calcolato secondo i criteri indicati nell'art. 11 del pagina 3 di 12 contratto di leasing ( “indennità pari al corrispettivo a scadere attualizzato al
tasso indicato nelle condizioni particolari, oltre al prezzo pattuito per
l'esercizio dell'opzione finale di acquisto e i corrispettivi periodici già scaduti
ed insoluti, con i relativi interessi di mora al tasso indicato nelle condizioni
particolari”) e, quanto al rapporto con la compagnia di assicurazione, rilevava che, sempre ai sensi dell'art. 11 del contratto di leasing, nel caso di perdita del veicolo, l'utilizzatore, entro 30 giorni dalla perdita o dal perimento totale del bene, era tenuto a pagare al concedente la citata l'indennità; soltanto in seguito,
a pagamento avvenuto, la società concedente avrebbe dovuto riversare all'utilizzatore le somme eventualmente ricevute dalla compagnia di assicurazione.
, costituendosi, eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione CP_6
attiva degli opponenti rispetto alla domanda da essi formulata nei suoi confronti stante le previsioni del contratto di assicurazione, nonché l'improcedibilità della stessa per il mancato esperimento del procedimento di mediazione;
nel merito,
chiedeva il rigetto della domanda di manleva assumendo che il contratto di assicurazione non conteneva alcuna clausola di garanzia in favore del contraente
, oltre a contestare la verificazione dell'evento di furto e ad eccepire Parte_1
l'intervenuta prescrizione di ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione.
La causa veniva istruita tramite prova per testi e interpello dell'opponente.
Disposta la discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c., interveniva volontariamente in giudizio ex art. 111 c.p.c. che, svolgendo Controparte_3
pagina 4 di 12 nel merito le stesse difese di si dichiarava cessionaria Controparte_1
pro soluto dei crediti di Controparte_1
Con sentenza n. 2957/2022 il Tribunale di Brescia rigettava l'opposizione e, in accoglimento dell'eccezione della compagnia di assicurazione, dichiarava la carenza di legittimazione attiva degli opponenti in ordine alla domanda di manleva da essi proposta. Compensava integralmente le spese di lite tra tutte le parti attesa la complessità della vicenda contrattuale.
Argomentava il primo giudice che il credito ingiunto doveva ritenersi provato sulla base del disposto dell'art. 11 del contratto di leasing e che, pertanto,
verificatasi la perdita del veicolo, gli opponenti erano tenuti a pagare alla concedente l'indennità da calcolarsi nei termini di cui al contratto e la cui somma risultava dall'estratto conto prodotto dalla ricorrente in fase monitoria
(doc. 14) nonchè dalle fatture prodotte in sede di opposizione (doc. 3),
contestate nel quantum in modo generico dagli opponenti.
In relazione alla domanda di manleva, considerato il contenuto del contratto di assicurazione concluso dell'utilizzatore in favore della concedente Parte_1
(“in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai
sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891 secondo comma codice civile,
corrisposto alla spett. le nella sua qualità di proprietaria Controparte_5
di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza
liberatoria”) e il disposto dall'art. 1891 secondo comma c.c., riteneva che, nel caso di specie, non fosse rinvenibile il consenso espresso ex art. 1891 secondo pagina 5 di 12 comma c.c. della beneficiaria in favore del contraente Controparte_1
alla luce delle precisazioni rese dalla società concedente nell'udienza Parte_1
del 22 settembre 2017.
Riteneva assorbita ogni altra questione afferente alla corresponsione dell'indennizzo da parte della compagnia di assicurazione.
e proponevano appello. Parte_1 Parte_4
e quale procuratrice generale di Controparte_1 Controparte_3
cessionaria del credito controverso, resistevano Controparte_4
all'impugnazione.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto Controparte_7
dell'appello e, per il caso di riforma della sentenza in punto di legittimazione attiva degli opponenti rispetto alla domanda di manleva, insisteva per il rigetto della domanda in quanto infondata e riproponeva espressamente l'eccezione di estinzione, per prescrizione ex art. 2952 c.c., dei diritti derivante dal contratto di assicurazione.
All'udienza del 15.01.2025, ex art. 281- sexies c.p.c., la causa è stata discussa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, gli appellanti eccepiscono la carenza di legittimazione attiva di e/o di Controparte_3 Controparte_4
Rilevano che non vi è prova che il credito di causa, originariamente vantato da sia stato oggetto della cessione dei crediti in blocco in Controparte_1
favore di dal momento che con la comparsa di intervento ex art. Controparte_4
pagina 6 di 12 111 c.p.c. era stato prodotto unicamente l'estratto della Gazzetta Ufficiale del
10.01.2019 dove era stato pubblicato l'avviso di cessione, senza alcuna produzione né del contratto di cessione né dell'elenco dei crediti ceduti.
Con il primo motivo censurano la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto provato il credito azionato in via monitoria sulla base del contratto di leasing, dell'estratto conto e delle fatture prodotte dall'opposta, senza compiere alcun accertamento relativo alla sua corretta quantificazione con riguardo ai criteri di cui all'art. 11 del contratto di leasing.
Con il secondo motivo si dolgono dell'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla compagnia di assicurazione rispetto alla domanda di manleva.
Evidenziano che, ai sensi dell'art. 1891 c. 2 c.c., il consenso espresso dell'assicurato/beneficiario è richiesto unicamente laddove il contraente intenda agire direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione per ottenere l'indennizzo spettante al beneficiario, mentre nel caso di specie essi avevano proposto domanda di manleva avverso la compagnia di assicurazione, sicché
non vi è violazione dell'art. 1891 c. 2 c.c.
Aggiungono che, in ogni caso, la società di leasing aveva espresso il consenso richiesto dall'art. 1891 c. 2 c.c. in sede di memorie istruttorie e, ancor prima,
non opponendosi alla richiesta di chiamata in causa della compagnia di assicurazione avanzata dagli opponenti.
Con il terzo motivo ripropongono espressamente le questioni sottese alla pagina 7 di 12 domanda di manleva, dichiarate assorbite dal primo giudice per effetto dell'accertata carenza di legittimazione attiva in capo agli opponenti.
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L'eccezione preliminare è infondata.
Più che la carenza di legittimazione attiva in capo a e/o a Controparte_3
gli appellanti hanno di fatto inteso contestare il difetto di Controparte_4
titolarità attiva del diritto azionato per non aver in qualità Controparte_3
di procuratrice generale di provato che il credito controverso Controparte_4
fosse incluso nell'ambito di quelli che erano stati ceduti in blocco da
[...]
a nell'ambito di un'operazione di CP_1 Controparte_4
cartolarizzazione e il cui avviso di cessione era stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 10.01.2019.
Tale doglianza è infondata in applicazione del principio secondo cui “ in caso
di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, quando
non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti
nell'operazione conclusa con gli istituti bancari, l'indicazione delle
caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione
pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire
adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di
contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e
consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi
pagina 8 di 12 nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche
concrete” (Cass. n. 17944/2023, in motivazione).
Passando all'esame nel merito dei motivi di appello si osserva che sono infondati.
Quanto al primo motivo, va detto, in linea generale che gli opponenti non hanno mai, prima d'ora, avanzato alcuna specifica contestazione avverso il quantum
preteso, essendosi limitati ad affermare che si trattava di importi “generici ed eccessivi” (pag. 6 atto di citazione, pag. 2 memoria n. 1 ex art. 183 comma 6
c.p.c.) e che le fatture non avevano valore probatorio mentre, al fine della determinazione del valore commerciale di un bene oggetto di contratto di leasing, occorreva avere riguardo ai “criteri normalmente usati quali il listino dei prezzi di vendita” anziché all'ammontare delle rate del leasing corrispondenti al finanziamento erogato (pag. 2 memoria n. 1 ex art. 183 c. 6
c.p.c.).
Tuttavia, si osserva che è corretto l'ammontare chiesto a titolo di indennizzo per la perdita del veicolo, poiché aveva prodotto: il Controparte_1
contratto di leasing il cui art. 11 indica i criteri di calcolo (doc. 4 fascicolo monitorio); l'estratto conto (doc. 14 fascicolo monitorio); le tre fatture menzionate nell'estratto conto (doc. 3 fascicolo opposta), dalle quali è
evincibile la specifica delle somme richieste: la fattura n. 57521 del 02.02.2013
per canone di locazione, la fattura n. 78266 del 19.02.2014 per recupero tassa di circolazione e la fattura n. 86081 del 24.02.2014 per penalità/mancata pagina 9 di 12 restituzione furto.
Quanto al secondo e terzo motivo, che possono essere trattati unitariamente, si deve condividere, con il primo giudice, che gli opponenti non erano legittimati a svolgere una domanda di manleva nei confronti della compagnia di assicurazione, proprio in ragione del fatto che l'assicurazione contro il rischio di furto fu stipulata nell'interesse altrui, ossia della concedente.
L'art. 13 del contratto di leasing dispone che “l'utilizzatore si obbliga a proprie
spese ad assicurare il veicolo per i rischi di responsabilità civile – Incendio e
Furto presso Compagnia di primaria importanza e di gradimento del
Concedente … La polizza dovrà essere … trasmessa in copia al concedente,
unitamente alla relativa appendice di vincolo … Le polizze comunque dovranno
essere vincolate a favore del Concedente beneficiario, al quale spetta la facoltà
di trattare con la Compagnia di Assicurazione in nome e per conto anche
dell'Utilizzatore …”.
La polizza sottoscritta dall'utilizzatore , in ossequio a detta Parte_1
clausola, prevede un'espressa appendice di vincolo in favore della società
concedente beneficiaria (ora . Controparte_5 Controparte_1
Sul patto denominato “appendice di vincolo” si veda Cass. n. 31345/2022 e
Cass. n. 11373/2024.
Pertanto, unica legittimata ad agire nei confronti della compagnia di assicurazione per ottenere l'indennizzo era e una volta Controparte_5
ceduto il credito, alla cessionaria Controparte_1
pagina 10 di 12 Le spese del presente grado vengono di seguito regolate.
Per la loro soccombenza, e in solido, sono Parte_1 Parte_4
condannati a rifonderle in favore di e si liquidano in € Controparte_1
3.473 (di cui € 1.029 per la fase di studio, € 709 per la fase introduttiva, € 1.735
per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Nel rapporto fra gli stessi e si compensano, essendo Controparte_3
quest'ultima successore a titolo particolare di (Cass. n. Controparte_1
4483/2009).
Nel rapporto fra gli stessi e si compensano Controparte_2
poiché dalla ricevuta di delle doppie chiavi del veicolo da parte CP_6
dell'utilizzatore (doc. 7, allegato alla memoria n. 2 degli opponenti) è smentita la circostanza che il furto non si sia verificato per essere stata depositata una denuncia fittizia ai Carabinieri, come sostenuto da . CP_6
Ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2957/2022 del
Tribunale di Brescia, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna e a rifondere, in solido, in favore di Parte_1 Parte_4
le spese del grado, liquidate come in parte motiva;
Controparte_1
pagina 11 di 12 - compensa quelle del grado fra e da un lato, Parte_1 Parte_4
e dall'altro; Controparte_6
- compensa quelle del grado fra e da un lato, Parte_1 Parte_4
e dall'altro; Controparte_3
- dichiara che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Manuela Cantù
pagina 12 di 12